Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2002.79

 

IR/cd

Lugano

20 gennaio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2002 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 novembre 2002 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                     -   con decisione 25 novembre 2002 (doc. _), la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha concesso a __________ il versamento dell'importo di Fr. 405.- quale rimborso di spese per trattamenti dentari (art. 8 OMPC). La prestazione medica è stata valutata a CHF 3,10 il punto sulla base del numero dei punti esposti dalla dentista dott. __________;

 

                                     -   la fattura della dott. __________ trasmessa dall’assicurato alla Cassa ammontava invece a CHF 430,65 considerando una remunerazione per punto di CHF 3,30. Con ricorso 28 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato contesta il rimborso di soli CHF 405.- postulando il versamento della differenza tra fatturazione e prestazione riconosciuta. All’accoglimento del gravame si oppone la Cassa rilevando come il rimborso delle prestazioni mediche avvenga in base all’accordo esistente tra CAMS e SSO, ossia tra il concordato degli assicuratori da un lato e la società svizzera cui fanno capo i medici dentisti;

 

                                     -   che la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);

 

                                     -   in diritto va rammentato come l'art. 8 dell'Ordinanza regoli il rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari nel seguente modo:

 

"  Le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate. E' fatto salvo il capoverso 3. (cpv. 1)

Per il rimborso è determinante la tariffa dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione invalidità (tariffa AINF/AM/AI) per gli onorari delle prestazioni dentarie e la tariffa AINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. (cpv. 2)

 

Se le spese per trattamenti dentari (compreso il laboratorio) sono presumibilmente superiori a 3000 franchi, prima del trattamento si deve sottoporre un preventivo all'ufficio PC. Se un trattamento il cui costo supera i 3000 franchi è effettuato senza l'approvazione del preventivo, sono rimborsati al massimo 3000 franchi. (cpv. 3)

 

I preventivi e le fatture devono rispettare le posizioni tariffali della tariffa AINF/AM/AI. (cpv. 4)".

 

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) permettono d'interpretare ulteriormente detto disposto di legge, e ribadiscono l’applicazione delle tariffe dell’assicurazione contro gli infortuni, ottenibile presso l’INSAI. Queste tariffe prevedono il valore del punto per il medico dentista in CHF 3,10.

 

Nel caso concreto la dott. __________ ha fissato, per il suo lavoro, 130,5 punti. Questi punti, remunerati secondo tariffa a CHF 3,10 per punto, conferiscono il diritto per l’assicurato di ottenere un importo di CHF 404,55 che, arrotondato, ha comportato il versamento – corretto – da parte dell’amministrazione di CHF 405.-. __________ non ha diritto ad ottenere maggiore rimborso.

 

                                     -   Da quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

 

                                     

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti