|
RACCOMANDATA |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/FZ |
In nome |
|
|||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
visto il ricorso del 9 gennaio 2001 interposto da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione del 1.1.01 emanata da |
|
|
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di prestazioni complementari |
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 25.1.01 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che anche la ricorrente, con scritto 2.2.01, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della Cassa (cfr. doc. _)
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo