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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
dc/gm |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 24 marzo 2000 interposto da
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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le decisioni del 23 febbraio 2000 emanate da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25 ottobre 2000 due nuove decisioni (cfr. Doc. _) con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e vengono annullate le precedenti decisioni qui impugnate;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 4 novembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né
tasse né spese; la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 400.- a titolo di
ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo