RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
33.2001.00071

 

ir/fz

Lugano

8 ottobre 2001

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 16 luglio 2001 interposto da

 

 

__________ rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15.6.01 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 24.9.01 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che, comunque, anche la rappresentante della ricorrente, con scritto 4.10.01, ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese; la Cassa verserà  alla ricorrente a titolo di ripetibili fr. 200.--;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici