Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2008.10

 

TB

Lugano

17 marzo 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2008 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Dal 1° ottobre 2004 (doc. 59 degli atti della Cassa) RI 1, nato nel 1939, ha percepito prestazioni complementari.

A seguito della modifica di alcuni elementi di calcolo, la Cassa di compensazione ha riesaminato la domanda e con decisione del 30 maggio 2008 (doc. A10) ha rifiutato la PC dal 1° giugno 2008.

L'opposizione del 15 giugno 2008, discussa con la controparte in occasione di un'udienza (doc. A5), è stata ritirata dall'assicurato.

Sulla scorta di nuovi elementi, come convenuto l'11 settembre 2008 (doc. 160), l'Amministrazione ha emanato una nuova decisione che ha comunque ancora rifiutato la prestazione complementare, a motivo che i suoi redditi computabili (Fr. 31'961.-) superavano le spese riconosciute (Fr. 30'248.-).

                                  B.   La Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 7 ottobre 2008 (doc. A9) con decisione su opposizione del 17 ottobre 2008 (doc. A1). L'Amministrazione ha evidenziato che la pigione va suddivisa per il numero di persone che abitano nell'alloggio, che nel computo delle spese accessorie non rientra né il pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (conguaglio) e che la dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggior spesa. In merito a quest'ultima contestazione, sottoposta l'intera documentazione medica prodotta al medico incaricato, quest'ultimo ha concluso che non sussistono i presupposti affinché sia riconosciuto il supplemento di Fr. 2'100.- all'anno per prodotti dietetici.

 

                                  C.   Con ricorso del 15/17 novembre 2008 (doc. I) l'assicurato ha postulato la concessione della prestazione complementare. Egli ha allegato una tabella riassuntiva delle sue entrate e delle sue spese, dalla quale emerge che le spese superano i redditi. In particolare, il ricorrente lamenta che nel calcolo delle PC non sia stato preso in considerazione il costo dell'olio da riscaldamento, che peraltro gli sarebbe stato suggerito di inserire da un funzionario della Cassa, come pure i conguagli non ancora soluti. Inoltre, da oltre trent'anni egli soffre di una grava ipertensione arteriosa di carattere essenziale, che l'ha reso invalido dapprima al 50% poi al 100%. A ciò si aggiunge il diabete mellito lieve di carattere ereditario. In proposito, l'assicurato contesta che la Cassa di compensazione abbia considerato soltanto questo suo ultimo problema di salute, mentre più preponderante è la patologia ipertensiva, sulla quale l'autorità amministrativa non si è però espressa. Entrambi questi disturbi comportano precauzioni di tipo alimentare nonché l'assunzione di numerosi medicinali, perciò chiede la concessione del forfait annuo di Fr. 2'100.-.

 

                                  D.   La Cassa ha ribadito che il regime dietetico da seguire deve causare spese supplementari e che gli altri costi elencati dall'assicurato sono per la maggior parte esclusi dalle spese riconosciute oppure sono già compresi nel fabbisogno (doc. III).

 

Il ricorrente ha poi evidenziato che il contributo per le spese per la dieta dovrebbe essergli accordato in virtù dell'ipertensione arteriosa di carattere essenziale e non per il diabete mellito. Inoltre, le spese accessorie gli sono state riconosciute in minima parte, tralasciando gli elevati conguagli e l'aumento del costo dell'olio da riscaldamento. Chiede un aiuto finanziario (doc. V).

 

La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII).

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

 

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla richiesta di prestazioni complementari dal 1° giugno 2008.

 

 

nel merito

 

                                   3.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                                   4.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1.       18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1.       13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

 

"d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:

 

"d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

 

                                   5.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. Il ricorrente impugna la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'Amministrazione.

 

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi computabili dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.

 

                                   6.   Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 4, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente.

 

Fino al 31 dicembre 2007 il diritto federale stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a vLPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".

Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che regola le prestazioni complementari all'AVS e AI, dal 1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un importo unico.

Per il Canton Ticino i limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).

Per ciò che interessa il nostro Cantone, il Decreto cantonale esecutivo dell'8 gennaio 2008 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008 (pubblicato l'8 febbraio 2008 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2008, RL 6.4.5.3.2), ha infatti stabilito che il fabbisogno vitale per persona sola equivale a Fr. 18'140.-.

Il ricorrente, convivente dal 2004, va considerato persona sola (N. 2024 DPC).

 

Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 18'140.-) è dunque corretto.

 

La lamentela del ricorrente va respinta per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie di altri supporti, quali le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) prevede specifici  limiti e che vanno applicati per trattare le richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari. Le Tabelle CEF non vengono dunque in aiuto al ricorrente, né quindi l'importo di Fr. 1'250.- (recte: Fr. 1'100.-) per persona sola che egli ha indicato nel suo calcolo delle PC.

 

                                   7.   Con la presentazione dello "specchietto entrate-uscite RI 1" (doc. A4), il ricorrente sostiene implicitamente che anche le altre spese sopportate personalmente (energia elettrica, telefono, rifiuti, via cavo, automobile e relative spese assicurative, visite mediche, olio da riscaldamento, spese varie) debbano essergli riconosciute ed aggiunte nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno.

 

In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.

Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.

 

A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.

Nel caso concreto, come visto, questo ammontare assomma a Fr. 18'140.- (cfr. consid. 6) e rappresenta l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fronteggiare le spese menzionate nel ricorso.

 

Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscergli espressamente altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.

 

Ne consegue che i costi relativi al telefono, alla via cavo, all'energia elettrica, ai rifiuti, alle trasferte e ad altro ancora (così come all'elenco di cui al doc. A4), non possono pertanto essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.

La richiesta del ricorrente non può così essere accolta.

 

                                   8.   Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 7'620.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile all'assicurato sia da confermare.

 

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 4), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

 

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce per il 2008 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Nel succitato Decreto esecutivo cantonale il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.

 

Nel caso di specie, almeno dall'ottobre 2004 (doc. 27) il ricorrente loca un appartamento di 4 ½ locali a __________, che divide con la sua compagna. A quel momento, la pigione mensile ammontava a Fr. 1'255,20, ossia Fr. 995,20 di locazione netta, Fr. 170.- d'acconto spese accessorie e Fr. 90.- per il parcheggio. Inizialmente, quindi, la Cassa di compensazione ha riconosciuto all'assicurato una pigione annua di Fr. 6'992.-, pari alla metà (art. 16c OPC-AVS/AI) della somma (Fr. 13'983.-) della pigione (Fr. 995,20 x 12 mesi) e delle spese accessorie (Fr. 170.- x 12 mesi), escluso quindi il costo per il parcheggio.

Fino all'emanazione della decisione del 26 maggio 2008 (doc. 117) questo importo è rimasto lo stesso, mentre a seguito del nuovo canone di locazione e delle spese accessorie sollevati in sede d'udienza del 24 luglio 2008 (doc. A5), la decisione dell'11 settembre 2008 ha fissato la pigione annua lorda - senza garage - a Fr. 7'620.- ({Fr. 1'100.- + Fr. 170.-] x 12 mesi} : 2).

 

Oltre a questi costi, il ricorrente e la sua compagna devono far fronte ad un conguaglio annuo delle spese accessorie e di riscaldamento maturate ogni anno nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno successivo (doc. A7). L'assicurato ha dimostrato che al 29 febbraio 2008 (doc. A6) doveva ancora far fronte ad una somma di Fr. 7'409,30 per pagamenti di conguagli relativi agli anni dal 1997 in poi.

 

Il ricorrente lamenta che oltre all'importo della pigione netta, occorre riconoscergli le altre spese accessorie appena menzionate, soprattutto il costo del combustibile per il riscaldamento, che per esempio per il periodo 2006-2007 (Fr. 1'673,95) ha inciso all'incirca come le spese accessorie (Fr. 1'839,92), per dei costi accessori totali di Fr. 3'513,87, ma che la Cassa ha preso in considerazione soltanto in parte.

 

In proposito, dalla tabella dei conguagli delle spese accessorie e di riscaldamento il Tribunale osserva che l'acconto spese è pari a Fr. 2'040.- all'anno, ovvero a Fr. 170.- al mese, ma che ciò non è sufficiente per coprire tutte le spese (spese accessorie + spese di riscaldamento) a cui deve far fronte l'insorgente.

 

Nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait di Fr. 1'680.- (art. 16a OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.

 

Oltre alle spese accessorie usuali, l'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.

 

Per la fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che né egli è proprietario dell'appartamento in cui abita, né si assume personalmente il costo dell'olio da riscaldamento. Infatti, tanto le pure spese accessorie quanto quelle di riscaldamento vengono pagate dal ricorrente – e dalla sua compagna, conduttrice dell'immobile in cui entrambi convivono (docc. X/A e X/B) – a mezzo di acconti spese mensili che, per il 2007, come visto, erano pari a Fr. 170.-; la stessa cifra anche per il 2008 ed il 2009 (doc. X). La differenza fra gli acconti versati ed il totale delle spese maturate, come è prassi, viene richiesta dal locatore a saldo a mezzo di un conguaglio.

 

Di conseguenza, in virtù delle citate norme legali, non è possibile riconoscere all'assicurato un rimborso per spese di riscaldamento sotto forma di importo forfetario di Fr. 1'680.- né di Fr. 840.-.

 

Per quanto concerne le spese tipicamente accessorie menzionate dal ricorrente, in particolare i costi del riscaldamento, sebbene siano giustificati mediante la nota tabella riassuntiva dei conguagli delle spese, va osservato che essi non possono essere presi in considerazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Occorre, infatti, che queste spese accessorie siano anticipate mensilmente (o con altra suddivisione) al locatore, il quale alla fine dell'anno - o del periodo contabile - stilerà un resoconto ed eventualmente chiederà un importo a conguaglio qualora gli acconti non fossero sufficienti per coprire interamente i costi.

 

A quest'ultimo proposito, va osservato che il conguaglio non può essere posto a carico delle PC. L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede espressamente che non si può tenere conto del pagamento di spese accessorie arretrate ("Non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo"). Tuttavia, qualora, regolarmente, l'assicurato sia tenuto a pagare dei (cospicui) conguagli, è opportuno che egli richieda al locatore un aumento degli acconti delle spese accessorie (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Infatti, gli acconti delle spese accessorie sono riconosciuti, insieme alla pigione netta, nell'ambito delle spese prese a carico delle prestazioni complementari a titolo di pigione lorda. Per contro, il pagamento del conguaglio non rientra nella nozione di pigione lorda.

 

In concreto, siccome il ricorrente deve fare fronte a regolari ed anticipati versamenti (mensili) al suo locatore sotto forma di spese accessorie, non è possibile riconoscergli ulteriori spese che egli sostiene - contrattualmente - per abitare nell'appartamento di __________, seppure esse siano effettive e tipicamente accessorie.

 

Anche d'avviso di questo Tribunale, come già evidenziato dalla Cassa di compensazione, l'unica soluzione possibile per fare fronte a questo inconveniente risiede nella modifica contrattuale da parte della conduttrice, con il consenso del locatore con adeguamento dell'importo.

 

In conclusione, quindi, dal 1° giugno 2008 e fino alla conoscenza pendente causa (doc. X/B) dell'intervenuta modifica del canone di locazione attualmente ammontante a Fr. 1'460.- (Fr. 1'200.- [pigione netta] + Fr. 90.- [garage] + Fr. 170.- [acconto spese]) comprovata, al ricorrente va computata una pigione annua lorda di Fr. 7'620.-. Tale importo corrisponde alla metà - siccome il ricorrente condivide l'appartamento in cui vive con la sua compagna, che però è esclusa dal calcolo delle prestazioni complementari (art. 16c OPC-AVS/AI) - del canone di locazione annuo per il 2008 senza garage (N. 3026 DPC), cifrato in Fr. 15'240.- ([Fr. 1'100.- + Fr. 170.-] x 12 mesi).

 

                                   9.   Le PC comprendono la prestazione complementare annua, versata ogni mese, ed il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. a e lett. b LPC).

 

L'art. 14 cpv. 1 LPC tratta proprio di questo particolare rimborso, prevedendo che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso di dentista (lett. a), di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b), di cure balneari e rigeneratrici ordinate dal medico (lett. c), per diete (lett. d), di trasporto al più vicino luogo di cura (lett. e), di mezzi ausiliari (lett. f) e di partecipazione ai costi secondo l'art. 64 LAMal (lett. g).

Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

 

Con questo rinvio, l'art. 14 LaLPC ha stabilito che le spese supplementari debitamente comprovate, causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto da un medico a persone che non vivono né in un istituto né in un ospedale, sono considerate spese di malattia. Va rimborsata una somma forfetaria annua di Fr. 2'100.-.

Questa disposizione riprende l'identico tenore dell'art. 9 OMPC in vigore fino al 31 dicembre 2007.

 

                                10.   Nel suo ricorso l'assicurato ha inoltre impugnato la decisione dell'Amministrazione, a motivo che non ritiene corretto che nelle spese riconosciute (fabbisogno) non sia stata inserita la voce concernente le spese per la dieta, dati i suoi gravi problemi di salute che l'affliggono da oltre trent'anni.

 

Questa mancanza scaturisce dalla presa di posizione della Cassa di compensazione, che si è basata sulla sentenza del 6 aprile 2006 nella causa P 47/05 del Tribunale federale delle assicurazioni per non concedergli il forfait di Fr. 2'100.-.

 

A seguito di questa sentenza, l'Amministrazione ha provveduto ad accertare presso l'assicurato medesimo e, tramite esso, il suo medico curante, i motivi per i quali una dieta gli è indispensabile. Su formulario standard fornito dalla Cassa, il 28 luglio 2008 (doc. A13) il medico curante ha posto la diagnosi di ipertensione arteriosa essenziale dal 1974 – cronica.

A domanda della Cassa di compensazione se la dieta a cui l'assicurato si deve attenere risulta di importanza vitale e comporta l'acquisto di prodotti dietetici o alimenti speciali, come prodotti omogeneizzati, prodotti ipercalorici e farine speciali per persone affette da celiachia, che provocano una spesa supplementare ai normali costi per l'alimentazione, il curante ha risposto positivamente, precisando che necessita vita natural durante di prodotti ipocalorici. Infine, nell'ipotesi di un'alimentazione differente dalla dieta prescritta, il medico ha precisato che la conseguenza a cui l'insorgente andrebbe incontro è un mancato controllo dei fattori di rischio per malattie cardiovascolari e quindi una progressione della coronaropatia.

 

L'assicurato contesta fermamente la decisione della Cassa e si rifà ai numerosi pareri dei suoi medici curanti (docc. A12, A14-A24). Questi certificati, tuttavia, peraltro datati, riferiscono unicamente che dal 1974 egli soffre di ipertensione arteriosa con cardiopatia ipertensiva, ma nessuno specialista ha prescritto una dieta particolare, se non l'assunzione di alcuni medicamenti.

 

Solo la dr. med. __________, FMH in medicina interna, nel suo certificato del 7 luglio 2008 (doc. A12) afferma che l'interessato "deve assumere la terapia indicata ad vitam e che deve seguire particolare dieta per il diabete, l'iperlipidemia e la gotta.". La curante ha infatti diagnosticato anche un diabete mellito tipo II ed un'artrite gottosa recidivante.

 

Sulla scorta di questi due certificati, ma soprattutto di quello redatto su formulario ufficiale fornito all'assicurato in occasione dell'udienza del 24 luglio 2008 (doc. A5), l'apposita "Commissione aiuto domestico" si è riunita il 14 agosto 2008 (doc. 127) sotto la presidenza del dr. med. __________ ed in proposito ha affermato che "Ribadiamo quanto discusso con il signor RI 1, a nostro avviso non ci sono i presupposti medici per adempire le richieste dell'assicurato.".

Nella decisione su opposizione e nella risposta di causa che sono seguite, la Cassa di compensazione ha negato all'assicurato la concessione del forfait annuo di Fr. 2'100.- per spese per la dieta, a motivo che, rifacendosi alla citata sentenza federale, la dieta per chi è affetto da diabete mellito non comporta una maggiore spesa.

 

Ora, il ricorrente contesta questa presa di posizione, poiché "Ho inviato certificati che comprovano il mio stato di salute per la malattia di Ipertensione Arteriosa di Carattere Essenziali da parte di forme illustri della medicina. E non di diabete mellito come elencato dalla Cassa cantonale." (doc. V pag. 1).

 

                                11.   La sentenza del 6 aprile 2006 della nostra Massima istanza (P 47/05) concerne un assicurato che, affetto da diabete mellito di tipo II, aveva chiesto il ripristino del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, affermando di avere costi maggiori per alimentarsi dovuti al fatto che si deve attenere ad un preciso regime dietetico che include, per esempio, di mangiare soltanto carne di vitello, pesce di mare e verdure biologiche.

 

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha affermato che una dieta o i costi derivanti da una malattia non sono necessariamente legati ad un incremento di spesa. L'Alta Corte ha quindi analizzato i costi di alimentazione a cui doveva fare fronte in passato una persona affetta da diabete mellito, ammettendo che oggi le esigenze alimentari sono cambiate: "(…) Während früher die Auffassung vertreten worden sei, dass ein Diabetiker besondere Nahrungsmittel mit sogenannten "Zuckeraustauschstoffen" benötige, seien heute die führenden Diabetologen weltweit übereinstimmend der Meinung, dass eine ausgewogene Mischkost mit Eiweiss- und Fettanteilen von 20-30% und einem Kohlenhydratanteil von mindestens 50% sowie die Einhaltung eines normalen Körpergewichts die besten Voraussetzungen biete, eine optimale Blutzuckereinstellung mit oder ohne Medikamente zu erreichen und vor allem Spätkomplikationen und Folgeerkrankungen des Diabetes mit hoher Wahrscheinlichkeit zu vermeiden. Von führenden Diabetologen werde inzwischen von der Verwendung spezieller Diätprodukte mit Zuckeraustauschstoffen wegen nachteiliger Auswirkungen sogar abgeraten." (cfr. consid. 3.2).

Pertanto, "Die für den Diabetes mellitus wissenschaftlich empfohlene Diät entspreche der allgemein für eine gesunde Ernährung empfohlenen ausgewogene Mischkost oder einer zur Gewichtsnormalisierung empfohlenen Reduktionskost. Mehrkosten würden durch diese Ernährung nicht entstehen." (cfr. consid. 3.2).

 

Al medesimo risultato il TFA è peraltro giunto sulla scorta delle tabelle delle spese per la dieta allestite nel novembre 1998 dalla società dei diabetici della regione di Basilea, dove questi costi sono stati stimati in Fr. 17.- al giorno per un uomo, mentre per quello stesso anno il fabbisogno vitale generale (ovvero con prodotti tradizionali) è stato valutato in Fr. 18.- giornalieri.

Nel caso che ha dovuto esaminare, l'Alta Corte, rifacendosi al Consultorio della società svizzera di diabetologia di Zurigo relativo ai consigli per l'alimentazione, ha ritenuto che la carne di vitello, il pesce di mare e le verdure biologiche occorrenti all'assicurato potevano essere sostituite, rispettivamente, con carne magra di manzo o maiale, pesce d'acqua dolce e verdure e frutta fresche. Di conseguenza, secondo l'Alta Corte "für an Diabetes mellitus erkrankte Personen sich die Kost in ihrer Zusam-mensetzung nicht von der im Rahmen der Primärprävention für Gesunderhaltung empfohlenen Ernährungsweise unterscheidet. Dem Beschwerdeführer ist somit eine diabetesorientierte Ernährung möglich, ohne dass ein finanzieller Mehraufwand ausgewiesen ist." (cfr. consid. 3.3).

 

Nella recente sentenza del 12 gennaio 2009 (8C_553/2008) il Tribunale federale, pronunciatosi sull'applicazione dell'art. 9 vOMPC, al considerando 4.2 ha precisato che questa norma non concerneva qualsiasi regime alimentare. Questa disposizione aveva la sua base legale nella norma relativa al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3d vLPC). Affinché si potesse ammettere l'esistenza di spese di malattia nel senso di questa disposizione legale, doveva trattarsi di un regime alimentare qualificato, ossia "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata" (STFA P 16/03 del 30 novembre 2004, consid. 4.4).

Nella citata sentenza P 47/05 del 6 aprile 2006, il Tribunale federale ha giudicato che un regime o una dieta non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano, rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo) un'alimentazione differente, senza però che ciò comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia necessita di una dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale. Ciò non è per esempio il caso del diabete secondo la precitata giurisprudenza (STFA P 47/05, consid. 3.2). Invece, il TFA ha ammesso che la condizione del supplemento dei costi era adempiuta nell'evenienza di un assicurato che presentava un'intolleranza assoluta al lattosio e che, per impedire una degenerazione della retina, doveva consumare alimenti senza lievito (STFA P 29/91 del 27 agosto 1991).

 

Nel caso trattato di recente, il Tribunale federale (cfr. consid. 5) ha rilevato che l'autorità giudiziaria cantonale aveva constatato che il regime alimentare prescritto all'assicurato dal suo medico si limitava ad escludere alcuni alimenti e certi modi di preparazione dei pasti (alimenti fritti e ricchi di grasso, prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio) ed a raccomandare l'assunzione di piccoli pasti regolari. Eccetto il rosso d'uovo e certi formaggi, una grande varietà di alimenti restava accessibile al ricorrente. Il fatto di dovere evitare questi prodotti non era di natura a comportare dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del suo medico curante. Inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle spese supplementari. L'autorità cantonale ha tuttavia lasciato aperta la questione a sapere se la dieta era d'importanza vitale. Siccome queste constatazioni vincolano il Tribunale federale, esso ha ammesso che il ricorrente non adempie una delle condizioni cumulative d'applicazione dell'art. 9 vOMPC e, pertanto, non ha diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.

 

                                12.   In specie, come visto, il ricorrente soffre sia di diabete mellito di tipo II sia di ipertensione arteriosa essenziale.

 

Egli pone l'accento su quest'ultima malattia per giustificare la concessione delle spese supplementari, la quale lo porta, come ha certificato il suo medico curante dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, a dover seguire una dieta. Tuttavia, questa dieta non è meglio specificata, se non per l'indicazione che gli alimenti devono essere ipocalorici. Lo stesso medico ha inoltre affermato che l'inosservanza di questa dieta porta al mancato controllo dei fattori di rischio per malattie cardiovascolari e quindi alla progressione della coronaropatia (doc. A13).

A mente del TCA, il richiamo alle sentenze federali del 2006 (cfr. consid. 3.2) e del 2009 (cfr. consid. 4.2) permette di negare al ricorrente il diritto di beneficiare del forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese per la dieta, pari a Fr. 175.- al mese, avendo esse escluso che un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto. Infatti, una dieta scientificamente consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in generale ad un'alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad un'alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso.

Con i piccoli e semplici accorgimenti menzionati (prediligere frutta e verdura fresca, carne magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce), i costi per l'alimentazione di un diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha spiegato il Tribunale federale, non v'è pertanto pretesto per continuare ad elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

 

Questi criteri, secondo il TCA, valgono sia per le persone affette da diabete mellito sia per le persone colpite da altri disturbi, come il ricorrente che è affetto anche da ipertensione arteriosa essenziale e da ipercolesterolemia (doc. A23).

Infatti, essi illustrano semplicemente i punti cardine di un normale e sano quadro nutrizionale, che coincide con il tipo di alimentazione che ogni persona dovrebbe sostenere per mantenersi in salute. Tale dieta, come quella priva di zuccheri, di grassi e di calorie a cui si deve attenere l'assicurato, non presenta in realtà aspetti particolari rispetto al normale sostentamento che ognuno dovrebbe seguire per condurre una vita sana dal profilo nutrizionale; non si tratta quindi di elementi prettamente specifici soltanto per queste malattie.

 

Il TCA non ha quindi alcun motivo per scostarsi dalle considerazioni espresse dalla Massima autorità giudiziaria. È dunque corretto ammettere, d'avviso di questo Tribunale, che per il ricorrente non si faccia luogo all'attribuzione di un forfait per fare fronte a spese per la dieta che, oggettivamente, non sono reali, corrispondendo invero al costo di un normale fabbisogno per una persona sana.

 

Va infine evidenziato che la circostanza che il ricorrente deve assumere svariati farmaci per la malattia che l'affligge dal 1974 non influisce sul tipo di regime dietetico che egli deve seguire.

In effetti, occorre ribadire che l'art. 14 LaLPC, precedentemente art. 9 vOMPC, concerne soltanto il tipo d'alimentazione che può dare luogo a spese supplementari per alimenti speciali e non le cure farmacologiche che sono state prescritte all'assicurato. Se, dunque, il ricorrente deve fare fronte all'acquisto di medicamenti a causa dell'ipertensione arteriosa, questi costi non possono certo rientrare nella voce dei prodotti dietetici.

 

In simili condizioni, a giusta ragione la Cassa di compensazione non ha inserito nel fabbisogno dell'assicurato il forfait annuo di Fr. 2'100.- per le spese supplementari, siccome non causate da un regime dietetico d'importanza vitale prescritto dal suo medico.

 

Anche questa censura va quindi respinta.

 

Di conseguenza, le spese riconosciute al ricorrente restano fissate a Fr. 30'248.- ed i redditi computabili a Fr. 31'961.-, ciò che non permette di concedergli una prestazione complementare.

 

                                13.   Con la richiesta di concessione del predetto forfait, il ricorrente ha piuttosto inteso ricevere un aiuto per far fronte alle ingenti spese causate dalla sua malattia, che lo portano ad assumere numerosi e costosi farmaci.

 

In proposito, occorre osservare che, semmai, questi costi supplementari per spese mediche e farmaceutiche vanno fatte valere nelle "Spese per il medico, il dentista, i medicamenti, le cure e l'assistenza. Partecipazione ai costi." contemplate dall'art. 11 LaLPC, secondo cui la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 24 LAMal.

 

Il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità, come visto, rientra nella sfera delle prestazioni complementari in virtù dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LPC.

Tuttavia, la lettera del predetto art. 14 LPC sul rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è a tal riguardo molto chiara: unicamente "i beneficiari di una prestazione complementare annua" si vedono rimborsate dai Cantoni "le spese comprovate dell'anno civile in corso".

In concreto, dunque, la richiesta del ricorrente tendente all'ottenimento del rimborso delle spese per le cure e per i farmaci a dipendenza della sua malattia deve essere respinta, giacché l'assicurato non ha diritto ad una prestazione complementare (cfr. consid. 12).

 

                                14.   All'insorgente viene però in aiuto l'art. 14 cpv. 6 LPC (art. 19a vOPC-AVS/AI), che prevede che le persone che in seguito ad un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

In questo modo, le persone con un'eccedenza di redditi, ovvero i cui redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute, possono così esse beneficiare ugualmente del rimborso delle spese di malattia. Tale rimborso corrisponde alla parte delle spese comprovate che supera la parte eccedentaria dei redditi.

 

Il N. 5019 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari edite dall'UFAS, edizione del 1° gennaio 2009) illustra con un chiaro esempio questo concetto:

 

"  Se, a causa di un'eccedenza di reddito (reddito computabile maggiore delle spese riconosciute), la PC annua non viene versata, allora il rimborso avviene secondo la seguente formula:

 

Spese di malattia e d’invalidità riconosciute

meno l’eccedenza di reddito

 

Esempio:                      eccedenza di reddito = 12'000 franchi

                                                                                 spese di spitex = 20'000 franchi

                                                                                 rimborso = 8'000 franchi

 

L’importo massimo per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità (cfr. N. 5017) non può essere superato.”

 

Nel caso concreto, l'assicurato non quantifica l'ammontare delle spese per malattia a cui deve fare fronte. Ciò nonostante, una volta trasmessa tutta la necessaria documentazione all'Amministrazione (fatture di medici rispettivamente di farmacie), queste spese potranno essergli semmai rimborsate dalla Cassa di compensazione nella misura in cui supereranno l'importo dell'eccedenza di reddito dell'assicurato.

 

                                15.   Tutto ben considerato, dunque, il ricorso deve essere integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti