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Incarto n.
33.2002.00014

 

ir/gm

Lugano

27 giugno 2002

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 22 febbraio 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________, 

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 gennaio 2002 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 13 giugno 2002 una nuova decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

 

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

 

ritenuto che comunque anche l'avv. __________, con scritto 26 giugno 2002 (cfr. doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso aderendo alla nuova decisione della cassa;

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                              la Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici