Raccomandata |
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Incarto
n.
JV/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2025 di
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contro |
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la decisione del 14 agosto 2025 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1970, di formazione commessa di vendita (con AFC), da ultimo (2020) attiva a tempo parziale quale segretaria, il 28 agosto/4 settembre 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 14 gennaio al 28 agosto 2023 ed indicando quale danno alla salute “Fratture ricorrenti varie alla gamba sinistra, braccio sinistro. Vari giramenti di testa con a volte svenimenti” e “osteoporosi” (docc. 4, 5, 7, 13, 99 e 101 incarto AI).
1.2. Richiamato il rapporto medico dal curante dr. ______ (docc. 6, 18 incarto AI), l’incarto disoccupazione (docc. 9, 10 e 99-106 incarto AI), il curriculum vitae (docc. 13 incarto AI) e svolto un colloquio il 19 settembre 2023 presso l’Ufficio AI (doc. 8 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR dr.ssa ______ (specialista in medicina del lavoro) (doc. 22 incarto AI). Quest’ultima, dopo aver ricevuto ulteriore documentazione medica (docc. 23-25, 28, 30, 32 e 33 incarto AI), ha allestito il rapporto SMR del 14 marzo 2024 (doc. 34 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
"2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice danno funzionale: 08
1. Osteosintesi con placca terzo tubo malleolo laterale e viti malleolo mediale per frattura/lussazione trimalleolare caviglia sinistra
2. Frattura lievemente scomposta VIII costa emicostato sinistro
3. Frattura del polso mano destra il 24.01.2022
4. Stato da frattura composta della rotula sinistra su caduta del 10.05.2023.
2.2 Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Etilismo cronico, attualmente astinente
Sviluppo depressivo ansioso
Sospetto deficit cognitivo non ancora meglio indagato
Per la disciplina di gastroenterologia: nessuna delle diagnosi in atto interferisce in modo sicuro con la capacità lavorativa.”
e rilevata l’assenza di limiti funzionali ritenendo “Indicata un’attività semplice e ripetitiva, parzialmente sedentaria e non stressogena”, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
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% IL in attività abituale* |
% IL in attività adeguata* |
Periodi |
Docs. di riferimento |
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100 |
100 |
23.07.2021-31.08.2021 |
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40 |
40 |
01.09.2021-23.01.2022 |
Diso al 03.11.2021 |
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100 |
100 |
24.01.2022-23.04.2022 |
AI 16.10.2023 |
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40** |
40** |
24.04.2022-21.06.2022 |
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100*** |
100*** |
22.06.2022-09.08.2022 |
AI 11.01.2024 |
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40** |
40** |
10.08.2022-continua |
Diso al 03.11.2021 |
* prognosi lavorativa stazionaria.
** per motivi psichiatrici.
*** frattura caviglia Sn, come da certificato del Dr. ______.
1.3. L’8 maggio 2024 si è svolto un incontro di valutazione con la consulente in integrazione, in esito al quale è stato concordato un provvedimento professionale ex art. 15 LAI presso i Servizi Integrazione Lavorativa (SIL) di ______ (doc. 36 incarto AI).
Il provvedimento è durato (formalmente) dal 9 luglio al 13 dicembre 2024 (di fatto fino al 6 dicembre 2024), suddiviso in una valutazione nei laboratori del SIL ed in una valutazione in azienda convenzionata (docc. 38, 39, 47, 48, 55, 58, 60 e 64 incarto AI).
1.4. Con rapporto del 30 dicembre 2024 il SIL ha concluso “nel contesto del libero mercato del lavoro, non appare ipotizzabile un inserimento professionale che superi i parametri di presenza al 40% e rendimento al 20%” (doc. 66 incarto AI).
1.5. Con scritto del 7 gennaio 2025 la consulente in integrazione ha chiesto al SMR se, alla luce di quanto emerso dal rapporto del 30 dicembre 2024 del SIL, il rapporto SMR del 14 marzo 2024 andasse confermato. La dr.ssa ______ ha risposto affermativamente, rilevando l’assenza di nuova documentazione medica e rinviando alla capacità lavorativa accertata dal dr. ______ nell’incarto disoccupazione e dal precedente psichiatra curante dr. ______ (doc. 67 incarto AI).
1.6. Con rapporto finale del 21 gennaio 2025 la consulente in integrazione ha chiuso il caso, ritenendo l’assicurata direttamente ed autonomamente reintegrabile nel mercato del lavoro in equilibrio in attività adeguata, ad esempio quale “impiegato amministrativo compiti semplici (scansione documenti, classificazione documenti, accoglienza telefonica, semplici lavori sul computer)” e non ravvisando provvedimenti professionali idonei a migliorare la capacità di guadagno residua (doc. 69 incarto AI).
1.7. Con progetto di decisione del 24 gennaio 2025 l’Ufficio AI, fondandosi sulla valutazione del SMR del 14 marzo 2024 e sul rapporto del 21 gennaio 2025 della consulente in integrazione, ha prospettato il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 42% dal 1. gennaio 2025 (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI) (doc. 73 incarto AI).
Con osservazioni del 6 marzo 2025 l’assicurata ha contestato il progetto di decisione del 24 gennaio 2025, censurando sia la valutazione medica che quella economica, adducendo un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività e la non reintegrabilità nel mercato libero del lavoro, producendo il rapporto del 28 febbraio 2025 dello psicoterapeuta ______ ed il rapporto del 3 marzo 2025 del curante dr. ______ e chiedendo un approfondimento peritale (doc. 85 incarto AI).
Con annotazione del 17 marzo 2025 la dr.ssa ______ ha valutato i due referti medici prodotti con le osservazioni del 6 marzo 2025, ritenendoli irrilevanti (doc. 88 incarto AI).
Con annotazione del 31 marzo 2025 la consulente in integrazione ha preso posizione sulle censure formulate dall’assicurata di relative alla non reintegrabilità nel mercato del lavoro, ritenendole inconferenti in considerazione della formazione, delle esperienze professionali pregresse, del rapporto finale del SIL e della presa di posizione del medico SMR (doc. 89 incarto AI).
Con decisione del 14 agosto 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 90, 91 e 94 incarto AI).
1.8. L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 14 agosto 2025, postulandone la riforma nel senso di riconoscerle il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. gennaio 2025, subordinatamente la retrocessione degli atti per un approfondimento peritale d’ordine psichiatrico.
Chiede inoltre la condanna dell’Ufficio AI ad “addossarsi tutte le spese mediche […] relative allo stato di salute della ricorrente […] e a rimborsare i costi sinora sostenuti direttamente per un importo pari a(d almeno) fr. 200.-, cifra che ci si riserva di quantificare non appena in possesso delle relative fatture definitive”.
Contesta la valutazione medica, censurando l’incapacità lavorativa accertata dal medico SMR, a cui rimprovera di non aver sufficientemente approfondito la situazione valetudinaria sotto il profilo psichiatrico e dei limiti funzionali alla luce di quanto emerso nell’ambito del provvedimento di reintegrazione e dalle refertazioni mediche prodotte nell’istruttoria amministrativa. Adduce di essere inabile al lavoro in misura completa in ogni attività.
Contesta altresì la valutazione economica, sostenendo di non essere reintegrabile nel libero mercato del lavoro, rinviando in particolare alla valutazione del SIL. Censura “cautelativamente pure la base di calcolo del reddito [da valido, n.d.r.], poiché basarsi sull’ultimo salario [percepito, n.d.r.], per un impiego svolto a tempo parziale, non appare consono”.
Produce della documentazione medico-assicurativa, chiedendo l’assunzione di diversi mezzi di prova.
Chiede pure l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.9. Con scritto del 10 ottobre 2025 la ricorrente ha comunicato il ritiro della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.10. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato, osservando che la nuova documentazione medica prodotta con il gravame è stata sottoposta al medico SMR dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e che quest’ultimo, con annotazione del 7 ottobre 2025 prodotta con l’allegato di risposta, l’ha ritenuta irrilevante.
1.11. Con le rispettive prese di posizioni del 4 e del 14 novembre 2025 le parti hanno confermato le rispettive posizioni (X e XII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 42% dal 1. gennaio 2025 o se, come sostiene la ricorrente, ella abbia diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 100% dal 1. gennaio 2025.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (edit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2. ed., 2007, pag. 1411 n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476 n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17 consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006 consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV n. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281; Comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale, e, da un altro lato, i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta.
In quelle sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge infatti alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In una sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
La nuova giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6) ed anche successivamente, ad
esempio, nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF
8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto
2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
In una sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019. pubblicata in DTF 145 V 215, il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
In una sentenza 8C_280/2021 del 17 novembre 2021, pubblicata in DTF 148 V 49, il Tribunale federale ha stabilito che un disturbo depressivo di grado leggero fino a medio senza interferenza notevole con una comorbidità psichiatrica non può essere generalmente definita come una malattia psichica grave. Se al riguardo dovesse esserci inoltre un potenziale terapeutico significativo, ne risulta che è messo in discussione in modo particolare anche il carattere durevole del danno alla salute. In tale eventualità devono essere adempiute importanti ragioni perché si possa concludere comunque a una malattia invalidante. Se, in questa costellazione, gli specialisti in psichiatria attestano senza spiegazione concludente (eventualmente in seguito a una domanda) una diminuzione considerevole della capacità lavorativa malgrado l’assenza di un disturbo psichico grave, l’assicuratore o il tribunale dispongono di un motivo per negare la valenza giuridica alla valutazione medico-psichiatrica dell’impatto (consid. 6.2.2; vedi pure STF 8C_750/2024 del 7 agosto 2025, consid. 4.6).
Infine, nella STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata in DTF 151 V 66 (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024), l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità sinora vigente.
Dopo avere ricordato che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa, l’Alta Corte ha stabilito che l'obesità può comportare un'invalidità che dà diritto a prestazioni di rendita, anche qualora di principio può essere trattata e non causa danni fisici o mentali e non è neanche la conseguenza di tali danni (cambiamento della giurisprudenza; consid. 5.9 e 5.11). All’assicurato va rammentato il suo obbligo di ridurre il danno (consid. 5.11).
Il Tribunale federale ha pure sottolineato che in caso di obesità, come nell’ambito di altre patologie somatiche, le difficoltà probatorie non si presentano allo stesso modo di quelle esistenti nel quadro di una malattia psichica. Non è pertanto necessario, né indicato procedere ad un esame di tutti gli indicatori (consid. 5.11).
Su questo tema cfr. STF 8C_485/2024 del 25 luglio 2025, consid. 5.2.2 e il dossier “Medizin und Recht – Adipositas Leiturteil”, pubblicato in HAVE/REAS 2/2025 pag. 144-161 e K. Gehring, “Übersicht der Rechtsprechung im Sozialversicherungsrecht”, in plädoyer 4/2025, pag. 44-51 (48).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, spetta essenzialmente al consulente in integrazione professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, valutare, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1 e 147 V 124 consid. 6.2) (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 seg.). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedasi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. 3.2 seg., 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni (cpv. 2), stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile o di svolgere le mansioni consuete (cpv. 3) e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nel caso specifico (cpv. 4).
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 e 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nell’ambito della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.
I servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 consid. 4.2.1).
Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).
A proposito della valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board: Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio sulla loro affidabilità e concludenza.
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008 consid. 5.3), poiché, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a pag. 398 seg.) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni nell’agosto/settembre 2023, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione medico-assicurativa pervenutagli all’attenzione del SMR e quest’ultimo ha allestito il rapporto del 14 marzo 2024, le cui conclusioni sono state confermate anche in questa sede.
La ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, censurando l’incapacità lavorativa accertata dal medico SMR, a cui rimprovera di non aver sufficientemente approfondito la situazione valetudinaria sotto il profilo psichiatrico e dei limiti funzionali.
Questo Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medico-assicurativa agli atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurata, vengano preliminarmente esperiti degli approfondimenti medico-specialistici.
Questo per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 2.6.1. e seg.).
2.6.1. Sebbene dalla domanda di prestazioni e dal colloquio del 19 settembre 2023 non emergessero indicazioni circa patologie extrasomatiche (cfr. supra consid. 1.1. e seg.), il rapporto del 6 ottobre 2023 del curante generalista elencava tra le diagnosi anche uno “Sviluppo depressivo ansioso” ed un “sospetto deficit cognitivo non ancora meglio indagato”, il dr. ______ avendo indicato che “La paziente […] è in importante difficoltà dovuta alle sue problematiche infortunistiche subite come anche per il suo decondizionamento cronico dovuto a vari fattori sia psichici-emotivi che neurologici” (doc. 18 incarto AI).
Il 29 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha chiesto al precedente curante dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) di elencare le diagnosi di pertinenza psichiatrica con ripercussioni sulla capacità lavorativa in attività abituale, l’evoluzione della capacità lavorativa, il piano di cura attuale, i limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività adeguate (docc. 31 e 32 incarto AI). Con scritto 5 marzo 2024 il dr. ______ ha comunicato di non seguire l’assicurata da aprile 2022, omettendo di rispondere ai quesiti posti dall’amministrazione (doc. 33 incarto AI). Da tale corrispondenza l’amministrazione non poteva automaticamente dedurre l’assenza di qualsivoglia patologia psichiatrica potenzialmente invalidante.
Sulla base di tali indicazioni, con rapporto del 14 marzo 2024 la dr.ssa ______ (specialista in medicina del lavoro) del SMR ha inserito lo “sviluppo depressivo ansioso” ed il “sospetto deficit cognitivo non ancora meglio indagato” tra le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa; ciò pur avendo accertato che l’incapacità lavorativa del 40% in ogni attività dal 1. settembre 2021 al 23 gennaio 2022, dal 24 aprile 2022 al 21 giugno 2022 e dal 10 agosto 2022 (sempre in misura del 40%) era “per motivi psichiatrici”, fondandosi su due scarni certificati medici resi dal precedente curante dr. ______ (specialista in medicina interna) che rinviavano alla medesima valutazione effettuata dal dr. ______, quest’ultima non presente agli atti (cfr. supra consid. 1.2. in fine e docc. 105 e 106 incarto AI). Ciò significa che in passato – neppure tanto remoto – l’assicurata era stata inabile al lavoro esclusivamente per motivi psichiatrici.
In tali condizioni era opportuno fare maggior chiarezza sul quadro clinico extrasomatico dell’assicurata.
Nel verbale del primo incontro dell’8 maggio 2024, la consulente in integrazione ______ ha messo a protocollo che “L’A. ha difficoltà a capire le cose che le vengono spiegate. Il marito ha capito tutto molto bene e ha anche spiegato le cose all’A. più volte. L’A. ha spesso interrotto la conversazione” (doc. 36, pag. 113 incarto AI).
Il provvedimento di orientamento professionale e accertamento – gestito coordinatamente dallo psicologo ______ del SIL e dalla consulente in integrazione – si prefiggeva l’obiettivo, tra l’altro, di valutare l’assicurata sotto il profilo cognitivo e psicologico, portando il grado d’occupazione da un’iniziale 40% al 60% in ambiente protetto (doc. 36, pag. 114 e doc. 39, pag. 120 e seg. incarto AI). Dopo un avvio molto soddisfacente, ancorché incostante, era stato concordato un aumento del grado d’occupazione al 50% per la seconda parte del provvedimento (stage presso datore di lavoro) (docc. 48 e 49 incarto AI), ma a causa di difficoltà oggettive d’ordine somatico, esso è stato ridotto al 40% (presenza alla mattina per quattro giorni) (docc. 54 e 56 incarto AI).
Nel rapporto del 1. ottobre 2024 della consulente in integrazione, quest’ultima aveva indicato come “L’A. ha una prescrizione medica per […] una psicologa”. L’A. soffre di ansia.” (doc. 56 incarto AI).
Nel rapporto intermedio del 12 novembre 2024 la consulente in integrazione ha messo a verbale quanto segue (doc. 60 incarto AI, sottolineature del redattore):
"[…] L’assicurata sta svolgendo uno stage presso il datore di lavoro, che sta procedendo in maniera soddisfacente. […] dimostra grande precisione nel suo lavoro, ma procede ad un ritmo piuttosto lento. È presente al 40%, ma il rendimento effettivo viene stimato al 30%, quindi per ogni 4 ore di lavoro produce circa 3 ore di output effettivo. […] È stato discusso di introdurre nuove mansioni […] per aiutarla a gestire la sua ansia. Attualmente, è seguita da una psicoterapeuta con cui lavora proprio su questa tematica e discute anche delle sue prospettive di reintegrazione lavorativa. La reintegrazione appare complessa, poiché l’assicurata è molto ansiosa: arriva sul posto di lavoro con un’ora di anticipo, temendo di arrivare in ritardo e per alleviare la sua agitazione. […] si reca al lavoro in auto, ma si limita a ______ ed evita di percorrere distanze maggiori. Inoltre, presenta difficoltà di memoria e fatica a mantenere la concentrazione, pur non assumendo farmaci per queste problematiche. […].”
Con annotazione del 3 dicembre 2024 la consulente in integrazione ha messo a verbale quanto segue (doc. 63 incarto AI, sottolineature del redattore):
"[…] ______ mi ha contattato in merito all’assicurata. È stato comunicato all’assicurata che il PPR terminerà alla fine dell’anno […]. Tuttavia, […] ______ ritiene che l’assicurata non sia reinseribile, poiché non è in grado di lavorare in modo autonomo né di gestire lo stress e l’ansia. Dopo aver appreso la notizia della fine della misura, l’assicurata ha avuto una reazione di panico, iniziando a riferire fatti non veritieri, come il frequentare lezioni di elicottero per evitare il traffico o pianificare vacanze a ______. Il giorno seguente si è mostrata nuovamente adeguata, suscitando il sospetto di consumo di alcol o di problemi cognitivi o psicologici. ______ includerà queste osservazioni nel rapporto finale, in modo che possano essere sottoposte al servizio medico.”
Con scritto del 9 dicembre 2024 ______ ha comunicato alla consulente in integrazione quanto segue (doc. 64 incarto AI, sottolineature del redattore):
"[…] Lunedì scorso non si è presentata al lavoro, non fornendo alcuna giustificazione. Interpellata […], ha fornito spiegazioni alquanto frammentarie e caratterizzate da un evidente distacco dalla realtà, tra cui:
· Ha dichiarato di aver completato la parte teorica per ottenere un brevetto di volo per elicottero tramite simulatore, rimanendole solo l’esame pratico
· Durante il fine settimana, avrebbe partecipato a un’esibizione canora in una sala concerti di ______ e, a causa del traffico intenso verso ______, sostiene di aver considerato l’utilizzo di un elicottero per il tragitto.
· Ha raccontato di essere stata a cena la scorsa settimana con le figlie e l’ex marito presso il ristorante “______” a ______. In tale occasione, a suo dire, le sorelle avrebbero ingaggiato un sicario che, presentandosi in pizzeria, le avrebbe puntato una pistola alla tempia. RI1 ha manifestato stupore sul come le sorelle avessero appreso della sua presenza in quel luogo, asserendo di condurre una vita ritirata. Ha aggiunto che le sorelle attualmente si troverebbero in carcere.
A fronte di quanto emerso, ho […] informato il suo psicoterapeuta. L’ho pure informato che RI1 vorrebbe incontrare anche uno psichiatra, per cui gli ho chiesto di discuterne con lei al loro prossimo incontro. In accordo con RI1, abbiamo deciso di concludere [anticipatamente, n.d.r.] lo stage il 6 dicembre. […].”
Nel rapporto finale del 30 dicembre 2024 ______ e la consulente ______ avevano messo a protocollo quanto segue (doc. 66 incarto AI; sottolineature del redattore):
"1. Situazione iniziale e mandato
La signora […] è giunta alla nostra attenzione con un Attestato Federale di Capacità come impiegata di commercio, conseguito nel 1970. L’assicurata è stata segnalata a seguito dell’interruzione della sua attività lavorativa come segretaria a tempo parziale, avvenuta nell’agosto 2020. […] è stata raccomandata […] un’attività lavorativa caratterizzata da compiti semplici e ripetitivi, prevalentemente sedentari e privi di elevati livelli di stress. Sembra inoltre essere presente una possibile difficoltà cognitiva che richiede ulteriori approfondimenti. […] Alla luce di tali elementi, è stata avviata una misura di accertamento e orientamento professionale […].
2. Obiettività e storia socio-relazionale
[…] Riferisce di difficoltà importanti legate all’ansia, che le impediscono di avere un sonno continuo e ristoratore. Automunita, preferisce guidare solo per brevi tratti. Per gestire l’ansia, deve partire con largo anticipo per poi rimanere almeno trenta minuti in auto per calmarsi. A livello cognitivo si notano episodi di confusione e, in alcune circostanze, racconti bizzarri poco aderenti alla realtà. […].
3. Valutazione delle competenze trasversali nei laboratori SIL
Esperienza nei laboratori SIL dal 09.07.2024 al 12.09.2024
[…]
Aspetti emotivo relazionali
È apparsa più tranquilla rispetto all’inizio della gestione delle critiche, dimostrando maggiore apertura nel recepire osservazioni e suggerimenti. Tuttavia, nell’ultimo periodo, si è registrato un aumento del livello di stress.
[…]
Motivazione al lavoro e autoefficacia
[…] ha evidenziato difficoltà nel riconoscere appieno il proprio potenziale, ostacolata da fattori personali come rapporti familiari conflittuali con le sorelle e limiti fisici. Non ha espresso obiettivi personali chiari e, verso la fine del mese, si è osservato un leggero calo di motivazione d’interesse. Nonostante la consapevolezza dei propri limiti, ha faticato a valutare con precisione le proprie capacità e non ha dimostrato una chiara condivisione degli obiettivi del percorso intrapreso
Presenza lavorativa in percentuale 50% (100% equivalente a 30 ore)
Rendimento lavorativo percentuale 25% (100% equivalente a 30 ore)
4. Orientamento professionale
[…] Nel progettare il percorso di accertamento sul mercato del lavoro abbiamo tenuto conto del suo pregresso in questo ambito, di una buona capacità di utilizzo del pacchetto Office, rilevata nei nostri lavoratori, nonché dei limiti funzionali […], in particolare del desiderio […] di trovare un posto di stage a poca distanza dal suo domicilio, visto le difficoltà nel guidare a lungo nel traffico.
5. Valutazione delle competenze trasversali in azienda
Esperienza […] dal 16.09.2024 al 13.12.2024:
Mansioni svolte
Attività di elaborazione cartella informatica del cliente
· Scansione documenti
· Rinonima documenti
· Classificazione documenti nelle diverse cartelle.
Accoglienza telefonica
· Accoglienza telefonica
· Smistamento della telefonata
· Raccolta informazioni
[&]
Apprendimento ed esecuzione dei compiti
[…] compiti troppo complessi le hanno causato un forte stato d’ansia, per cui sono stati diminuiti. Ha mostrato scarsa resistenza fisica.
[…]
Aspetti emotivo relazionali
[…] Ha avuto difficoltà a gestire le situazioni più stressanti. In particolare, ha evidenziato un forte stato d’ansia quando è stata affiancata al centralino per gestire le chiamate in entrata.
[…]
Motivazione al lavoro e autoefficacia
Ha mostrato poca conoscenza di sé, tenendo a sottostimarsi e andando in ansia nello svolgimento di alcune mansioni (centralino). […]
Presenza lavorativa in percentuale 40% (100% equivalente a 40 ore)
Rendimento lavorativo in percentuale 20% (100% equivalente a 40 ore)
6. Conclusioni
la signora […] ha intrapreso il percorso di accertamento con un approccio positivo, dimostrando una buona motivazione nel mettersi nuovamente in gioco. Durante l’esperienza si sono osservate buone competenze nell’ambito delle attività di segretariato. Tuttavia, è emersa una fragilità nella resistenza fisica, riconducibile a limiti funzionali preesistenti, nonché una componente ansiogena significativa che si è manifestata nelle fasi iniziali della giornata. A tal proposito, l’assicurata ha autonomamente messo in atto una strategia compensatoria, arrivando con largo anticipo sul luogo di lavoro per ritagliarsi uno spazio di rilassamento all’interno della propria autovettura, nel tentativo di raggiungere un equilibrio funzionale ottimale. Analoghe dinamiche sono state rilevate anche in contesto aziendale. In particolare, nonostante un inserimento previsto al 50% del tempo lavorativo, la capacità effettiva di presenza si è attestata al 40%, con un rendimento parziale dovuto alla necessità di frequenti pause per la gestione di episodi di ansia acuta [con, n.d.r.] sporadici sintomi quali capogiri. Per quanto riguarda eventuali approfondimenti relativi alle difficoltà cognitive, queste sono state segnalate allo psicoterapeuta curante, signor ______ […], il quale valuterà modalità e opportunità di intervento. L’attività svolta, pur risultando adeguata alle capacità residue della paziente e rispettosa delle limitazioni cliniche segnalate, ha comunque risentito in modo significativo di tali fattori, compromettendo l’efficacia della prestazione lavorativa. In termini quantitativi, si è registrata una resa operativa pari al 20%. Alla luce delle osservazioni sopra riportate, si conclude che, nel contesto del libero mercato del lavoro, non appare ipotizzabile un inserimento professionale che superi i parametri di presenza al 40% e rendimento al 20%.”
Dalla documentazione illustrata sopra emerge un quadro clinico non banale. Infatti, fin dall’inizio vengono descritte difficoltà di comprensione, necessità di ripetute chiarificazioni da parte dell’allora compagno ed interruzioni frequenti della conversazione; elementi, questi, che depongono per possibili compromissioni attentive e cognitive. Nel corso delle misure si consolidano e si oggettivano un disturbo d’ansia marcato – con tendenza a presentarsi sul luogo di lavoro con eccessivo anticipo rispetto all’orario previsto, al fine di ridurre l’ansia anticipatoria, evitamento di tragitti più lunghi in auto, forte stato d’ansia di fronte a compiti solo moderatamente complessi (es. gestione del centralino), necessità di frequenti pause per episodi di ansia acuta con sintomi somatici – e un rendimento lavorativo costantemente molto ridotto (20-30% a fronte di presenze già limitate al 40-50%), nonostante si trattasse di uno stage in ambiente protetto. A ciò si aggiungono, sul piano cognitivo, espressamente riferite “difficoltà di memoria”, fatica a mantenere la concentrazione, lentezza operativa rilevante e una “possibile difficoltà cognitiva che richiede ulteriori approfondimenti”, riconosciuta dagli stessi operatori. A ciò si aggiungano i racconti bizzarri e scarsamente aderenti alla realtà (lezioni di volo per elicottero, esibizioni canore in grandi sale, presunto tentativo di assassinio da parte di un sicario ingaggiato dalle sorelle, asseritamente incarcerate), comparsi in concomitanza con una situazione di stress (annuncio del termine del provvedimento di reintegrazione professionale) e tali da suscitare esplicitamente, da parte dei professionisti, il sospetto di consumo di alcol o di “problemi cognitivi o psicologici” significativi. Questi elementi – combinazione di ansia grave, sintomi somato-psichici, compromissione dell’esame di realtà con contenuti potenzialmente deliranti, episodi di confusione, ridotta consapevolezza di sé, difficoltà a definire obiettivi e a valutare le proprie capacità, oltre alla resa lavorativa molto inferiore alla presenza – configurano un sospetto concreto di disturbo psichiatrico maggiore (con possibile componente neurocognitiva) che avrebbe dovuto condurre alla richiesta di una valutazione psichiatrica e, se del caso, a test neuropsicologici mirati, prima di trarre conclusioni sulla reinseribilità e sulla capacità lavorativa residua nel libero mercato del lavoro.
Tuttavia, anziché (perlomeno) sottoporre il caso ad un medico SMR specialista in psichiatria, con scritto del 7 gennaio 2025 la consulente in integrazione, preso atto del rapporto dello psicologo ______, ha chiesto al medico SMR dr.ssa ______ (specialista in medicina del lavoro) se, nonostante le criticità emerse nell’ambito del provvedimento di orientamento e reintegrazione, essa confermasse il rapporto del 14 marzo 2024. Il medico SMR ha risposto affermativamente, senza tuttavia chiedere informazioni allo psicoterapeuta ______ ed osservando che “In assenza di nuova documentazione medica confermo il rapporto finale SMR redatto sulla quantificazione della IL certificata dal Dr. ______ per la Diso e dallo psichiatra curante Dr. ______. Ricordo che l’A. non è stata più valutata dal Dr. ______ da aprile 2022.” (doc. 67 incarto AI; cfr. supra consid. 1.5.).
Nel rapporto finale del 21 gennaio 2025 (doc. 69 incarto AI), la consulente in integrazione ha innanzitutto ricordato le difficoltà di comprensione che l’assicurata ha palesato durante il primo colloquio dell’8 maggio 2024. Inoltre, la consulente ______ ha messo a verbale sia gli aspetti positivi riscontrati nell’ambito del provvedimento attuato (maggiore predisposizione per le attività amministrative rispetto a quelle manuali, la puntualità, il rispetto delle regole organizzative e comportamentali, la precisione, l’ordine e le buone capacità organizzative e la costante motivazione e capacità d’utilizzo del pacchetto Microsoft Office), sia gli aspetti critici (le peculiarità circa gli spostamenti in auto nel tragitto casa-lavoro, le manifestazioni ansiogene acute, gli episodi di confusione, i racconti bizzarri, le difficoltà nell’apprendimento di nuovi concetti tramite istruzioni pratiche, la necessità di fare pause frequenti per alzarsi e muoversi, le vertigini e limitazioni nel compiere compiti complessi e in relazione con telefonate, la scarsa resistenza fisica e la bassa autostima). La consulente in integrazione ha poi riportato quanto concluso dallo psicologo ______ circa l’opportunità di “richiedere una valutazione medica al Dr. ______ e sollecitare una rivalutazione da parte del SMR in merito all’IL e alle limitazioni funzionali” e la conferma del SMR del rapporto del 14 marzo 2024. La signora ______ ha poi concluso che sulle basi delle limitazioni date, ossia quelle rilevate dal SMR, l’assicurata era reintegrabile nel mercato del lavoro in equilibrio in attività semplici e non qualificate, che non necessitano di alcuna formazione, quale ad esempio “impiegato amministrativo compiti semplici (scansione documenti, classificazione documenti, accoglienza telefonica, semplici lavori sul computer)”, chiudendo il caso e restando a disposizione per “supporto nel caso trovi un’opportunità lavorativa (per esempio per un API o una formazione breve)” (cfr. supra consid. 1.6.).
In sostanza, la consulente in integrazione ha confermato le criticità emerse durante il provvedimento di reintegrazione professionale, senza tuttavia determinarsi sulla conciliabilità della capacità lavorativa accertata dal SMR con quanto emerso durante detto provvedimento. Un approfondimento in tal senso doveva apparire non solo opportuno, ma addirittura necessario. Ciò, già per il fatto che il signor ______ aveva inizialmente escluso la reintegrabilità nel libero mercato del lavoro (cfr. docc. 63 e 64 incarto AI), per poi accertare una reintegrabilità con capacità lavorativa del 20% (su una presenza non superiore al 40%) (cfr. supra consid. 1.4.), mentre che la dr.ssa ______ ha confermato una capacità lavorativa del 60% (in ogni attività) senza alcuna riduzione per rendimento (cfr. supra consid. 1.2. in fine e 1.5.).
2.6.2. Con il gravame la ricorrente ha prodotto i rapporti dello psicoterapeuta del 28 febbraio (già prodotto con le osservazioni al preavviso, cfr. supra consid. 1.7.) e del 16 settembre 2025 (I, allegati C1 e E), il rapporto medico del dr. ______ datato 3 marzo 2025 (I, allegato C2; già prodotto con le osservazioni al preavviso, cfr. supra consid. 1.7.) ed il rapporto medico dell’attuale curante dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) datato 11 settembre 2025 con annesso certificato medico del 16 settembre 2025 (I, allegati D e D1).
Il rapporto del 28 febbraio 2025 dello psicoterapeuta presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
"[…] ha iniziato la psicoterapia il 10 settembre 2024 per una sindrome mista ansioso-depressiva. […] aveva bisogno di sostegno psicoterapeutico per la presenza di sintomi accentuatisi in previsione di uno stage lavorativo [provvedimento di orientamento e reintegrazione professionale, n.d.r.] […]. […] incontra difficoltà a mantenere l’impegno regolare fissato di comune accordo. Tende a isolarsi a causa del disagio psichico e mette in atto comportamenti di evitamento. Nel corso della seduta del 28 gennaio [2024, n.d.r.] ho consigliato […] una visita psichiatrica, che ha rifiutato per timore che le sia consigliato un ricovero stazionario. Nel 2019 è stata ricoverata coattivamente alla Clinica ______, nel 2021 ha trascorso una degenza di 10 giorni alla Clinica _______ […]. In passato […] è stata in cura per due anni presso il dr. med. _______, psichiatra […].”
Nel rapporto del 16 settembre 2025 lo psicoterapeuta, oltre a rievocare in modo più nel dettaglio gli antecedenti accennati nel rapporto del 28 febbraio 2025, attesta che “la sintomatologia ansiosa riscontrabile nella paziente […] rappresenta un difetto dell’organizzazione della struttura della personalità. La condizione psichica […] è molto fragile, la capacità di tollerare e gestire fattori stressanti molto limitata. L’angoscia che emerge rispetto al lavoro e alle situazioni sociali inibisce le risorse cognitive e l’azione. La capacità della paziente di svolgere un’attività lavorativa ne risulta fortemente limitata”.
Il rapporto del 3 marzo 2025 del curante generalista presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):
"[…] Ho appreso della decisione dell’AI di concedere alla paziente […] un’incapacità lavorativa pari al 50% per i suoi vari problemi di natura reumatologica. Vorrei sottolineare che questa paziente […] soffre […] anche di problemi neuropsicologici e neurocognitivi per motivi degenerativi causati dalla sua lunga e per fortuna superata dipendenza dall’alcool e per problemi psichiatrici. Secondo il mio parere, prima di una decisione definitiva […] ci vuole una perizia pluridisciplinare che consideri tutti questi aspetti.”
Nel rapporto dell’11 settembre 2025 il dr. ______ ha, tra laltro, attestato quanto segue (sottolineature del redattore):
"Seguo la paziente a partire dall’aprile 2025 nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente (ICD-10: F33) complicato da una sindrome da dipendenza da alcol (ICD-10: F10.2). In precedenza, era seguita dal […] dr. _______. […] Oltre ai miei controlli, effettuati a cadenza quindicinale e al bisogno, la presa a [carico, n.d.r.] si svolge anche tramite percorso psicoterapeutico con Sig. _______. […]
Condizioni psichiche attuali:
[…] si rileva una persistente fragilità emotiva e una ridotta capacità di gestire in modo autonomo situazioni stressanti. La motivazione al trattamento psicoterapeutico è presente, e la paziente beneficia di un regolare follow-up con me e con lo psicoterapeuta di riferimento. Attualmente si trova in fase di astinenza dall’alcol, ma il decorso clinico rimane fragile e caratterizzato da una significativa vulnerabilità al ricadere [nell’abuso etilico, n.d.r.]. […]
Funzionamento quotidiano e sociale:
Nonostante l’attuale astinenza, la paziente presenta ancora una limitata capacità di funzionamento nella vita quotidiana: la gestione delle attività domestiche risulta faticosa e spesso discontinua, la paziente riferisce difficoltà nella pianificazione e nel portare a termine compiti quotidiani, permane un significativo isolamento sociale, con ridotti contatti al di fuori della cerchia familiare dato che molte delle compagnie che frequentava in precedenza sono dedite al consumo etilico. In generale le relazioni interpersonali risultano compromesse da vissuti di vergogna e dalla storia di dipendenza. La paziente non sembra attualmente in grado di sostenere un’attività lavorativa regolare, sia per la fragilità psicologica, sia per la difficoltà di mantenere costanza e affidabilità.
Conclusioni
La signora presenta un disturbo depressivo ricorrente associato ad una sindrome da dipendenza alcolica con multipli episodi di ricaduta in passato e una persistente compromissione del funzionamento psicosociale, nonostante la fase di astinenza attuale. Il quadro clinico rimane complesso e fragile, richiedendo un regolare accompagnamento psichiatrico e psicoterapeutico. La paziente mostra difficoltà significative nell’organizzazione della vita quotidiana, nelle relazioni sociali e nell’inserimento professionale, con una riduzione marcata delle capacità adattive.”
Il certificato medico del 16 settembre 2025 del curante psichiatra attesta un’incapacità lavorativa completa dal 16 settembre al 31 ottobre 2025.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR, relativa alle surriferite refertazioni dei curanti (cfr. supra consid. 1.10.).
Circa la relazione dello psicoterapeuta datata 28 febbraio 2025, il dr. ______ ha rinviato alla presa di posizione del 17 marzo 2025 (cfr. supra consid. 1.6.), allorquando la dr.ssa ______ l’aveva così liquidata “Non si tratta di documentazione medica” (cfr. doc. 88, pag. 221 incarto AI e VI 1, pag. 2).
Anche per quanto concerne il rapporto medico del curante generalista del 3 marzo 2025, lo psichiatra SMR ha rinviato all’annotazione del 17 marzo 2025, nella quale la collega aveva rilevato che:
- “non esiste una diagnosi ai sensi dell’ICD10 o di altra categorizzazione internazionale;
- non viene certificata e quantificata alcuna incapacità lavorativa attuale; ultima certificazione di inabilità lavorativa agli atti è quella redatta per la Diso dal precedente curante di base Dr. ______ del 03.11.2021 che attestava: “Con la presente in qualità di medico curante, certifico che […] è stata inabile al 100% per qualsivoglia attività professionale dal 23.07.2021 al 21.08.2021 e ciò per malattia. Dal 01.09.2021 riprende con una esigibilità ridotta in ragione di una inabilità lavorativa al 40% come già formulato a suo tempo dal Collega Dr. ______ e questo fino a prossima erogazione del certificato da parte dello stesso Collega”;
- non esiste la prescrizione di una terapia farmacologica;
[…]
- non esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;
- non esiste alcuna recente visita specialistica né l’esecuzione di approfondimenti paraclinici e strumentali. Da ultimo, l’A. non è attualmente a carico con nessuno specialista ed il Dr. ______, FMH psichiatrica non vede più l’A: da aprile 2022.” (cfr. doc. 88, pag. 2 e seg. incarto AI e VI 1, pag. 2).
Quo al rapporto medico dell’11 settembre 2025 del dr. ______, il dr. ______ si è così espresso:
" Il dr. ______ attesta che a suo avviso l’A soffre di disturbo depressivo ricorrente (ICD-10: F33) complicato da una sindrome da dipendenza da alcol (ICD-10: F10.2), ribadendo l’astinenza alcolica dell’A: e riportando a più riprese di banale episodio di intossicazione etilica acuta. Infatti, l’A. è stata vittima in passato di multipli episodi di ricaduta alcolica e per tale motivo la stessa preferisce ridotti contatti al di fuori della cerchia familiare in considerazione del fatto che molte delle compagnie che frequentava in precedenza sono dedite al consumo etilico. Singolare che agli atti non sia stata versate la lettera di dimissioni dalla clinica psichiatrica cantonale del marzo 2025.”
Il certificato d’inabilità lavorativa del curante psichiatra è stato ritenuto “generico” (VI 1, pag. 4), mentre in merito al rapporto dello psicoterapeuta ______ del 16 settembre 2025 lo psichiatra del SMR ha evidenziato come “[…] anche in questa occasione ribadisce la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F41.2). Egli riferisce di un ricovero volontario presso _______ dal 17.03.2025 di breve durata, verosimilmente dovuto ad un’intossicazione alcolica acuta, essendo le consultazioni riprese con lo stesso signor ______ per il 25.03.2025” (VI, pag. 5).
Infine, il dr. ______ ha osservato quanto segue (sottolineature del redattore):
" Preme sottolineare che al momento dell’ultima presa di posizione SMR del 17.03.2025 non vi era alcuna nozione di psicopatologia con influsso sulla capacità lavorativa. Infatti, lo psicoterapeuta ______ riportava la diagnosi blanda di sindrome mista ansioso-depressiva che, come a lui certamente noto, secondo ICD10: F41.2 indica: Questa categoria deve essere utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti, ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando i sintomi depressivi e quelli ansiosi sono presenti contemporaneamente e sono entrambi di una gravità tale da giustificare una diagnosi individuale, va posta la diagnosi di entrambe le condizioni morbose e questa categoria non deve essere utilizzata. Tale condizione non può evidentemente giustificare incapacità lavorativa significativa e di lunga durata. L’indicazione posta dal signor ______ di una proposta di ricovero il 28.01.2025, non accettata dalla sua paziente e non seguita da misure incisive da parte dello stesso psicoterapeuta, dimostra indirettamente una situazione che poteva essere gestita anche, secondo l’apprezzamento dello stesso psicologo, in ambiente domestico e senza assunzione di medicamenti specifici che solo lo psichiatra potrebbe prescrivere. In data 22.09.2025 riceviamo dalla RL Avv. RA1 copia del ricorso inoltrato al TCA con allegata la relazione dello stesso psicologo ______ del 16.09.2025 in cui scrive che il 17.03.2025 (medesimo giorno di risposta SMR alle osservazioni al progetto di decisione) l’A. sarebbe giunta in PS e ricoverata in _________ da cui veniva dimessa pochi giorni dopo riprendendo le sedute di psicoterapia già al 25.03.2025. Nessuna documentazione allegata riguardo al ricovero. È interessante notare che anche in questa occasione lo psicologo curante non si discosta dalla sua valutazione del 28.02.2025 e riporta la stessa diagnosi di sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD10 F41.2). La RL allega inoltre un rapporto medico redatto dallo psichiatra Dr. ______ datato 11.09.2025 da cui veniamo a conoscenza che l’A. è in sua cura a partire dall’aprile 2025 nell’ambito di disturbo depressivo ricorrente (ICD-10: F33) complicato da una sindrome da dipendenza da alcol (ICD10: F41.2). Per tali patologie il Dr. ______ non formula alcuna farmacoterapia. In precedenza, era seguita dal collega psichiatra Dr. ______ che con mail del 05.03.2024 attestava di non vedere più l’A. da aprile 2022 senza alcuna indicazione diagnostica significativa. In base agli atti la presa a carico presso il Dr. ______ sarebbe terminata nel corso del 2022 rispettivamente non vi è alcuna nozione di dipendenza da alcol. Ricordo che secondo le risultanze del rapporto del curante di base Dr. ______ (06.10.2023) ricevuto il 16.10.2023, l’A. era astinente da etile ed era certificato solo un banale “sviluppo depressivo ansioso”. Per quanto concerne la diagnosi di disturbo depressivo ricorrente non meglio specificato, certificato dal dr. ______, questa è in netto contrasto con la diagnosi blanda riportata dallo psicologo e non è adeguatamente oggettivato nel referto dello psichiatra che, si ribadisce, non formula alcuna indicazione terapeutica farmacologica o stazionaria ma si limita a monitorare l’A. con “un regolare follow-up” ed incontri con lo psicoterapeuta di riferimento. Ricordo che il rapporto finale SMR (14.03.2024) così come la risposta SMR (17.03.2025) alle osservazioni al progetto di decisione sono state redatte, in scienza e coscienza, sulla scorta di quanto oggettivamente attestato dalla documentazione medica presente agli atti e redatta dai curanti. È possibile un apprezzamento oggettivo ed attuale del caso da parte di SMR solo quando questo viene puntualmente aggiornato dai medici curanti circa tutta la situazione sanitaria patita dal richiedente a ricomprendere accessi al PS, degenze stazionarie, prese in carico specialistiche ecc., ecc. Preme anche sottolineare come il progetto di decisione AI sia stato emesso il 24.01.2025, le osservazioni legali a tale progetto siano state redatte dalla RL Avv. RA1 il 06.03.2025, la decisione della cassa di compensazione sia stata emessa il 14.08.2025 mentre la menzione di ricovero in ________ del 17.03.2025 rispettivamente la presa in carico psichiatrica con il Dr. ______ (che sarebbe iniziata nell’aprile 2025), sia giunta alla nostra conoscenza, attraverso il suo referto psichiatrico datato 11.09.2025, solo in fase di ricorso al TCA. Relativamente alle censure riguardo gli accertamenti professionali messi in atto dagli assicurati giova ricordare che, secondo un’affermata giurisprudenza federale, i dati medici permettono generalmente un apprezzamento oggettivo ed aggiornato del caso, di modo che essi prevalgono sulle constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale, le quali sono suscettibili di essere state influenzate da fattori soggettivi legati al comportamento della persona assicurata nel corso dello stage come nel caso in esame, dalla valutazione della consulente SIP signora ______ rispettivamente dello psicologo coordinatore signor ______. In generale, le conclusioni degli specialisti della reintegrazione non si basano su esami medici approfonditi, ma su osservazioni pratiche rispettivamente impressioni personali che riflettono principalmente il rendimento professionale soggettivo dell’assicurato.
Conclusioni
Si conferma la presa di posizione SMR. […]”
La presa di posizione del dr. ______, per quanto a tratti persuasiva (in particolare per quanto concerne l’assenza di una terapia farmacologica intensa e di documentazione afferente ad asseriti recenti ricoveri), non convince pienamente.
In primis perché per l’assicurazione invalidità, non è la diagnosi di per sé ad essere decisiva, ma piuttosto l’incidenza della patologia e dei limiti funzionali sulla capacità lavorativa (residua) nel caso concreto (in tema vedasi STCA 32.2025.10 del 30 settembre 2025 consid. 2.7. con molteplici riferimenti giurisprudenziali). A tal proposito, in concreto vi sono diversi elementi, emersi sia nell’ambito del provvedimento di orientamento e reintegrazione professionale (cfr. supra consid. 2.6.1.), sia dalle refertazioni mediche agli atti e di cui si è già detto sopra, che pongono seri dubbi sulla possibilità di derubricare l’affezione psichiatrica ad una patologia senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In secondo luogo, si rileva che sebbene l’insorgente – su cui incombe l’obbligo di informare (art. 77 OAI) – avrebbe dovuto produrre per tempo il rapporto del dr. ______ (oltre che la documentazione relativa all’asserito ricovero in clinica psichiatrica), al momento attuale tale referto non può – ancora – essere ritenuto irrilevante, in quanto all’apparenza ben conciliabile con le criticità emerse durante il provvedimento di orientamento e reintegrazione professionale. Inoltre, già si è detto del fatto che quanto comunicato dal dr. ______ ad inizio dell’istruttoria amministrativa non risulta conclusivo, il precedente curante psichiatra essendosi limitato ad asserire di non aver più in cura l’assicurata dal 2022 (cfr. supra consid. 2.6.1.).
Per quanto concerne la valenza probatoria dei rapporti medici, si conviene con il dr. ______ che, di principio, i dati medici prevalgono sulle constatazioni effettuate durante uno stage professionale, queste ultime suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento dell’assicurato (pro multis STF 8C_370/2022 del 1, marzo 2023 consid. 5.4. e 8C_564/2022 del 20 aprile 2023 consid. 5.3., entrambe con molteplici rinvii giurisprudenziali). Tuttavia, ciò presuppone che alla valutazione del SMR possa essere conferita piena valenza probatoria.
L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5).
In concreto e con riferimento agli aspetti extrasomatici, né la dr.ssa ______ (peraltro specialista in medicina del lavoro, non psichiatra; cfr. supra consid. 1.2.), né il dr. ______ hanno mai visitato la ricorrente e, ciononostante, essi hanno concluso che la patologia psichiatrica non ha alcuna ripercussione sulla capacità lavorativa (residua). Inoltre, agli atti non vi è alcuna perizia psichiatrica con contestuale visita di RI1.
Ne consegue che, in applicazione per analogia della succitata giurisprudenza, alle valutazioni dei medici SMR (cfr. supra consid. 1.2., 1.5., 1.7. e 1.10.) non può essere conferita piena valenza probatoria (per un caso analogo vedasi la STCA 32.2022.44 del 14 novembre 2022 consid. 2.8.2.).
A titolo abbondanziale, si rileva che non è neppure dato a sapere se e in che misura la problematica psichiatrica abbia inciso sul comportamento della ricorrente durante il citato provvedimento, atteso che nel rapporto finale del 30 dicembre 2024 lo psicologo ______ aveva messo a verbale che “[…] è emersa una fragilità nella resistenza fisica, riconducibile a limiti funzionali preesistenti, nonché una componente ansiogena significativa che si è manifestata prevalentemente nelle fasi iniziali della giornata. A tal proposito, l’assicurata ha autonomamente messo in atto una strategia compensatoria, arrivando con largo anticipo sul luogo del lavoro per ritagliarsi uno spazio di rilassamento all’interno della propria autovettura, nel tentativo di raggiungere un equilibrio funzionale ottimale” (doc. 66, pag. 169 incarto AI).
Tutto bene considerato, l’Ufficio AI non ha fugato il dubbio, insinuatosi in particolare a seguito di quanto emerso nell’ambito del provvedimento di orientamento e reintegrazione professionale e dalle refertazioni mediche prodotte dall’insorgente, circa l’esaustività – e quindi correttezza – della valutazione operata dal SMR.
Visto quanto precede, in casu si giustifica la retrocessione degli atti all’amministrazione affinché proceda ad un approfondimento specialistico (almeno) in ambito psichiatrico che fughi ogni dubbio circa lo stato valetudinario della ricorrente.
2.7. Per quanto concerne la valutazione economica, anch’essa contestata (cfr. supra consid. 1.8.), la stessa appare prematura, atteso che anche la valutazione della consulente in integrazione presenta in ogni caso alcune criticità. Mal si comprende, ad esempio, come alla luce di quanto emerso durante il provvedimento di reintegrazione professionale in ambito protetto, l’insorgente possa occuparsi dell’accoglienza telefonica (cfr. supra consid. 1.6. e 2.6.1.) nel mercato del lavoro in equilibrio.
Esperiti gli accertamenti medici, la documentazione dovrà essere nuovamente sottoposta alla consulente in integrazione, la quale potrà determinarsi alla luce di eventuali nuovi elementi, confermando o modificando la sua precedente valutazione.
2.8. Per quanto attiene alla richiesta di condannare l’Ufficio AI “a rimborsare i costi sinora sostenuti direttamente per un importo pari a(d almeno) fr. 200.-, cifra che ci si riserva di quantificare non appena in possesso delle relative fatture definitive” (cfr. supra consid. 1.8.), vale quanto segue.
Secondo la giurisprudenza, i costi per una perizia di parte fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1 consid. 3., non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 9C_984/2012 del 6 giugno 2013) e possono essere accollati all’assicuratore a condizione che la perizia risulti indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV Nr. 24 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti per addossare all’assicuratore LAINF convenuto i costi di una perizia privata, la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i lievi dubbi che hanno determinato la necessità di disporre una perizia giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF 8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1). Per un approfondimento sul tema, vedasi STCA 35.2024.75 del 14 aprile 2025 consid. 2.7. e 32.2019.18 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4, entrambe con molteplici riferimenti giurisprudenziali).
In casu, oltre a non esservi una perizia di parte, va evidenziato che le refertazioni dei curanti non sono stati gli elementi decisivi; infatti, ai fini del giudizio è risultato determinante il fatto che il SMR non abbia visitato l’insorgente per approfondire gli aspetti extrasomatici, circostanza che ha reso inconcludenti le valutazioni del SMR. Per tacere del fatto che la (patrocinatrice della) ricorrente non ha neppure sostanziato a quali refertazioni prodotte si riferisce e tantomeno prodotto le prospettate “fatture definitive”.
Pertanto, la richiesta di rimborso dei “costi sinora sostenuti direttamente” va respinta.
2.9. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e di una nuova presa di posizione della consulente in integrazione, annullata – in accoglimento del ricorso – la decisione impugnata, si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.6.2. e 2.7.).
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 14 agosto 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti