Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2003.15

 

IR/tf

Lugano

15 settembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 21 maggio 2003 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 aprile 2003 emanata da

 

__________

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

considerato,

 

 

in fatto ed in diritto

 

                                         che con scritto del 21 maggio 2003 __________, domiciliato a __________ ha contestato la decisione su opposizione del 22 aprile precedente emanata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di prestazioni complementari contestando la tabella di calcolo con particolare riferimento all’estratto bancario ritenuto, ad un riscatto di un’assicurazione vita ed alla stima immobiliare (CHF 253’’333.- pari ad 1/3 di CHF 760'000.-);

 

                                         che il ricorso è stato trasmesso all’amministrazione per la presentazione delle osservazioni il 27 maggio 2003;

 

                                         che, prima di presentare la sua presa di posizione l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di presentare specifica documentazione (III) presentando il ricorso elementi di novità (IV);

 

                                         che __________ ha dato seguito alle richieste con la trasmissione di documenti del 25 giugno 2003 (VI);

 

                                         che la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG ha postulato la concessione di una proroga del termine per la presentazione delle osservazioni (VII) che ha trovato sostegno in una comunicazione del signor __________;

 

                                         che il 4 settembre 2003 il capo servizio della Cassa ha trasmesso a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il verbale della riunione intervenuta quello stesso giorno con il signor __________, riunione nel corso della quale il ricorrente ha chiesto il ritiro del ricorso alla luce delle nuove emergenze degli accertamenti svolti;

 

                                         che il ritiro dell’impugnativa rende il gravame privo d’oggetto con la conseguenza di suo stralcio senza carico di tasse e spese e senza il riconoscimento di ripetibili

 

P.Q.M.

 

 

decreta                          1.   il ricorso è stralciato.

 

                                         2.   non si prelevano né tasse né spese;

 

                                         3.   intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici