Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2006 di
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RI 1 rappr. dal marito __________, |
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 ottobre 2006 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari |
ritenuto in fatto
A. Il 28 giugno 2006 RI 1, nata nel 1950, invalida al 100% e beneficiaria di un assegno per grandi invalidi, ha formulato richiesta di prestazioni complementari, siccome dal 4 maggio precedente il marito __________ non riceveva più le indennità giornaliere per perdita di guadagno e le spese sopportate per le loro malattie erano ingenti. Per il mese di maggio 2006 l'importo mensile concessole dalla Cassa di compensazione assommava a Fr. 2'535.-, di cui Fr. 282.- erano direttamente versati all'Ufficio assicurazione malattia quale quota parte per il pagamento del premio mensile di cassa malati obbligatoria per lei, il marito ed i due figli (doc. 90 degli atti della Cassa).
B. Con il compimento dei 25 anni, la figlia __________ non ha più avuto diritto alla rendita completiva, perciò il 25 settembre 2006 la Cassa ha emanato una nuova decisione avente effetto dal 1° giugno, dove il calcolo delle PC è stato eseguito soltanto su tre membri della famiglia e quindi la rendita mensile ammontava a Fr. 2'309.-, di cui Fr. 216.- versati all'UAM (doc. 93 della Cassa).
C. Il 24 ottobre 2006 (doc. A1) l'assicurata, rappresentata dal marito, si è opposta all'importo che le è stato concesso, chiedendo un riesame delle prestazioni complementari. Essa ha invocato le enormi difficoltà economiche a cui la famiglia deve fare fronte a causa sia della sua malattia sia di quella del marito.
Con decisione su opposizione del 30 ottobre 2006 (doc. A2) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurata, evidenziando la correttezza del calcolo eseguito e di essere "nell'impossibilità di poter dedurre le spese riferite alle vostre malattie, in quanto non contemplate dall'attuale legislazione".
D. Con ricorso del 30 ottobre (recte: novembre) 2006 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dal marito, ha chiesto di essere sentita ed ha fatto presente "che negli anni passati sono sempre state fatte richieste, poi regolarmente rifiutate, per una prestazione complementare per le spese causate dalla malattia di mia moglie, le quali poi sono sempre andate a carico del sottoscritto.".
Nella risposta la Cassa di compensazione ha confermato la propria decisione su opposizione (doc. III), specificando che la prima richiesta di PC che le è giunta è stata formulata telefonicamente il 31 maggio 2006 ed è stata concretizzata con la ricezione dell'apposito formulario il 24 luglio 2006. Per quanto concerne le spese di malattia, l'Amministrazione ha indicato che le stesse possono essere rimborsate soltanto su presentazione, entro 15 mesi dalla loro emissione, dei conteggi della cassa malati o delle fatture.
Il 5 febbraio 2007 (doc. VII) la ricorrente ha elencato i punti salienti concernenti la sua situazione personale e le relative conseguenze finanziarie che si ripercuotono sull'intera famiglia. L'insorgente ha inoltre allegato diversi certificati medici attestanti, da tempo, il suo precario stato di salute.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel merito
2. Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone che hanno diritto ad una rendita AI.
L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).
Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori (lett. a); congiuntamente alla rendita del genitore, se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto ad una rendita o può far valere il diritto ad una rendita completiva dell'AVS o dell'AI (lett. b); separatamente, se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva (lett. c).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1. per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
2. per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
3. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".
Per il 2005, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per persone sole, in Fr. 26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).
Questi importi sono validi anche nel 2006 (cfr. Decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…).".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. (cpv. 1)
(…)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa di compensazione, chiedendo un aiuto maggiore per fare fronte alle elevate spese cagionate dalle cure mediche di cui essa stessa ed il marito abbisognano.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi dell'assicurata - e degli altri beneficiari indiretti di PC - considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 3, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale della ricorrente, di suo marito e del figlio __________, 1987, avente diritto alla rendita completiva dell'AI a dipendenza del diritto proprio della mamma. Dal 1° giugno 2006 la figlia __________ è invece uscita dalla cerchia dei beneficiari AI avendo compiuto 25 anni, perciò va esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani.
Per quanto concerne il fabbisogno vitale per le persone sole, il relativo importo è applicato alle persone maggiorenni celibi, vedove o divorziate (N. 2022 DPC). Tale importo è inoltre applicabile ai coniugi che vivono separati, alle persone coniugate il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto, nonché alle persone che vivono in concubinato (N. 2024 DPC).
L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).
Per il caso in esame, la ricorrente va dunque senza dubbio considerata come persona coniugata, indipendentemente dalla circostanza che il marito non percepisce una rendita completiva dell'AI.
Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2006, ha stabilito che il fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 26'460.- rispettivamente a Fr. 9'225.-.
Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 35'685.-) è dunque corretto, consistendo semplicemente nel calcolo di Fr. 26'460.- + Fr. 9'225.-.
Altri supporti, quali le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.
6. Anche il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa in Fr. 4'104.- per ogni coniuge ed in Fr. 3'288.- per il figlio __________, globalmente dunque Fr. 11'496.- (cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 8'904.- + Fr. 2'592.-), deve essere confermato.
A questo proposito è utile ricordare innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995 (cpv. 2).
L'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 LCAMal a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di regola, in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC (art. 42 LCAMal).
Inoltre, secondo l'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC – e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2006, quindi, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 4'392.- (per la regione 1) conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 900.-, ossia Fr. 3'492.-, è preso a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro entrate.
Il contributo fisso per l’assicurazione malattia per gli adulti domiciliati nella regione 2 del Ticino è pari a Fr. 4'104.- annui.
Va osservato ancora che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e 65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.
Ora, dovendo questa Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 25 ottobre 2005 sui premi medi cantonali per l'anno 2006 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2006), ne discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati nella regione 2 del Cantone Ticino: Fr. 4'104.- e giovani adulti dai 18 ai 25 anni: Fr. 3'288.-).
All'autorità amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei premi di cassa malati.
7. Eventuali altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto, come visto, questo ammontare assomma a Fr. 35'685.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurata ha diritto per fronteggiare le spese quotidiane.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente a RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
8. Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale) anche per il 2006.
Pertanto, indipendentemente dall'effettivo importo annuo che la ricorrente paga per la locazione della casa di __________ abitata da quattro persone (Fr. 25'176.-) – sebbene solo ¾ andrebbero imputati in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, data l'esclusione della figlia dal calcolo -, ai fini della determinazione delle prestazioni complementari può comunque esserle computata unicamente la somma massima di Fr. 15'000.-.
9. La ricorrente ha infine evidenziato che i problemi finanziari sono sorti soprattutto a causa degli ingenti costi sostenuti per le cure mediche di cui sia l'assicurata stessa – da tanto tempo - sia il marito hanno beneficiato ed a cui dovranno fare capo anche in futuro.
L'art. 3d cpv. 1 LPC prevede che i beneficiari di PC hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, in particolare di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).
L'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) precisa i termini per chiedere il rimborso, quali siano le spese contemplate nel diritto al rimborso da parte delle PC ed i mezzi ausiliari a cui si ha diritto.
Per ciò che concerne il caso concreto, l'art. 3 cpv. 1 OMPC prevede che un diritto al rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3d LPC può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese in carico da altre assicurazioni. La concessione di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni. Per il capoverso 2, in caso di aumento dell’importo rimborsabile secondo l’art. 3d capoverso 2bis LPC o l’art. 19b OPC, l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni è dedotto dalle spese, debitamente comprovate, per le cure e l’assistenza ai sensi degli artt. da 13 a 13b. Il rimborso non può tuttavia essere inferiore all’importo massimo secondo l’art. 3d capoverso 2 LPC. Giusta l'art. 3 cpv. 3 OMPC, nella misura in cui l’assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l’assegno per grandi invalidi dell’AI o dell’assicurazione infortuni per fissare l’importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l’assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate. Nei casi di cui all’art. 3d capoverso 2ter LPC, i capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia (art. 3 cpv. 4 OMPC).
In virtù dell'art. 6 OMPC, la partecipazione ai costi di malattia ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata soltanto per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie giusta l'art. 24 LAMal.
Se una persona opta per un'assicurazione con una franchigia più elevata ai sensi dell'art. 93 OAMal, il rimborso della partecipazione ai costi ammonta a Fr. 1'000.- al massimo all'anno (art. 7 OMPC).
In caso di soggiorno temporaneo in un ospedale, dalla partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 6 è dedotta una quota appropriata per le spese di mantenimento (art. 10 OMPC).
Giusta l'art. 13 cpv. 1 OMPC, le spese di aiuto, cura e assistenza rese necessarie dalla vecchiaia, dall'invalidità, da un infortunio o da malattia e prestate da servizi pubblici o di utilità pubblica sono rimborsate. Per il capoverso 2, nel caso di una tariffa scalare secondo il reddito o la sostanza, si tiene conto solo della tariffa più bassa. Per il capoverso 3, le spese di cura e assistenza insorte in un istituto diurno, in un ospedale giornaliero o in un ambulatorio, pubblici o di utilità pubblica, sono anch'esse rimborsate. Secondo l'art. 13 cpv. 4, le spese per cure prestate da istituti privati sono rimborsate in quanto corrispondono a quelle insorte in istituti pubblici o di utilità pubblica. Il capoverso 6 dell'art. 13 OMPC prevede che le spese debitamente comprovate di aiuto e assistenza necessari nell'economia domestica sono rimborsate fino a Fr. 4'800.- al massimo per anno civile se tali prestazioni sono fornite da una persona che non vive nella stessa economia domestica (lett. a); o che non lavora per un'organizzazione Spitex riconosciuta (lett. b). In caso di rimborso, le spese fatturate prese in considerazione sono limitate ad un massimo di Fr. 25.-/ora (art. 13 cpv. 7 OMPC).
Per quanto concerne le spese per il personale di cura assunto direttamente, l'art. 13a cpv. 1 OMPC prevede che esse sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese di cura e di assistenza che non possono essere prese in carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta ai sensi dell’articolo 51 OAMal. Il capoverso 2 recita che un organo designato dal cantone determina sia la parte delle cure e dell’assistenza che non può, in un caso concreto, essere presa in carico da un’organizzazione Spitex riconosciuta, sia il profilo della persona da impiegare. Se l’organo competente non viene consultato o se le sue direttive non sono rispettate, le spese non vengono rimborsate.
A norma dell'art. 13b cpv. 1 OMPC, le spese per le cure e l’assistenza prestate dai membri della famiglia sono rimborsate solo se questi ultimi:
a. non sono considerati nel calcolo della PC; e
b. se essi hanno subìto, a causa delle cure prestate, una considerevole perdita di guadagno per un periodo prolungato.
Le spese possono essere rimborsate al massimo fino a concorrenza della perdita di guadagno (art. 13b cpv. 2 OMPC).
In merito alle spese sopportate dalla ricorrente per la sua malattia e per quella del marito, affinché la Cassa cantonale di compensazione possa determinarsi su un'eventuale presa a carico in virtù delle norme appena esposte, l'assicurata è invitata a trasmettere all'Amministrazione tutte le fatture ed i conteggi della cassa malati inerenti le spese di malattia risalenti fino a quindici mesi prima la loro emissione.
La questione del rimborso delle spese di malattia non può essere affrontata in questa sede dal Tribunale, in difetto di una decisione su opposizione della Cassa di compensazione su questo punto. Su questo aspetto, il ricorso è irricevibile.
10. In conclusione, il fabbisogno (le spese) dell'assicurata deve essere confermato in Fr. 62'181.-, come ha correttamente calcolato la Cassa cantonale di compensazione.
11. Per quanto concerne i redditi da conteggiare all'assicurata, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo della ricorrente in Fr. 25'572.-, pari ad una rendita mensile di Fr. 2'131.- (Fr. 1'522.- a favore di RI 1 + Fr. 609.- a favore del figlio __________), escluso però l'assegno per grandi invalidi di Fr. 430.- (doc. 54).
Anche la somma dei redditi computata dalla Cassa va pertanto confermata alla base del calcolo delle prestazioni complementari spettanti all'assicurata.
12. Come visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui la ricorrente ha diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate (art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa cantonale di compensazione sono dunque perfetti.
Stando così le cose, il ricorso è integralmente respinto e la decisione impugnata confermata. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
13. Infine, l'insorgente ha chiesto di essere sentita (doc. I).
Il TCA, che dispone del potere di indagare d’ufficio e di applicare d’ufficio il diritto, rinuncia a sentire la ricorrente ed il suo rappresentante. Infatti, l'assicurata e suo marito hanno potuto ampiamente esprimersi sia dinanzi a questo Tribunale sia in precedenza, facendo valere in più occasioni le proprie argomentazioni. Una loro audizione non modificherebbe l'esito del ricorso. Infatti, per i motivi esposti nei considerandi precedenti, il calcolo delle PC attribuibili all'assicurata effettuato dalla Cassa, va ribadito, è corretto.
Inoltre, l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa H., H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione od il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In concreto, questo Tribunale ritiene la vertenza sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto, perciò rinuncia ad assumere ulteriori prove quali l'audizione della ricorrente stessa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti