RACCOMANDATA |
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Incarto n.
MB |
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In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2000 di
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__________
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contro |
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la decisione del 14 dicembre 1999 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto, - che, con decisione 14 dicembre 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto, con effetto dal 1 settembre 1999, la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di una prestazione complementare mensile;
- che, con ricorso 11 gennaio 2000, l'interessata ha impugnato la decisione amministrativa, chiedendo di stralciare l'importo di fr. 3'950, computato a titolo di rendite o pensioni d'ogni specie, in quanto non percepisce alcun importo a questo titolo;
- che in data 14 gennaio 2000 la Cassa di compensazione ha emesso due nuove decisioni, con effetto dal 1 settembre 1999 e dal 1 gennaio 2000, dando integralmente seguito alle richieste dell'assicurata;
- che a seguito dello stralcio dell'importo di fr. 3'950, la Cassa ha in particolare decretato che l'interessata non ha diritto ad una PC mensile, ma che il premio dell'assicurazione malattia obbligatoria è pagato dall'Istituto delle assicurazioni sociali;
- che, poiché la Cassa ha dato integralmente seguito alla richiesta della ricorrente, il ricorso dev’essere stralciato dai ruoli, in quanto privo di oggetto;
decreta
1. il ricorso 11 gennaio 2000 è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo