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Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 6 luglio 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 giugno 2009 emanata da |
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Cassa cant. di compensazione AVS/AI/IPG, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 20 dicembre 2007 (docc. 11-18) RI 1, 1934, ha chiesto una prestazione complementare alla rendita AVS.
Con due distinte decisioni del 14 gennaio 2008 la Cassa di compensazione ha respinto la domanda sia per il mese di dicembre 2007 (doc. 22) sia per l'anno 2008 (doc. 20), a motivo che i redditi superavano le spese riconosciute.
L'opposizione che ne è seguita (doc. 25) ha comportato l'emanazione di due nuove decisioni il 25 marzo 2008, con cui la Cassa ha concesso il pagamento del premio dell'assicurazione malattia per dicembre 2007 (doc. 33) e per il 2008 (doc. 36).
1.2. Alla luce della perizia fatta eseguire dall'Ufficio cantonale di stima sugli immobili di proprietà dell'assicurato (docc. 30, 40-43), con decisione del 19 febbraio 2009 (doc. 47) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alla PC, fissando le entrate in Fr. 68'477.- e le uscite in Fr. 26'184.-, con conseguente rifiuto delle prestazioni complementari. Rispetto alle precedenti decisioni, l'amministrazione ha aggiunto il valore venale dei fondi dell'assicurato (Fr. 435'000.-) ed il valore di riscatto dell'assicurazione sulla vita (Fr. 21'510.-).
1.3. L'opposizione del 9 marzo 2009 (doc. 50) ha comportato il riesame della perizia immobiliare (docc. A8-A9) sulla cui base la Cassa ha emanato la decisione su opposizione del 10 giugno 2009 (doc. A1), che ha modificato in Fr. 56'817.- le entrate, negando comunque le PC all'assicurato.
La sostanza immobiliare alienata è stata ridotta a Fr. 325'000.- e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata a Fr. 1'950.-.
1.4. Con ricorso del 6 luglio 2009 (doc. I) RI 1 ha chiesto la concessione delle prestazioni complementari. Egli ha rilevato che la sostanza immobiliare costituisce l'abitazione primaria per sé e per la figlia, la quale ha ripreso la sua attività agricola. Per la costruzione dell'azienda agricola su terreni agricoli, che sono stati erroneamente valutati a Fr. 60.-/mq anziché a Fr. 8.-/mq, sono stati impiegati soltanto i soldi della figlia, giacché egli è beneficiario della sola rendita AVS. Il ricorrente ha poi osservato che non sono stati considerati gli interessi passivi ipotecari - che si assume in ragione del 50% -, mentre è stata esposta la cifra di Fr. 21'510.- a titolo di deposito a risparmio, quando invece si tratta dell'assicurazione sulla vita la cui titolare è la figlia. Non v'è stata inoltre alcuna alienazione di sostanza, poiché i fondi sono a suo nome, ma è la figlia che ha pagato la costruzione della casa. Ha infine contestato il valore di reddito della sostanza calcolato in Fr. 32'151.- dalla Cassa di compensazione, considerandolo "fantasioso/irreale", dato che affittando a terzi l'azienda agricola potrebbe al massimo pretendere Fr. 5'500.-/Fr. 6'500.- all'anno quale reddito agricolo dell'azienda, che dal 2006 è esercitata dalla figlia, avendo cessato l'attività di contadino nel 2005.
1.5. Nella risposta del 10 agosto 2009 (doc. III) l'amministrazione ha evidenziato che a livello fiscale la sostanza immobiliare non è più imposta al ricorrente, ma alla figlia. Tuttavia, egli si è dichiarato ancora proprietario degli immobili, circostanza che non consente di beneficiare dell'ammortamento annuo dell'art. 17a OPC. Così, le PC sarebbero rifiutate per una maggiore differenza di reddito.
Basandosi su una dichiarazione dell'autorità fiscale, la Cassa di compensazione ha confermato che i tre fondi siti a __________ non sono adibiti ad abitazione primaria. Essa ha inoltre considerato che le spese assunte dalla figlia per la ristrutturazione della sua azienda agricola, debitamente comprovate, sono state ritenute quali altri debiti dell'insorgente nei di lei confronti. Dal calcolo emerge un reddito di Fr. 49'802.-, determinato tenendo conto del deposito a risparmio (Fr. 21'510.-), della sostanza immobiliare alienata (Fr. 435'000.-), dei debiti ipotecari (Fr. 68'000.-) e di altri debiti (Fr. 113'345.-.). Il fabbisogno è immutato a Fr. 26'184.-.
1.6. Il 22 agosto 2009 (doc. V) il ricorrente ha ribadito che i tre fondi sono di sua proprietà e su essi grava un'ipoteca, perciò occorre considerare anche gli interessi passivi (doc. B1). Per contro, tutte le fatture inerenti la costruzione dell'azienda agricola sono state solute dalla figlia, la quale è la titolare dell'assicurazione sulla vita (doc. B2) e pertanto l'importo di Fr. 21'510.- non può essergli imputato. Per quanto concerne gli altri debiti, le fatture allegate (docc. B4-B26) attestano di una somma di gran lunga superiore a quella ritenuta dall'amministrazione (Fr. 371'000.-).
Il 27 agosto 2009 (doc. VII) la Cassa ha precisato che ha ritenuto solo le fatture concernenti la figlia e visibilmente onorate. Altre, andate perdute causa incendio e/o allagamento, non possono essere considerate. Gli interessi passivi, poi, per essere assunti nel fabbisogno devono riferirsi ad un reddito della sostanza, che in specie non è stato conteggiato siccome inesistente. Anche eliminando il deposito a risparmio, la PC è sempre rifiutata.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
(…)
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente di percepire delle prestazioni complementari. Egli ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui essa si è fondata non siano corretti. A suo dire, nel fabbisogno vanno considerati gli interessi passivi sul debito ipotecario; dalla sostanza va eliminato il deposito a risparmio, il valore degli immobili va ridotto trattandosi di un fondo adibito ad abitazione primaria e gli altri debiti devono essere aumentati a Fr. 371'000.-.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi delle spese riconosciute (uscite) e dei redditi computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.4. Con il ricorso l'assicurato contesta la sostanza lorda che la Cassa di compensazione ha ritenuto nella decisione su opposizione (Fr. 325'000.- + Fr. 21'510.-), chiedendo che questo importo venga corretto e corrisponda da un canto al valore di stima ufficiale delle sue proprietà, dato che abita in casa propria; d'altro canto, che il valore dell'assicurazione sulla vita sia cancellato, essendone la figlia titolare e beneficiaria diretta.
Per la Cassa di compensazione, invece, accertata la presenza di sostanza immobiliare non adibita ad abitazione primaria, in applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI l'ha fatta valutare al valore venale, e non al valore di stima come sancito dall'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. Inoltre, si è fondata sull'ammortamento di cui all' art. 17a OPC-AVS/AI per determinare in Fr. 325'000.- il valore ascrivibile al ricorrente.
Con la risposta di causa, invece, l'amministrazione ha riportato a Fr. 435'000.- il valore della sostanza immobiliare (come stabilito nella decisione formale), non ritenendo più che l'assicurato abbia alienato alla figlia i propri beni immobili, ma che ne sia invece sempre rimasto proprietario.
L'importo dell'assicurazione sulla vita è stato invece considerato in un primo tempo come deposito; in seguito, l'amministrazione si è limitata ad affermare che anche volendo escludere questa somma, la PC sarebbe rifiutata (doc. VII).
2.5. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale. La norma relativa agli immobili agricoli (art. 43 LT) è stata abrogata, fermo restando comunque la norma transitoria (art. 308a LT).
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Per l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC è determinante il valore venale. Questo valore non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile ad un valore inferiore.
Nel caso concreto, dagli estratti del Registro Fondiario risulta che i mappali nn. 1754, 1762 e 1791 RFD di __________ appartengono al qui ricorrente, che li ha acquistati nel 1988. Egli non li ha dunque mai alienati alla figlia, perciò l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/ AI non può entrare in linea di conto.
Quanto all'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale osserva che, contrariamente alla convinzione a cui è giunta l'amministrazione, l'assicurato abita a tutti gli effetti nella casa edificata dalla figlia sul terreno di proprietà dello stesso ricorrente. Pertanto, la masseria costituisce la sua abitazione primaria, oltre che quella della figlia.
Di conseguenza, il valore di questa costruzione - e solo di essa, escludendo quindi la stalla ed il resto del terreno -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
L'Ufficio di tassazione, ad esplicita richiesta della Cassa, ha già precisato che i fondi sono sempre stati tassati con il reale valore di stima, non beneficiando di agevolazioni fiscali (doc. 45).
Dal Registro Fondiario si rileva che il mappale n. 1762 RFD di __________ è costituito di 7'739 mq di campo/prato, di 362 mq di fabbricato (stalla) e di 81 mq di fabbricato (abitazione).
I complessivi 8'182 mq di terreno sono stimati in Fr. 3'272.-; a ciò vanno aggiunti Fr. 47'000.- per l'edificio agricolo (sub. B: casa) e Fr. 79'000.- per l'edificio accessorio (sub. A: stalla), per un valore totale di stima di Fr. 129'272.-.
La stima della particella su cui sorge l'abitazione primaria è confermata anche dall'aggiornamento particolare del 16 maggio 2007 (doc. 10), che ha stabilito in Fr. 129'272.- il valore globale di stima (valore di reddito agricolo ex art. 11 Lst) dell'edificio agricolo, dell'edificio accessorio e degli 8'182 mq di terreno.
Tuttavia, come accennato, è soltanto il valore di stima della casa d'abitazione primaria che va qui ritenuto, mentre la stalla ed il resto del terreno che costituiscono il fondo n. 1762 sottostanno ad un altro tipo di valutazione (cfr. consid. 2.6).
Visto quanto precede, non è quindi corretto basarsi sul valore venale dell'intera particella su cui è edificata l'abitazione in cui il ricorrente abita. Ne discende che né il valore di Fr. 520'000.- determinato il 23 gennaio 2009 (doc. 41) dall'Ufficio stima su invito della Cassa di compensazione, né il successivo valore di Fr. 410'000.- (doc. A9) che ha stabilito il 29 maggio 2009 (doc. A9) a seguito dell'opposizione dell'assicurato, possono essere ritenuti per determinare il diritto alle prestazioni complementari.
2.6. Diverso è invece il discorso per la valutazione degli altri due fondi agricoli del ricorrente (n. 1754: 4'017 mq di prato/campo stimati a Fr. 1'606,80 e n. 1791: 875 mq di prato/campo stimati a Fr. 350.-), come pure del terzo terreno agricolo (n. 1762) e della stalla che vi è stata edificata. Infatti, trattandosi di sostanza immobiliare che egli non utilizza come abitazione primaria, deve essere quindi applicato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, che impone il loro computo al valore venale (detto valore commerciale).
Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematica-mente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC Nr. 5).
A mente della Massima istanza federale, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che il Tribunale federale delle assicurazioni, in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, ha confermato l'operato dei periti (STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
2.7. Con perizie immobiliari del 23 gennaio 2009 l'Ufficio cantonale di stima (arch. __________) ha stabilito il valore venale dei fondi n. 1754 e n. 1791 RFD di __________, fissandolo in Fr. 32'000.- (doc. 42) rispettivamente in Fr. 7'000.- (doc. 40).
A seguito delle contestazioni mosse dall'assicurato - a dire il vero riferite unicamente alla particella n. 1762 RFD di __________ su cui sorgono la stalla e l'abitazione, che sono poste in zona agricola e non in zona edificabile, motivo per il quale a suo parere il valore commerciale calcolato dall'Ufficio stima appare irreale (doc. 50) - l'11 maggio 2009 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo dei succitati mappali insieme al proprietario.
Nella perizia del 29 maggio 2009 (doc. A8) l'esperto ha fornito delle spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dal proprietario ed ha spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale a cui fanno capo le prestazioni complementari, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale." (…).
Lo specialista ha specificato che le censure mosse dal ricorrente non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati considerati in occasione della prima perizia. Pertanto, ha ritenuto che i valori proposti il 23 gennaio 2009 fossero giustificati.
Ha quindi confermato i valori venali di Fr. 32'000.- per il fondo n. 1754 RFD di __________ (doc. 42) e di Fr. 7'000.- per la particella n. 1791 RFD di __________ (doc. 40).
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto di natura peritale in ambito medico, la giurisprudenza federale ha ritenuto determinante che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Sempre a proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, l'allora TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversi-cherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l'allora TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
La summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
2.9. Nel caso in esame, sia con l'opposizione che con il ricorso l'assicurato si è lamentato essenzialmente dell'eccessiva valutazione del mappale n. 1762 RFD di __________ (Fr. 325'000.-), sul quale è costruito l'edificio adibito ad abitazione primaria.
Come visto, però, la questione relativa alla valutazione della casa ivi costruita è già stata risolta (cfr. consid. 2.5), ritenendo il relativo valore di stima (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Resta quindi ancora da chiarire il valore commerciale della stalla e del terreno agricolo stesso poiché, palesemente, questa sostanza immobiliare non serve al ricorrente quale abitazione primaria (art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Pendente causa, questo Tribunale ha interpellato l'Ufficio stima, chiedendo una perizia sulla stalla e sul restante terreno agricolo tesa a stabilire il valore venale di questa sostanza immobiliare, mentre la casa restava quotata al valore di stima (doc. X).
Il 14 ottobre 2009 (doc. XIbis) l'ing. __________ del predetto Ufficio ha quindi riesaminato il mappale n. 1762 ponendosi nel 2008 e valutando separatamente il fabbricato sub. A e quello sub. B.
Adottando i medesimi criteri di valutazione generali già enunciati (cfr. consid. 2.7), per la valutazione della parte dell'abitazione non primaria (doc. XIbis pag. 12) l'esperto ha calcolato in 2'045 mc la cubatura del fabbricato sub. A ed in Fr. 100.-/mc la sua valutazione. Ha poi stabilito in Fr. 10'000.- i costi secondari e la sistemazione esterna, mentre i 1'200.- mq di terreno circostanti la stalla sono stati valutati in Fr. 30.-/mq.
Il terreno non considerato nel calcolo ponderato, ossia 6'806 mq, è stato valutato in Fr. 8.-/mq ed il totale di Fr. 54'448.- è stato sommato al valore ponderato di Fr. 85'261.- (doc. XIbis pag. 13), per ottenere un valore venale della stalla e del restante terreno – eccetto la parte di superficie su cui è edificata la casa primaria e 300 mq di terreno eccedente e rimanente attorno ad essa – pari a Fr. 140'000.-.
Con il ricorso l'assicurato si era lamentato del prezzo del terreno agricolo su cui sorgono la masseria e la stalla, che i periti hanno inizialmente valutato in Fr. 60.-/mq e che ora hanno corretto in Fr. 8.-/mq rispettivamente in Fr. 30.-/mq, mentre la parte della abitazione primaria è stata valutata a Fr. 180.-/mq.
Indipendentemente dalle osservazioni formulate in proposito da entrambe le parti (docc. XIII e XIV), questo scorporo fra parte adibita ad abitazione primaria (sub. B: masseria) e parte adibita ad abitazione non primaria (sub. A: stalla e terreno puramente agricolo) è senz'altro corretta e più confacente alla situazione concreta.
Questo terzo parere dell'esperto è peraltro chiaro e dettagliato e va pertanto posto alla base del presente giudizio.
Deve così essere ritenuto il valore venale totale di Fr. 140'000.- per la stalla comprensiva del terreno circostante (Fr. 85'261.-) e per i restanti 6'806 mq di terreno agricolo (Fr. 54'448.-).
L'assicurato non ha criticato le valutazioni che l'Ufficio cantonale di stima ha eseguito a suo tempo sulle particelle n. 1754 e n. 1791. Infatti, il perito ha calcolato un valore venale al mq che rispecchia quello che il ricorrente ha chiesto di ritenere riguardo al fondo edificato: Fr. 8.-/mq e non Fr. 60.-/mq, ovvero i valori venali di Fr. 32'000.- (Fr. 8.- x 875 mq) rispettivamente di Fr. 7'000.- (Fr. 8.- x 4'017 mq).
In effetti, come la prima, anche la seconda perizia dell'Ufficio stima è giunta a questi valori venali, non avendo rilevato nuovi elementi che potessero modificare la precedente valutazione.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi dalle conclusioni peritali del 23 gennaio 2009 e del 29 maggio 2009, che risultano pienamente affidabili e ben motivate (STFA del 27 febbraio 1998 nella causa S.S., consid. 2b).
Di conseguenza, il valore commerciale delle particelle agricole del ricorrente va mantenuto in Fr. 39'000.-, come correttamente stabilito dalla Cassa nella decisione impugnata, la quale deve quindi essere confermata limitatamente a questo elemento.
Tutto ben considerato, dunque, la sostanza immobiliare che va ascritta nel calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente comprende l'abitazione primaria al valore di stima, determinata in Fr. 47'120.- dall'Ufficio stima (doc. XIbis pag. 13: Fr. 47'000.- [per la casa in virtù dell'estratto RF] + Fr. 120.- [per 300 mq di terreno eccedenti a Fr. 0,20/mq]), ed il valore venale sia della stalla e del terreno agricolo, sia delle altre due particelle agricole. Si ottiene così una sostanza lorda immobiliare di Fr. 226'120.- (Fr. 47'120.- + Fr. 140'000.- + Fr. 32'000.- + Fr. 7'000.-).
2.10. Quale sostanza lorda del ricorrente non va invece computato il valore dell'assicurazione sulla vita, poiché come dimostrato con il ricorso, contraente ed assicurata della polizza n. __________ del 14 ottobre 2008 (doc. A7) è __________ e non il ricorrente.
Infatti, se è vero che la polizza del 21 novembre 1984 (doc. A6) contempla il nome dell'insorgente quale contraente, va tuttavia evidenziato che la persona assicurata era ed è la figlia. Al proposito, occorre rilevare che nel 1984 __________, nata nel 1967, era minorenne e quindi non poteva agevolmente concludere a proprio nome e per proprio conto un contratto assicurativo. Per tale motivo, il ricorrente ha sottoscritto questa assicurazione a suo nome figurando come contraente nella polizza del 1984. Successivamente, la polizza (del 2008) è stata rettificata e conformata alla volontà delle parti con la modifica dell'indicazione del contraente, identico alla persona assicurata.
Sebbene sia nella IC 2005 (doc. 8) sia nella IC 2007 (doc. IX) del ricorrente sia esposta la voce dell'assicurazione privata a titolo di sostanza al valore di riscatto alla fine di quegli anni, ci si può ancora domandare se il passaggio della polizza da padre a figlia non debba essere considerato alla stregua di una donazione e quindi di una rinuncia di sostanza che, ai fini della concessione delle prestazioni complementari, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC comporterebbe il computo del valore di riscatto (Fr. 24'338.-) dell'assicurazione sulla vita nella sua sostanza per l'anno 2009.
Orbene, questa questione può qui rimanere irrisolta alla luce della somma della sostanza computabile dell'insorgente, scaturente dalle considerazioni che seguono.
2.11. Ritenuta dunque, nell'ipotesi più favorevole, una sostanza lorda di Fr. 226'120.-, resta da determinare la sostanza netta.
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del debito ipotecario che grava sui suoi tre fondi agricoli, osservando di avere esposto la cifra di Fr. 64'000.- già nella domanda stessa delle PC (doc. 14) e che al 31 dicembre 2008 questo importo era di Fr. 52'000.- (doc. 50).
In effetti, l'attestazione bancaria del 5 dicembre 2008 (doc. A5) indica che l'ipoteca a tasso variabile presso il __________ legata al cliente n. __________, intestato ad RI 1, presentava al 31 dicembre 2008 un saldo del capitale dopo ammortamento di Fr. 52'000.-. Debitore dell'ipoteca è lo stesso ricorrente.
Ne discende, dunque, che l'ipoteca accesa dall'assicurato deve essere considerata nella sua sostanza e quindi dedotta dalla sostanza lorda. Nella tabella vanno quindi inseriti Fr. 52'000.-.
Oltre a questo debito ipotecario, l'insorgente ha fatto valere un debito nei confronti della figlia, la quale ha pagato tutte le fatture relative alla costruzione dell'abitazione e della stalla edificate sul suo (di lui) terreno. La Cassa di compensazione ha riconosciuto a questo titolo l'importo di Fr. 113'345.-, mentre l'assicurato ha chiesto che sia conteggiata la somma di Fr. 371'000.-.
Innanzitutto occorre evidenziare che per l'art. 667 CC relativo agli elementi della proprietà fondiaria,
" 1 La proprietà del fondo si estende superiormente nello spazio ed inferiormente nella terra fin dove esiste per il proprietario un interesse ad esercitarla.
2 Essa comprende, salvo le restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costrutto sul terreno ed anche le sorgenti.".
Il principio dell'accessione enunciato all'art. 667 cpv. 2 CC porta il ricorrente ad essere proprietario non solo del fondo n. 1762 RFD di __________, ma anche della casa e della stalla che la figlia ha costruito sul di lui fondo, data l'assenza di un diritto di superficie.
L'art. 671 cpv. 1 CC relativo alle costruzioni sul fondo indica però gli effetti in rapporto al materiale e sulla proprietà del medesimo:
" Ove taluno adoperi materiale altrui per costruire sul proprio fondo, o materiale proprio per costruire sul fondo altrui, il materiale diventa parte costitutiva del fondo.".
Nel caso in cui il proprietario del fondo adoperi dei materiali che non sono di sua proprietà, il proprietario dei materiali che furono adoperati senza il suo consenso può rivendicarli (art. 671 cpv. 2 CC) oppure può pretendere un risarcimento (art. 672 CC).
Un'altra soluzione è l'attribuzione del fondo stesso (art. 673 CC).
In specie, dall'esame della documentazione agli atti (docc. B6-B26) questo Tribunale ritiene di poter affermare, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 126 V 353 consid. 5b; DTF 125 V 195 consid. 2), che la figlia dell'insorgente ha adoperato materiale proprio, nel senso di materiale che ella stessa ha pagato - le ricevute di pagamento relative alle spese per la costruzione della casa e della stalla dimostrano questa circostanza –, per costruire sul fondo di proprietà del papà.
A suffragio di questa conclusione v'è la notifica di tassazione IC 2005 dell'assicurato (doc. 8), che rivela una sostanza mobiliare nulla al 31 dicembre 2005.
Visto che le ricevute di pagamento agli atti indicano che pagamenti di una certa consistenza sono ancora stati effettuati nel 2006 (docc. B9, B19 e B21), è quindi più che verosimile che non sia stato il ricorrente stesso a saldarle, giacché nullatenente.
Inoltre, degli accordi di compravendita sono stati sottoscritti da __________ (docc. B10 e B14) e dalla stessa onorati a mezzo di bonifico bancario (docc. B11-B13 e B15-B17).
Ora, seppure dalle ricevute di pagamento presentate non sia possibile con certezza sapere chi fosse il proprietario dei mezzi con cui sono state saldate le fatture del materiale di costruzione, in virtù del citato principio della verosimiglianza preponderante, gli elementi a disposizione del TCA sono sufficienti per potere concludere che sia stata la figlia a finanziare la costruzione della masseria e della stalla sul fondo del padre.
Di conseguenza, il materiale che è stato utilizzato è diventato parte costitutiva del mappale n. 1762 RFD di __________ (art. 671 cpv. 1 CC).
In tale evenienza, il proprietario del fondo è diventato anche proprietario delle costruzioni ivi edificate (art. 667 cpv. 2 CC) e quindi debitore nei confronti di chi ha finanziato entrambi i fabbricati.
In altre parole, il ricorrente è debitore della figlia per un importo pari al costo della costruzione della masseria e della stalla.
Ora, già sommando le spese giustificate per la costruzione della stalla (docc. B10-B26) si raggiunge la cifra di Fr. 160'861.-.
Gli ulteriori costi relativi alla casa (docc. B6-B9), comprovati in Fr. 233'267.-, aumentano ulteriormente l'ammontare del debito dell'assicurato nei confronti della proprietaria dei mezzi impiegati per l'edificazione di entrambi gli immobili, che si fissa dunque in Fr. 394'128.-.
Per ottenere la sostanza netta occorre dapprima defalcare questa somma dalla sostanza lorda, così pure il debito ipotecario, quindi dedurre la franchigia di Fr. 25'000.-.
In concreto si ottiene quindi una sostanza computabile di Fr. 0.- (Fr. 226'120.- [proprietà fondiaria lorda] - Fr. 52'000.- [debiti ipotecari] – Fr. 394'128.- [altri debiti] – {Fr. 24'338.- [riscatto polizza sulla vita]} - Fr. 25'000.- [quota fissa di sostanza non computabile]).
Ne discende che la somma di Fr. 32'151.- calcolata dalla Cassa cantonale di compensazione nella decisione impugnata deve essere stralciata, non essendovi alcuna sostanza computabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC – e non a titolo di "presunto reddito della sostanza", come erroneamente sostenuto dal ricorrente (doc. I pag. 2) – da computare nei suoi redditi.
2.12. Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale del ricorrente, che per il 2009 va indubbiamente fissato nel forfait di Fr. 18'720.-, essendo egli persona sola.
Poi va ritenuto il contributo fisso per l'assicurazione malattia, pari a Fr. 4'224.- per il 2009, dato che l'insorgente è domiciliato nella regione 2 del Cantone Ticino.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 (RL 6.4.5.3.2) il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
Nella fattispecie, come più volte menzionato, il ricorrente condivide l'abitazione familiare con la figlia, che non è inclusa nel calcolo delle PC, non essendo beneficiaria di prestazioni di AVS e neppure versate dall'AI. Pertanto, la pigione annua lorda deve essere computata all'assicurato solo in ragione di metà.
2.13. Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, pag. 167).
A norma dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 167).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).
Fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per determinare il valore locativo dell'abitazione si fa capo alla più recente notifica di tassazione del ricorrente. Agli atti della Cassa v'è la notifica di tassazione IC 2007 emessa dal competente Ufficio di tassazione il 26 agosto 2009 (doc. IX), che contempla un valore locativo di Fr. 4'800.- riferito alle particelle n. 1754, n. 1762 e n. 1791 RFD di __________, di cui l'assicurato è proprietario (cfr. consid. 2.5).
Giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, questa somma deve quindi aggiungersi al reddito computabile dell'assicurato quale provento della sostanza immobile.
In merito, invece, al costo della pigione, si parte sempre dal valore locativo di Fr. 4'800.-. Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano, che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.
Pertanto, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.
Come visto (cfr. consid. 2.12), però, ai fini del calcolo delle PC deve essere ritenuta soltanto la metà della somma della pigione netta e degli accessori, per un totale di Fr. 3'240.- ([Fr. 4'800.- + Fr. 1'680.-] : 2), come correttamente riportato dalla Cassa di compensazione nella tabella di calcolo.
2.14. Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Ne consegue che in specie l'importo computabile all'assicurato a questo titolo è pari a Fr. 1'200.- (25% di Fr. 4'800.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute.
2.15. Non va infine dimenticato che sul debito ipotecario di Fr. 52'000.- (cfr. consid. 2.11) sono maturati degli interessi passivi, che per l'anno 2008 ammontavano a Fr. 2'584,60 (doc. B1). Questo importo va dunque ritenuto nel fabbisogno del ricorrente, tuttavia in ragione di metà, poiché per propria ammissione egli ne ha sopportato solo il 50% (doc. I). Vanno considerati Fr. 1'292.-.
2.16. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) vanno quindi stabilite in Fr. 28'676.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale] + Fr. 4'224.- [contributo fisso assicurazione malattia] + Fr. 1'292.- [interessi ipotecari] + Fr. 1'200.- [spese di manutenzione dei fabbricati] + Fr. 3'240.- [pigione lorda]).
2.17. Nei redditi computabili vanno considerati la rendita AVS pari a Fr. 22'716.- ed il valore locativo dell'abitazione di Fr. 4'800.-, mentre, come già esaminato (cfr. consid. 2.11), l'importo relativo alla sostanza computabile (Fr. 32'151.-) deve essere stralciato.
Lo stesso dicasi dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata (Fr. 1'950.-), poiché il ricorrente non ha alienato alcunché (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), ma è sempre rimasto proprietario dei fondi.
Va invece tenuto conto del reddito ipotetico derivante dalla stalla, poiché l'assicurato avrebbe potuto affittarla a terzi per ricavarne un'entrata quale controprestazione, ma vi ha rinunciato.
2.18. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 151).
Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).
2.19. Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 184) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
2.20. In concreto, il ricorrente è proprietario, come visto, del fondo agricolo n. 1762 RFD di __________ su cui sorge (anche) la stalla (sub. A), che però dal 31 dicembre 2004 (doc. XIV) non utilizza più per svolgervi attività agricola e di contadino. Dal 1° gennaio 2005 è la figlia __________ che ha ripreso l'attività e continua con la sua azienda agricola. In teoria, quindi, l'assicurato avrebbe potuto pretendere un canone da chi ora utilizza la sua stalla. Pertanto, la circostanza che il ricorrente non abbia chiesto all'affittuaria il pagamento di un affitto agricolo quale contropartita, nell'ambito delle prestazioni complementari comporta una rinuncia a redditi ipotetici che l'assicurato avrebbe potuto incassare per sé stesso. In tal caso, i redditi a cui egli ha rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non ha rinunciato (N. 2064 DPC).
Con la perizia del 14 ottobre 2009 (doc. XIbis) l'Ufficio stima ha determinato in Fr. 2'283.- il reddito agricolo annuo della parte di abitazione non primaria del fondo (sub. A: stalla), importo che deve quindi essere conteggiato nei redditi dell'assicurato.
Complessivamente, i redditi computabili del ricorrente sono così pari a Fr. 29'799.- (Fr. 22'716.- [rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo dell'abitazione] + Fr. 2'283.- [rinuncia di redditi]).
2.21. Come visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto discende dalla differenza fra le spese riconosciute ed i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa cantonale di compensazione vanno corretti in funzione delle cifre suesposte.
Di conseguenza, poiché i redditi computabili (Fr. 29'799.-) sono superiori alle spese riconosciute (Fr. 28'676.-), non v'è spazio per concedere al ricorrente una prestazione complementare.
Il ricorso va respinto e la decisione su opposizione confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti