Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2008 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 gennaio 2008 emanata da |
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CO 1
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. Il 18 gennaio 2007 (doc. 1) RI 1 ha fatto richiesta di una prestazione complementare. Esperiti i necessari accertamenti, con decisione dell'11 ottobre 2007 la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona le ha concesso, con effetto dal 1° gennaio 2007, una prestazione di Fr. 161.- al mese che, girati direttamente all'Ufficio assicurazione malattia, servivano quale contributo per il pagamento del premio di cassa malati (doc. 26).
Il 29 ottobre 2007 (doc. 28) l'assicurata non si è detta d'accordo con il calcolo eseguito dalla Cassa, la quale il 14 novembre 2007 (doc. 29) ha emanato una nuova decisione avente sempre effetto dal 1° gennaio 2007, con cui ha concesso all'interessata una PC di Fr. 461.-, di cui Fr. 349.- girati all'UAM.
B. A seguito dell'opposizione verbale dell'assicurata, confermata il 18 dicembre 2007 (doc. 33) per iscritto, il 15 gennaio 2008 (doc. III) la Cassa ha emanato la decisione su opposizione con cui ha confermato che la nuova perizia del 2007 ha fissato in Fr. 130'000.- il valore venale dell'immobile sito a __________, mentre la perizia del 1999 contemplava un valore venale di Fr. 115'000.-.
C. Con ricorso del 4 febbraio 2008 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio, ha contestato il nuovo valore commerciale ritenuto dalla Cassa, poiché v'è stato un aumento di Fr. 10.-/mc ed il valore del terreno è raddoppiato, passando da Fr. 90.-/mq a Fr. 180.-/mq. La ricorrente ritiene che, vista l'ubicazione dell'abitazione, questo aumento sia eccessivo.
La Cassa di compensazione si è riconfermata integralmente nella sua decisione su opposizione (doc. V) e l'insorgente ha ribadito che i valori accertati dalla Cassa sono elevati (doc. VII). Il TCA ha così chiesto all'Ufficio stima, per il tramite della Cassa, di pronunciarsi sulle censure della ricorrente (doc. IX). Le osservazioni tecniche del 18 marzo 2008 (doc. XI/1-2) dell'Ufficio stima, che hanno permesso alla Cassa di riconfermarsi nella decisione su opposizione (doc. XI), sono state trasmesse all'assicurata per una presa di posizione (doc. XII), rimasta tuttavia inevasa.
in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006.
In caso di modifica delle basi legali ed in mancanza, come si avvera in concreto, di regolamentazione transitoria contraria, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto – in concreto: concessione di prestazioni complementari – che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF K 139/06 del 31 gennaio 2008; DTF 131 V 9 consid. 1).
Nella fattispecie, dato che le prestazioni richieste riguardano l'anno 2007, fanno stato le norme della LPC – e della relativa Ordinanza (OPC-AVS/AI) - in vigore fino al 31 dicembre 2007.
nel merito
3. Va rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
4. In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).
5. Con il ricorso l'assicurata censura la valutazione esperita dall'Ufficio stima della particella n. 2434 RFD di __________, sezione __________, di sua proprietà. La ricorrente lamenta che il referto peritale del 23 luglio 2007 (doc. 32) giunge ad un valore venale eccessivo (Fr. 130'000.-), poiché sia raddoppia il valore del terreno (da Fr. 90.-/mq a Fr. 180.-/mq) sia aumenta di Fr. 10.-/mc il valore della cubatura, non tenendo quindi conto che l'immobile è ubicato in una valle a mille metri d'altezza. Questi aumenti si ripercuotono sul valore commerciale complessivo della particella edificata, che una perizia eseguita dallo stesso Ufficio stima nel 1999 aveva fissato in Fr. 115'000.-.
Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza.
Giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente deve essere computata al valore corrente.
Il valore venale di Fr. 130'000.- della sostanza è stato calcolato in virtù del summenzionato art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la cui applicazione – comunque corretta - non è stata contestata.
6. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
Secondo la giurisprudenza del TFA, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Canton Ticino, la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
7. Con perizia immobiliare del 23 luglio 2007 l'Ufficio stima (arch. __________), su invito della stessa Cassa di compensazione, ha stabilito in Fr. 130'000.- il valore venale complessivo del fondo 2434 RFD di __________, sezione __________ (doc. 32). Su tale base la Cassa ha determinato l'importo imputabile all'insorgente a titolo di sostanza immobiliare nel 2007.
L'assicurata ha contestato il valore della cubatura del fabbricato, calcolato in Fr. 230.-/mc x 535 mc, poiché nella precedente perizia del 1999 questo valore era pari a Fr. 220.-/mc. Soprattutto, tenendo conto del tipo di costruzione e della sua ubicazione (a 1'047 msm), ella ha poi censurato il raddoppio del costo al mq del sedime di 48 mq, passato da Fr. 90.-/mq a Fr. 180.-/mq.
8. A seguito delle contestazioni della ricorrente, l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima, così chiamato in causa da questo Tribunale per il tramite della Cassa (doc. IX), ha allestito delle spiegazioni sulla metodologia adottata per determinare il valore venale complessivo di quel fondo. L'esperto si è dunque confrontato con le osservazioni presentate dall'assicurata, giungendo sempre ad un valore venale di Fr. 130'000.-, anche riproponendo un valore del terreno a Fr. 90.-/mq come ritenuto nel 1999.
Nel referto del 18 marzo 2008 (doc. XI/2) l'Ufficio stima ha elencato i criteri di valutazione generali, ossia:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale."
Tenendo conto di questi fattori e specificando che la perizia allestita nel 1999 si riferiva ad una valutazione al 1° gennaio 1998, quindi a ben nove anni prima di quella qui in esame, l'ing. __________ ha osservato che la superficie utile lorda abitabile è di 138 mq, ciò che porta ad un indice di sfruttamento di 2,875, mentre nel comune di __________, in zona R3, questo indice massimo è di 0,5. Quindi, il terreno necessario per edificare un'abitazione con una superficie utile lorda abitabile di 138 mq sarebbe di 276 mq, contro i 42 mq della particella dell'assicurata.
Questa riflessione fa seguito ad una diversa metodologia di calcolo che si è evoluta negli ultimi anni, che prende ora in considerazione nuovi parametri che non erano stati a suo tempo ponderati, come appunto le potenzialità edificatorie contemplate da un piano regolatore. L'esperto conclude la sua perizia affermando che anche volendo ritenere un valore venale del terreno di Fr. 90.-/mq, anziché di Fr. 180.-/mq, la valutazione complessiva del fondo, arrotondata, sarebbe comunque sempre di Fr. 130'000.-.
Sulla base di tali affermazioni, la Cassa di compensazione ha riconfermato il diritto alle PC dell'assicurata calcolato su una sostanza immobiliare di Fr. 130'000.-.
9. Secondo la giurisprudenza valida nell'ambito delle assicurazioni sociali e relativa alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozial-versicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA del 25 aprile 2007 nella causa M.J., I 462/05; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
10. Nel caso in esame, con il ricorso l'assicurata si è lamentata di due valori (Fr. al mq e Fr. al mc) ritenuti dall'Ufficio stima con la prima perizia del 23 luglio 2007 riguardo alla sua proprietà immobiliare di __________. Dopo la risposta di causa della Cassa, essa ha riconfermato le sue perplessità su alcuni valori ritenuti dall'architetto che ha eseguito la perizia. In seguito, una volta ricevute le ulteriori spiegazioni da parte dell'Amministrazione riguardo al modo in cui ha proceduto alla valutazione della sua particella, l'insorgente non ha più contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari del 23 luglio 2007 e del 18 marzo 2008.
Le critiche della ricorrente riguardo al valore venale dell'immobile determinato nel 1999 dal medesimo Ufficio stima (Fr. 115'000.-) ed al valore sia al mq del terreno sia al mc dell'abitazione sono state, come visto, debitamente vagliate dall'Ufficio stima, al quale questo Tribunale ha chiesto di riesaminare la prima perizia del 23 luglio 2007 e di confrontarsi con le osservazioni dell'interessata. L'Ufficio stima si è conseguentemente pronunciato sulle censure della ricorrente motivando dettagliatamente gli elementi che ha preso in considerazione, per nuovamente giungere ad un valore venale di Fr. 130'000.-.
Ritenuto come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato gli immobili al loro stato (nel 2007 e non nel 1999 come precedentemente) tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi ai fondi, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che gli elementi di dissenso sollevati dall'assicurata non sono tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie.
Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da uno specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali. Un (peraltro contenuto) aumento del valore venale del fondo della ricorrente fra il 1999 ed il 2007 è legittimo.
Per queste ragioni, il TCA non ha ragione per scostarsi dalle conclusioni peritali del 23 luglio 2007 e del 18 marzo 2008, che risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b). Di conseguenza, il valore commerciale della particella della ricorrente va mantenuto in Fr. 130'000.-, come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata, la quale deve quindi essere confermata, mentre il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti