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Incarto n.
dc/gm |
15 gennaio 2001 |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 24 giugno 2000 interposto da
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__________
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contro |
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la decisione del 15 giugno 2000 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 24 novembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che comunque anche il ricorrente, con scritto 4 dicembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa.
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo