Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2010.10

 

TB

Lugano

2 settembre 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2010 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 6 aprile 2010 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto che

 

il ricorrente è da anni beneficiario di prestazioni complementari. Nel 2009 il diritto a prestazioni di RI 1 è stato sottoposto a revisione periodica. L'11 febbraio 2010 (doc. M) la Cassa cantonale di compensazione ha emanato una decisione formale con cui gli ha concesso una PC mensile di Fr. 154.-;

 

il 5 marzo 2010 (doc. N) RA 1, tutore del beneficiario delle PC, ha riscontrato delle inesattezze nella tabella di calcolo PC e ne ha chiesto la correzione;

il 6 aprile 2010 (doc. D) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione che annulla e sostituisce quella dell'11 febbraio precedente ed a seguito della modifica, come richiesto, della sostanza mobiliare, ha stabilito in Fr. 178.- la prestazione mensile a favore dell'assicurato;

 

il 27 aprile 2010 (doc. E) il tutore dell'interessato ha scritto alla Cassa di compensazione chiedendo dei chiarimenti in merito al computo di sostanza immobiliare;

 

l'amministrazione ha risposto al tutore il 3 maggio 2010 (doc. F);

 

nello scritto del 25 maggio 2010 (doc. G) l'assicurato, sempre tramite il suo tutore, ha espressamente chiesto la revisione del calcolo del 6 aprile 2010 viste le discrepanze esistenti, a livello di sostanza (im)mobiliare, con le dichiarazioni fiscali;

 

il 28 maggio seguente (doc. C) la Cassa cantonale di compensazione ha chiarito la questione dell'usufrutto sui fondi dell'assicurato ed ha confermato la decisione del 6 aprile 2010;

 

assistito dall'avv. RA 2, il 24 giugno 2010 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso contro la "decisione" del 28 maggio 2010, chiedendo la concessione di una prestazione complementare mensile di Fr. 877,90 dal 1° febbraio 2010;

 

il ricorrente ha fatto valere di avere la spettanza di una quota parte ideale di 1/6 della sostanza appartenente alla comunione ereditaria fu __________, suo padre, a cui appartiene dal 1992;

 

l'insorgente ha inoltre rilevato che, in precedenza, la sostanza immobile detenuta in comunione ereditaria era tutta gravata da usufrutto a favore della mamma, vedova __________, e quindi era computata fiscalmente soltanto a quest'ultima, cosicché le prestazioni complementari non gli calcolavano alcun importo quale sostanza immobile;

 

con la revisione, invece, l'amministrazione ha ritenuto il valore di Fr. 75'291.- quale quota parte della proprietà fondiaria, ossia ha considerato che solo sulla part. n. 264 RFD di __________ vi sia un diritto d'usufrutto a favore della vedova e che pertanto solo tale fondo non vada computato al ricorrente. Il ricorrente ha tuttavia osservato che sia questo fondo gravato da usufrutto sia gli altri sono sempre stati dichiarati fiscalmente unicamente dalla mamma, usufruttuaria, e che la stessa ha pagato le relative imposte;

l'assicurato ha evidenziato di non essere mai stato imposto fiscalmente per questi immobili e pertanto, onde evitare situazioni paradossali, ha chiesto di applicare gli stessi parametri a livello di prestazioni complementari eliminando la sostanza immobile;

 

contestualmente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

nella risposta di causa dell'8 luglio 2010 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione ha specificato che la nuova decisione del 6 aprile 2010 annulla e sostituisce la precedente dell'11 febbraio 2010, contro cui l'assicurato ha formulato opposizione;

 

tuttavia, l'amministrazione non ha ritenuto lo scritto del 27 aprile 2010 del tutore dell'interessato come un'esplicita opposizione contro questa seconda decisione formale ed ha quindi proposto di dichiarare il ricorso irricevibile in violazione dell'art. 52 LPGA;

 

riguardo al suo scritto del 28 maggio 2010, la Cassa cantonale ha evidenziato che non si tratta di una decisione su opposizione, proprio perché l'assicurato non ha mai presentato tempestivamente un'opposizione contro la decisione del 6 aprile 2010;

 

a suo dire, è soltanto il 25 maggio 2010 che l'assicurato ha espresso inequivocabilmente la volontà di non accettare la decisione impugnata, ma i termini per l'opposizione erano scaduti;

 

l'amministrazione ha rilevato che, tutt'al più, la lettera del 25 maggio 2010 può essere considerata come una domanda di revisione alla quale la Cassa avrebbe dovuto dare seguito con l'emissione di una decisione formale impugnabile con opposizione;

 

semmai, quindi, il ricorso del 24 giugno 2010 dovrebbe essere considerato come un'opposizione alla decisione con cui la Cassa ha negato i presupposti per potere procedere con la revisione della sua decisione del 6 aprile 2010. In tal caso, non avendo ancora emanato una decisione su opposizione sulla domanda di riesame, il TCA dovrebbe considerare irricevibile il ricorso;

 

di conseguenza, il Tribunale dovrebbe rinviarle gli atti affinché essa si pronunci mediante decisione su opposizione, considerando infatti il ricorso alla stregua di un'opposizione;

 

il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV);

 

considerato in diritto che

 

la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

la LPGA regola, fra le altre questioni, anche il tema della decisione e dei relativi mezzi di diritto per impugnarla;

 

l'art. 49 cpv. 1 LPGA prevede che, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

 

queste decisioni formali possono essere impugnate dall'assicurato presso l'autorità stessa che le ha emanate mediante un'opposizione formulata entro trenta giorni dalla loro notifica (art. 52 LPGA);

 

le decisioni su opposizione emanate dall'assicuratore possono poi essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA) presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA);

 

nel caso di specie occorre partire dalla nuova decisione del 6 aprile 2010, che ha annullato la precedente dell'11 febbraio 2010 ed è stata sostituita alla stessa;

 

a questa seconda decisione formale è seguito lo scritto del 27 aprile 2010 del tutore dell'assicurato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa di compensazione, indubbiamente si è opposto alla decisione formale del 6 aprile 2010, seppure non abbia usato espressamente il termine di opposizione,

 

il tutore ha infatti ben evidenziato che nel computo delle entrate del pupillo è stata ritenuta la somma di Fr. 75'291.-, che corrisponde ad 1/12 (recte: 1/15) del valore commerciale dei terreni di __________, ma che queste proprietà fondiarie, peraltro senza reddito - quando invece la Cassa ha considerato l'importo di Fr. 605.- -, sono sempre state indicate dalla madre nella di lei dichiarazione d'imposta;

al riguardo, il tutore ha pure indicato che gli è stato precisato dalla Cassa stessa che "siccome questa disponibilità alla madre non è iscritta a registro fondiario, non è possibile evitare di tenerne conto nel calcolo della PC per il mio tutelato.";

 

in queste circostanze, non v'è quindi alcun dubbio che il contenuto del citato scritto esprima delle perplessità e sostanziale contrarietà in merito all'operato della Cassa, come d'altronde figura a chiare lettere, peraltro messe in evidenza perfino da una sottolineatura: "A questo proposito mi permetto di chiedere se questa procedura è oggetto di una sentenza del TF, o altre autorità, oppure si tratta dell'applicazione di una direttiva interna ai vostri uffici." (doc. E);

 

è pertanto chiaro che l'assicurato si è voluto opporre ex art. 49 LPGA alla decisione del 6 aprile 2010 ed ha quindi chiesto alla Cassa di rivedere la sua situazione dal profilo della sostanza e dei redditi ad essa legati;

 

ogni altra interpretazione data dalla Cassa al riguardo non deve essere tutelata. In caso di dubbio la Cassa avrebbe comunque dovuto interpellare l'assicurato circa la sua volontà di opporsi o meno al provvedimento ed eventualmente concedere i termini di cui all'art. 10 cpv. 5 OPGA per porre rimedio alle carenze formali;

 

da quanto precede discende che l'amministrazione, in presenza di un'opposizione da parte dell'interessato, era tenuta ad emanare una decisione su opposizione che si esprimesse sul computo della sostanza dell'assicurato;

 

indubbiamente, lo scritto del 28 maggio 2010 della Cassa non può però essere considerato quale decisione su opposizione, non adempiendo le condizioni poste dall'art. 52 LPGA;

 

di conseguenza, siccome la decisione della Cassa di compensazione del 6 aprile 2010, cui ha fatto seguito l'opposizione del 27 aprile 2010, non ha ancora fatto oggetto della conseguente emanazione da parte dell'amministrazione di una decisione su opposizione impugnabile presso questo Tribunale mediante un ricorso (art. 56 LPGA), l'atto del 24 giugno 2010 dell'assicurato deve pertanto essere dichiarato formalmente irricevibile in questa sede;

 

da quanto precede discende che il Tribunale cantonale delle assicurazioni trasmetterà immediatamente, per competenza, alla Cassa cantonale di compensazione l'intero incarto, affinché la stessa emani nei termini più contenuti una decisione su opposizione riguardo alle questioni sollevate dall'assicurato nei suoi scritti del 27 aprile 2010, 25 maggio 2010 e 24 giugno 2010;

 

il "ricorso" formulato da RI 1 il 24 giugno 2010 va ritenuto come manifestamente sprovvisto di esito favorevole e l'inadempienza anche di una sola delle tre condizioni cumulative previste dagli artt. 3 e 4 Lag fa sì che il TCA non possa concedere l'assistenza giudiziaria.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         § Gli atti vanno trasmessi alla Cassa cantonale di compensazio-ne per i suoi incombenti.

 

                                   2.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti