Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2004.7

 

TB

Lugano

26 ottobre 2004

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaello Balerna (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2004 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 agosto 2004 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con l'aiuto dell'RA 1, il 6 agosto 2003 (doc. 9 della Cassa) RI 1 ha postulato la concessione di prestazioni complementari, accompagnando la propria domanda da documentazione attestante lo stato civile, da atti bancari nonché dal contratto di locazione e dalla polizza dell'assicurazione malattia.

 

                               1.2.   Con scritto del 29 ottobre 2003 (doc. 12 della Cassa) l'assicurato ha trasmesso all'amministrazione, su sua richiesta, ulteriore specifica documentazione, precisando inoltre quanto segue:

 

"  (…) Per ciò che attiene il capitale passato da Fr. 171'407.- (notifica di tassazione 2001/2002) a Fr. 2'068.37 (dichiarazione bancaria del 03.07.2003) comunico di aver speso ordinariamente predetto capitale e meglio allo scopo di far fronte alle spese ordinarie di mantenimento in quanto dal 3 settembre 2000 ho cessato l'attività lavorativa e inoltre, ho purtroppo perso anche dei soldi al gioco.

 

Relativamente al punto concernente la tassazione fiscale 1989/1990 concernente i valori patrimoniali all'estero per complessivi Fr. 80'000.-sono riuscito unicamente a recuperare la copia di un compromesso di vendita da cui risulta che l'incasso è stato ben inferiore a Fr. 80'000.-; ciò dovuto essenzialmente al fatto che il bene immobile si trova edificato su terreno demaniale.

 

Per quanto concerne l'abitazione sita in __________, mi permetto annettere l'estratto di donazione alle figlie __________ e __________, avvenuto nel corso dell'anno 1995.".

 

                               1.3.   Dopo avere acquisito copia del rogito relativo alla donazione nel 1995 del mappale n. __________ RF __________ alle figlie __________ e __________ __________, con decisione del 13 novembre 2003 (doc. 7 della Cassa) intimata direttamente all'assicurato e non al suo rappresentante, l'amministrazione ha rifiutato la prestazione chiesta, poiché il reddito non privilegiato dell'assicurato superava di Fr. 18'032.- le spese riconosciute (fabbisogno).

 

                               1.4.   Dalla tabella di calcolo emerge infatti come, a fronte di un fabbisogno di Fr. 34'184.- composto del fabbisogno vitale (limite di reddito) di Fr. 17'300.-, del contributo fisso per l'assicurazione malattia (Fr. 3'684.-) e della pigione massima deducibile (pari a 13'200.-), RI 1 può contare su una rendita AVS di Fr. 20'880.-, di un diritto d'abitazione di Fr. 18'000.-, della quota di sostanza computabile (Fr. 11'640.-) e degli interessi dei suoi risparmi (Fr. 1'696.-), per un totale di Fr. 52'216.-.

 

                               1.5.   Sempre con il patrocinio dell'RA 1, con scritto del 19 dicembre 2003 (doc. 6 della Cassa) RI 1 ha formulato una "richiesta di proroga straordinaria del termine per la presentazione dell'opposizione alla vostra decisione", poiché "da qualche settimana a questa parte" l'assicurato soffrirebbe di "costanti attacchi di panico che di fatto" lo avrebbero "impedito di presentare la contestazione".

 

                               1.6.   Producendo un certificato medico del cardiochirurgo dr. __________ secondo cui gli "accessi di panico recidivanti… lo limitano nella sua facoltà di concentrazione intellettiva", il rappresentante di RI 1 ha dato atto dell'intempestività del suo scritto a valere quale opposizione postulando comunque la proroga del termine per esercitare tale atto.

 

                               1.7.   Ad esplicita richiesta della Cassa, il 29 luglio 2004 RI 1 ha completato il predetto scritto ritenuto dalla Cassa un'opposizione, producendo inoltre nuova documentazione.

 

                               1.8.   Con decisione su opposizione del 4 agosto 2004 (doc. 2 della Cassa) l'amministrazione ha confermato il rifiuto di concedere delle prestazioni complementari, così motivandolo:

 

"  (…)

Avverso tale decisione siete insorti, in rappresentanza del signor RI 1, con tempestiva richiesta di proroga per la presentazione dell'opposizione il 19 dicembre 2003 corredata successivamente dalle necessarie motivazioni in data 29 luglio 2004;

 

(…)

 

5. dall'esame della documentazione agli atti rileviamo che in data 30 gennaio 1995, con atto notarile dell'avv. __________, l'opponente donava a favore delle figlie __________ e __________ in ragione di ½ di quota di comproprietà ciascuna, la particella N. __________ sita in territorio del comune di __________ riservandosi quale contropartita un diritto di abitazione vita sua natural durante;

 

6. a tal proposito occorre quindi precisare che i redditi determinanti comprendono tutte le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato (art. 3c cpv. 1 lett. g. LPC) e pertanto, dopo aver proceduto al calcolo concernente la sostanza alienata (art. 17a OPC) che di fatto azzerava la sostanza, abbiamo computato quale reddito l'importo di fr. 18'000.- (pos. 30.03 della tabella di calcolo PC) corrispondente al valore locativo dell'abitazione alienata. Tale importo desunto dalla notifica di tassazione per il biennio 1995/ 1996 deve pertanto, senza alcun dubbio, essere riconfermato;

 

7. altro oggetto del contendere, ma che tuttavia può rimanere indeciso, riguarda l'ammontare del deposito a risparmio di fr. 141'407.- (pos. 41 della tabella di calcolo PC) e successivo prestito con relativa restituzione avvenuta tra i signori __________ e RI 1. Infatti, pur tralasciando il computo di tale importo come pure la questione a sapere l'esatto ammontare da considerare ancora nel calcolo, la prestazione complementare risulta sempre respinta e il superamento del limite di reddito passerebbe dai precedenti fr. 18'032.- agli attuali fr. 4'696.-.".

 

                               1.9.   Con ricorso del 30 agosto 2004 (doc. I), sempre con il patrocinio dell'RA 1 RI 1 evidenzia quanto segue:

 

 

"  (…)

3. In primis occorre ricordare a Codesto Lodevole Tribunale d'appello - Tribunale Cantonale delle assicurazioni, che la decisione impugnata contempla il valore alienato e meglio la sostanza di

    Fr. 18'000.- (valore locativo), senza tenere in considerazione i costi generati dalla particella No. __________ in __________. Costi che dagli anni 1995 sino all'anno 2001 erano interamente a carico del ricorrente.

    Non può passare inosservato il fatto che i predetti costi di cui l'autorità di prime cure non ha voluto tenere in nessuna considerazione, sono state la causa scatenante per il trasloco del ricorrente da __________ in un appartamento in affitto in __________  Concretamente, il ricorrente ha lasciato la particella __________ in __________ perché impossibilitato a far fronte alle spese cagionate dalla particella stessa e di cui lo IAS non tiene conto nella decisione del 4 agosto 2004.

 

4. Per quanto attiene le spese di cui al punto precedente, trattavasi di Fr. 1840.- mensili, così suddivisi (Fr. 1'400.- di ipoteca; Fr. 250.- di riscaldamento; Fr. 90.- di assicurazione; Fr. 100.- vari) alle quali, come detto, il ricorrente non riusciva a fare fronte, tanto da dover cercare un appartamento in locazione a Fr. 1'100.- tutto incluso.

 

(…)

 

7. Nel merito della questione e meglio del presente ricorso, appare fondamentale riconoscere che il ricorrente non dispone più di nessuna forma di sostanza depositata in banca e che a far data dal 3 settembre 2000 sino al 21 febbraio 2003 il ricorrente ha percepito esclusivamente una rendita mensile AI di Fr. 2'040.- e che a far data dal 22 febbraio 2003 egli percepisce esclusivamente una rendita pensionistica I pilastro (AVS) di Fr. 1'740.- (mensili).

    Rendita che nella sostanza non permette al ricorrente di far fronte alle più elementari spese di gestione corrente, dovute all'affitto mensile Fr. 1'100.-, cassa malati Fr. 330.-, vitto Fr. 1'000.-, assicurazioni e extra Fr. 300.-.".

 

                             1.10.   L'amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso (doc. III).

 

                             1.11.   Con osservazioni del 16 settembre 2004 (doc. V), in sostanza il ricorrente ha evidenziato la sua precaria situazione finanziaria che l'ha costretto a lasciare la casa di __________ ed a trasferirsi in appartamento a __________. Con la sola rendita mensile AVS (Fr. 1'740.-), dedotto l'affitto (Fr. 1'100.-) e la cassa malati (Fr. 324.-), egli avrebbe a disposizione soltanto Fr. 336.-, per cui ribadisce la necessità di beneficiare anche delle PC.

 

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LPC.

Da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (SVR 2003, IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; DTF 121 V 366 consid. 1b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1 pag. 3).

Il Tribunale federale delle assicurazioni, ai fini dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA del 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid. 1b).

Il giudice delle assicurazioni sociali non tiene quindi conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo in lite (STFA del 16 dicembre 2003 nella causa O.C., K 140/01; STFA del 16 giugno 2003 nella causa R.C.G., C 130/02; STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G.G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3).

Dal profilo del diritto materiale si applicano così le disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla LPGA.

 

Per contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata applicazione (SVR 2003 IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; DTF 112 V 360 consid. 4a).

 

In concreto la decisione impugnata si riferisce al rifiuto di concedere delle prestazioni complementari all'assicurato per il 2003, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono state emanate nel corso del 2003 rispettivamente del 2004.

Per cui, sia per quanto concerne l'aspetto procedurale che la concessione o meno delle prestazioni complementari, trovano subito applicazione da un lato le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LPC, d'altro lato i disposti legali materiali LPC validi dal 1° gennaio 2003.

                               2.2.   Lo scritto del 19 dicembre 2003 (doc. 6 della Cassa) è stato considerato dall'istanza precedente come un'opposizione, anche se esso, in realtà, concerne soltanto una "richiesta di proroga straordinaria del termine per la presentazione dell'opposizione".

 

Va innanzitutto rilevato come l'amministrazione abbia notificato la decisione formale di rifiuto del 13 novembre 2003 direttamente all'assicurato con il quale aveva mantenuto contatto epistolare durante l'istruzione della procedura (doc. 12, 16, 17, 18) e ciò malgrado RI 1 fosse, già a quel tempo, rappresentato dal RA 1.

L'atto è quindi stato erroneamente notificato all'assicurato personalmente e gli è pervenuto, come indicato dallo stesso rappresentante, il giorno successivo all'intimazione.

Lo stesso RA 1 indica, nella sua istanza di proroga del termine per l'opposizione del 19 dicembre 2003, la scadenza della possibilità di opposizione al 15 dicembre 2003. Non è però dato a sapere quando invece l'RA 1, rappresentante del ricorrente, abbia ricevuto la decisione che doveva essergli notificata.

 

Va comunque rammentato a proposito della richiesta del 19 dicembre 2003 dell'RA 1 come in virtù dell'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato. Pertanto, la Cassa non poteva prorogare il termine d'opposizione di trenta giorni.

Di conseguenza, la richiesta di proroga straordinaria, come tale, era irricevibile e non poteva essere accolta dalla Cassa.

 

                               2.3.   L'amministrazione ha considerato lo scritto del 19 dicembre 2003 quale opposizione non motivata.

L'istanza di RI 1 - e per esso dell'RA 1 - poteva essere eventualmente anche intesa quale richiesta di restituzione del termine per l'inoltro dell'opposizione.

 

Giusta l'art. 41 cpv. 1 LPGA infatti, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Nel caso concreto il ricorrente ha presentato alla Cassa un certificato medico allestito dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia cardiaca, il quale ha attestato degli "accessi di panico recidivanti che lo limitano significativamente nella sua facoltà di concentrazione intellettuale." (doc. 6 della Cassa).

 

Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

 

Tuttavia non tutti i motivi sono scusabili.

La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

E’ invece ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia dell’interessato, nel caso di malattia seria insorta quando il termine sta per scadere, di modo che la persona è impedita nell’agire, né può incaricare un terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine e giurisprudenza citata; DLA 1988 N. 17, consid. 4b, pag. 129).

Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine ha osservato:

 

"  (…)

2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896). (…).".

 

La malattia o la degenza in ospedale costituiscono un impedimento giustificante la restituzione in intero se l'infermità è di natura tale da impossibilitare la persona ad agire essa stessa o a conferire ad un terzo un mandato di rappresentanza (DTF 119 II 87 consid. 2a).

 

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

 

"  (…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi, secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999-II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati), la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG, non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari, non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999-II n. 8 pag. 32 con riferimenti), in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…).".

 

A mente del TCA, tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. anche KIESER, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

 

                               2.4.   Il certificato medico prodotto dall'assicurato reca la data del 9 dicembre 2003 e l'istanza di restituzione dei termini è del 19 dicembre 2003. Ora, fin dall'inizio della procedura, il ricorrente era rappresentato, ovvero già dal 6 agosto 2003 (doc. 9 della Cassa) quando il RA 1 ha compilato e firmato a nome e per conto dell'assicurato l'apposito formulario di richiesta per beneficiare delle prestazioni complementari. Ciò significa che, da quanto emerge dalla documentazione agli atti ed a mente del TCA, malgrado l'interessato soffrisse di attacchi di panico tale malattia non gli ha impedito di trasmettere alla Cassa una semplice tempestiva opposizione rispettivamente non lo ha limitato nel postulare l'intervento del rappresentante per il patrocinio dei suoi interessi. RI 1 non ha indicato e comprovato un così esteso impedimento.

 

Non sono pertanto dati gli estremi per ritenere nel merito l'istanza di restituzione dei termini.

 

Come visto (cfr. consid. 2.2) la Cassa avrebbe dovuto comunque notificare la propria decisione al rappresentante del ricorrente ciò che avrebbe permesso a quest'ultimo di presentare una tempestiva opposizione. L'amministrazione non l'ha invece fatto e si è limitata a considerare quale tempestiva opposizione lo scritto 19 dicembre 2003 dell'RA 1 la Cassa ha quindi emesso la decisione su opposizione il 4 agosto 2004 (dopo la completazione degli atti avvenuta mesi dopo l'opposizione).

 

Non occorre, in questa sede, accertare quando la decisione del 13 novembre 2003 sia pervenuta al rappresentante del ricorrente e, quindi, verificare la tempestività dell'impugnativa - comunque ritenuta dalla Cassa come indicato - e ciò anche alla luce dell'esito del ricorso nel merito.

 

Nel merito

 

                               2.5.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.6.   Per l’art. 2a lett. a LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC le persone che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC,

 

"  L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti.".

                               2.8.   Per quanto riguarda le spese riconosciute, fino al 31 dicembre 1998 l’art. 3b LPC prevedeva che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.      per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.      per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.      per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione." (cpv. 1)

 

"  Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

 

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

 

A decorrere dal 1° gennaio 2003 gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono fissati a Fr. 17'300.- per persone sole, a Fr. 25’950.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli AVS o dell’AI, a Fr. 9'060.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 20 settembre 2002).

 

                               2.9.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

 

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

 

"  Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)".

 

                             2.10.   Il ricorrente contesta la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui si è fondata quest'ultima non siano corretti. A dire dell'assicurato, oltre al valore locativo di Fr. 18'000.- per la casa di __________, bisognerebbe tenere conto anche delle spese di Fr. 1'840.- al mese che egli ha dovuto sopportare per il mantenimento della stessa dal 1995 al 2001, fino al momento in cui si è trasferito in un appartamento a __________ pagando un canone mensile di Fr. 1'100.-.

Inoltre, l'insorgente lamenta l'anno di tassazione a cui la Cassa ha fatto riferimento (1995/1996), ritenendo che tali valori non rispecchino più le sue reali condizioni economiche. Più veritiere sarebbero le tassazioni 2001/2002 corrette dopo reclamo, come pure la recente tassazione 2003B (docc. VII e XII/1-5).

Anche la restituzione di Fr. 117'000.- per dei debiti a cui egli ha dovuto far fronte non sarebbe stata adeguatamente considerata. Questa nuova situazione economica avrebbe comportato che dal 3 settembre 2000 l'assicurato non dispone più di sostanza e vive della sola rendita AVS (pari a Fr. 1'740.- dal 22 febbraio 2003), che non sarebbe però sufficiente per far fronte a tutte le spese correnti.

 

                             2.11.   Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.10.) che prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare del ricorrente la Cassa cantonale di compensazione si è basata sulla notifica di tassazione 1995/1996, tenendo conto di un importo di Fr. 384'400.- quale valore della sostanza, di Fr. 595'896.- per i debiti ipotecari e di un reddito della sostanza di Fr. 18'000.-.

L'amministrazione è di conseguenza giunta alla conclusione che dall'alienazione della proprietà di __________ nel 1995, il ricorrente ha sì avuto in contropartita un diritto d'abitazione su di essa, ma che come tale questo diritto non ha potuto essere capitalizzato, poiché i debiti ipotecari allora presenti prevalevano sull'ammontare della sostanza stessa (doc. 11 della Cassa).

 

                             2.12.   Si osserva in proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

 

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

 

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

 

In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

 

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

 

                             2.13.   In concreto, è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'amministrazione che con atto di donazione rogato il 30 gennaio 1995 dall'avv. __________, notaio in __________, l'assicurato ha ceduto alle due figlie il suo immobile sito nel Comune di __________, (part. n. __________ RFD di __________,). Tale donazione è stata iscritta a RF in data 15 maggio 1995.

 

Contestualmente a ciò, nel medesimo istromento notarile, le parti hanno concluso a favore del ricorrente un contratto costitutivo di diritto d'abitazione, gratuito e vita natural durante.

 

Stante quanto esposto al considerando che precede, discende che è pertanto necessario verificare se l'insorgente ha ricevuto dalle figlie una controprestazione adeguata. In tal senso si deve calcolare il valore di reddito della sostanza al momento in cui vi è stata l'alienazione; questo valore deve successivamente essere capitalizzato secondo le tavole edite dall'amministrazione federale delle contribuzioni (SVR 7/8-2000 EL Nr. 1 pag. 2; DTF 120 V 186 consid. 4e).

 

Il reddito della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. b LPC comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione (RCC 1967 pag. 212) nonché il valore locativo della propria abitazione (cfr. Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, al N. 2092; CARIGIET/ KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

 

Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (CARIGIET/KOCH, op. cit., pag. 100).

 

Per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

                             2.14.   Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI,

 

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio."

 

Se la sostanza immobiliare serve da abitazione all'assicurato, si applica dunque questo capoverso. Esso vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

 

Secondo la volontà del legislatore, quindi, dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (N. 2109 DPC).

 

A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT, gli immobili ed i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

 

Inoltre, a norma dell'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI,

 

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore."

 

Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.

 

Si evidenzia in primis come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

 

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

 

                             2.15.   Come evocato nei considerandi di fatto, RI 1 ha donato nel 1995 alle figlie la proprietà di __________, formante il mappale n. __________, trattenendo per sé un diritto di abitazione sull'immobile.

 

Come già esposto al considerando 2.14., il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

 

Da ciò emerge che non solo il valore locativo del proprietario, ma anche quello dell'usufrutturario e del beneficiario di un diritto di abitazione va computato.

 

Inoltre, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

 

A norma degli artt. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

 

Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RUSCONI, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

 

Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997, il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

 

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari verrà stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell’immobile il tasso del 5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data. Si applica pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

 

Infine, come già rilevato, per stabilire la sostanza ed i redditi di un assicurato si può far capo alla sua ultima tassazione fiscale (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Per determinare il reddito della particella n. __________ RFD di __________, di proprietà delle figlie del ricorrente, ma sulla quale quest'ultimo, come visto, ha mantenuto un diritto d'abitazione, questo Tribunale si basa dunque sulla notifica di tassazione 2001/2002 presente agli atti della Cassa (doc. 10) e non sulla recente decisione di tassazione 2003B (doc. XII/1-5). Infatti, l'ultima tassazione mostra che per l'utilizzo della casa di __________ durante l'anno 2003 la figlia del ricorrente – malgrado egli benefici tuttora di un diritto d'abitazione su di essa - ha pagato a quest'ultimo una locazione annua di Fr. 17'400.-. Tuttavia, ai fini del giudizio importa invece il reale valore locativo dell'immobile e non il risultato degli accordi conclusi dall' (a favore dell') assicurato, per si deve ritenere la precedente tassazione dalla quale emerge un valore locativo (reddito lordo della sostanza) di Fr. 23'000.- (posta n. 211), che va così posto alla base della presente decisione.

 

                             2.16.   La scrivente Corte ha verificato pendente causa (doc. IX) che al momento in cui l'amministrazione ha emanato la decisione impugnata, l'insorgente era ancora iscritto a Registro Fondiario come beneficiario vita natural durante di un diritto d'abitazione sul fondo donato alle figlie nel 1995.

 

Il diritto d'abitazione è una servitù che conferisce ad una determinata persona la facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso (art. 776 CC). In quanto diritto reale, il diritto d'abitazione è un diritto assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (STEINAUER, Les droit réels, Berna 1992, Tome I, n. 19 segg.). Tuttavia, esso non comporta il potere di disporre dell'immobile gravato, né in fatto né in diritto (STEINAUER, op. cit., Tome III, n. 2402 segg.). Esso è costituito tramite l'iscrizione a RF, la quale è richiesta dal proprietario (STEINAUER, op. cit., Tome III, n. 2019).

 

Il TCA constata che il controvalore del diritto d'abitazione non può di regola essere conteggiato come reddito ad un avente diritto che non può più farne uso per motivi di salute (RCC 1974 pag. 195; N. 2094 DPC).

In effetti, dal momento in cui l'assicurato si trasferisce in casa per anziani, il diritto d'abitazione di cui beneficiava diventa privo di valore economico. In tal caso, la rinuncia al diritto di abitazione è irrilevante ai fini del calcolo della PC. Trattandosi infatti di un diritto personale non trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), l'assicurato non potrebbe in alcun modo trarne vantaggio, ad esempio cedendo in locazione l'appartamento, diversamente da quanto accade per il diritto d'usufrutto (art. 758 CC).

 

In altri termini, dall'istante del suo trasferimento in una casa per anziani, il valore del diritto di abitazione diventa nullo.

 

Diverso è invece il discorso se si fosse trattato di un diritto d'usufrutto, che non è personale e che quindi l'interessato potrebbe riutilizzare per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione.

 

Nel caso in esame, RI 1 non ha dovuto rinunciare al diritto d'abitazione per motivi di salute ma, per suo stesso dire, ha scelto autonomamente di non abitare più nell'immobile gravato, per "ragioni economiche". Egli ha preferito pagare una pigione per un altro appartamento, piuttosto che abitare in casa propria gratuitamente.

In tale circostanza, il controvalore del diritto d'abitazione pari a Fr. 23'000.-, e non a Fr. 18'000.- come indicato dalla Cassa, va conteggiato nei redditi non privilegiati a titolo di reddito lordo proveniente dalla sostanza immobiliare (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC).

 

Alla luce di quanto precede, quindi, anche senza considerare la sostanza immobiliare alienata e quella mobiliare indicata come spesa, a fronte di un reddito non privilegiato pari a Fr. 43'880.- (Fr. 23'000.- per il diritto d'abitazione + Fr. 20'880.- per la rendita AVS), le spese riconosciute ammontano a Fr. 39'934.- (cfr. consid. 2.17.).

Già con questi soli due elementi i redditi del ricorrente superano le spese riconosciute, non permettendo conseguentemente a RI 1 di potere beneficiare di prestazioni complementari.

 

                             2.17.   Giusta l'art. 778 CC, l'usuario di un diritto d'abitazione è tenuto a sopportare le spese per la manutenzione ordinaria del bene concessogli.

 

In proposito, l'assicurato ha precisato che dal 1995 al 2001 i lavori di manutenzione della casa edificata sulla part. n. __________ RFD di __________, sono stati eseguiti a sue spese. Egli ha fornito una distinta dei costi da esso sopportati. Siccome con la percezione della sola rendita AI – divenuta AVS nel 2003 - egli non riusciva più a far fronte ai costi generati da questo fondo, l'interessato si è trasferito in un appartamento a __________, pagando metà del canone (docc. 32-36 della Cassa).

 

Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati riconosciuti dalla LPC, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

 

In specie entra in linea di conto il 25% del valore locativo.

Pertanto, ai fini del calcolo della PC a favore dell'assicurato, la scrivente Corte computa a quest'ultimo, quale fabbisogno, delle spese di manutenzione pari a Fr. 5'750.- (Fr. 23'000.- x 25%).

 

Di conseguenza, il totale delle spese riconosciute assomma a  Fr. 39'934.- (Fr. 17'300.- per il limite di reddito + Fr. 3'684.- per la cassa malati + Fr. 13'200.- per la pigione + Fr. 5'750.-).

 

                                         In caso di deducibilità della pigione è ammesso solo l'importo massimo riconosciuto (RDAT I-2002 pag. 492).

 

                             2.18.   In queste circostanze l'insorgente non ha diritto ad alcuna prestazione complementare. Il suo ricorso va quindi interamente respinto.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti