Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2008.1

 

TB

Lugano

14 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2008 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 dicembre 2007 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                                  A.   Nell'ottobre 2007 RI 1, 1938, ha fatto richiesta di una prestazione complementare compilando l'apposito formulario (doc. 205 agli atti della Cassa).

Con due distinte decisioni del 26 novembre 2007 (docc. 206-209) la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato di versare all'assicurato ed a sua moglie le prestazioni complementari, a motivo che i loro redditi (Fr. 56'000.-) superavano il loro fabbisogno (Fr. 51'138.-).

 

                                  B.   Il 14 dicembre 2007 (doc. A1) RI 1 ha formulato ricorso (recte: opposizione) contro la decisione di rifiuto, contestando il diritto d'abitazione computato nella misura di Fr. 17'600.-, mentre il valore locativo doveva essere fissato in Fr. 8'168.- come emerge dalle notifiche di tassazione IC/IFD 2006. Egli ha pertanto chiesto la concessione di una PC di Fr. 4'570.- annui.

Il 20 dicembre 2007 (doc. A2) l'assicurato ha inoltrato un'aggiunta alla sua opposizione, segnalando che nel fabbisogno dovevano essere riconosciute anche le spese di gestione e manutenzione pari a Fr. 2'042.-.

 

                                  C.   Il 18 dicembre 2007 (doc. B1) l'Amministrazione ha avvisato l'assicurato che contro la decisione negativa del 26 novembre 2007 poteva essere interposta un'opposizione e non un ricorso, per il quale è competente soltanto questo Tribunale. Inoltre, la Cassa ha osservato che il diritto d'abitazione corrisponde al valore imposto nella notifica di tassazione 1999/2000, così come concordato in occasione di un'udienza avvenuta il 15 dicembre 2005 ed a seguito della quale l'assicurato ha ritirato l'allora opposizione. Pertanto, la Cassa ha chiesto all'assicurato se intendeva mantenere questa opposizione, ritenuto che avrebbe dovuto far esperire delle perizie sulla sostanza donata, le quali avrebbero comportato un peggioramento della situazione.

 

                                  D.   Con ricorso del 20 gennaio 2008 (doc. I) RI 1 ha postulato la concessione di una PC annua di Fr. 4'570.- oppure la partecipazione alle spese di malattia, facendo valere che dal 1° gennaio 2001, in virtù di un diritto d'abitazione, vive con la moglie in un appartamento più piccolo rispetto a quello ritenuto nelle notifiche di tassazione 1997/1998, perciò esso ha un valore locativo di Fr. 8'168.- e cagiona spese di manutenzione di Fr. 2'042.-.

 

                                  E.   Con risposta di causa del 12 febbraio 2008 (doc. V) l'Amministrazione ha considerato irricevibile il ricorso, in difetto dell'emanazione della decisione su opposizione. Ha quindi chiesto che gli atti le siano trasmessi per procedere in tal senso.

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

 

nel merito

 

                                   2.   La Cassa di compensazione solleva l'incompetenza di questo Tribunale nel pronunciarsi sul ricorso del 20 gennaio 2008, a motivo che essa non ha (ancora) emanato una decisione su opposizione, impugnabile al TCA in virtù dell'art. 56 LPGA. Rimprovera al ricorrente di avere formulato il 14 dicembre 2007, contro la decisione negativa del 26 novembre 2007, un ricorso anziché   un'opposizione, come prevede l'art. 52 LPGA.

 

È evidente che quest'affermazione costituisce palesemente un formalismo eccessivo.

 

Per quanto concerne la violazione del divieto di formalismo eccessivo e dell’arbitrio, va rammentato che gli artt. 9 e 29 Cost. fed. prevedono che ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato e che in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.

In DTF 127 I 131, il TF ha rammentato che “Das aus Art. 29 Abs. 1 BV (früher aus Art. 4 aBV) fliessende Verbot des überspitzten Formalismus wendet sich gegen prozessuale Formenstrenge, die als exzessiv erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder gar verhindert. Das Bundesgericht prüft frei, ob eine solche Rechtsverweigerung vorliegt (BGE 125 I 166 E. 3a S. 170 mit Hinweisen).“.

Il TFA ha ancora rilevato, in DTF 130 V 177, che „Überspitzter Formalismus ist eine besondere Form der Rechtsverweigerung. Eine solche liegt vor, wenn für ein Verfahren rigurose Formvorschriften aufgestellt werden, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Bürgern und Bürgerinnen den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt (BGE 120 V 417 Erw. 4b). Wohl sind im Rechtsgang prozessuale Formen unerlässlich, um die ordnungsgemässe und rechtsgleiche Abwicklung des Verfahrens sowie die Durchsetzung des materiellen Rechts zu gewährleisten. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht demnach mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V  315 Erw. 4 mit Hinweis).

 

Nel caso di specie, il 26 novembre 2007 la Cassa di compensazione ha emanato una decisione formale di rifiuto di concessione di prestazioni complementari. Come ben evidenziato in calce alla stessa, l'assicurato che non è d'accordo con questa decisione può formulare un'opposizione presso la stessa autorità.

 

Ora, è vero che, il 14 dicembre 2007, RI 1 ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione un ricorso e non un'opposizione come prevede la legge. Tuttavia, è di meridiana evidenza che la sua volontà era di opporsi alla decisione di rifiuto della PC del 26 novembre 2007 presso l'autorità stessa che l'ha emanata, come egli ha ben specificato nel suo atto, palesemente non era intenzione del signor RI 1 inoltrare direttamente un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Contestare il procedere dell'assicurato che ha unicamente commesso l'errore di impropriamente intitolare "ricorso" la sua lamentela, peraltro correttamente inoltrata alla competente Cassa di compensazione e non al TCA, non può che dare luogo alla violazione dei citati artt. 9 e 29 Cost. fed., costituendo ciò un formalismo eccessivo da parte della Cassa cantonale di compensazione.

Il comportamento dell'Amministrazione stride ancor di più se si evidenzia che il Servizio PC è peraltro abituato a confrontarsi con assicurati non cogniti della materia e delle relative regole.

 

A suffragio del formalismo eccessivo attuato dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale rileva ancora che sei giorni dopo l'invio del "ricorso", il 20 dicembre 2007 (doc. A2), l'assicurato ha inoltrato alla competente autorità uno scritto intitolato "aggiunta all'opposizione" e, facendo espresso riferimento "alla mia opposizione del 14 dicembre 2007", ha fatto presente che nella tabella di calcolo allegata alla decisione formale del 26 novembre 2007 non erano state inserite le spese di manutenzione di Fr. 2'042.- alla voce fabbisogno.

 

Pur dando atto che questo complemento si sia verosimilmente incrociato con la comunicazione del 18 dicembre 2007 (doc. B1) della Cassa di compensazione, che faceva notare all'assicurato che avrebbe dovuto introdurre un'opposizione e non un ricorso, non va tuttavia dimenticato che perfino nella risposta di causa l'Amministrazione ha insistito su questo (inesistente) vizio procedurale. Essa è quindi incorsa in un manifesto ed inutile formalismo, ritenuto che, poi, a tutti gli effetti, ha considerato l'atto del 14 dicembre 2007 come un'opposizione ed ha proceduto chiedendo all'insorgente se intendeva mantenerla.

 

                                   3.   L'Amministrazione, a seguito del ricorso/opposizione del 14 dicembre 2007 dell'assicurato, ha comunicato allo stesso, il 18 dicembre, sostanzialmente la possibilità di procedere con una reformatio in pejus, per il possibile superamento di reddito superiore a quello attuale e quindi un ulteriore rifiuto della PC. Pertanto, la Cassa di compensazione ha invitato l'assicurato a comunicarle se intendeva ancora "mantenere questa ulteriore l'opposizione, tenuto conto che dovremo procedere alle perizie tecniche su tutta la sua sostanza data in donazione" (doc. B1).

 

Malgrado la pendenza del gravame 20 gennaio 2008 davanti a questo Tribunale, il 6 febbraio 2008 (doc. 218) la Cassa di compensazione ha - erroneamente - ugualmente proseguito nel suo iter, sollecitando l'assicurato a pronunciarsi entro 20 giorni in merito al paventato peggioramento della sua situazione e quindi ad esprimere la sua volontà se mantenere o no l'opposizione del 14 dicembre 2007.

 

L'opponente ha diritto, in virtù del diritto d'essere sentito derivante dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., d'essere informato su un'eventuale riformazione della decisione presa a suo discapito ed anche, conformemente alle regole della buona fede, d'essere informato sulla possibilità di ritirare la sua opposizione (SVR 2006 IV Nr. 13 consid. 6.1, DTF 122 V 167 consid. 2).

 

Sulla tematica dell'emanazione di una decisione su opposizione a sfavore dell'opponente si è pronunciato il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) con DTF 131 V 414, affermando che l'art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l'obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale l'assicuratore non soltanto deve segnalare all'opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in peius), ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l'opposizione. Questo doppio obbligo d'informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all'opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all'assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in peius, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l'opposizione appellandosi all'inesistenza della decisione iniziale.

 

D'avviso di questo Tribunale, l'errato agire dell'Amministrazione risiede nel fatto che essa, senza prima procedere alle menzionate perizie tecniche sulla sostanza che il ricorrente e la moglie hanno a suo tempo donato ai figli e quindi senza disporre di dati ed elementi certi come pure avere prima formulato tutti i necessari calcoli per definire il diritto dell'assicurato alle PC, ha comunque anticipato all'opponente un assodato esito negativo della sua richiesta di prestazioni complementari, entrando così nel merito della questione senza però prima esaminarla in concreto.

 

Invece di prendere specifica posizione sull'opposizione del 14 dicembre 2007, spiegando nel dettaglio i motivi per i quali – se del caso - non poteva accogliere le censure sollevate dall'interessato e, anzi, a seguito di ulteriori accertamenti sulla sostanza, preannunciare un peggioramento (reformatio in pejus) della situazione definita il 26 novembre 2007, la Cassa di compensazione si è limitata ad avvisare l'assicurato di un sicuro – ancorché senza alcun dato certo a disposizione - sempreché generico, rifiuto della prestazione complementare.

 

Un corretto procedere, che non avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'assicurato, doveva portare la Cassa ad invitare quest'ultimo a pronunciarsi su un nuovo calcolo delle PC e quindi ad eventualmente ritirare le sue opposizioni del 14 e del 20 dicembre 2007 qualora la sua situazione fosse peggiorata.

Tutto ciò doveva tuttavia avvenire soltanto dopo avere avuto tutti i necessari dati a disposizione, quindi dopo avere fatto eventualmente esperire le perizie tecniche preannunciate nello scritto del 18 dicembre 2007. In seguito, sulla scorta dei risultati ottenuti, l'Amministrazione doveva ricalcolare il diritto alle PC del ricorrente e sottoporgli i nuovi importi del fabbisogno e del reddito non privilegiato. A quel momento, e solo allora, la Cassa doveva dargli modo di conoscere i nuovi elementi accertati e di valutare, scientemente, se era eventualmente opportuno ritirare le citate opposizioni.

 

Va ricordato, ad ogni buon conto, che la Cassa di compensazione può modificare la sua precedente decisione alla luce di elementi nuovi riferiti alla valutazione peritale degli immobili donati, così come già anticipato all'opponente con la reformatio in pejus, soltanto pro futuro, mentre la situazione fissata in precedenza non può più essere modificata a suo discapito.

 

Alla luce di quanto precede, gli atti vanno rinviati all'Amministrazione affinché, dopo avere esperito tutti gli accertamenti che essa riterrà opportuni, sottoponga all'assicurato una dettagliata e chiara situazione del suo diritto alla PC.

Se il risultato raggiunto dalla Cassa comporterà un peggioramento del diritto di RI 1 alla prestazione complementare, in virtù dell'art. 12 cpv. 2 OPGA essa gli segnalerà questa circostanza, come pure la possibilità di ritirare le sue opposizioni.

Qualora, invece, la Cassa di compensazione dovesse giungere a concedere un diritto alle PC, essa dovrà emanare una decisione su opposizione, contro cui l'assicurato potrà comunque, semmai, ricorrere davanti a questo Tribunale.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

                                    §   Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per i suoi incombenti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti