RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
33.2000.00036

 

dc/gm

Lugano

5 ottobre 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 5 maggio 2000 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 aprile 200 emanata dalla

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata l'ordinanza 9 maggio 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;

 

vista la comunicazione 20 giugno 2000 della cassa che, su richiesta del TCA, ha trasmesso copia del verbale della Commissione dei __________ del 15 giugno 2000, dal quale risulterebbe il ritiro del ricorso (doc. _);

 

visto lo scritto 25 agosto 2000 del ricorrente che ha confermato al Tribunale il ritiro del ricorso;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

comunque, riguardo alle modalità con le quali deve avvenire il ritiro del ricorso,

cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza"; Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pagg. 98 - 100;


viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Daniele Cattaneo