RACC

 

 

Incarto n.
33.2002.3

 

ir/fz

Lugano

14 novembre 2002

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 11 gennaio 2002 interposto da

 

 

1. __________

2. __________

1, 2 rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 26 novembre 2001 emanate da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 14.05.02 presentata dalla parte convenuta;

 

visto lo scritto 25.06.02 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata;

 

rilevato che con lettera 11.11.02 l'avv. __________ ha comunicato il ritiro del ricorso;

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici