Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2007.12

 

TB

Lugano

28 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2007 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 20 luglio 2007 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   In assistenza fino al 30 settembre 2006, a fine dicembre 2006 RI 1 ha fatto richiesta di prestazioni complementari. Con cinque distinte decisioni emanate tutte il 14 maggio 2007 (docc. 62-76 agli atti della Cassa), la Cassa cantonale di compensazione gli ha concesso delle PC retroattivamente dal 1° febbraio 2003. Per il 2007, l'importo a suo favore ammonta a Fr. 2'239.-, di cui Fr. 349.- sono versati all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati.

 

                                  B.   Con opposizione del 21 giugno 2007 (doc. 79) l'assicurato si è lamentato che, con il forfait di Fr. 840.- accordatogli per le spese accessorie, le stesse non sono interamente coperte.

Ha inoltre chiesto una verifica di tutte le voci esposte.

 

                                  C.   In base all'art. 16b OPC-AVS/AI, con decisione su opposizione del 20 luglio 2007 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di rimborso delle spese effettive di riscaldamento (oltre Fr. 2'000.- per nafta e spazzacamino) ed ha confermato la correttezza dei calcoli da essa eseguiti.

 

                                  D.   L'assicurato ha ribadito la contestazione del forfait di Fr. 840.- con ricorso del 15 settembre 2007 (doc. I), pretendendo il riconoscimento dei costi reali del riscaldamento (nafta), della tassa sui rifiuti, dei costi di manutenzione del giardino, dei costi della luce della scala interna e dell'esterno, cifrati, questi ultimi due, in Fr. 50.- ciascuno.

La Cassa ha respinto queste richieste confermandosi nella decisione su opposizione (doc. III).

Il ricorrente ha prodotto le fatture delle spese per la nafta e dello spazzacamino (doc. V e allegati), sulle quali la Cassa si è riconfermata nelle sue precedenti posizioni (doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

nel merito

 

                                   2.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   3.   In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a.  importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.       per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

2.       per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

3.       per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b.  la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."

 

Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).

Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).

 

Inoltre, giusta l'art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto è riconosciuto, a titolo di spese, l'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni) (lett. d).

 

L'art. 3c cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (lett. d).

 

                                   4.   Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Per ciò che interessa il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha stabilito che il fabbisogno vitale annuo per persone sole equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 18'140.-.

 

Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione per il 2007 (Fr. 18'140.-) è dunque corretto.

Alla stessa stregua, gli importi posti alla base del calcolo PC per gli anni 2003 e 2004 (Fr. 17'300.-), 2005 e 2006 (Fr. 17'640.-) vanno anch'essi confermati.

 

Altri supporti, quali le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.

 

                                   5.   Eventuali altre spese sopportate personalmente (per esempio vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, quotidiani, TV, via cavo, nafta, spazzacamino, manutenzione del giardino, tassa rifiuti, spese varie, ecc.) non possono essere prese in considerazione oltre all'importo del fabbisogno vitale.

In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.

 

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo del fabbisogno vitale (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

 

Nel caso concreto, come visto, questo ammontare assomma a Fr. 18'140.- (cfr. consid. 4) e rappresenta l'importo massimo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le spese quotidiane.

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente al ricorrente altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

 

                                   6.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 9'240.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile all'assicurato sia da confermare.

 

Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

 

A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.

In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale) anche per il 2007.

Nel caso di specie, dal settembre 2001 il ricorrente loca una casa ad __________. La pigione ammonta a Fr. 700.- al mese, con obbligo, però, per l'assicurato, di eseguire a sue spese una dettagliata e lunga lista di lavori di ristrutturazione dell'abitazione. Oltre a questi costi, nell'accordo sottoscritto dal locatore e dal conduttore vengono espressamente menzionati gli oneri a carico del secondo: il combustibile per il riscaldamento, la manutenzione del giardino, la pulizia esterna ed interna, lo sgombero della neve, lo spazzacamino (tranne la prima volta), l'elettricità e l'acqua (doc. 1 degli atti della Cassa).

Queste spese accessorie non sono quantificate né sono pagabili a titolo di acconto mensile al locatore, siccome sono tutte a carico dell'assicurato e variano in continuazione.

 

Il ricorrente lamenta che oltre all'importo della pigione netta, occorre riconoscergli le altre spese accessorie appena menzionate, trattandosi di costi reali per i quali il forfait di Fr. 840.- non è sufficiente.

 

L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.

 

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che, effettivamente, lo stesso si assume personalmente il costo dell'olio da riscaldamento. Di conseguenza, in virtù della citata norma legale, all'assicurato è possibile riconoscere un rimborso che, però, corrisponde unicamente all'importo forfetario di Fr. 840.-.

L'art. 16a OPC-AVS/AI è infatti chiaro e non permette quindi che le autorità chiamate ad applicarlo si discostino dal suo contenuto; e ciò, indipendentemente dall'ammontare delle reali spese di riscaldamento che l'assicurato deve sopportare.

 

Per quanto concerne le altre spese tipicamente accessorie menzionate dal ricorrente, quali la corrente elettrica per le scale, la manutenzione del giardino, la tassa sui rifiuti, sebbene esse siano parzialmente giustificate mediante fatture, va osservato che purtroppo non possono essere prese in considerazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Occorre, infatti, che queste spese accessorie siano anticipate mensilmente (o con altra suddivisione) al locatore, il quale alla fine dell'anno - o del periodo contabile - stilerà un resoconto ed eventualmente chiederà un importo a conguaglio qualora gli acconti non fossero sufficienti.

A quest'ultimo proposito, va osservato che il conguaglio non può essere posto a carico delle PC. L'art. 3b cpv. 1 lett. b LPC prevede espressamente che non si può tenere conto del pagamento di spese accessorie arretrate. Tuttavia, qualora, regolarmente, l'assicurato sia tenuto a pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno che egli richieda al locatore un aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Infatti, gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme alla pigione netta, nell'ambito delle spese prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione lorda. Per contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione di pigione lorda.

 

In concreto, siccome il ricorrente non deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili) al suo locatore sottoforma di spese accessorie, non è possibile riconoscergli le spese, seppure siano esse effettive e tipicamente accessorie, che egli sostiene - contrattualmente - per abitare nella casa di __________.

 

Anche d'avviso di questo Tribunale, come già ben evidenziato dalla Cassa di compensazione, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente risiede nell'inserimento contrattuale da parte dell'assicurato conduttore, con il consenso del locatore, oltre alla pigione netta di Fr. 700.- mensili, anche di un importo (mensile) necessario per il pagamento delle sue spese accessorie. Questa somma potrà così essergli riconosciuta nel calcolo della pigione lorda (pigione netta + acconti spese accessorie) nell'ambito delle prestazioni complementari, fermo restando che l'importo complessivo non superi i Fr. 13'200.- annui.

Altre soluzioni non sono ipotizzabili.

 

Stanti le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti