Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2002.8

 

tb/gm

Lugano

16 gennaio 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 6 febbraio 2002 interposto da

 

 

__________

rappr. da: __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 24 gennaio 2002 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

vista la risposta 22 febbraio 2002 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame;

 

rilevato che, pendente causa, il ricorrente è deceduto in data 5 dicembre 2002;

 

richiamato lo scritto 19 dicembre 2002 con cui il Tribunale ha chiesto all'__________ di comunicare se gli eredi intendono mantenere il ricorso del 6 febbraio 2002 (cfr. Doc. _);

 

visto lo scritto 13 gennaio 2003 dello stesso __________ che informa questo TCA della volontà degli eredi di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);

 

rilevato che la causa è divenuta pertanto priva di oggetto;

 

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

 

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli:

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici