RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
33.2000.00039

 

dc/gm

Lugano

8 giugno 2000

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

visto il ricorso del 15 maggio 2000 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 aprile 2000 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

richiamata l'ordinanza 17 maggio 2000 con la quale è stato assegnato alla cassa il termine di rito per presentare la risposta di causa;

 

rilevato che in data 25 maggio 2000 la cassa ha intimato al ricorrente una nuova decisione che accoglie parzialmente il rimborso delle spese di malattia oggetto della vertenza;

 

visto il successivo scritto 6 giugno 2000 col quale l'insorgente comunica il ritiro del ricorso;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo