Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2003.8

 

ir/gm

Lugano

18 giugno 2003

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

visto il ricorso del 11 dicembre 2002 interposto da

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 14 novembre 2002 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

rilevato che con scritto 9 maggio 2003 al TCA la Cassa si è così espressa:

 

"                                       Mi riferisco alla sua lettera del 4 febbraio 2003 ed in merito le comunico che, dopo aver ricevuto solo in data 7 maggio 2003 la documentazione richiesta, la prestazione complementare del ricorrente risulta sempre respinta.

 

Infatti, come potrà rilevare dai giustificativi che in allegato le trasmetto, malgrado la rettifica da fr. 45'889.- a fr. 42'301.- del reddito da attività dipendente (pos. 21 della tabella di calcolo PC) riferito unicamente alla madre in quanto il figlio è agli studi e senza reddito il diritto alla prestazione è ancora rifiutato." (cfr. Doc. _);

 

 

richiamato lo scritto 13 maggio 2003 del TCA al signor __________ del seguente tenore:

 

"Le trasmetto in annesso lo scritto 9 maggio 2003 del capo servizio prestazioni complementari signor __________.

 

Nel Suo ricorso lei contestava la mancata considerazione di spese di trasporto e  mensa. La decisione impugnata indicava redditi non privilegiati di CHF 63'456.-- a fronte di un fabbisogno di CHF 55'830.-- con un superamento di CHF 7'526.-- con la rettifica del reddito conseguente a quanto da Lei prodotto quale documentazione il reddito da attività dipendente considerato nel calcolo si riduce - secondo l'amministrazione - di CHF 3'588.--.

 

Il responsabile delle prestazioni evidenzia quindi un superamento del reddito non privilegiato che passa da CHF 7'526.-- a CHF 3'938.-- (7'526.-- - 3'588.--).

 

Alla luce di ciò la invito a prendere posizione in merito rispettivamente a comunicarmi il mantenimento  del ricorso o meno." (cfr. Doc. _);

 

 

ritenuto che con scritto 16 giugno 2003 l'assicurato ha dichiarato di ritirare il ricorso (cfr. Doc. _);

 

 

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

 

 

 

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

 

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

 

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

 

 

 

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

                                                                               Ivano Ranzanici