Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2001.51

 

IR/sc

Lugano

19 aprile 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
 del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

nella procedura conseguente a ricorso 9 maggio 2001 formulato da

 

 

__________________

rappr. da: _______________

ed ora dal Servizio di consulenza giuridica per persone andicappate, 6512 Giubiasco (vedi sentenza federale)

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 12 aprile 2001 emanate da

 

_________________

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

considerato

 

                                         in fatto ed in diritto

 

                                     -   che con sentenza 12 agosto 2002 conseguente ad elaborata e lunga istruttoria condotta d'ufficio dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, il ricorso formulato da __________ il

                                         9 maggio 2001 contro decisioni 12 aprile 2001 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI, Bellinzona, con successivo patrocinio di __________, è stato parzialmente accolto e la decisione impugnata riferita alla prestazione complementare per l'anno 2000 annullata con rinvio degli atti all'amministrazione per una nuova decisione;

 

                                     -   che, con il patrocinio del __________, __________ è insorta contro il giudizio cantonale al Tribunale federale delle assicurazioni che, con sentenza 30 marzo 2004, ha parzialmente accolto l'impugnativa riconoscendo più ampio diritto di __________ a beneficiare di prestazioni complementari;

 

                                     -   che la Corte federale ha imposto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di "statuire di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza tenuto conto dell'esito del processo in sede federale";

 

                                     -   che, a questo proposito, va rilevato come il ricorso stesso (doc. _ del 9 maggio 2001) sia stato formulato direttamente dalla signora __________;

 

                                     -   che l'impegno del rappresentante ha comportato, oltre alla trasmissione di specifici atti, anche la comparsa dinanzi al Tribunale per un'udienza;

 

                                     -   che, alla luce dell'impugnativa a livello federale, si giustifica fissare le ripetibili in CHF 800.-- a carico della Cassa;

 

 

 

decreta                          1.   vista la sentenza 30 marzo 2004 del Tribunale federale delle assicurazioni che impone a questo Tribunale nuova fissazione delle ripetibili in favore della ricorrente, la Cassa convenuta verserà a __________ CHF 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa);

 

                                         2.   comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                                                           L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici