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Incarto n.
33.2001.00048

 

ir/fz

Lugano

25 giugno 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 14 maggio 2001 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24.4.01 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 15.6.01 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

ritenuto che anche la parte ricorrente, con scritto 22.6.01, ha comunicato la sua adesione alla nuova decisione e comunicato il ritiro del ricorso

 

viste le disposizioni della legge di procedura del 6.4.1961

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                              

                                                                               Ivano Ranzanici