RACCOMANDATA |
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Incarto n.
dc/gm |
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In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 23 agosto 2000 interposto da
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del 25 luglio 2000 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 13 settembre 2000 della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 settembre 2000 una nuova decisione (cfr. Doc. _) con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titoli di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo