RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
33.2000.00076

 

MA/sc

Lugano

14 dicembre 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Marco Armati

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 settembre 2000 di

 

 

__________

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 agosto 2000 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 14 agosto 2000 la Cassa cantonale di compensazione (di seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, beneficiaria di una rendita AVS, tendente all’assegnazione di una prestazione complementare mensile (doc. _).

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso 8 settembre 2000 __________, per il tramite del suo rappresentante legale, ha impugnato la decisione amministrativa adducendo le seguenti motivazioni:

 

"  (…)

In fatto ed in diritto

 

1.                                                                            La Signora __________, già al beneficio di una rendita AVS, aveva a suo tempo fatto domanda per ottenere la prestazione complementare, siccome la sola rendita AVS non le è sufficiente per far fronte ai propri bisogni.

 

2.                                                                            L'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, ha però, con decisione 14 agosto 2000, rifiutato questa legittima richiesta, fondandosi su una tabella di calcolo che la ricorrente non può accettare.

 

                                                                         Di questa tabella di calcolo si contesta in particolare la posizione "30 del reddito non privilegiato: usufrutto vitalizio, altre conv. analoghe, diritto di abitazione" determinato in fr. 16'460.‑‑ e meglio come si evince dal Doc. _.

 

3.                                                                            E' vero che la Signora __________ è al beneficio di un diritto di abitazione vita natural durante sull'abitazione (appartamento) al pianterreno della casa al mappale __________ RFD di __________, iscritto a Registro Fondiario in data __________ 1984, dg. __________e meglio come risulta dai Doc. _ e _.

                                                                         E' però altrettanto vero che l'oggetto del diritto d'abitazione è in pratica un piccolo appartamento così composto:

      ‑ 1 cucina                             di mq. 17

      ‑ 1 retro cucina                     di mq. 10.6

      ‑ 1 camera da letto               di mq. 10.7

      ‑ 1 bagno con servizi           di mq. 5.7

 

Si osserva che tutta la struttura è veramente "rustica". Basti pensare che il pavimento della cucina (unico locale abitativo) è costituito da piode in sasso ed evidentemente non vi è nessun tipo di riscaldamento, se non quello di una stufa a legna.

Si precisa che l'appartamentino non è mai stato oggetto di alcuna riattazione o ristrutturazione di qualsivoglia genere.

Questo descritto risulta d'altra parte confermato nella dichiarazione 30 agosto 2000 del  Segretario comunale di __________, che viene allegata quale Doc. _.

 

4.   Il valore di un simile diritto d'abitazione non può quindi, a non averne dubbio, essere valutato in fr. 16'460.‑‑, come determinato dalla Cassa.

 

                                                                         Avuto riguardo a oggetti simili nella zona __________, il diritto d'abitazione su un appartamento del genere può essere definito in fr. 250.‑‑ al mese, ossia fr. 3'000.‑‑ annui.

 

5.                                                                            Si chiede quindi rivedere la tabella di calcolo PC nel senso che il totale del reddito non privilegiato imputabile alla Signora __________ sia di fr. 15'082.­-- e non di fr. 28'542.‑‑ come inspiegabilmente calcolato dalla Cassa cantonale dì compensazione AVS.

                                                                         Operando questa più che giustificata riduzione, il reddito determinante della Signora __________ non supera il limite annuo fissato dalla legge, per cui le deve essere concessa la prestazione complementare.

 

P.  Q.  M.

 

vista la LPC

 

si chiede a giudicare

 

1 .  Il ricorso è accolto.

 

2.                                                                            La decisione 14 agosto 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona, è annullata.

 

      §.  Di conseguenza, alla Signora __________ viene riconosciuta la prestazione complementare richiesta.

 

3.   Protestate spese e ripetibili." (Doc. _)

 

                               1.3.   Con ordinanza 16 novembre 2000 (doc. _) il Presidente del TCA ha assegnato alla Cassa un ultimo termine perentorio di 20 giorni per presentare la risposta di causa.

 

                                1.4.  Con risposta 23 novembre 2000 (doc. _), l’amministrazione ha proposto di respingere il gravame con le le seguenti motivazioni:

 

"  (…)

Dalla documentazione agli atti rileviamo che con contratto di divisione ereditaria parziale, stipulato dall'avv. __________, al p.to 2 e 3 lo stesso stabilisce:

 

2.‑

 

"A favore della Signora __________, il coerede assegnatario signor __________, costituisce a carico della particella N. __________, sopraspecificata, una servitù personale di abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento al piano terreno della casa d'abitazione al mappale gravato.

 

3.‑

 

Il coerede __________, assegnatario della particella N. __________, si impegna a garantire alla sorella __________, un tenore di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l'assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze."

 

 

Alla luce di quanto precede la resistente ha quindi ritenuto giustificato, nel rispetto delle volontà sancite con contratto divisionale, imporre l'assistenza personale e finanziaria garantita con il limite di fabbisogno vitale (fr. 16'460.‑) previsto dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Al.

 

Tutto ben considerato la resistente non può quindi che riconfermarsi nella decisione impugnata e chiede, a codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni, di voler respingere il ricorso." (Doc. _)

 

                               1.5.   Pendente causa la scrivente Corte ha sottoposto all’insorgente le perizie immobiliari effettuate dall’Ufficio di stima per presa di posizione (doc. _).

 

                               1.6.   Il 12 dicembre 2000 (doc. _), il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA una copia del contratto di divisione ereditaria dei beni immobili di compendio della comunione ereditaria __________ del 6 maggio 1991, osservando, in particolare, quanto segue:

 

“Come potete constatare a tergo del contratto, il trapasso delle proprietà agli eredi è stato iscritto a Registro Fondiario Provvisorio di __________ in data __________ 1991, dg.__________.

 

Si precisa che questa divisione, sebbene iscritta nel 1991, regolarizza la situazione di fatto in vigore fra gli eredi già dal 1984.

 

In particolare, per quanto concerne la ricorrente, Signora __________, si veda il punto 7 del  contratto menzionato. Infatti, la ricorrente ha già ricevuto la propria parte con il contratto di divisione ereditaria parziale iscritto a Registro Fondiario Provvisorio di __________ in data __________ 1984, dg. __________, e già allegato agli atti quale Doc. _. La stessa non ha più ricevuto alcun bene con la divisione definitiva.

 

Il valore venale dei diversi mappali prodotto agli atti non ha quindi alcuna attinenza per la concessione o meno delle prestazioni complementari.

 

Si fa osservare che l'impegno del fratello della ricorrente, Signor __________, è da intendere come un eventuale aiuto complementare a rendite sociali e non sostitutivo del  legittimo diritto alla prestazione complementare." (Doc. _)

 

                                         Lo scritto succitato è stato trasmesso all’amministrazione per osservazioni, la quale si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. _).

                                        

                               1.7.   Pendente causa, questa Corte ha chiesto alla Cassa di precisare “per quali motivi non è stato aggiunto nel fabbisogno dell’assicurata il valore locativo dell’appartamento in cui vive in qualità di usufruttuaria” (doc. _).

Al proposito, con scritto 4 maggio 2001 (doc. _), l’amministrazione si è così espressa:

 

« (…) il valore locativo dell’appartamento in cui vive l’usufruttuaria è stato tralasciato in quanto giudicato ininfluente al fine del calcolo PC. Infatti, qualora fosse stato considerato nel fabbisogno un importo quale valore locativo, il correlativo ammontare sarebbe stato aggiunto al reddito non privilegiato quale usufruttuario risultando così un’operazione neutra. »

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Scopo delle prestazioni complementari è quello di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. e disposizione transitoria all'art. 112 Cost (cfr. art. 34 quater vCF; RCC 1992 p. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF). La legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in RDAT 1991 II pag. 447ss, spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di redditi rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 p. 52 e 176; 1994 p. 225; RCC 1992 p. 225).

 

2.2Giusta l'art. 3 LPC le prestazioni complementari comprendono:

 

"  a. la prestazione complementare annua versata ogni mese;
b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.”

 

                               2.3.   Per l’art. 3a LPC (cfr. anche art. 2 LPC):

 

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti (cpv. 1)."

 

                               2.4.   Per quanto attiene alle spese riconosciute, l’art. 3b LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

  1.  per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16 290 franchi;

  2.  per i coniugi, almeno 22 035 franchi e al massimo 24 435 franchi;

  3.  per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

  b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In    caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie,      non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una                   richiesta di restituzione."

 

                                         Dal 1° gennaio 1999 (e fino al 31 dicembre 2000) l’importo massimo computabile a titolo di fabbisogno era pari 16’460 per persone sole, 24’690 per coniugi, fr. 8’630 per il primo e per il secondo figlio o orfano, fr. 5755 per il terzo e per il quarto figlio o orfano e fr. 2’880 per il quinto e successivi figli o orfani (Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI del 18 novembre 1998). Questi importi sono rilevanti per la presente fattispecie, che si fonda su una decisione del 25 luglio 2000.

 

                                         Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

 

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure          medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al   premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

 

                               2.5.   Inoltre, giusta l’art. 3c cpv. 1 LPC i redditi determinanti comprendono:

 

"a.   le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita é dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo é computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa é interamente computato;

  b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15'000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

f.  gli assegni familiari;

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia.”

 

                                        Per il cpv. 2 del medesimo disposto, non sono invece computati come redditi determinanti:

 

a.      le prestazioni dei parenti giusta gli art. 328 e seg. CCS;

b.      le prestazioni d’aiuto sociale;

c.      le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d.      gli assegni per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI;

e.      le borse di studio e altri aiuti finanziari all’istruzione.

 

                               2.6.   Oggetto del contendere è il computo di fr. 16'460.— a titolo di “usufrutto, vitalizio, altre convenzioni analoghe, diritto d’abitazione” ai fini del calcolo della PC di __________ (doc._).

                                         Con il gravame l’assicurata riconosce di essere al beneficio di un diritto d’abitazione vita natural durante sull’appartamento sito al pian terreno della casa di cui al mappale no. __________RFD di __________. Tuttavia ne contesta recisamente il valore stabilito dall’amministrazione, in quanto sarebbe troppo elevato.

                                         La cassa, dal canto suo, ritiene giustificato imporre l'assistenza personale e finanziaria garantita all’assicurata dal fratello con il limite di fabbisogno vitale (fr. 16'460.‑) previsto dalla Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'Al.

 

                                         In concreto, occorre quindi esaminare la questione di sapere se l’impegno assunto dal fratello della ricorrente di garantirle un tenore di vita decoroso e di prestarle tutta l’assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze (cfr. contratto di divisione ereditaria parziale del __________ 1984, doc. _) sia assimilabile ad un contratto di vitalizio, ad un’analoga convenzione (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. e LPC) oppure ad una prestazione di mantenimento fra parenti ex art. 328 e seg. CCS. Quest’ultima prestazione, infatti, non viene computata come reddito determinante ai fini del calcolo della PC (cfr. consid. 2.5).

 

                               2.7.   A norma dell’art. 13 OPC gli assicurati che beneficiano di un contratto vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati, non possono pretendere una prestazione complementare; sono riservati i casi ove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve, secondo le condizioni locali, essere qualificato come particolarmente modesto. È riservato il capoverso 2, a norma del quale, se le prestazioni fornite dal debitore del contratto di vitalizio sono evidentemente sproporzionate in rapporto a quelle che gli sono state accordate dal creditore di questo contratto, le controprestazioni corrispondenti alla sostanza ceduta devono essere messe a conto del creditore.

Le prescrizioni dei capoversi 1 e 2 valgono anche per le convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio.

 

Ora, la rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti agli art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO.

 

                                         Il contratto vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto successorio, ossia la forma pubblica (art. 522 cpv. 1 CO).

 

                                         Secondo l’art. 524 CO inoltre

 

"  chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto.

  Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica."

 

                                         La rendita vitalizia, di contro, può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l’atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO).

 

                                         Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in denaro, nell’ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen, der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 149).

 

                                         Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit. p. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante soltanto il contenuto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 p. 502ss).

 

                                         Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità religiose o di beneficenza ricevono prestazioni per il loro mantenimento in base a contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come analoghe a prestazioni derivanti da contratto vitalizio (Werlen, op. cit. p. 152).
Ora, in una sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B. riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:

 

"  Se una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma della pratica)."

 

In altri termini, se la comunità fa fronte interamente al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974 p. 305; 1969 p. 188).

 

                                         Tale giurisprudenza è poi stata concretizzata dall’amministrazione nelle Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC). La cifra 2122 recita infatti:

 

"  Le prestazioni di mantenimento concesse a membri di comunità religiose o assistenziali in virtù di contratto, statuti o regole dell’ordine quale contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni portati sono considerate prestazioni provenienti da una convenzione analoga al vitalizio e conteggiate come tali (RCC 1967 p. 169; RCC 1974 p. 281).”

 

                                         Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da computare il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure: Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung; Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, p. 30).

 

                                         A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l’avente diritto al mantenimento fa fronte lui stesso, nell’ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; Rumo-Jungo, op. cit., p. 32, cfr. pure STCA del 7 febbraio 2001 in re F. C. cresciuta in giudicato).

 

                               2.8.   Giusta l’art. 3c cpv. 2 lett. a LPC non sono invece computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi degli art. 328 e seg. CCS (cfr. consid. 2.6), secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente sono tenuti a soccorsi vicendevolmente allorquando, senza di ciò, essi cadessero nel bisogno. Al proposito, il TFA ha già avuto modo di ritenere che tali prestazioni, le quali - contrariamente alle prestazioni complementari - non configurano delle prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e quindi irrilevanti nell’ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328).

 

In quella sentenza, l’alta Corte ha rilevato, in particolare, che per stabilire se ci si trova confrontati con una prestazione ai sensi degli art. 328 e seg. CCS occorre sapere se essa si fonda, da un lato, sul bisogno del creditore e dall’altro sull’obbligo di mantenimento del debitore in ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331 consid. 1c, cfr pure: Rumo-Jungo, op. cit., p. 48). La prestazione di mantenimento deve quantomeno consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse del creditore, di coprire le spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure quelle mediche e farmaceutiche nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292 consid. 3a).

 

Il TFA ha ad esempio statuito che una rendita vitalizia istituita dal padre a favore della figlia dev’essere considerata assistenza tra parenti se essa è necessaria per soddisfare i bisogni vitali (RCC 1986, p. 71 e Rumo-Jungo, op. cit., p.48). E ancora, nel caso di una rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una prestazione complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l’obbligo assistenziale tra parenti ex art. 329 CCS, ritenuto che senza di ciò il beneficiario non sarebbe stato in grado di far fronte ai costi necessari per il suo sostentamento e ciò, neppure volendo considerare la prestazione complementare (RCC 1992 p. 224, Rumo- Jungo, op. cit., p. 48; cfr. pure STCA del

 

                               2.9.   Dagli atti dell’incarto emerge che, mediante contratto di divisione ereditaria parziale del __________ 1984 (cfr. doc. _), a favore dell’assicurata ed a carico della particella no. __________RFP di __________ di esclusiva proprietà del fratello __________ è stato istituito un diritto d’abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l’appartamento al pian terreno della casa di abitazione al mappale succitato.

 

 

Con il medesimo atto, rogitato dal notaio __________, il fratello __________, in aggiunta alla servitù personale testé citata, si è impegnato a garantire alla sorella ricorrente

 

"  un tenore di vita decoroso, qualora si dovesse verificare la necessità, ed a dare alla stessa tutta l’assistenza personale e finanziaria dettata dalle circostanze.” (Doc. _)

 

Ai fini del calcolo della PC, l’amministrazione ha computato un importo pari a fr. 16'460.-- corrispondente al limite di fabbisogno minimo vitale (cfr. Pos. 30 della tabella di calcolo della decisione amministrativa impugnata, doc. _).

 

L’assicurata, per il tramite del suo rappresentante legale, censura il calcolo effettuato dalla Cassa, sostenendo che il diritto d’abitazione su un appartamento del genere può essere definito in fr. 250.— mensili, ossia fr. 3'000.— annui (doc. _).

La ricorrente non dice invece nulla a proposito dell’impegno d’assistenza assunto dal fratello __________, se non ch’esso sia da intendere come un eventuale aiuto complementare a rendite sociali e non sostitutivo al diritto alla prestazione complementare (doc. _).

 

                                         Ebbene, a mente della scrivente Corte, l'impegno di __________ a favore della ricorrente deve essere qualificato quale vitalizio ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.7.). Infatti, dagli atti si evince con chiarezza ch'egli ha concesso alla sorella __________ "una servitù personale di abitazione vita natural durante, consistente nella facoltà di usare a scopo abitativo personale l'appartamento a pian terreno della casa d'abitazione" di cui al mappale no. __________RFD di __________ e si è impegnato, in aggiunta, a garantirle un tenore di vita decoroso ed a prestarle, qualora ve ne fosse necessità, tutta l'assistenza personale e finanziaria (cfr. doc. _). Quale contropartita l'assicurata ha sostanzialmente rinunciato ai suoi diritti sulla casa in disanima, favorendo il passaggio della proprietà individuale al fratello __________ (doc. _). A fronte di questa cessione, le parti hanno concluso il vitalizio che ci occupa. Al proposito, del resto, il tenore del settimo paragrafo del contratto ereditario datato 6 maggio 1991 è sufficientemente esplicito.

 

                                         Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.7), questo TCA conclude che l'impegno assunto da __________ oggetto della divisione ereditaria parziale del 15 marzo 1984 (doc. _), va inteso come un vitalizio ai sensi dell'art. 521 e seg. CO.

 

                                         In simili condizioni, poiché il mantenimento è da considerarsi completo (cfr. consid. 2.7), l'importo di fr. 16'460.--, equivalente al limite di fabbisogno vitale, deve essere computato ai fini del calcolo della PC dell'assicurata, come peraltro correttamente ammesso dalla Cassa (cfr. doc. _).

 

                             2.10.   Infine, ci si potrebbe interrogare sulla questione a sapere se l'assicurata abbia rinunciato a sostanza senza controprestazione adeguata contestualmente agli altri beni di proprietà della Comunione ereditaria fu __________, oggetto del contratto di divisione ereditaria del 6 maggio 1991 (cfr. part. no. __________RFD di __________, mappali no. __________RT di __________ nonché fondi no. __________ RFP di __________, doc. agli atti dell'amministrazione).

 

                                         Ebbene, tale questione può restare irrisolta. Infatti, dagli atti dell'incarto emerge che il valore complessivo della sostanza immobiliare succitata assomma a fr. 61'648.--. Quest'importo, quant'anche fosse computabile a titolo di rinuncia ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 let. g LPC sarebbe comunque inferiore all'ammortamento legale complessivo calcolato in ossequio all'art. 17a OPC.

 

                             2.11.   In siffatte circostanze, il ricorso va dunque respinto mentre  la decisione impugnata, in quanto incensurabile, deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti