Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2003.21

 

tb/gm

Lugano

19 dicembre 2003

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 27 agosto 2003 formulato da

 

 

__________

rappr. da: avv. __________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 luglio 2003 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

vista la risposta 7 ottobre 2003 presentata dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);

 

 

visto lo scritto 11 dicembre 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);

 

 

rilevato che con lettera 18 dicembre 2003 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

 

 

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

 

 

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;

 

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici