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RACCOMANDATA |
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Incarto n.
dc/gm |
In nome |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 21 agosto 2000 interposto da
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__________, rappr. da: __________,
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contro |
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la decisione del 25 luglio 2000 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25 settembre 2000 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la parte ricorrente, con scritto 8 novembre 2000 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese; la cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo