Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2008.8

 

ir/td

Lugano

7 ottobre 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 settembre 2008 emanata da

 

Cassa CO 1  

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

 

                                     

                                    •   che RI 1 ha chiesto il rimborso di spese di malattia nell'ambito delle prestazioni complementari alla rendita AVS;

 

                                       che l'amministrazione con decisione del 24 settembre 2008 ha parzialmente accolto la richiesta dell'assicurato (Doc. A);

 

                                       che la decisione in discussione del 24 settembre 2008 è soggetta ad opposizione;

 

                                       che la ricorrente, con scritto 30 settembre 2008, contesta dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il parziale rimborso delle spese delle quali è stato chiesto il pagamento;

 

 

 

                                       che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 4 cpv. 1 Lptca del 23 giugno 2008;

 

                                       che con l’inizio del 2003 è entrata in vigore la nuova Legge Federale sulla parte generale del diritto delle Assicurazioni Sociali che di principio si applica anche alla materia qui in discussione. Il complesso normativo si applica al caso di specie per gli aspetti procedurali come a nota giurisprudenza federale;

 

                                       che va rammentato che la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49 con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. In via di principio, questa norma di procedura – come rammentato - entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93c. 6b, 112 V 360 c. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 c. 3b). Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento dell'emanazione della decisione è determinante la sua consegna alla posta (vedi DTF 119 V 95 c. 4c, si veda inoltre la lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali). La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;

 

                                       che nel caso in esame la decisione 30 settembre 2008 della Cassa qui impugnata non ha ancora fatto oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso interposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile. In effetti, dallo stesso tenore dei rimedi di diritto indicati nella decisione impugnata, emerge che avverso il provvedimento qui impugnato è data facoltà di inoltrare opposizione alla Cassa CO 1;

 

                                       che si giustifica la trasmissione degli atti alla Cassa CO 1 affinché tratti e consideri il ricorso 30 settembre 2008 quale opposizione alla decisione e proceda, previo esame, all'emanazione della decisione su opposizione che potrà, se del caso, essere successivamente impugnata a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni nei termini di legge;

 

Richiamato l'art. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni del 23 giugno 2008 e le disposizioni della LPGA,

 

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso formulato in data 30 settembre 2008 da RI 1, __________,  é irricevibile.

§    Gli atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue attribuzioni, rendendo la decisione di sua competenza.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti