Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2006.3

 

TB

Lugano

25 luglio 2006

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2006 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Beneficiaria di una rendita d'invalidità e dal luglio 2005 anche di prestazioni complementari dal Canton __________ (Fr. 1'189.-), con il trasferimento nell'ottobre scorso del domicilio nel nostro Cantone RI 1 ha formulato una nuova richiesta di prestazioni complementari, respinta con decisione del 15 dicembre 2005 della Cassa cantonale ticinese di compensazione, poiché i suoi redditi (Fr. 40'696.-) superavano il suo fabbisogno (Fr. 31'826.-).

 

                               1.2.   Il 27 dicembre 2005 (doc. 4 degli atti della Cassa) l'assicurata si è opposta a questa decisione negativa ed ha contestato che nei suoi redditi sia stata computata una rendita mensile di Fr. 1'500.- prelevata dalla sostanza di Fr. 100'000.- ereditata dal papà nel settembre 2005, mentre ha ritenuto corretto che quest'ultima somma sia stata conteggiata nella sua sostanza.

 

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2005 (doc. A) la Cassa di compensazione ha nuovamente rifiutato all'assicurata la concessione di una PC, ribadendo che sulla base del contratto successorio concluso dai genitori il 13 maggio 2002 ella ha diritto a ricevere mensilmente un importo di Fr. 1'500.- fino a quando il capitale di Fr. 100'000.-, interessi compresi, che il coniuge superstite avrebbe dovuto versare alla figlia quale eredità, non sia estinto. Pertanto, questo reddito di cui l'assicurata beneficia mensilmente va considerato nei suoi redditi determinanti in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. e LPC.

 

                               1.4.   Il 17 febbraio 2006 (doc. I) l'assicurata ha riproposto nel proprio ricorso le motivazioni precedentemente addotte, ampliandole ulteriormente:

 

"  (…)

È però errato che mi venga calcolato dall'eredità un ulteriore reddito mensile di CHF 1,500.00 (CHF 18,000.00 l'anno). Secondo il testamento per questa consumazione mensile non si tratta di una rendita e non può essere calcolata come tale. Dai CHF 100,000.00 è accertato che non scaturisce nessuna rendita mensile di CHF 1,500.00. Si tratta unicamente dell'importo mensile massimo, come fissato dal testamento, che io posso disporre quale consumazione della sostanza. Dunque, dalla sostanza mi rimane unicamente come reddito il ricavo netto degli interessi.

 

Nel calcolo delle prestazioni complementari la Cassa cantonale di compensazione ha commesso un errore. D'una parte mi viene calcolato la sostanza di CHF 100,000.00 e nello stesso tempo anche un reddito.

 

Ciò non corrisponde a nessuna base legale poiché non si tratta di una "vitalizia" con valore di riscatto o di un'eventuale altra prestazione assicurativa; è invece un valore patrimoniale, il quale può essere diminuito solo in misura ridotta. Non si tratta assolutamente di un contratto di rendita o di un diritto assicurativo.".

 

                               1.5.   Nella risposta di causa la Cassa ha confermato il computo nei redditi della ricorrente di una prestazione vitalizia di Fr. 1'500.- al mese, pari a Fr. 18'000.- annui, mentre ha eliminato dalla sua sostanza la somma di Fr. 100'000.- "poiché vincolata per testamento (sostanza non disponibile liberamente)" (doc. III) e, conseguentemente, dal fabbisogno della ricorrente anche i relativi interessi di Fr. 500.-. Queste modifiche non hanno comunque permesso d'accordare all'assicurata una PC.

                               1.6.   La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV), mentre il TCA ha provveduto ad accertamenti sia presso la medesima (docc. V e VI) sia presso la Cassa di compensazione (docc. IX e X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 3a cpv. 1 LPC prevede che l'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti.

 

Se le spese riconosciute (art. 3b LPC) calcolate dalla Cassa non sono contestate, diversa è la situazione per quanto concerne i redditi determinanti dell'assicurata.

Occorre infatti definire da un lato se ed in quale misura il capitale di Fr. 100'000.- che la ricorrente ha ereditato dal papà, deceduto nel settembre 2005, debba rientrare nel calcolo della sua sostanza e quindi dei suoi redditi non privilegiati.

Dall'altro lato, va accertata la natura dell'importo di Fr. 1'500.- di cui l'assicurata può disporre mensilmente, ovvero se si tratta di una consumazione della sostanza ereditata, come sostiene la ricorrente – e quindi non imputabile nei suoi redditi -, oppure di una prestazione derivante da un contratto analogo ad un contratto di vitalizio, quindi simile ad una rendita vitalizia, come ritiene la Cassa di compensazione – e pertanto da aggiungere alle entrate dell'assicurata -, oppure ancora ad una prestazione di mantenimento fra parenti giusta l'art. 328 e seg. CC, la quale non viene invece computata come reddito determinante ai fini del calcolo della PC.

 

                               2.2.   L'art. 3c LPC definisce esaustivamente i redditi determinanti. Per ciò che interessa qui, fra le varie componenti vi sono:

 

b.    il reddito proveniente da sostanza mobile ed immobile;

c.    un quindicesimo della sostanza netta nella misura in cui

       superi Fr. 25'000.- per le persone sole;

d.    le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

       comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.    le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da

       un'altra convenzione analoga.

 

Il N. 2087 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, specifica cosa si intende per altre rendite e prestazioni sociali:

"  Il reddito proveniente da rendite e pensioni comprende in particolare le rendite di assicurazioni private, le pensioni pubbliche e private, inclusi tutti i supplementi (rendite della previdenza professionale, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, vitalizi, rendite di assicurazioni sociali cantonali ed estere e simili)…".

 

Per quanto concerne il reddito risultante da un contratto di vitalizio, per l'art. 13 OPC-AVS/AI gli assicurati che beneficiano di un contratto di vitalizio che conferisce loro il diritto di essere completamente sostentati e curati non possono pretendere una prestazione complementare. È riservato il caso dove è provato che il debitore del contratto di vitalizio non è in grado di fornire le prestazioni dovute o che il sostentamento accordato deve essere qualificato come particolarmente modesto.

Queste disposizioni si applicano anche alle convenzioni analoghe ai contratti di vitalizio (art. 13 cpv. 3 OPC-AVS/AI).

 

Come già ricordato dal TCA in una sentenza del 14 dicembre 2001 nella causa D. (33.2000.76), la rendita vitalizia ed il contratto vitalizio sono previsti all'art. 516 e seg. rispettivamente art. 521 e seg. CO.

 

La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo (art. 516 cpv. 1 CO). Per la validità si richiede l'atto scritto (art. 517 CO). Essa viene pagata per semestri o anticipatamente (art. 518 cpv. 1 CO). Se la persona, sulla cui vita il vitalizio è costituito, muore prima che scada il periodo per il quale la rendita deve essere anticipatamente pagata, è dovuto tutto l'importo (art. 518 cpv. 2 CO).

 

Il contratto vitalizio, invece, è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all'altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l'assistenza vita sua durante (art. 521 cpv. 1 CO). Esso richiede, per la sua validità, la forma prescritta per il contratto successorio (art. 522 cpv. 1 CO), ovvero la forma del testamento pubblico (art. 512 CC), quindi la forma pubblica (art. 499 segg. CC).

 

Giusta l'art. 524 CO, inoltre,

 

"  Chi ha costituito il vitalizio entra a far parte della comunione domestica del debitore, il quale è tenuto alle prestazioni che quegli può equamente attendersi secondo il valore di quanto egli ha dato e le condizioni nelle quali ha sino allora vissuto. (cpv. 1)

 

Il debitore è tenuto a fornirgli vitto e alloggio in modo conveniente ed in caso di malattia gli deve la necessaria assistenza e cura medica. (cpv. 2)".

 

Le due prestazioni hanno in comune il fatto che il creditore riceve una prestazione a vita. Esse differiscono, tuttavia, nella tipologia della prestazione medesima: nel caso della rendita vitalizia questa avviene in denaro, nell'ambito di un contratto vitalizio in natura (S. Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag. 149).

 

Le convenzioni analoghe al contratto vitalizio, invece, riguardano accordi che nella sostanza vanno qualificati come contratti di vitalizio o rendita vitalizia, ma nella forma non corrispondono a quanto previsto dalla legge (Werlen, op. cit., pag. 152). Secondo costante giurisprudenza, per la qualifica giuridica della prestazione è rilevante soltanto il contenuto del contratto e non la designazione contrattuale (ZAK 1967 pag. 502 segg.).

 

In questo senso, con il contratto di vitalizio, o una convenzione analoga, il beneficiario del vitalizio (cioè chi lo ha costituito) si obbliga a trasferire dal datore del beneficio (debitore del vitalizio) un patrimonio o determinati valori patrimoniali in cambio dell'impegno di mantenimento e d'assistenza vita sua durante (N. 2112 DPC).

 

Secondo la prassi federale, ad esempio, se soci di comunità religiose o di beneficenza ricevono, quale contropartita del lavoro prestato a favore della comunità o dei beni ad essa portati, delle prestazioni per il loro mantenimento in virtù di contratto, statuto o ordinamenti, esse sono considerate e computate come provenienti da una convenzione analoga al contratto di vitalizio e conteggiate come tali (Werlen, op. cit., pag. 152; RCC 1967 pag. 169; N. 2122 DPC). A questo proposito, nella sentenza del 30 gennaio 1974 nella causa B.B., riassunta in RCC 1974 a pag. 281, il TFA ha stabilito che:

 

"  Se una persona pensionata è completamente mantenuta dalla comunità che si occupa di assistenza, di cui era membro e alla quale ha consacrato tutta la sua attività, allora le premesse economiche che danno diritto a una PC non sono adempite. (Conferma della pratica)."

 

In altri termini, se la comunità fa interamente fronte al mantenimento del membro non vi è - di principio - alcun diritto a prestazioni complementari (ZAK 1974 pag. 305; 1969 pag. 188).

 

Infine, per quanto attiene alla valutazione dell'importo da computare, il TFA ha stabilito che se esiste un diritto al mantenimento completo, è corretto prendere in considerazione l'importo necessario per la copertura del fabbisogno vitale (cfr. DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122 e consid. 2.3, cfr. pure: rumo-jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-Hinterlassenen und Invalidenversicherung; Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1994, pag. 30).

A questo va aggiunto, di regola, l'importo della rendita AVS. Se però è stato concluso un accordo secondo cui l'avente diritto al mantenimento fa fronte lui stesso, nell'ambito delle sue possibilità finanziarie, al proprio mantenimento, la rendita di vecchiaia va dedotta dal valore delle prestazioni erogate e solo la differenza computata quale prestazione analoga (DTFA 1967 pag. 50; DTFA 1968 pag. 122; rumo-jungo, op. cit., pag. 32, cfr. pure STCA del 7 febbraio 2001 nella causa F.C.).

 

                               2.3.   Nella sostanza del richiedente va computato il valore di riscatto delle rendite vitalizie con restituzione (art. 15c cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per contro, nessun interesse ipotetico del valore di riscatto è computato come reddito determinante (art. 15c cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Un capitale pagato a rate (come il capitale pagato da un'assicurazione o il capitale di vecchiaia) è considerato quale sostanza. Mentre in caso di rendite vitalizie senza restituzione, le rate sono computate quale reddito (N. 2106 DPC).

 

Le prestazioni spettanti ad un beneficiario del vitalizio gli vanno conteggiate come reddito anche se nel contratto di cessione del patrimonio o in una convenzione analoga al vitalizio non sono definite come tali, ma, per esempio, prestazioni assistenziali tra parenti (RCC 1967 pag. 458) (N. 2121 DPC).

 

Le prestazioni, pagate in virtù di una convenzione, secondo la quale un capitale o un usufrutto sono stati trasformati in una rendita vitalizia o in un'altra prestazione periodica, sono conteggiate "integralmente" (RCC 1971 pag. 41). Ciò vale anche per le rendite vitalizie derivanti da un diritto ereditario (N. 2123 DPC).

 

                               2.4.   Giusta l'art. 3c cpv. 2 lett. a LPC, non sono invece computabili come reddito le prestazioni dei parenti ai sensi dell'art. 328 e seg. CC, secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente sono tenuti a soccorrersi vicendevolmente allorquando, senza di ciò, essi cadrebbero nel bisogno.

Al proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di ritenere che tali prestazioni, le quali - contrariamente alle prestazioni complementari - non configurano delle prestazioni assicurative, sono sussidiarie alla PC e quindi irrilevanti nell'ambito della sua fissazione (DTF 116 V 328).

 

In quella sentenza, l'alta Corte ha rilevato, in particolare, che per stabilire se ci si trovi confrontati con una prestazione ai sensi dell'art. 328 e seg. CC, occorre sapere se essa si fondi, da un lato, sul bisogno del creditore e, dall'altro, sull'obbligo di mantenimento del debitore in ragione del suo legame di parentela con il creditore stesso (DTF 116 V 331 consid. 1c, cfr. pure: rumo-jungo, op. cit., pag. 48). La prestazione di mantenimento deve quantomeno consentire, in aggiunta ad altre eventuali risorse del creditore, di coprire le spese di vitto ed alloggio, vestiario come pure quelle mediche e farmaceutiche nonché le altre spese necessarie (DTF 106 II 292 consid. 3a).

 

Il TFA ha ad esempio statuito che una rendita vitalizia istituita dal padre a favore della figlia deve essere considerata assistenza tra parenti se essa è necessaria per soddisfare i bisogni vitali (RCC 1986 pag. 71; rumo-jungo, op. cit., pag. 48). E ancora, nel caso di una rendita vitalizia tra fratelli, di cui uno già beneficiario di una prestazione complementare, la massima Corte ha ritenuto adempiuto l'obbligo assistenziale tra parenti giusta l'art. 329 CC, ritenuto che senza di ciò il beneficiario non sarebbe stato in grado di fare fronte ai costi necessari per il suo sostentamento e ciò, neppure volendo considerare la prestazione complementare (RCC 1992 pag. 224; rumo-jungo, op. cit., pag. 48).

 

                               2.5.   Il 13 maggio 2002 (doc. 35 della Cassa) i coniugi __________ hanno concluso un contratto successorio, con cui hanno disposto dei loro beni anche a favore delle due figlie, fra le quali la ricorrente. A favore di quest'ultima, "errichtet der überlebende Ehegatte ein Bank-konto mit Fr. 100'000.- und zahlt der Tochter monatlich Fr. 1'500.- bis dass das Kapital inklusive Zins auf dem Kapital vollständig aufgebraucht ist. Sofern sich der gesundheitliche Zustand der Tochter RI 1 verbessert, ist es dem überlebenden Ehegatten unbenommen, grössere monatliche Zahlungen an die Tochter auszurichten." (Art. 3).

 

Il papà dell'assicurata è deceduto il 13 settembre 2005 (doc. 36). In virtù del citato contratto successorio, "Nach dem Ableben des einen der beiden Ehegatten verpflichtet sich der überlebende Ehegatte zu folgenden Leistungen gegenüber den beiden Töchtern, die spätestens sechs Monate nach dem Ableben des anderen Ehegatten auszurichten sind: (…)".

A mente della scrivente Corte, l'impegno che i coniugi __________ e, per essi, il genitore superstite, hanno preso nei confronti della figlia chiedente le PC, deve essere qualificato quale un normale consumo di sostanza e non come un contratto di vitalizio né come una rendita vitalizia ai sensi delle disposizioni legali e della giurisprudenza federale succitata (cfr. consid. 2.2.), nemmeno come una prestazione assistenziale tra parenti.

 

Infatti, dagli atti si evince con chiarezza che i genitori della ricorrente non hanno voluto disciplinare il suo futuro modus vivendi, nel senso che non hanno preteso che RI 1 fosse tenuta a convivere con il genitore superstite, il quale si sarebbe dovuto obbligare a fornirle vitto e alloggio. Nemmeno essi hanno preteso regolare alcunché riguardo ad una eventuale assistenza e cura, anche in caso di malattia che, all'uopo, la mamma debitrice avrebbe dovuto prestare alla beneficiaria del contratto successorio e vitalizio.

In queste circostanze, la somma di Fr. 1'500.- che i genitori hanno previsto di concedere mensilmente alla ricorrente non consiste neppure in un capitale versato - vita natural durante - quale rendita vitalizia.

In nessun caso v'è in effetti una controprestazione da parte dell'assicurata nei confronti del debitore, né l'importo a lei destinato può essere considerato come duraturo.

Infine, trattandosi di una disposizione che regola la successione del de cujus, non è possibile ritenerla come una prestazione assistenziale tra partenti (art. 328 CC), siccome voluta allo scopo che i parenti si soccorrano vicendevolmente in vita.

 

Con questo contratto successorio i genitori della ricorrente hanno invece previsto di concedere alla figlia unicamente la disponibilità di una somma di denaro (Fr. 100'000.-) e dei suoi frutti, ovvero di un capitale derivante dalla massa successoria che si sarebbe costituita con il decesso di uno dei due coniugi. Stando così le cose, il diritto al conseguimento della somma di Fr. 1'500.- al mese costituisce semplicemente una modalità di consumo della sostanza che la ricorrente avrebbe ereditato, quindi una sorta di pagamento a rate del capitale di sua spettanza. E l'assicurata ha il diritto di percepire queste "rate" fino all'estinzione del capitale totale, interessi compresi, che i genitori le avrebbero versato su un conto bancario vincolato. In poco più di soli cinque anni, dunque, l'intera sostanza sarebbe consumata.

Dunque, nessuna controprestazione da parte della beneficiaria né tanto meno un versamento che si protrae per un lasso di tempo piuttosto lungo, tale da assimilarsi ad una rendita vitalizia.

 

Alla luce di quanto precede, vista la dottrina e richiamata la citata giurisprudenza federale, questo TCA conclude che la somma di Fr. 1'500.- che la ricorrente percepirà mensilmente dal genitore superstite non vada ritenuta come una rendita vitalizia né come un'altra prestazione periodica analoga ad un contratto di vitalizio – come erroneamente stabilito dalla Cassa di compensazione -, ma come un normale pagamento rateale del capitale ereditato, che quindi va considerato quale sostanza (N. 2106 DPC, cfr. consid. 2.3).

In questo senso, l'ammontare totale ereditato da RI 1 va inteso come sostanza mobiliare e quindi posto al beneficio della deduzione forfetaria di Fr. 25'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC).

 

                               2.6.   Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnala la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Per il capoverso 2, il calcolo della prestazione complementare annua deve essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (art. 3c cpv. 1 lett. d LPC).

 

Il TCA ha accertato (doc. V) che la suesposta volontà dei genitori è stata concretizzata soltanto lo scorso mese di maggio 2006, con l'apertura di un conto bancario a nome della mamma della ricorrente (doc. VI), e che l'accredito su questo conto della parte di eredità di Fr. 100'000.- è avvenuto il 9 maggio successivo (doc. B2). Conformemente a quanto deciso dai suoi genitori, mediante un ordine permanente (doc. B3) ogni 10 del mese l'assicurata riceverà su un conto bancario a lei intestato l'importo di Fr. 1'500.-, che sua mamma le trasferirà da questo suo nuovo conto; la prima girata bancaria è avvenuta il 10 maggio 2006 (doc. B1).

 

Di recente il Tribunale federale delle assicurazioni (P 61/04) ha ribadito che quando si calcola la prestazione complementare, la quotaparte dell'eredità di un beneficiario di PC deve essere presa in considerazione già dal momento dell'apertura della successione che egli acquisisce a pieno diritto (art. 560 cpv. 1 CC), ossia al momento del decesso del de cujus (art. 537 cpv. 1 CC) e non soltanto dal momento in cui avviene la suddivisione della massa ereditaria (STFA del 17 settembre 2003 nella causa V., P 54/02, consid. 3.3; RCC 1992 pag. 347 consid. 2c).

 

Di conseguenza, nel calcolo della prestazione complementare a favore della ricorrente va considerato che la stessa ha ricevuto il capitale di Fr. 100'000.- già nel mese di settembre 2005.

 

                               2.7.   Inizialmente, dunque, la sostanza ammonterà a Fr. 100'000.-. L'anno successivo, essa decrescerà del corrispondente importo che la mamma le avrà versato se lo stesso verrà consumato (di regola, Fr. 1'500.- al mese, quindi Fr. 18'000.- all'anno, fermo restando che questo importo può, per volontà delle parti contraenti, aumentare se lo stato di salute dell'erede dovesse migliorare) per la sua sussistenza.

 

In merito agli interessi da deposito a risparmio, che la Cassa ha fissato in Fr. 600.- ritenendo un interesse legale del 5%, il TCA osserva che tale computo è errato. I frutti della sostanza che la ricorrente ha ereditato possono infatti esserle conteggiati unicamente da quando la stessa ha effettivamente ricevuto l'importo in questione.

In questo senso, per i mesi di novembre e dicembre 2005 alcun interesse da deposito potrà essere messo in conto all'assicurata.

Per i periodi successivi, ed a tale scopo, alla fine di ogni anno la ricorrente dovrà giustificare gli interessi che sono effettivamente maturati durante l'anno sulla sostanza a sua disposizione.

 

Stanti così le cose, per quanto concerne i redditi dell'assicurata discende dunque che dal 1° novembre 2005 il calcolo delle PC va eseguito senza computarle né l'importo di Fr. 18'000.- quale vitalizio né gli interessi di Fr. 600.-, somme che vanno quindi stralciate.

Sono per contro aggiunti il quindicesimo di sostanza computabile corrispondente a Fr. 5'000.- ([Fr. 100'000.- - Fr. 25'000.-] x 1/15) e la rendita AI di cui beneficia la ricorrente (Fr. 17'196.-).

 

Di conseguenza il ricorso dell'assicurata va accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per l'emanazione di una nuova decisione che si conformi ai parametri appena evidenziati.

 

Malgrado sia vincente in causa, alla ricorrente non vanno attribuite delle indennità siccome non è patrocinata da un legale (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché renda una nuova decisione ai sensi del considerando 2.7.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti