Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2000.00073

Rif. costo n.

161.318.05

 

mb/gm

Lugano

12 marzo 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 31 agosto 2000 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 febbraio 2001 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la sentenza 12 marzo 2001 con la quale è stato respinto il gravame;

 

richiamata l'ordinanza 26 ottobre 2000 con la quale la parte ricorrente è stata posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

rilevato che in data 7 marzo 2001 lo Studio  __ ha trasmesso l'allegata nota d'onorario per la tassazione;

 

visto in particolare l'art. 21 della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

ordina                      1.   La nota è tassata in fr. 1'355.-- (IVA compresa);

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.  Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici