Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 agosto 2009 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. Con decisione su opposizione del 5 agosto 2009 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha dichiarato irricevibile l'opposizione del 16 luglio 2009 di RI 1, poiché presentata "con una calligrafia illeggibile" che "non permette alla Cassa di conoscere le motivazioni rivendicate per contestare la decisione di restituzione del 17 giugno 2009.", con cui le è stato chiesto l'importo complessivo di Fr. 105'158.- indebitamente percepito dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2009, comprendente il rimborso delle spese di malattia (Fr. 15'364.-) di cui ha beneficiato dal 2004 al 2009 (doc. 7).
B. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato il 4 settembre 2009 (doc. I) un tempestivo ricorso al TCA, nel quale sottolinea in particolare quanto segue:
" (...) ho fatto opposizione e le mie considerazioni non sono state accettate, ma ultimamente non ho un mezzo migliore per scrivere, ultima mia vicissitudine risale a luglio dove in seguito ad un incendio ho perso ogni cosa, non m'è rimasto nulla solo i vestiti che ho addosso, e queste istituzioni che scrivono e pretendono senza alcune cose chiare per me. (...)".
C. Nella sua risposta del 23 settembre 2009 (doc. III) la Cassa di compensazione propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:
" (...)
3.
Ritenendo illeggibile il reclamo presentato dall'assicurata il 16 luglio 2009, il 24 luglio 2009 la Cassa ha invitato l'assicurata a riscrivere la propria opposizione entro un termine adeguato di 15 giorni e sotto la comminatoria che in caso contrario la sua opposizione sarà dichiarata irricevibile.
Avendo agito conformemente a quanto è disposto nell'art. 10 cpv. 5 OPGA ed a quanto è ribadito nella giurisprudenza, sotto questo profilo l'agire della Cassa merita di essere confermato. Ragion per cui, nel caso concreto è a giusta ragione che la Cassa ha deciso irricevibile l'opposizione presentata dall'assicurata il 16 luglio 2009.
A maggior ragione, ritenendo anche che nel caso concreto l'assicurata non ha nemmeno dato prova della diligenza e della cura minima che le si poteva ragionevolmente richiedere nella conduzione della propria pratica. Basti infatti pensare che con la penna utilizzata per scrivere lo scritto del 3 agosto 2009 sul retro della propria opposizione 16 luglio 2009 l'assicurata avrebbe, ad esempio, facilmente potuto riscrivere il resto del reclamo in stampatello. (...)".
D. La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Per l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni.
Le decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato (art. 49 cpv. 3 LPGA).
In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Secondo l'art. 10 OPGA,
" 1 L'opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
2 L'opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili per opposizione ai sensi dell'articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
b. emanate da un organo d'esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
3 In tutti gli altri casi l'opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
4 L'opposizione scritta deve portare la firma dell'opponente o del suo patrocinatore. L'assicuratore mette a verbale l'opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall'opponente o dal suo patrocinatore.
5 Se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.".
Sulla forma dell'opposizione, cfr. DTF 123 V 128 seg.; DTF 134 V 163; STF I 898/06 del 23 luglio 2007; STF 8C_428/2009 del 30 giugno 2009; STF I 25/06 del 27 marzo 2007; STCA 35.2009.64 del 10 settembre 2009.
3. Nella presente fattispecie, nell'ultima pagina della decisione del 17 giugno 2009 (doc. 7) con la quale la Cassa ha intimato all'assicurata la restituzione di Fr. 105'158.-, figura la seguente indicazione:
" (...)
Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l'istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica. L'opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un colloquio personale, che sarà messo a verbale. L'opposizione deve contenere l'indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere sottoscritta dall'opponente o dal suo rappresentante o dal suo patrocinatore. (…)".
L'opposizione contro la decisione della Cassa può dunque essere interposta sia per iscritto, sia oralmente durante un colloquio personale, conformemente a quanto previsto all'art. 10 cpv. 4 OPGA (cfr. consid. 2).
4. Il 16 luglio 2009 (docc. 9-12) l'assicurata ha inviato alla Cassa di compensazione una lettera scritta a mano, in corsivo.
Il 24 luglio 2009 (doc. 14) la Cassa ha chiesto all'assicurata di indicare, entro il termine di 15 giorni, se detto scritto va inteso come un'opposizione e, in caso di risposta positiva, di trasmettere il testo dell'opposizione "redatto in maniera più leggibile affinché sia possibile prendere atto delle sue considerazioni.".
Il 3 agosto 2009 (docc. 15A-15E) l'assicurata ha indicato sull'apice della fotocopia della prima pagina (doc. 15A) della sua lettera del 16 luglio 2009 che "confermo lo scritto", ha inoltre sottolineato di non essere in grado di ricopiare il testo ("non sono in grado di riscrivere il tutto poiché non ho nulla per farlo"), ha indicato il suo numero di telefono - __________ - ed ha pure allegato un articolo di giornale del 15 luglio 2009 intitolato "Appartamento in fiamme a __________" (doc. 15E).
Il 5 agosto 2009 (doc. A1) la Cassa ha emesso la decisione impugnata, con la quale ha dichiarato irricevibile l'opposizione per i motivi sopra esposti (cfr. consid. C).
5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti, innanzitutto, il primo scritto dell'assicurata del 16 luglio 2009, sebbene presenti una certa difficoltà di comprensione dovuta alla brutta scrittura, non risulta comunque totalmente illeggibile come sostiene la Cassa di compensazione (su questo tema, in un altro contesto, cfr. l'art. 42 cpv. 6 LTT, secondo cui gli atti illeggibili sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi; STF 8C_201/2009 dell'11 settembre 2009).
Il testo, di tre pagine, è infatti stato integralmente compreso dal TCA.
Il suo tenore è il seguente:
" __________, 16.07.2009
Buongiorno rispondo alla vostra corrispondenza solo oggi poiché ho avuto delle vicissitudini molto gravi, l'ultima risale al 13 luglio.
Pertanto cosa posso dire, di fronte ad uno scritto tanto pesante ed aggressivo nei toni, .… [con?] considerazioni e la restituzione di ingenti somme che non ho mai percepito extra a parte il vostro conteggio.
Sono in buona fede, sono a conoscenza tramite il Pubblico ministero ed il mio avvocato di qualcosa di poco chiaro con nomi falsi... [emersi?] a mio carico di cui non so niente.
L'unica cosa che posso dire è che anni addietro feci una richiesta preventiva per una perdita di guadagno (in seguito ad un progetto che non ha avuto esito) all'assicurazione __________, che mi rifiutò per malattia (potete verificare) altro non so nulla.
Non so cosa dire …[?] restituire!!! Non ho una vita sufficiente per questo. Sono in buona fede e ho messo tutto nelle mani del mio avvocato.
Ma la cosa veramente triste è l'accanimento e la impossibilità d'uscire da questo brutto assieme di istituzioni che non portano aiuto per realmente sostenere l'inabilità di una persona, difficile trovare un appartamento con attestati di carenza beni di centomilacinquecentofranchi gli stessi palazzi di stato mi hanno risposto negativamente. Trovare qualcosa di meno oneroso (per esempio); ne ho molte di cose da dire ma in questo momento sono in uno stato di profondo dolore psicofisico per quello che mi è successo oltre le vostre cose. Mio marito non è a conoscenza di niente per questo essendo alla Stampa per cose sue e ora all'ospedale psichiatrico per superare lo shock.
Auguro tanta fortuna alle vostre istituzioni che esistono anche grazie a persone sventurate come noi.
Rimango a disposizione
Un Cordiale saluto
RI 1
N.B. non ho parole di tutto quello che è successo, mi sento una povera donna ed in buona fede.".
In virtù di quanto esposto, già solo per questo aspetto, l'opposizione dell'assicurata non poteva essere dichiarata irricevibile con la motivazione addotta dall'amministrazione.
Inoltre, e soprattutto, contrariamente a quanto figura nella decisione su opposizione, il 3 agosto 2009 l'assicurata ha esplicitamente confermato di volere contestare la decisione (sulla necessità di inoltrare un'opposizione utilizzando le forme previste dalla legge o dall'ordinanza, cfr. SVR 1998 UV Nr. 12).
La ricorrente ha peraltro indicato il suo numero di telefono ed ha allegato un articolo di giornale come prova di un incendio avvenuto, presumibilmente, nel suo appartamento, volendo con ciò evidenziare la sua difficoltà a riscrivere il testo dell'opposizione.
Alla luce di queste circostanze e vista la chiara volontà dell'assicurata di inoltrare un'opposizione, il principio della buona fede, applicabile in materia amministrativa (DTF 123 V 132), avrebbe dovuto spingere la Cassa a convocarla per un colloquio personale nel quale poter formulare oralmente l'opposizione, conformemente alla possibilità alternativa prevista dall'art. 10 cpv. 4 OPGA e come figurava nella decisione del 17 giugno 2009 (cfr. al riguardo, INSAI, "Guida SUVA all'assicurazione contro gli infortuni", Lucerna 2003, pag. 106: "L'opposizione può essere fatta per iscritto o a voce in un colloquio personale e va motivata. La possibilità di fare opposizione oralmente è stata creata per gli assicurati che hanno difficoltà a scrivere. L'opponente deve poter difendere la causa a modo suo. Le opposizioni orali sono messe a verbale"; (sottolineatura della redattrice)).
Da notare, che questo sarebbe peraltro "automaticamente" accaduto se l'assicurata, anziché inviare alla Cassa di compensazione il suo scritto del 16 luglio 2009, avesse preso contatto telefonico con l'amministrazione, manifestando la sua volontà di contestare la decisione di restituzione. In quel caso, ella sarebbe stata convocata per un colloquio personale nel corso del quale formalizzare la sua opposizione (SVR 1998 UV Nr. 12; DTF 115 V 427 consid. 3b; DTF 117 V 285; Kieser, "ATSG-Kommentar", Ed. Schultess 2009, pagg. 657-658 n. 20).
La convocazione avrebbe potuto avvenire senza particolari difficoltà, visto che l'amministrazione era a conoscenza del numero di telefono di RI 1 da lei stesso fornito.
Al proposito, occorre evidenziare che questa possibilità di effettuare un'opposizione verbalmente avrebbe dovuto essere indicata già nello scritto del 24 luglio 2009 (doc. 14).
La giurisprudenza federale permette peraltro anche in talune circostanze una forma mista di opposizione orale e scritta (RAMI 1988 pag. 444 seg.).
Da ultimo, va osservato che l'indicazione, da parte dell'assicurata, che ella faceva capo ad un avvocato per la questione penale, doveva far nascere nell'amministrazione il riflesso di chiedere all'interessata il nominativo del suo rappresentante legale, affinché lo potesse contattare per chiedergli se la patrocinava anche nell'ambito della decisione di restituzione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 2006 al 2009.
6. In simili condizioni, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.
Gli atti sono rinviati all'amministrazione, affinché convochi l'assicurata per un colloquio personale nel quale formulare oralmente l'opposizione ed emetta poi una nuova decisione su opposizione.
In tale contesto va ricordato che, secondo l'art. 10 cpv. 2 OPGA, l'opposizione deve contenere una conclusione (e cioè, come vuole l'assicurata che la decisione venga concretamente modi-ficata?) ed una motivazione (per quali motivi?).
Con STF I 25/06 del 27 marzo 2007 e STF K 62/06 del 21 maggio 2007, il Tribunale federale ha infatti affermato che:
" se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363).".
All'insorgente, vincente in causa seppure per altri motivi rispetto alle lamentele espresse, non vanno attribuite ripetibili siccome non è patrocinata (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
1.1. La decisione su opposizione del 5 agosto 2009 è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati all'amministrazione, affinché proceda conformemente al considerando 6.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti