Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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Cassa cantonale di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto che
RI 1 si è già rivolta a questo Tribunale il 24 ottobre 2006 (inc. n. 33.2006.14) chiedendo il ripristino della concessione del forfait per il regime dietetico di cui riteneva di avere bisogno per la sua alimentazione, a base di prodotti biologici,
con sentenza del 5 aprile 2007 questo Tribunale ha accolto il ricorso, nel senso che ha annullato la decisione su opposizione del 19 ottobre 2006 della Cassa cantonale di compensazione ed ha rinviato ad essa gli atti affinché emanasse una nuova decisione, previo esame dello stato di salute dell'assicurata a mezzo di una perizia medico specialistica,
il giudizio cantonale è stato impugnato al Tribunale federale, che, il 14 aprile 2008 (8C_148/2007), ha respinto il ricorso presentato dall'assicurata. L'Alta Corte ha condiviso le valutazioni effettuate dal TCA, che aveva reputato necessario far procedere ad indagini complementari per chiarire con esattezza le malattie di cui soffre l'insorgente, con precisa verifica della loro incidenza sul suo regime alimentare,
lo stesso TF ha quindi disposto che, siccome le certificazioni mediche agli atti prodotte dalla ricorrente non apparivano sufficientemente chiare per concludere con la necessaria certezza che la ricorrente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici, si imponeva un approfondimento medico da affidare ad uno specialista in gastroenterologia o ad un allergologo,
sulla scorta di queste considerazioni la Cassa __________ di compensazione ha disposto un accertamento medico presso il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia (doc. 182 della Cassa PC), accertamento che l'assicurata ha rifiutato per motivi di salute (doc. 186 PC),
anche il secondo appuntamento dal perito (doc. 189 PC) è stato disatteso per i medesimi motivi (doc. 191 PC),
il 2 settembre 2008 (doc. 194 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso 10 giorni di tempo all'assicurata per confermare se intendeva collaborare all'accertamento medico disposto dal TF, in caso contrario avrebbe deciso la non entrata in materia in mancanza della necessaria documentazione medica,
l'interessata ha disdetto l'appuntamento per la prevista perizia del 16 ottobre 2008 (doc. 195 PC) fissata dall'Amministrazione,
di conseguenza, il 24 settembre 2008 (doc. 201 PC) la Cassa cantonale di compensazione ha deciso la non entrata in materia ex art. 43 LPGA ed ha quindi chiuso l'inchiesta, poiché nonostante più ingiunzioni, la diffida e gli avvertimenti sulle conseguenze giuridiche, senza valide giustificazioni l'assicurata si è contrapposta al suo obbligo d'informare e di collaborare,
il TCA ha considerato lo scritto del 26 settembre 2008 (doc. 208 PC) ricevuto direttamente dall'assicurata come un'opposizione alla decisione di non entrata in materia della Cassa (inc. n. 33.2008.7),
con sentenza del 7 ottobre 2008 (doc. 213 PC) questo Tribunale ha così dichiarato irricevibile il ricorso ed ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché rendesse una decisione su opposizione,
la Cassa cantonale di compensazione ha così disposto dei nuovi accertamenti contattando un medico specialista FMH in medicina interna e gastroenterologia (doc. 217 PC), il quale, dopo avere studiato il caso, ha suggerito di rivolgersi ad un ospedale universitario della Svizzera interna per una valutazione più approfondita (doc. 218 PC),
interpellata in proposito, il 26 novembre 2008 (doc. 26 PC) l'assicurata ha ribadito le sue difficoltà di salute ed ha comunicato alla Cassa di avere chiesto al dr. med. __________ ed al dr. med. __________ di certificare l'inopportunità dal (suo) profilo medico, fisico e psichico di recarsi fino a Zurigo per sottoporsi a degli esami medici (doc. 224 PC),
il 2 gennaio 2009 (doc. I) questo Tribunale ha ricevuto uno scritto dell'assicurata datato 18 dicembre 2008, in cui ella ha evidenziato i problemi che le causa la malattia di Chron di cui è affetta, quali anche l'allergia alimentare e l'intolleranza a diversi prodotti, soprattutto chimici, ed alle normali situazioni che si creano nel quotidiano, che le comportano gravi problemi di salute,
appurato che la Cassa di compensazione non aveva ancora emanato una decisione su opposizione sulla questione del regime alimentare (doc. II), come disposto con sentenza 7 ottobre 2008, il TCA considerato il gravame quale ricorso per denegata giustizia (doc. III),
nel frattempo, la Cassa ha sollecitato l'interessata riguardo all'invio dei preannunciati certificati medici, in assenza dei quali avrebbe deciso in base agli atti a sua disposizione (doc. IV/1),
il 13 gennaio 2009 (doc. V) la ricorrente ha fatto nuovamente presente i suoi problemi di salute e quindi l'impossibilità di sottoporsi né a __________ né a __________ a degli esami clinici che peggiorerebbero soltanto le sue condizioni di salute,
nella risposta di causa del 27 gennaio 2009 (doc. VII) la Cassa ha riassunto l'intera fattispecie dal 2006 in poi ed ha concluso che "dalla ricezione del ricorso/opposizione il 26 settembre/10 ottobre 2008 fino al 15 dicembre 2008 la Cassa ha eseguito ulteriori accertamenti per sincerarsi sul fatto che non fosse effettivamente possibile eseguire gli accertamenti ordinati dal TCA e dal TF a __________ con il risultato che per ottenere un riscontro maggiormente attendibile si rende necessario consultare un ospedale universitario della Svizzera interna. Dal 15 dicembre 2008, la Cassa risulta poi in attesa della documentazione medica che l'assicurata ha inteso presentare per giustificare la sua tesi secondo cui la stessa non potrebbe spostarsi troppo lontano e per troppo tempo dal proprio domicilio. Documentazione quest'ultima, che la Cassa risulta aver sollecitato con lo scritto del 12 gennaio 2009 nel quale risulta anche aver indicato che se tale documentazione non le fosse pervenuta entro un termine preciso avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso. In tal senso, l'atteggiamento della Cassa non merita di essere criticato e a maggior ragione tenuto conto del fatto che i pregiudizi dell'assicurata nei confronti dei medici e della Cassa non semplificano certamente la procedura in corso che di per sé, sotto taluni punti di vista, può anche apparire di una certa complessità.",
nei suoi successivi scritti (docc. IX e X) la ricorrente ha esposto i numerosi problemi di salute presenti a causa delle allergie e delle intolleranze (non solo alimentari) e le conseguenze a cui va incontro se esce di casa per molto tempo (nel senso di sottoporsi a perizia medica fuori domicilio o addirittura fuori Cantone),
il 9 febbraio 2009 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha trasmesso al TCA copia del certificato del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che attendeva per potere emettere la propria decisione su opposizione,
considerato in diritto che
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003),
la LPGA regola il tema della decisione all'art. 49, con il rilievo che secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emanate in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate,
tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette dalla procedura di opposizione. La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale e, per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 LPC dispone che le norme della LPGA si applicano alle prestazioni complementari all'AVS e AI, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga (Philippe Gerber: L'interaction entre la LPGA et les lois spéciales d'assurances sociales, in Pratique VSI 6/2002 pag. 205 - 207),
nel caso concreto, il 24 settembre 2008 la Cassa di compensazione ha emanato una decisione di non entrata in materia ai sensi dell'art. 43 LPGA, non avendo potuto pronunciarsi sulla questione di merito relativa alla necessità di un regime dietetico a causa della mancata collaborazione dell'assicurata a sottoporsi a degli accertamenti medici, così come indicato dal TF stesso,
a questa decisione non ha fatto seguito una decisione su opposizione da parte dell'Amministrazione,
giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione,
tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560),
con l'entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560; STFA inedita I 387/03, del 23 ottobre 2003, consid. 3),
va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
Questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV n. 37 pag. 316 consid. 3b).
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili,
il legislatore non ha quindi voluto inserire un termine entro il quale l'amministrazione deve emanare la decisione su opposizione,
secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art. 56 nota 10 pag. 560),
sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c),
nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509),
dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari,
qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali),
in una sentenza del 25 giugno 2003, I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata),
nella DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza,
in RAMI 1997 U 286 pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrens- dauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92).",
in dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92) oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, p. 67),
Il TFA ha stabilito, in una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109, che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura,
questa giurisprudenza è valida anche sotto l'imperio dell'art. 56 cpv. 2 LPGA (Kieser, op. cit., art. 56 nota 12 pag. 56),
da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, op. cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110),
nella fattispecie, come visto, occorre osservare che sia da quando il Tribunale federale ha statuito nell'aprile 2008 sia da quando questo Tribunale si è occupato (per la seconda volta) della questione nell'ottobre 2008, la Cassa cantonale di compensazione ha diligentemente messo in atto una procedura d'accertamento delle condizioni di salute dell'assicurata, conformandosi così al giudizio dell'Alta Corte (citata STF 8C_148/2007, consid. 3),
l'Amministrazione non ha ancora potuto pronunciarsi sulla questione di merito come disposto dal TF, poiché essa non è ancora riuscita ad accertare "che l'insorgente deve nutrirsi esclusivamente con prodotti biologici" (citata STF 8C_148/2007, consid. 3),
infatti, l'assicurata non si è sottoposta alle perizie mediche che la Cassa di compensazione, in (ben) tre occasioni, ha correttamente predisposto per la stessa,
inoltre, solo pendente causa, ovvero il 9 febbraio 2009 (doc. XIIbis), l'Amministrazione è riuscita ad ottenere dallo psichiatra curante, dr. med. __________, il certificato medico che conferma la problematicità, per la ricorrente, di effettuare una trasferta fino a __________ per procedere ad un esame peritale,
questo certificato menziona la complessità della situazione clinica, dove fattori psichici e somatici sono strettamente legati, per cui, per potere chiarire gli aspetti medici necessari per decidere sulla questione di merito (diritto al forfait per le spese per la dieta), il curante ha suggerito di fare capo ad un altro specialista presso la Clinica __________ di __________,
in possesso di questo attestato, la Cassa ha comunicato al TCA che emetterà la propria decisione su opposizione (doc. XII),
in queste circostanze, va evidenziato che l'Amministrazione sta ancora accertando le condizioni di salute dell'assicurata proprio come disposto dal Tribunale federale e che se v'è un ritardo nell'emanazione della decisione su opposizione riguardante il diritto ai Fr. 2'100.-, la responsabilità va attribuita all'insorgente stessa,
infatti, ella avrebbe potuto esibire già durante la precedente procedura – sfociata nel ricorso del 26 settembre 2008 (inc. n. 33.2008.7) – il certificato medico d'indisponibilità prodotto tuttavia soltanto ora, evitando così, peraltro, l'emanazione della decisione di non entrata in materia che ha dato luogo sia al citato ricorso del 26 settembre 2008 sia a quello attuale del 18 dicembre 2008/2 gennaio 2009 (inc. n. 33.2009.1),
un atteggiamento – già a suo tempo - più partecipativo da parte dell'assicurata avrebbe sicuramente ridotto i tempi procedurali,
di conseguenza, non può essere in concreto ammesso un ingiustificato ritardo da parte dell'Amministrazione nel pronunciarsi sull'oggetto principale della lite fra le parti, dato che sin dall'emanazione della sentenza del Tribunale federale la Cassa di compensazione sta cercando, in maniera puntuale e conforme alla legge, di determinare se le condizioni di salute dell'assicurata le diano diritto o no al forfait annuo di Fr. 2'100.- per la dieta,
alla luce degli atti la lamentela della ricorrente riguardo ad una ritardata e/o denegata giustizia da parte della Cassa di compensazione nel decidere sul diritto al forfait per la dieta è indubbiamente prematura,
la Cassa è invitata ad emanare, entro breve termine, una decisione su opposizione rispettivamente ad ordinare gli accertamenti medici che possono essere svolti sulla ricorrente. In altri termini, se la Cassa di compensazione accetterà le motivazioni esposte nel citato certificato medico del 7 febbraio 2009, revocherà la non entrata in materia e potrà disporre i necessari accertamenti medici, che la porteranno conseguentemente a decidere sul diritto al forfait di Fr. 2'100.-, la cui decisione potrà essere, semmai, impugnata mediante opposizione (art. 52 LPGA) e la successiva decisione su opposizione con ricorso al TCA (art. 56 LPGA). Se, invece, l'Amministrazione riterrà che le giustificazioni addotte per non sottoporsi ad una visita peritale fuori domicilio non siano sufficienti, potrà riconfermare la non entrata in materia sulla questione delle spese per la dieta, a motivo che la mancata collaborazione dell'assicurata non ha reso possibile accertare compiutamente la situazione concreta, oltretutto in virtù del giudizio del Tribunale federale. Anche in quest'ultima circostanza l'assicurata potrà far capo ai mezzi di diritto per impugnare, eventualmente, la decisione della Cassa di compensazione.
Visto quanto precede, il ricorso, infondato, va dunque integralmente respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti