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Incarto n.
33.2001.00018

 

ir/gm

Lugano

8 marzo 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 24 gennaio 2001 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 gennaio 2001 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto 26 febbraio 2001 della parte convenuta del seguente tenore:

 

"   Da accertamenti effettuati tramite l'Ufficio cantonale degli stranieri, abbiamo potuto appurare che i presupposti alla base del ricorso sono venuti meno e pertanto, a istruttoria conclusa, la nostra Cassa provvederà ad emettere la decisione di prestazione complementare con relativa tabella di calcolo". (cfr. Doc. _);

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque anche il ricorrente, con scritto 6 marzo 2001 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici