Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2007.2-3

 

tb/td

Lugano

17 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso 30 gennaio 2007 complementato con l'invio 25 gennaio /

17 febbraio 2007 formulato da

 

 

 RI 1

rappr. da: RA 1

e dall RA 2

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 novembre 2006 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Da diversi anni RI 1 beneficia di una prestazione complementare. Per l'anno 2006, la sua PC mensile ammontava a Fr. 557.-.

A seguito della pronuncia sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del 6 aprile 2006 nella causa  P 47/05, il 26 luglio 2006 (doc. A) la Cassa ha verificato la necessità dell'assicurata di far capo ad un regime dietetico di importanza vitale che comporti spese supplementari, invitandola a sottoporre al suo medico curante alcuni quesiti (doc. B).

Con decisione del 25 settembre 2006 (doc. 8) la Cassa le ha concesso dal 1° ottobre una PC di Fr. 382.- al mese, eliminando dalle spese riconosciute il forfait di Fr. 2'100.- annui per la dieta.

 

                                  B.   Il 20 ottobre 2006 (doc. 1) l'assicurata ha inoltrato opposizione alla Cassa, rilevando la necessità - attestata dal medico curante - di attenersi ad una dieta che incida in modo marcante sul suo fabbisogno nutrizionale e sulla qualità della sua vita.

Il 30 ottobre 2006 (doc. VII/1 dell'inc. n. 33.2007.2) RA 1, rappresentante dell'assicurata (doc. VII/4), ha formulato un'opposizione avente identico contenuto di quella formulata direttamente dall'assicurata ed ha allegato un certificato del medico curante allestito quello stesso giorno (doc. VII/3).

 

Con decisione su opposizione del 22 novembre 2006 (doc. A1 dell'inc. n. 33.2007.2) la Cassa, forte del parere espresso dal medico responsabile SMR attivo presso l'Ufficio assicurazione invalidità (doc. A4 dell'inc. n. 33.2007.3), ha confermato la precedente decisione del 25 settembre che ha stralciato dalle spese il forfait di Fr. 2'100.-, non ritenendo dati i necessari presupposti.

 

                                  C.   Con ricorso del 30 gennaio 2007 (doc. I dell'inc. n. 33.2007.2) l'assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha chiesto al TCA di ripristinare il forfait per le spese per la dieta, ritenendo che la giurisprudenza del TFA su cui si è basata la Cassa non torni applicabile in specie. A suo dire, il caso trattato dall'Alta Corte si riferirebbe a tutte le persone che vogliono mantenersi in buona salute, siccome il regime indicato dal TFA sarebbe unicamente di carattere preventivo e non vitale (prevenzione primaria). Per contro, per le persone già affette da diabete, come la ricorrente, la dieta come tale non ha più carattere preventivo, poiché non sarebbe più sufficiente; essa assume invece la funzione di una cura che deve forzatamente aiutare il diabetico, nel senso che deve evitare all'assicurata ulteriori complicazioni di salute (prevenzione secondaria).

 

Con un secondo atto datato 25 gennaio 2007, ma pervenuto al TCA soltanto il 19 febbraio 2007 (doc. I dell'inc. n. 33.2007.3), RI 1, con il patrocinio dell'avv. RA 2 di __________, ha nuovamente impugnato la decisione su opposizione del 22 novembre 2006, sottolineando la necessità di poter disporre ancora del forfait mensile di Fr. 175.- per la dieta. Ella soffre da oltre trent'anni di diabete che, nel corso degli anni, le ha inevitabilmente provocato altre malattie e sofferenze; da ciò deriva l'esigenza di seguire rigorosamente e scrupolosamente un regime alimentare che la protegga da repentini peggioramenti. Ma tutto questo costa di più rispetto ad un regime alimentare che segue una persona in salute, perciò il forfait di Fr. 175.- al mese serve per aiutarla a stare meglio ed a far fronte a questi costi. Questa seconda impugnativa (inc. 33.2007.3) viene evasa in uno con il presente gravame essendone un complemento.

 

                                  D.   Con risposta del 9 febbraio 2007 (doc. IV dell'inc. n. 33.2007.2) l'amministrazione ha eccepito l'intempestività del ricorso, giacché la decisione su opposizione è datata 22 novembre 2006 ed il ricorso è stato inoltrato soltanto il 30 gennaio 2007 (rispettivamente inoltrato il 17 febbraio 2006). A nulla varrebbe la tesi ricorsuale della ricezione della citata decisione soltanto con l'invio per posta A del 28 dicembre 2006, dato che fa stato la regola che, dopo la giacenza di sette giorni, l'invio raccomandato non ritirato viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine. Comunque, anche nel merito il ricorso sarebbe da respingere.

 

 

considerato                    in diritto

 

in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00). Il presente caso fa seguito ad altri precedenti interventi del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni in materia emessi a composizione completa, si richiamano qui le sentenze 5 aprile 2007 (inc. 33.2006.14) in re D.; 26 marzo 2007 (inc. 33.2006.15) in re W.; 30 aprile 2007 (inc. 33.2006.16) in re D..

 

                                   2.   Va preliminarmente analizzato il tema della tempestività dell'impugnativa. Nel ricorso 30 gennaio 2007 il rappresentante della ricorrente ha stigmatizzato il comportamento della Cassa cantonale di compensazione, la quale ha intimato la decisione su

                                         opposizione impugnata direttamente all'assicurata anziché al rappresentante stesso. L'invio raccomandato all'assicurata il 23 novembre 2006 della decisione su opposizione, non è stato ritirato da quest'ultima per problemi di deambulazione. Secondo la signora RI 1 l'intimazione per raccomandata della decisione su opposizione non può avere validamente esplicato i propri effetti dal 2 dicembre 2006, ossia dopo i sette giorni di giacenza. Il termine di ricorso di 30 giorni va fatto decorrere dalla notifica della decisione su opposizione avvenuta con invio per posta A il 28 dicembre 2006 (doc. A2). Per la ricorrente, considerate le ferie giudiziarie, il ricorso risulta tempestivo.

 

Va qui evidenziato come, l'amministrazione non avrebbe dovuto notificare la decisione su opposizione direttamente all'assicurata, bensì al suo rappresentante, conosciuto dalla Cassa per l'invio di ottobre 2006 identico all'opposizione.

Va dunque biasimato il comportamento della Cassa, che ha ignorato l'opposizione del rappresentante dell'assicurata ed il suo patrocinio. La decisione di riduzione delle prestazioni complementari è un atto amministrativo che deve essere notificato secondo le regole generali del diritto amministrativo riguardanti la notifica al domicilio del destinatario, rispettivamente al luogo di residenza abituale, da parte dell'autorità. In materia di assicurazioni sociali, vale il principio generale secondo cui una notifica avviene in forma corretta, se fatta al rappresentante legale dell'assicurato, fintanto che la procura non è stata revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza). Secondo la giurisprudenza, inoltre, la notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I: Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, pag. 101 N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2).

 

Nel caso concreto, l'assicurata, impossibilitata a scendere le scale per ritirare la propria corrispondenza poiché su sedia a rotelle, ha specificatamente conferito procura ad un rappresentate (doc. VII/4). Pertanto il mancato ritiro della raccomandata, notificata al suo indirizzo, entro il termine di giacenza di sette giorni ha comportato il ritorno della stessa al mittente (doc. VII/6). È indubbio che ciò le ha cagionato pregiudizio, non avendo potuto impugnare entro il termine legale di trenta giorni la decisione intimatale che le ha diminuito la PC.

L'assicurata ha fatto valere i suoi diritti solo successivamente, quando ha ricevuto per posta A del 28 dicembre 2006 (doc. A2) la stessa decisione, invio dimostrato dalla busta d'intimazione (timbro postale).

La ricorrente - ed il suo rappresentante - hanno preso atto del contenuto della decisione su opposizione del 22 novembre 2006 soltanto al più presto il 29 dicembre 2006.

Il termine d'impugnazione decorre dal giorno successivo la fine delle ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso (art. 38 cpv. 4 lett. c LPGA). La consegna del ricorso brevi manu al Tribunale cantonale della assicurazioni il 30 gennaio 2007 salvaguarda il termine di ricorso.

L'atto presentato dall'assicurata tramite la RA 1 il 30 gennaio 2007 appare quindi tempestivo e ricevibile in ordine, perciò il TCA deve entrare nel merito delle sue censure. Non occorre invece esaminare se il "ricorso complementare" giunto il 17 febbraio 2006 (ma datato 25 gennaio 2006) sia tempestivo o meno, ciò anche alla luce della particolare natura di tale scritto.

                                     

                                         nel merito

 

                                   3.   Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   4.   In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 lett. a e lett. b LPC).

L'art. 3d cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i beneficiari di una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese dell'anno civile in corso, debitamente comprovate, di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b), per diete (lett. c), di trasporto fino al più vicino luogo di cure (lett. d), di mezzi ausiliari (lett. e) e di partecipazione alle spese giusta l'art. 64 LAMal (lett. f).

Con il rinvio dell'art. 3d cpv. 4 LPC il Consiglio federale ha stabilito le spese che possono essere rimborsate, emanando l'art. 19 OPC-AVS/AI, che riprende il contenuto del citato art. 3d cpv. 1 LPC. Su questa base, il Dipartimento federale dell'interno, a cui è stato delegato il compito, ha disciplinato i rimborsi delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità (OMPC).

 

Per quanto attiene al caso in esame occorre illustrare l'art. 9 OMPC, che prevede che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata la somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.

 

                                   5.   La ricorrente ha impugnato la decisione dell'amministrazione non ritenendo corretto che dalle spese riconosciute (fabbisogno) sia stata eliminata la voce concernente le spese per la dieta. Ciò ha comportato la diminuzione delle prestazioni complementari a suo favore, passate da Fr. 557.- a Fr. 382.- al mese (meno Fr. 175.-).

 

Questa diminuzione scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale federale delle assicurazioni.

A seguito di questa sentenza dell'Alta Corte, l'amministrazione ha provveduto ad accertare presso l'assicurata medesima e, tramite di essa, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta le è indispensabile (doc. B dell'inc. n. 33.2007.2). Su formulario standard fornito dalla Cassa, il medico curante ha posto la diagnosi di diabete mellito di tipo II insulino-richiedente.

Alla domanda della Cassa se la dieta a cui l'assicurata si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto positivamente, precisando che la ricorrente necessita vita natural durante di alimenti poveri di zuccheri e grassi. Infine, nell'ipotesi di un'alimentazione differente dalla dieta prescritta, il medico ha precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è uno scompenso diabetico.

L'insorgente contesta fermamente la decisione della Cassa di compensazione e si rifà al parere del suo medico curante (doc. VII/3), secondo cui è d'importanza vitale che oltre a dovere eseguire quotidianamente delle misurazioni di glicemia ed iniezioni d'insulina, l'assicurata deve anche seguire una dieta molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata. In assenza di tale dieta, si può presentare uno scompenso diabetico e, di conseguenza, altre patologie correlate.

Contesta poi come esposto nelle considerazioni che precedono la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni e implicitamente l'opinione espressa dal medico responsabile del Servizio medico regionale. Fa inoltre riferimento ad un prospetto redatto da specialisti in materia di alimentazione della RA 1 a cui appartiene (doc. A4), secondo cui:

 

"  (…) L'alimentazione consigliata ad un diabetico deve essere ricca n fibre (gr 30-40/dì), con un corretto apporto di carboidrati complessi (45-55%), un buon apporto proteico (15-20%), e un'attenta quantità e qualità dei grassi, dando cioè la preferenza ai grassi ricchi di acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi (pesce, frutta oleosa, oli vegetali di alta qualità). Quindi gli alimenti consigliati ad una persona affetta da diabete sono i seguenti:

1)   4 porzioni di verdura fresca (gr 500-800/dì)

2)   2 porzioni di frutta fresca (gr 200-300/dì)

3)   2 porzioni di alimenti proteici di alto valore biologico come il pesce, carni bianche (gr 200-300/dì)

4)   2-3 porzioni di latticini magri (per es. latte magro dl 5)

5)   2-3 porzioni di grassi di alta qualità nutrizionale (gr 20-30/dì)

6)   3-6 porzioni di farinacei e cereali in forma integrale (gr 100-200/dì)

7)   eventualmente un piccolo bicchiere di vino rosso di qualità (dl 1,5/ dì)

8)   eventualmente edulcoranti artificiali al posto dello zucchero saccarosio

9)   eventuale uso di marmellate e prodotti light (per. es. marmellata light gr 25)."

 

Partendo da queste necessità, il prospetto espone una giornata alimentare di un diabetico (colazione, pranzo, cena, due spuntini, condimenti e vino), indicando il costo per ogni singola portata, per giungere ad un totale giornaliero di Fr. 19,85 e ad un costo mensile di circa Fr. 600.-.

 

Nell'atto della ricorrente pervenuto il 17 febbraio 2007 si afferma che:

 

"  (…) L'assicurata non è assolutamente più in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana e necessita peraltro della costante presenza di  terzi. Ciò è dovuto essenzialmente alla sua sofferenza a causa dell'affezione diabetologica ed a tutta una serie di sinistri ad essa correlati e che le ruotano vorticosamente intorno. (…) Va da sé, che se questa motivazione non spingesse più il livello preventivo, la salute del paziente affetto da diabete, peggiorerebbe repentinamente, non solo perché è diabetico, bensì perché in quanto tale, è suscettibile e propenso a mutazioni velocissime quali per esempio le sue abitudini, l'umore, le circostanze, l'habitat, e tante altre che sono sì strettamente legate alla personalità di un diabetico, anche se non necessariamente legate al consumo di cibi specifici che costano di più che non quelli cosiddetti normali. In altre parole, se un diabetico non segue rigorosamente e scrupolosamente un regime alimentare che ben lo protegga, si deve aspettare proprio di tutto, perché gli cadono addosso, ogni giorno e, questo, non perché necessita di prodotti che costano di più ma, perché comunque deve mangiare più volte al giorno, deve fare più movimento di altri, deve quindi spendere più soldi di altre persone che non sono come lui malate e che sono quindi sane. (…) si può anche affermare che se i cibi non costassero di più di quelli normali, bisogna dire che il diabetico, ne deve mangiare più volte al giorno, ne deve assumere di più ed in più deve prendere la purga per eliminarli, perché è tutto l'organismo nel suo insieme che ne risente; (…)

Non da ultimo, occorre tralasciare che lo squilibrio alimentare, causa continue cadute che a lungo andare peggiorano la situazione e causano dei continui e numerosi ricoveri ed interventi chirurgici generali che destano sorprese e non poco sgomento ad una persona che di per sé, è già debilitata e depressa e che non si fa altro che peggiorare tutta la situazione generale di vita quotidiana. (…)."

 

A proposito del quadro clinico – ma non solo – dell'assicurata, il 16 novembre 2006 il medico interpellato dalla Cassa ha rilevato che "in generale, misure dietetiche sono indispensabili per mantenere il metabolismo in equilibrio ed evitare sia complicanze improvvise (ipo- o iperglicemia) sia complicanze sul lungo periodo (neuropatia, vasculopatia, retinopatia). La dieta consiste nell'assunzione di cibi, normalmente reperibili nei negozi alimentari, in misura equilibrata. Prodotti di preparazione speciale non sono generalmente indicati e neppure nel caso presente (vedi cert. Medico). Le società per la consulenza e il sostegno a pazienti diabetici concorrono nella diffusione dell'informazione sul valore di una corretta alimentazione. I prodotti cosiddetti light o per diabetici, che effettivamente contengono qualche caloria in meno, possono essere a volte più dannosi che utili, perché esiste ancora la falsa immaginazione che si tratti di prodotti sicuri e che il quantitativo assunto non sia da controllare in modo severo. Nel caso presente vedo che siamo confrontati con una persona che oltre al diabete è portatrice di altre disabilità che la rendono maggiormente dipendente da terzi. In base a quanto deposto nell'atto d'opposizione il problema maggiore non consisterebbe nella spesa di "regime – igiene alimentare" ma in altri aiuti, sebbene correlati con l'alimentazione (fare la spesa, preparare il cibo)" (doc. A4 dell'inc. 33.2007.3).

 

                                   6.   La sentenza del 6 aprile 2006 del TFA (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.

La nostra Massima istanza ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di spesa. Il TFA ha quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher Wahrscheinlich-keit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).

Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).

 

Al medesimo risultato l'Alta Corte è peraltro giunta sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite nel novembre 1998 dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre per quello stesso anno il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.

Nel caso che ha dovuto esaminare, il TFA, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in ihrer Zusammensetzung nicht von der im Rahmen der Primär-prävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetes-orientierte Ernährung möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).

 

                                   7.   Nella fattispecie in esame, come visto, la ricorrente soffre di diabete mellito di tipo II insulino richiedente.

Questa affezione la porta, come ha certificato il suo medico curante dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, diabetologia ed endocrinologia, a dover seguire una dieta molto stretta con diversi spuntini nell'arco della giornata (doc. VII/3 dell'inc. n. 33.2007.2). Tuttavia, questa dieta non è meglio specificata, se non per l'indicazione che gli alimenti devono essere poveri di zuccheri e di grassi (doc. B).

Lo stesso medico curante ha inoltre affermato che la dieta a cui l'insorgente si deve attenere provoca una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione (doc. VII/3).

 

A mente del TCA, il richiamo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni (divenuto dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) permette di negare alla ricorrente il diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo esso escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso (citata STFA consid. 3.2; cfr. consid. infra).

Con i piccoli e semplici accorgimenti menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

 

Questi criteri, d'avviso della scrivente Corte, valgono sia per le persone affette da diabete, come la ricorrente, sia per persone affette da altri disturbi, siccome illustrano semplicemente i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale, che coincide con il tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere per mantenersi in salute. Tale dieta, come quella priva di grassi e zuccheri a cui si deve attenere la ricorrente, non presenta infatti aspetti particolari rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una vita sana dal profilo nutrizionale; non si tratta quindi di elementi prettamente specifici soltanto per queste malattie.

 

                                   8.   Nel caso qui in esame, anche l'assicurata soffre di diabete mellito di tipo II e, secondo il suesposto prospetto alimentare, come il ricorrente di cui si è occupato la Corte federale, anch'ella deve alimentarsi – sostanzialmente - con carne bianca, pesce, frutta fresca e verdura fresca e di altri cibi che siano privi di zucchero e di grasso.

 

Occorre inoltre ribadire che il caso trattato dal TFA si riferisce ad un uomo affetto da diabete mellito di tipo II insulino richiedente e non quindi ad una persona sana, a cui le indicazioni alimentari fornite dall'Alta Corte servirebbero soltanto a scopo preventivo. La lagnanza della ricorrente che contesta l'applicazione al caso concreto della summenzionata STFA del 6 aprile 2006 si rivela dunque infondata.

Essa erra quando afferma che "la sentenza citata non è da ritenersi valida per tutti i pazienti diabetici ma ben si solo su ogni specifico caso e in modo particolare al 3.3 della sentenza P 47/05 del 6 aprile 2006 che indica in modo chiaro che la dieta prescritta è solo primaria, corrisponde a quella auspicabile per ogni persona che vuol mantenersi in buona salute (questo si chiama prevenzione primaria).". Nella penultima frase della sua sentenza (citata STFA consid. 3.3), la Massima Istanza conclude affermando che per una persona affetta da diabete mellito la dieta prevista nella sua composizione non si differenzia da quella raccomandata nell'ambito della prevenzione primaria della salute. Per il ricorrente, quindi, non è possibile alimentarsi seguendo una dieta per diabetici senza incorrere in un aumento della spesa.

 

Il TCA non ha quindi in specie alcun motivo per scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria. Va infatti evidenziato che il suesposto calcolo nutrizionale proposto dalla RA 1 giunge ad una spesa di Fr. 19,85 al giorno (stato gennaio 2007). Questa cifra supera di uno/due franchi l'importo determinato nel novembre 1998 dalla società dei diabetici di Basilea – relativa comunque al fabbisogno di un uomo e non una donna, generalmente inferiore – su cui si è basato il TFA. Dunque, i costi a cui fa riferimento la ricorrente non differiscono in maniera sostanziale dalla spesa ritenuta dal Tribunale federale, perciò è corretto ammettere, d'avviso di questo Tribunale, che per RI 1 non si faccia luogo all'attribuzione di un forfait per fare fronte a spese per la dieta che, oggettivamente, non sono reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una persona sana.

 

In simili condizioni, la Cassa di compensazione ha correttamente eliminato dal fabbisogno dell'assicurata il forfait di Fr. 2'100.- annui per le spese supplementari, siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

 

                                   9.   L'assicurata ha formulato domanda di assistenza giudiziaria nell'allegato imbucato il 17 febbraio 2006. La stessa verrà decisa separatamente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati ed in particolare, per l'assicurata, sia la RA 1 e per essa __________ che all'avv. RA 2, __________ i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti