Raccomandata |
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Incarto
n.
jv/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere |
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segretaria: |
Stefania Cagni |
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 18 maggio 2026 di
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI1, nato nel 2007, il 27 dicembre 2013/3 gennaio 2014 ha presentato – per il tramite della madre – una prima domanda di prestazioni AI, indicando quale danno alla salute l’infermità congenita “Disturbo dell’attenzione e della concentrazione – iperattività (sindrome ADHD)” (docc. 3 e 5 incarto AI).
1.2. Esperita l’istruttoria di rito, con due comunicazioni del 3 febbraio 2014 l’Ufficio AI ha riconosciuto la garanzia per l’ergoterapia ambulatoriale ed il trattamento dell’infermità congenita cifra 404 (docc. 19 e 20 incarto AI). Con altre due comunicazioni del 21 ottobre 2014 l’Ufficio AI ha riconosciuto anche la garanzia per le cure chiropratiche e la psicoterapia ambulatoriale in relazione con l’infermità congenita cifra 404 (docc. 36 e 37 incarto AI). Tali garanzie sono state rinnovate nel corso degli anni (per l’ergoterapia ambulatoriale: docc. 44, 83, 152, 180, 198 e 222 incarto AI; per le cure chiropratiche: docc. 60 e 114 incarto AI; per la psicoterapia ambulatoriale: docc. 71, 79, 115, 137, 147, 159, 169, 179, 197, 204 e 221 incarto AI; per i provvedimenti sanitari: docc. 116, 199 incarto AI).
1.3. Con decisione del 9 novembre 2016 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un assegno grandi invalidi (di seguito: AGI) per minorenni di grado medio dal 1. ottobre 2014, confermato con comunicazione del 22 novembre 2018 (docc. 72 e 113 incarto AI).
1.4. Con decisione del 22 gennaio 2019 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad un contributo per l’assistenza (di seguito: CDA) per minorenni dal 1. novembre 2017 pari a fr. 2'950.80 mensili, rispettivamente fr. 32'458.80 annuali (doc. 128 incarto AI). L’Ufficio AI si è altresì assunto in due occasioni i costi per le consulenze nell’ambito del contributo per l’assistenza, svolte dalla ______, per un massimo di fr. 1'500 ciascuna (docc. 133 e 183 incarto AI).
1.5. Il 18 aprile 2025, ossia a poco meno di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, l’assicurato ha presentato una domanda di integrazione professionale/rendita ed una domanda di AGI per maggiorenni (docc. 211-214 incarto AI).
1.6. Il 13 agosto 2025 si è svolta, presso il domicilio dell’assicurato ed in presenza di quest’ultimo e di sua madre, l’inchiesta per l’esame della domanda AGI per maggiorenni, confluita nel rapporto del 20 agosto 2025 del consulente ispettore. Quest’ultimo ha concluso che l’assicurato necessitava dell’aiuto di terzi per compiere due atti ordinari della vita (“alzarsi/sedersi e coricarsi” e “spostarsi”), non necessitava di una sorveglianza personale continua e non necessitava di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. 216 incarto AI).
Nell’ambito dell’inchiesta domiciliare il consulente ispettore ha altresì svolto un accertamento in relazione al CDA, aggiornandone l’importo a fr. 1'374.95 mensili, rispettivamente fr. 15'124.45 annuali (doc. 217 incarto AI).
1.7. Con due progetti di decisione datati 26 settembre 2025 l’Ufficio AI, in ragione del fatto che l’assicurato aveva raggiunto la maggiore età il 26 settembre 2025, ha prospettato la riduzione del CDA per maggiorenni a fr. 1'374.95 mensili, rispettivamente a fr. 15'124.45 annuali dal 1. gennaio 2026 (doc. 227 incarto AI) e la riduzione dell’AGI per maggiorenni da grado medio a grado lieve a far tempo dalla fine del mese che segue la data della decisione formale (doc. 228 incarto AI).
Con osservazioni del 22 ottobre 2025 l’assicurato, rappresentato dalla madre per tutta la procedura amministrativa, ha contestato i progetti di decisione del 26 settembre 2025 (doc. 234 incarto AI).
Le osservazioni del 22 ottobre 2025 sono state sottoposte al consulente ispettore, il quale con rapporto del 19 gennaio 2026 ha rivalutato il caso, rilevando che non vi era alcuna dipendenza da terzi per gli atti ordinari di vita e che gli atti “alzarsi, sedersi e coricarsi”, “spostarsi in casa, fuori casa” e “mantenere i contatti sociali” andavano piuttosto considerati nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Il consulente ispettore ha concluso che siccome gli assicurati che soffrono esclusivamente di un danno alla salute psichica hanno diritto ad un AGI per accompagnamento solo se hanno diritto alla rendita e quest’ultima condizione formale non era in concreto assolta, l’assicurato non aveva diritto ad un AGI. Quest’ultima circostanza determinava anche la soppressione del CDA (docc. 235-237 incarto AI).
1.8. Con due progetti di decisione del 29 gennaio 2026, in annullamento e sostituzione di quelli del 26 settembre 2025, l’Ufficio AI ha prospettato la soppressione dell’AGI per maggiorenni e del CDA per maggiorenni dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica delle decisioni formali (docc. 238 e 239 incarto AI).
Con osservazioni del 17 e 28 febbraio, del 5 e del 16 marzo 2026 l’assicurato ha contestato i progetti di decisione del 29 gennaio 2026, chiedendo “il ripristino immediato dell’assegno grandi invalidi almeno di grado lieve”, il “ripristino immediato del contributo d’assistenza” ed evidenziando, tra l’altro, di aver già presentato nell’aprile 2025 una domanda di integrazione professionale/rendita che, a causa di un errore di registrazione dell’amministrazione (da quest’ultima ammesso), non era ancora stata evasa (docc. 247, 250, 251 e 254 incarto AI).
Il 18 marzo 2026 l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR, sia per la valutazione dell’integrazione professionale/rendita, sia per la valutazione dell’AGI (docc. 259 e 260 incarto AI). Su indicazione del medico SMR dr. ______ (specialista in psichiatria e psicoterapia), l’Ufficio AI ha richiesto all’assicurato le pagelle scolastiche dell’anno precedente e per il primo semestre 2025/2026 (docc. 258 e 262 incarto AI).
Il 20 marzo 2026 il consulente ispettore ha preso posizione sulle osservazioni ai progetti di decisione del 29 gennaio 2026 per gli aspetti concernenti l’AGI ed il CDA, confermando integralmente il rapporto del 19 gennaio 2026 (doc. 261 incarto AI).
Con scritto del 24 marzo 2026 l’assicurato ha diffidato l’Ufficio AI “a procedere senza ulteriore ritardo alla definizione della pratica relativa al ripristino dell’assegno grandi invalidi (AGI) e del contributo per l’assistenza (CDA)” e a fornirgli un riscontro scritto entro il 31 marzo 2026 (doc. 263 incarto AI).
Con scritto del 2 aprile 2026 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “Un ripristino delle prestazioni non è possibile poiché sino al compimento dei 18 anni d’età il Sig. ______ percepiva un AGI per minorenni, mentre la rivalutazione attuale è in merito ad un AGI per adulti, inoltre la procedura di versamento sono completamente diverse, per questo motivo è necessaria una revisione e nuova decisione per entrambe le prestazioni. La rivalutazione di AGI e CDA all’entrata dell’età adulta viene svolta in largo anticipo, proprio tenendo conto del fatto che a fine dei 17 anni il versamento delle prestazioni per minorenni si conclude. Ciò che porta la situazione ad oggi in merito ad AGI e CDA è l’attesa della valutazione della prestazione di integrazione professionale/rendita e data la circostanza, stiamo agendo il più velocemente possibile per arrivare alla decisione dei casi” (doc. 265 incarto AI).
Con “osservazioni integrative” del 6 e del 9 aprile 2026 l’assicurato ha prodotto, tra l’altro, le pagelle scolastiche richieste, il certificato medico del 3 marzo 2026 del curante dr. ______ (specialista in medicina interna generale), il rapporto del 5 marzo 2026 della psicoterapeuta ______, la relazione del 5 marzo 2026 dell’assistente nell’ambito del CDA e l’allegato al modulo di richiesta AGI compilato dal curante dr. ______ (specialista in pediatria e neonatologia) datato 28 aprile 2025, ribadendo la richiesta ripristino dell’AGI e del CDA (presumibilmente da intendere come prestazioni per adulti) e diffidando nuovamente l’Ufficio AI “a pronunciarsi senza ulteriore indugio” sul diritto alle prestazioni (docc. 266 e 270 incarto AI).
Pervenuto il rapporto medico del dr. ______ datato 7 aprile 2026 (doc. 267 incarto AI), il 13 aprile 2026 l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR, chiedendogli se fosse possibile allestire un rapporto finale (doc. 271 incarto AI). Quest’ultimo, valutata la documentazione agli atti, ha ritenuto necessario visitare l’assicurato, ragione per cui con scritto del 16 aprile 2026 l’amministrazione ha convocato RI1 per una visita presso il SMR per la data 21 maggio 2026 (docc. 272 e 273 incarto AI).
1.9. Il 18 maggio 2026 l’assicurato, sempre rappresentato dalla madre, ha presentato un ricorso per “denegata e ritardata giustizia” con richiesta di “misure provvisionali e superprovvisionali” ed il “Rimborso spese sostenute”.
Per quanto concerne il ricorso per “denegata e ritardata giustizia”, l’insorgente contesta la mancata emanazione di decisioni formali in merito alla rendita, all’AGI per maggiorenni e al CDA per maggiorenni dopo i preavvisi del 29 gennaio 2026, nonostante la situazione valetudinaria ed il bisogno assistenziale fossero ampiamente documentati “da elementi clinici e assistenziali inequivocabili”. A questo proposito, egli sostiene che l’iniziale mancata registrazione della domanda di integrazione professionale/rendita presentata nell’aprile 2025, riconducibile ad un errore dell’Ufficio AI, ha causato un ingiustificato ritardo nell’emanazione delle decisioni formali.
Circa le “misure provvisionali e superprovvisionali”, il ricorrente chiede al TCA di ordinare all’Ufficio AI l’immediato ripristino – con effetto retroattivo e senza attendere l’esito dell’istruttoria in corso – delle prestazioni precedentemente ridotte, rispettivamente soppresse, e meglio dell’AGI (per maggiorenni) di grado medio e del CDA (per maggiorenni) retroattivamente dal 1. ottobre 2025, entro il 21 maggio 2026.
Evidenzia una situazione di estrema urgenza e di pericolo concreto per l’incolumità fisica e psichica propria e di terzi a causa della grave e persistente compromissione dell’autonomia, circostanza che impone una sorveglianza continua e ininterrotta a causa di comportamenti impulsivi e a rischio. L’improvvisa interruzione delle prestazioni (AGI e CDA, entrambi per maggiorenni), avvenuta senza l’adozione di misure transitorie adeguate, ha creato un vuoto assistenziale insostenibile a carico esclusivamente della madre convivente. Quest’ultima, già affetta da invalidità ed in una situazione economica precaria, si trova costretta a garantire una presenza costante, vedendo ulteriormente compromessa la propria salute fisica e psichica. L’immediata adozione di misure superprovvisionali è dunque indispensabile per garantire il ripristino immediato dell’AGI per maggiorenni di grado medio e del CDA per maggiorenni, assicurando così la continuità delle cure e la sicurezza domestica attraverso l’impiego di personale qualificato, evitando al contempo un pregiudizio grave, attuale e difficilmente riparabile sul piano fisico, psichico ed economico.
Circa il “Rimborso [delle, n.d.r.] spese sostenute”, l’insorgente chiede la rifusione di fr. 1'124 (spese di cancelleria di fr. 669.10 e spese per personale CDA assunto privatamente di fr. 455.10), oltre interessi al 5% p.a. “dalla data dei singoli esborsi”.
Chiede anche che alla madre venga riconosciuto un risarcimento per “danno morale”, il cui importo “è rimesso alla prudente valutazione del giudice”.
Produce diversa documentazione.
1.10. Con scritto del 20 maggio 2026 il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto del ricorrente, pervenuto in medesima data.
1.11. Con scritto dell’8 giugno 2026 l’insorgente ha integrato il ricorso con la “Produzione di fatti nuovi e documenti”.
Comunica che con progetto di decisione del 27 maggio 2026 l’Ufficio AI gli ha prospettato il diritto ad una rendita intera retroattiva dal 1. ottobre 2025, che in medesima data l’amministrazione ha pagato la fattura di aprile 2026 dei collaboratori assunti nell’ambito del CDA e di aver assunto un nuovo collaboratore dal 26 maggio 2026, producendo la relativa documentazione.
Sottolinea che il recente agire dell’Ufficio AI costituisce una risposta parziale e tardiva al gravame, l’amministrazione non avendo ancora emanato le decisioni formali relative all’AGI per maggiorenni e al CDA per maggiorenni, circostanza, quest’ultima, che pone la madre dell’assicurato – anch’essa invalida e al beneficio di prestazioni complementari – in uno stato di incertezza economica e giuridica tale da non permetterle di pianificare adeguatamente l’assistenza del figlio. Situazione, questa, che l’insorgente ritiene imputabile ai ritardi dell’Ufficio AI nella gestione della pratica, ciò che ha giustificato il ricorso per ritardata/denegata giustizia.
1.12. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ripercorso la cronologia dell’istruttoria amministrativa, tutt’ora in corso e prossima alla conclusione, contestando fermamente l’asserita denegata o ritardata giustizia.
Sostiene che la fattispecie necessitava approfondimenti medici e scolastici complessi in vista del raggiungimento della maggiore età dell’assicurato, ritenendo di aver agito tempestivamente nell’ordinare visite specialistiche (SMR) e raccogliendo documentazione scolastica per valutare correttamente il diritto alle prestazioni per adulti (rendita, AGI per maggiorenni e CDA per maggiorenni).
Comunica che a seguito della visita SMR del 21 maggio 2026 e dell’annotazione del 26 maggio 2026 del consulente in integrazione, l’Ufficio AI ha emanato un progetto di decisione del 27 maggio 2026 che riconosce il diritto a una rendita d’invalidità intera dal 1. ottobre 2025. Tali accertamenti permetteranno di emanare un nuovo progetto di decisione con il quale si riconoscerà all’assicurato il diritto ad un AGI di grado lieve per accompagnamento, stante l’accertata necessità di sorveglianza personale permanente.
Per quanto concerne il CDA, l’Ufficio AI comunica che sta accertando l’eventuale diritto a detta prestazione anche dopo il raggiungimento della maggiore età e che verrà emanato “il prima possibile” un progetto di decisione ed una decisione formale in tal senso, evidenziando di aver in ogni caso saldato le fatture presentate con il ricorso.
In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, producendo diversa documentazione.
1.13. Con osservazioni del 9 giugno 2026 l’insorgente, oltre a ribadire la propria posizione in merito al ricorso per denegata/ritardata giustizia, si doglia delle riduzioni dell’AGI (da grado medio a grado lieve) e del CDA, entrambe prospettate dall’Ufficio AI con due progetti di decisione datati 12 giugno 2026, in annullamento e sostituzione di quelli del 29 gennaio 2026, che produce (X).
1.14. Con osservazioni del 25 giugno 2026 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver continuato a pagare le fatture per il CDA come da decisione del 22 gennaio 2019 anche dopo il raggiungimento della maggiore età e di aver emanato:
- il progetto di decisione del 27 maggio 2026, prospettando il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. ottobre 2025, ossia dal mese successivo al raggiungimento della maggior età (art. 29 cpv. 1 LAI);
- il progetto di decisione del 12 giugno 2026, in annullamento e sostituzione di quello del 29 gennaio 2026, prospettando una riduzione dell’AGI per maggiorenni (da grado medio a grado lieve) dalla fine del mese che seguirà la data della decisione formale (art. 88bis cpv.2 lett. a OAI), avendo accertato nell’ambito dell’inchiesta domiciliare del 13 agosto 2025 la necessità di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana durante il soggiorno al domicilio;
- il progetto di decisione del 12 giugno 2026, in annullamento e sostituzione di quello del 29 gennaio 2026, prospettando una riduzione del CDA per maggiorenni a fr. 1'725.45 mensili, rispettivamente fr. 18'979.95 per anno civile (fr. 1'725.45 x 11, cfr. art. 39g cpv. 2 OAI) dalla fine del mese che segue la notifica della decisione formale (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), riservate eventuali compensazioni;
- la decisione formale del 24 giugno 2026 con la quale ha ripristinato l’AGI per maggiorenni di grado medio dal 1. ottobre 2025.
L’amministrazione ha prodotto i citati preavvisi, rispettivamente la decisione formale concernente l’AGI per maggiorenni (XI+1/5).
1.15. Con scritto del 6 luglio 2026 il ricorrente ha chiesto “di differire la decisione sul ricorso” “fino al deposito delle ulteriori osservazioni e della documentazione integrativa attualmente in fase di elaborazione”, prospettando la produzione delle osservazioni ai progetti di decisione del 12 giugno 2026 concernenti la riduzione (pro futuro) dell’AGI e del CDA (XII).
1.16. Con ulteriore scritto del 14 luglio 2026 il ricorrente ha contestato i due progetti di decisione del 12 giugno 2026 (cfr. supra consid. 1.14.), postulandone la riforma nel senso di riconoscerle l’AGI ed il CDA, entrambi senza riduzioni.
Sostiene che l’Ufficio AI è incorso in una violazione del diritto di essere sentiti, siccome i due preavvisi del 12 giugno 2026 non spiegano esaustivamente i motivi per cui il CDA, rispettivamente l’AGI erano stati soppressi con i progetti di decisione del 29 gennaio 2026.
Adduce che non vi è stata alcuna modifica della situazione valetudinaria o del bisogno assistenziale che giustifichi la prospettata riduzione delle prestazioni in parola.
Chiede al TCA di adottare misure di protezione degli adulti, conferendo alla madre la curatela con diritto di rappresentanza (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con scritto del 14 luglio 2026 l’insorgente ha contestato i due progetti di decisione del 12 giugno 2026 concernenti la riduzione del CDA e dell’AGI, chiedendo al TCA – tra l’altro – l’adozione di misure a protezione dell’adulto (cfr. supra consid. 1.16.).
Secondo i combinati artt. 56, 57 LPGA e 69 cpv. 1 lett. a LAI, gli assicurati possono impugnare le decisioni (ai sensi dell’art. 49 LPGA; STF 8C_206/2010 del 25 maggio 2010 consid. 2.1. con rinvii giurisprudenziali) degli Uffici cantonali direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI.
Il preavviso non configura una decisione ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett. a LAI (in tema vedasi STCA 32.2022.8 del 16 marzo 2022 consid. 2.3.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, 2023, n. 2 e seg. ad art. 57a LAI).
In casu, il ricorrente ha impugnato i due preavvisi del 12 giugno 2026 (cfr. supra consid. 1.14. e 1.16.) ai sensi dell’art. 57a LAI, ragione per cui non vi è un (valido) oggetto di ricorso, circostanza che preclude al TCA di determinarsi nel merito del litigio (STF 9C_709/2018 dell’8 novembre 2018 consid. 1.3., 8C_820/2010 del 22 marzo 2011 consid. 2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1. e 127 V 1 consid. 1a) con rinvii).
Ad ogni buon conto, conformemente al suo diritto di essere sentito (artt. 42 LPGA e 57a cpv. 1 in fine LAI), l’insorgente intende contestare i due progetti di decisione del 12 giugno 2026, ragione per cui lo scritto del 14 luglio 2026 unitamente alla documentazione prodotta vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulle osservazioni dell’assicurato.
Per quanto concerne la richiesta d’adozione di misure a protezione dell’adulto (cfr. supra consid. 1.16.), la competenza decisionale è dell’Autorità Regionale di Protezione (cfr. art. 2 LPMA) e non del TCA, ragione per cui la domanda (della madre) del ricorrente s’appalesa irricevibile.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI è incorso in un diniego di giustizia o in una ritardata giustizia.
2.4. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
L’art. 2 Lptca presenta analogo tenore.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STF 9C_91/2025 del 7 marzo 2025 consid. 1.). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 1C_624/2022 del 21 aprile 2023 consid. 4.5 con riferimenti e 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale). Ciò è segnatamente il caso in cui l’amministrazione allunghi la procedura mediante inutili atti istruttori oppure in caso d’assegnazione di termini eccessivamente lunghi (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2024, n. 31 ad art. 56 LPGA).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2; DTF 130 V 90; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.4.).
Giova qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1; cfr. anche STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1. con riferimenti).
La determinazione concreta del limite temporale oltre il quale l’inagire dell’amministrazione o dell’Autorità comporta gli estremi della ritardata giustizia non è regolato dall’art. 56 cpv. 2 LPGA ma, come accennato, è da determinarsi nel singolo caso, conto tenuto di alcuni indicatori quali la natura della controversia, la sua estensione, l’impatto sulla parte coinvolta, il comportamento delle parti, ritenuto che ripetute sospensioni (ted. Stillstände) possono giustificare una valutazione d’insieme. Per contro, non sono di rilevanza i motivi (ad esempio un’errata condotta dell’autorità) a cui il ritardo è riconducibile (crit. Fleischanderl/Lendfers in BSK ATSG, 2025, n. 42 ad art. 56 LPGA). La ritardata giustizia dev’essere riconducibile a determinati elementi, ragione per cui, ad esempio, una procedura particolarmente lunga atta a chiarire la fattispecie non assume, per sé, i contorni della ritardata giustizia. In altre parole, la censura secondo cui un dato provvedimento d’accertamento sia troppo lungo e sia inconciliabile con i l principio della celerità della procedura non può comportare una ritardata giustizia se il provvedimento è oggettivamente necessario e non può essere reso più velocemente. In tale contesto, il principio inquisitorio può dunque trovarsi in rapporto conflittuale con il principio di celerità, quest’ultimo non essendo prioritario (Fleischanderl/Lendfers, op. tic., n. 42 ad art. 56 LGPA; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, n. 37 e 38 ad art. 56 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
L’autorità giudiziaria che accoglie il ricorso per denegata/ritardata giustizia non si limita ad accertare l’ingiustificato e manifesto ritardo, ma ordina all’assicuratore di mettere fine al ritardo e di decidere celermente, eventualmente assegnandogli un congruo termine, nel merito della domanda di prestazioni (Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, n. 56 ad art. 61 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Fleischanderl/Lendfers, op. cit., n. 57 ad art. 56 LPGA).
In ogni caso, il giudice non può sostituire l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della fattispecie.
Laddove l’amministrazione abbia dato seguito alle domande del ricorrente, nelle more della procedura, occorre verificare, per determinare l’eventuale diritto a ripetibili stante il patrocinio o il carico di spese, se il ricorso era necessario e se un ritardo nella reazione della Cassa è sussistito (STCA 30.2017.49 del 5 febbraio 2018 consid. 7).
2.5. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella STFA I 37/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 407, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva ritenuto che una procedura durata complessivamente oltre sette anni (dalla presentazione della domanda di prestazioni), fosse difficilmente conciliabile con l’esigenza di una procedura celere (consid. 3.)
Nella STFA I 946/05 dell’11 maggio 2007, non pubblicata, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva definito una procedura amministrativa durata oltre nove anni “purement et simplement […] inadmissible”, in quanto lesiva del principio di celerità della procedura (consid. 5.4.).
Nella DTF 125 V 188, il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha infatti rilevato che:
" […]
7.
L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que
l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le
volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,
qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à
teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de
façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises
en considération.
Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements
dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se
soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou
qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait
en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,
c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux
dont elle doit s'abstenir. Dans le cas d'espèce, les investigations mises en œuvre
par l'intimé n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de
justice, d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute
connaissance de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction,
ainsi que cela ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier
jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est infondé."
In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no - doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).
In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:
" […] In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). […]”
In una sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che all’amministrazione – alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare – non fosse imputabile un ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al SAM. Nella medesima occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19.” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).
Nella STCA 32.2024.1 del 2 settembre 2024 il TCA ha respinto un ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato da un’assicurata che si lamentava della lentezza nel proseguimento della procedura, malgrado la domanda inoltrata nel 2019. Questo Tribunale ha statuito:
" […] Come visto sopra, complessivamente sono trascorsi circa cinque anni dalla domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 sino all’inoltro del presente gravame. Tuttavia, […] va ricordato che l’Ufficio AI ha emesso in data 28 agosto 2020 e 13 aprile 2021 due progetti di decisione successivamente contestati. Vista la complessità della fattispecie, dovuta in particolare ai numerosi atti medici prodotti, l’amministrazione ha ordinato una valutazione pluridisciplinare – consistente in cinque esami peritali e ulteriori esami clinici – con tempi di esecuzione non brevi, ma al di fuori della sfera di competenza dell’Ufficio AI. Non è pertanto ravvisabile un procrastinamento abusivo della procedura né un’inazione da parte della convenuta, che ha sempre reagito con sollecitudine, procedendo ai necessari passi istruttori. Ad esempio, ricevuta il 15 dicembre 2023 la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI l’ha sottoposta al SMR per la redazione del rapporto finale eseguita il 19 dicembre 2023. L’ultimo provvedimento di natura probatoria – prima del ricorso per ritardata giustizia (3 gennaio 2024) – è stato il conferimento in data 11 gennaio 2024 del mandato al SIP per la consueta valutazione economica. Sono quindi trascorsi pochi giorni sino al ricorso che ci occupa. Va poi ricordato che, pendente causa, il 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha emesso il progetto di decisione, quindi entro un lasso di tempo ragionevole. […]”
Nella STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 (consid. 3.1.-3.3.4. con rinvii giurisprudenziali), destinata alla pubblicazione, il Tribunale federale ha ribadito che nel valutare una possibile ritardata giustizia, la giurisprudenza federale non prevede termini assoluti ma richiede un apprezzamento globale delle circostanze oggettive del singolo caso concreto, in particolare “il tipo di procedimento, la complessità della materia e il comportamento delle parti coinvolte”, escludendo quindi ogni generalizzazione automatica.
2.6. Questo Giudice, chiamato a decidere se in concreto si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire da parte dell’amministrazione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico non ritiene che, per i motivi in appresso, vi siano gli estremi per accogliere il gravame per ritardata giustizia.
Giova ricordare che la giurisprudenza federale non fissa termini cronologici assoluti oltre i quali si può parlare automaticamente di ritardata giustizia. Il carattere “irragionevole” di un eventuale ritardo dev’essere valutato nel contesto globale del caso concreto, tenendo conto della complessità della materia e del comportamento delle parti. In questo ambito, il principio della celerità (art. 61 LPGA), sebbene fondamentale, non è preponderante per rapporto all’obbligo dell’amministrazione di accertare i fatti in modo completo con la necessaria diligenza (principio inquisitorio) (cfr. supra consid. 2.4. e seg.).
In casu, come desumibile dell’esposizione dei fatti (cfr. supra consid. 1.5. e 1.8.), va innanzitutto evidenziato che la fattispecie in esame non era e non è banale, poiché concerne il passaggio dalle prestazioni per minorenni a quelle per adulti, circostanza che ha determinato la (ri)valutazione completa di ben tre prestazioni, ossia del diritto a provvedimenti professionali, rispettivamente ad una rendita, del diritto ad un AGI per adulti e del diritto al CDA. Le tempistiche richieste per ottenere e valutare tutta la documentazione pertinente, svolgere la visita medica e quella domiciliare, come pure per il coordinamento tra i vari attori all’interno dell’amministrazione configurano “provvedimenti positivi” ai sensi della dottrina e della giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.4.), oltre che tappe imprescindibili per definire la situazione dell’insorgente.
In questo contesto va sottolineato che, contrariamente a quanto par credere il ricorrente, la documentazione prodotta da un assicurato non può essere automaticamente considerata fedefacente dall’amministrazione, ma dev’essere valutata autonomamente dall’assicuratore in merito a tutti quegli aspetti rilevanti per la definizione del caso.
Quanto precede esclude un comportamento abusivo dell’Ufficio AI.
Per quanto concerne la doglianza secondo cui l’iniziale errore nella registrazione della domanda di integrazione professionale/rendita, presentata nell’aprile 2025 e registrata dall’amministrazione solo nel marzo 2026, abbia causato un ingiustificabile ritardo nell’emanazione della decisione formale (cfr. supra consid. 1.5., 1.8. e 1.9.; cfr. anche VIII, p.to 2. in initio), tale ritardo non assume, di per sé, i connotati di una ritardata giustizia. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza citate al consid. 2.4. illustrano come non sono rilevanti i motivi o l’eventuale “errata condotta” dell’autorità a cui il ritardo è riconducibile, bensì l’effetto di tale condotta sulla procedura.
In casu, nonostante l’evidente (e peraltro ammesso) errore di registrazione dell’Ufficio AI, quest’ultimo non è rimasto inoperoso, attivando tutta una serie di accertamenti – tra cui l’inchiesta domiciliare del 13 agosto 2025 per la valutazione dell’AGI per maggiorenni e del CDA (cfr. supra consid. 1.6.), l’emanazione dei due progetti di decisione del 26 settembre 2025, la disamina delle contestazioni dell’assicurato del 22 ottobre 2025 che hanno condotto il consulente ispettore a rivalutare il suo precedente rapporto (cfr. supra consid. 1.7.), l’emanazione di due nuovi progetti di decisione datati 29 gennaio 2026 in annullamento sostituzione dei precedenti, il confronto con le molteplici contestazioni dell’assicurato di febbraio e marzo 2026, il coordinamento con il SMR a cui il 18 marzo 2026 l’amministrazione ha sottoposto il caso, un’ulteriore presa di posizione del 20 marzo 2026 del consulente ispettore, la corrispondenza con la madre dell’assicurato fornendole spiegazioni, richiedendo documentazione e comunicandole la necessità di sottoporre l’assicurato alla visita del 21 maggio 2026 presso il SMR (cfr. supra consid. 1.8.). – determinanti ai fini istruttori.
In sintesi, sebbene l’errore di registrazione sia un fatto acclarato, esso non ha portato ad una paralisi totale del procedimento (“Stillstände”, cfr. supra consid. 2.4.), poiché l’autorità ha continuato ad elaborare il caso sotto altri aspetti determinanti.
Oltre a ciò, non appena l’amministrazione si è accorta dell’errore di registrazione, la valutazione presso il SMR si è svolta celermente. Prova ne è il tempo intercorso tra la visita presso il SMR del 21 maggio 2026 e l’emanazione del progetto di decisione del 27 maggio 2026 con il quale è stato prospettato il diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100% (cfr. supra consid. 1.11. e 1.12.).
Non si può quindi condividere neppure la tesi dell’insorgente secondo cui è solo con il gravame che l’amministrazione si sia attivata (cfr. supra consid. 1.11.).
Inoltre, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI (cfr. VIII, p.to 2.), agli atti non risulta una domanda di CDA per adulti ma solo quella per integrazione professionale/rendita e di AGI per adulti. A questo proposito, la cifra 3003 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) (valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “per il contributo per l’assistenza si procede a un accertamento solo se l’assicurato ne fa formalmente richiesta”. Non avendo l’insorgente mai presentato formale domanda di CDA per adulti, esso non può in questa sede dogliarsi dell’eventuale ritardo che ha (con)causato.
Ad ogni buon conto, le procedure concernenti il diritto alla rendita, all’AGI e al CDA si trovano in fase conclusiva.
Per quanto concerne la procedura relativa al diritto alla rendita, l’Ufficio AI ha emanato il preavviso del 27 maggio 2026 con il quale ha prospettato il diritto ad una rendita intera retroattiva dal 1. ottobre 2025 (cfr. supra consid. 1.11., 1.12 e 1.14).
Quo all’AGI, con decisione formale del 24 giugno 2026 l’Ufficio AI ha ripristinato l’AGI per maggiorenni di grado medio retroattivamente dal 1. ottobre 2025 e con progetto di decisione del 12 giugno 2026 ha prospettato la riduzione dell’AGI (da grado medio a grado lieve) pro futuro (cfr. supra consid. 1.14. e 1.16.; XI, allegato 2).
A proposito dell’AGI, si rileva che il consulente ispettore ed il medico SMR avevano già accertato la necessità di un AGI per accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ex art. 42 cpv. 3 prima frase LAI (cfr. supra consid. 1.7.). Siccome – come in concreto (cfr. VIII, allegato 2) – chi soffre esclusivamente di un danno psichico ha diritto ad un AGI per accompagnamento solo se ha diritto ad una rendita (art. 42 cpv. 3 seconda frase LAI; per un approfondimento in tema vedasi la recente STCA 32.2025.42 del 23 marzo 2026 consid. 2.3. e 2.7.1.-2.7.1.4.), era imprescindibile far chiarezza sia sullo stato valetudinario dell’insorgente – ciò che è avvenuto con la visita medica del 21 maggio 2026 presso il SMR e contestuale stesura del rapporto SMR del 21 maggio 2026 attestante un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dalla nascita (cfr. VIII, allegato 2) – sia sulle possibilità di integrazione nel circuito lavorativo – ciò che è avvenuto tramite rapporto del 26 maggio 2026 del consulente in integrazione secondo cui al momento l’assicurato non ha le risorse per attivarsi in provvedimenti d’integrazione (VIII allegato 3).
Quo al CDA, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha precisato quanto segue (VIII, p.to 8, sottolineature del redattore):
" […] se l’art. 42quater cpv. 1 LAI stabilisce che hanno diritto al CDA gli assicurati che percepiscono un AGI dell’AI secondo l’art. 42 cpv. 1-4 LAI, vivono a casa propria e sono maggiorenni, emergono delle restrizioni per le persone con capacità limitata di esercitare i diritti civili, come indicato al cpv. 2 della disposizione citata. In proposito, l’art. 39b OAI precisa le condizioni alle quali gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili devono sottostare per avere il diritto al CDA: devono gestire una propria economia domestica (cfr. art. 39b lett. a OAI), seguire assiduamente una formazione professionale nel mercato del lavoro primario oppure un’altra formazione di livello secondario II o di livello terziario (cfr. art. 39b lett. b OAI), esercitare un’attività lucrativa per almeno 10 ore alla settimana nel mercato del lavoro primario (cfr. art. 39b lett. c OAI) o al raggiungimento della maggiore età percepire un contributo per l’assistenza secondo l’art. 39a lett. c (cfr. art. 39b lett. d OAI). Quest’ultima opzione equivale ad un diritto acquisito (quindi prestazione del CDA che va riconosciuta anche in età adulta). Tutte le altre condizioni vanno verificate per il riconoscimento del CDA anche dopo i 18 anni.
Sebbene nel caso in esame non vi sia un intervento dell’Autorità regionale di protezione (ARP), risulta che l’assicurato è totalmente rappresentato dalla madre nei confronti delle autorità o di terzi, pertanto l’incapacità di esercitare i diritti civili risulterebbe dimostrata di fatto (in proposito si rinvia alla nota marg. n. 2018.1 della CCA [Circolare sul contributo per l’assistenza, valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2025, n.d.r.]. Ciò significherebbe che l’assicurato deve realizzare una delle condizioni indicate all’art. 39b OAI. Con la frequentazione della scuola post-obbligatoria in Italia, la condizione supplementare potrebbe essere realizzata. Tale aspetto verrà definito il prima possibile dall’UAI con emanazione di progetto di decisione e decisione. Sino a tale momento, per non ritardare il pagamento delle fatture dovute alle assistenti, l’UAI ha versato le fatture presentate da controparte nel complemento al ricorso dell’8 giugno 2026. Lo scrivente UAI procederà come indicato per definire le prestazioni dovute a RI1. La situazione ha necessitato di maggiore tempo dovendo essere svolto l’accertamento medico presso il SMR. Tutte le prestazioni dell’AI in corso di esame, quindi rendita, AGI e CDA, sono in fase di valutazione terminale e con pronuncia che verrà emanata il prima possibile."
In effetti, con progetto di decisione del 12 giugno 2026, in annullamento e sostituzione di quello del 29 gennaio 2026 (cfr. supra consid. 1.8.), l’Ufficio AI ha prospettato il riconoscimento a far tempo dal 1. settembre 2026 di un CDA per maggiorenni (ridotto) per fr. 1'725.45 mensili, rispettivamente fr. 18'979.95 per anno civile, la riduzione divenendo effettiva con la fine del mese che seguirà la notifica della decisione formale (X, allegato C2).
In sintesi, la procedura amministrativa è stata avviata nell’aprile del 2025, concerne(va) ben tre prestazioni (integrazione professionale/rendita, AGI per adulti e CDA per adulti) tra loro strettamente correlate e si appresta a volgere al termine, essendo stati emanati i progetti di decisione del 27 maggio 2026 concernente il diritto alla rendita, rispettivamente del 12 giugno 2026 concernenti l’AGI per adulti ed il CDA per adulti, oltre alla decisione formale del 24 giugno 2026 con la quale è stato ripristinato l’AGI per maggiorenni di grado medio dal 1. ottobre 2025. Nel tempo intercorso tra l’avvio della procedura amministrativa e l’emanazione dei preavvisi, rispettivamente della decisione formale del 24 giugno 2026, l’Ufficio AI non è mai rimasto passivo, procedendo all’istruttoria del caso per quanto concerneva l’AGI ed il CDA, coordinando i diversi operatori tra loro e mantenendo informato l’assicurato circa lo stato dell’istruttoria. Accortasi, su indicazione della madre dell’assicurato, di non aver registrato correttamente la domanda di integrazione professionale/rendita, l’amministrazione ha rapidamente provveduto agli approfondimenti necessari, coordinando il SMR, il consulente in integrazione ed il consulente ispettore ed emanando i citati preavvisi.
Valutata la complessità della fattispecie, i necessari atti istruttori positivi compiuti dall’Ufficio AI (inchiesta domiciliare, progetti di decisione, rivalutazioni ispettorie, coordinamento e valutazione SMR e del consulente in integrazione), considerando la celerità mostrata non appena il caso è stato sottoposto al SMR, come pure l’assenza di una formale domanda di CDA per adulti e il fatto che l’errore di registrazione non ha determinato una paralisi dell’istruttoria, ritenuta la costante comunicazione mantenuta con la madre del ricorrente, il comportamento dell’Ufficio AI non integra estremi tali da ammettere una ritardata giustizia ai sensi della giurisprudenza e dottrina topica.
Pertanto, il ricorso per denegata/ritardata giustizia va respinto.
A titolo abbondanziale si rileva che nella misura in cui le censure dell’insorgente pertengono al diritto materiale (cfr. supra consid. 1.13.), esse esulano dall’oggetto del contendere (cfr. supra consid. 2.2.-2.4.; cfr. anche STF 9C_368/2025 del 7 maggio 2026 consid. 2.1. e 3.5. con riferimenti; sentenza S 2024 78 del 16 dicembre 2024 del Tribunale amministrativo del Canton Zugo, consid. 3.).
Per i medesimi motivi, la richiesta di sospensione della presente procedura per poter produrre le osservazioni ai progetti di decisione del 12 giugno 2026 (cfr. supra consid. 1.15.) – peraltro superata dagli eventi a seguito delle osservazioni del 14 luglio 2026 (cfr. supra consid. 1.16.), ininfluenti ai fini del giudizio (cfr. supra consid. 2.2.) – va disattesa.
2.7. Con il gravame il ricorrente ha chiesto al TCA, in via superprovvisionale, di ripristinare con effetto retroattivo le prestazioni precedentemente soppresse, ossia l’AGI per adulti di grado medio ed il CDA per adulti senza riduzioni (cfr. supra consid. 1.9.).
Per quanto concerne l’AGI, con le osservazioni del 25 giugno 2026 l’Ufficio AI ha prodotto la decisione del 24 giugno 2026 emanata pendente lite con la quale ha ripristinato l’AGI di grado medio retroattivamente dal 1. ottobre 2025 (cfr. supra consid. 1.14.). A questo proposito, si rileva che agli atti non figura una decisione formale di soppressione dell’AGI per adulti di grado medio (cfr. supra consid. 1.7. in initio e 1.8. in initio).
In merito al CDA, vale quanto segue.
Con decisione del 22 gennaio 2019 l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad un CDA pari ad una media di fr. 2'950 mensili, rispettivamente fr. 32'458.80 annuali dal 1. novembre 2017 (doc. 128 incarto AI).
Con progetto di decisione del 26 settembre 2025 l’Ufficio AI ha prospettato la riduzione del contributo per l’assistenza (cfr. supra consid. 1.7. in initio).
Con progetto di decisione del 29 gennaio 2026, in annullamento e sostituzione del progetto di decisione del 26 settembre 2025, l’Ufficio AI ha prospettato la soppressione del CDA (cfr. supra consid. 1.8. in initio).
Con progetto di decisione del 12 giugno 2026, in annullamento e sostituzione di quello del 29 gennaio 2026, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad un CDA ridotto (media di fr. 1'725.45 mensili, rispettivamente di fr. 18'979.95 annuali) dal 1. settembre 2026, precisando che la riduzione effettiva avverrà alla fine del mese che segue la notifica della decisione formale (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) (cfr. supra consid. 1.14.).
Ciò significa che fino al momento dell’effettiva riduzione del CDA, fa stato la decisione del 22 gennaio 2019. In effetti, con le osservazioni del 25 giugno 2026 l’Ufficio AI ha confermato che “ha continuato a pagare le fatture per il contributo di assistenza presentate come da precedente decisione del 22.01.2019.” (XI, pag. 2) e l’insorgente medesimo ha confermato il pagamento delle fatture di aprile e maggio 2026 (cfr. supra consid. 1.11. e XV, pag. 6 in initio).
Ne consegue che l’Ufficio AI ha ripristinato integralmente l’AGI di grado medio – mediante decisione formale del 24 giugno 2026 – ed il CDA conformemente alla decisione del 22 gennaio 2019, come da richiesta formulata in via supercautelare dall’insorgente.
Pertanto, l’istanza supercautelare e cautelare tendente al ripristino delle suddette prestazioni è divenuta priva d’oggetto.
2.8. Il ricorrente chiede il rimborso di complessivi fr. 1’124.20 per le spese di cancelleria sostenute per allestire il ricorso per denegata/ritardata giustizia (fr. 669.10) ed i costi per il personale assistenziale assunto a proprie spese (fr. 455.10 per il mese di aprile 2026), “oltre interessi al 5% annuo a far tempo dalla data degli esborsi”.
A questo proposito è sufficiente rilevare che il ricorso per ritardata/denegata giustizia è stato respinto (cfr. supra consid. 2.6.) e che le spese sostenute per il personale assistenziale sono state integralmente rimborsate dall’Ufficio AI (XI, pag. 2), come peraltro ammesso dalla madre del ricorrente nello scritto dell’8 giugno 2026 (cfr. supra consid. 1.11.).
Pertanto, la richiesta di rimborso va respinta.
2.9. La madre del ricorrente chiede che le venga riconosciuto un risarcimento per “danno morale”, il cui importo “è rimesso alla prudente valutazione del giudice” a motivo “dell’inerzia dell’Autorità competente […]” (cfr. supra consid. 1.9.).
Per l’art. 78 cpv. 1 LPGA gli enti di diritto pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono in qualità di garanti dell’attività degli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli organi d’esecuzione o dei loro funzionari. Secondo l’art. 78 cpv. 2 LPGA l’autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento, mentre per il cpv. 4 per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d’opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della Legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità (LResp, RU 1958 1489) sono applicabili per analogia. In materia AI, giusta l’art. 59a LAI la richiesta di risarcimento di cui all’art. 78 LPGA deve essere fatta valere presso l’ufficio AI e quest’ultimo statuisce mediante decisione (Pribnow in BSK ATSG, 2025, n. 41 e seg. ad art. 78 LPGA). Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388, 122 V 36 consid. 2a; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF 9C_231/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.; C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1, 119 Ib 36 consid. 1b; Flückiger, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2024, n. 99 ad art. 78 LPGA; Forster, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 78 LPGA).
Giusta l’art. 6 cpv. 2 LResp, applicabile ex art. 78 cpv. 4 LPGA, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Pertanto, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 78 LPGA può essere fatta valere anche una richiesta di riparazione per torto morale (in tema vedasi Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 78 LPGA con riferimento dottrinale; STAF A-1965/2021 del 13 settembre 2023 consid. 4.3., 5.3.4. e 6.; Sentenza ATAS/1421/2008 del 26 novembre 2008 del Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ginevra, consid. 5c. e 10. con riferimenti; STF 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3. e 4. con riferimenti; DTF 136 II 187).
La valutazione (materiale) della responsabilità dell’assicuratore si fonda sui disposti del Codice delle obbligazioni (CO) che disciplinano sia il risarcimento danni, sia la riparazione per torto morale per atti illeciti (artt. 41-49 CO) (Flückiger, op. cit., n. 107 ad art. 78 LPGA; Pribnow, op. cit., n. 4 ad art. 78 LPGA).
L’art. 49 cpv. 1 CO sancisce che chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale.
Nel caso in esame, non essendovi una decisione impugnabile fondata sull’art. 78 LPGA, ossia una decisione dell’Ufficio AI concernente le pretese di risarcimento, la richiesta di “danni morali” formulata in questa sede deve essere dichiarata irricevibile (pro multis 32.2025.53 del 3 settembre 2025 consid. 2.10., 32.2024.76 del 2 dicembre 2024 consid. 2 e 32.2023.144 dell’8 ottobre 2024 consid. 2.9.).
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Nella recente STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 (di cui è prevista la pubblicazione) il Tribunale federale ha sviluppato la seguente considerazione:
"4.3.1. […] L’abolizione del principio della gratuità generale di cui all’art. 61 lett. a LPGA e il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA che concerne solo “le controversie sulle prestazioni”, non significa però che ora si debbano sempre pagare le spese processuali se non si tratta di una controversia sulle prestazioni; la questione delle spese processuali è lasciata ai Cantoni. Se un Cantone vuole applicare delle spese al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 lett. fbis LPGA, deve prevedere una base legale chiara ed esplicita per questo tributo causale (art. 127 Cost. fed.; sentenze 9C_369/2022 del 19 settembre 2022 consid. 6.2 e 8C_265/2021 consid. 4.4, entrambe con riferimenti). Ad oggi nel Cantone Ticino nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100; sul tema cfr. sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3).
4.3.2. […] Per stabilire se la procedura sia onerosa o gratuita occorre determinare se il ricorso verte su prestazioni nel senso dell’art. 61 cpv. 1 lett. fbis LPGA, ovvero su prestazioni in natura o pecuniarie di cui agli art. 14 e 15 LPGA. La dottrina ha evidenziato che si può definire tale nozione anche con riferimento alla giurisprudenza relativa all’art. 69 cpv. 1bis LAI e all’art. 134 vOG (cfr. JEAN MÉTRAL, op. cit. n. 19 e segg. ad art. 61 LPGA con riferimenti).”
Nel caso in rassegna l’oggetto della lite è il ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. supra consid. 2.3.). Non trattandosi di una controversia relativa a una prestazione secondo la LPGA, non vengono accollate spese di procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso per denegata/ritardata giustizia è respinto.
§ Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona, conformemente al consid. 2.2.
2. L’istanza tendente all’adozione di misure cautelari e supercautelari è priva d’oggetto.
3. L’istanza tendente all’adozione di misure a protezione dell’adulto è irricevibile.
4. Non si prelevano spese di procedura.
5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni