Raccomandata |
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Incarto n.
ir/td |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 26 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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Cassa CO 1
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto, in fatto ed in diritto
• che RI 1 ha chiesto di essere posta al beneficio del contributo per spese complementari cagionate da regime dietetico di vitale importanza;
• che la Cassa ha emanato il 24 settembre 2008 una decisione formale dal seguente tenore:
" Per l'art. 43 LPGA l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto. Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi. Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Nel caso concreto, così come deciso il 5 aprile 2007 dal lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (DTCA del 5 aprile 2007, inc. n. 33.2006.14) e confermato il 14 aprile 2008 dal lodevole Tribunale federale (STF del 14 aprile 2008, inc. n. 8C_148/2007), per poter decidere di un eventuale contributo per le spese supplementari cagionate dal regime dietetico d'importanza vitale sono necessari e ragionevolmente esigibili ulteriori accertamenti.
Nonostante più ingiunzioni, seppur diffidata ed avvertita più volte per iscritto delle conseguenze giuridiche, senza valide giustificazioni risulta essersi contrapposta al suo dovere d'informare e di collaborare.
Suo malgrado, codesta Cassa si vede pertanto costretta a chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa CO 1, __________, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica. L'opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un colloquio personale, che sarà messo a verbale. L'opposizione deve contenere l'indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere sottoscritta dall'opponente o dal suo patrocinatore." (Doc. A)
• che la decisione in discussione del 24 settembre 2008 è soggetta ad opposizione;
• che la ricorrente, con scritto 26 settembre 2008, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il rifiuto della prestazione della Cassa CO 1 affermando di non essere in grado, per i motivi di salute, di sottoporsi ai nuovi esami medici richiesti dall'amministrazione (Doc. I);
• che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 4 cpv. 1 Lptca;
• che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;
• che va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
• che nel caso in esame la decisione 24 settembre 2008 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;
• che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 26 settembre 2008 quale opposizione alla decisione e proceda, previo suo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge.
Richiamato l'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 e le disposizioni della LPGA,
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso formulato in data 26 settembre 2008 da RI 1, __________ é irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la decisione di sua competenza.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti