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Incarto n.
33.2000.00097

 

tb/fz

Lugano

7 maggio 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 20 novembre 2000 interposto da

 

 

__________,

rappr. da: avv. __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25.10.00 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 6.12.00 presentata dalla parte convenuta;

 

visto lo scritto 22.04.02 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata;

 

rilevato che con lettera 3 maggio 2002 l'avv. __________ ha comunicato il ritiro del ricorso;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici