Raccomandata |
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Incarto n.
TB/lb |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 27 gennaio 2009 (inc. 33.2009.2) da
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 dicembre 2008 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
Aa. Il 7 maggio 2007 RI 1 ha formulato alla Cassa cantonale di compensazione una richiesta di prestazioni complementari, beneficiando dall'aprile 2006 di una rendita intera d'invalidità.
Ab. Con due distinte decisioni dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 1'953.- il diritto mensile dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, di cui Fr. 75.- da versare all'allora Ufficio assicurazione malattia - dal 1° febbraio 2010: Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni - quale contributo per il pagamento dei premi di cassa malati, ed in Fr. 493.- al mese, di cui Fr. 349.- versati all'UAM, dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007.
Ac. Per il calcolo delle prestazioni complementari la Cassa non ha ritenuto le prestazioni versate dall'assicuratore infortuni negli anni 2006 e 2007, poiché le decisioni dell'11 ottobre 2007 erano già state elaborate ed erano pronte per essere notificate al momento in cui l'amministrazione ha ricevuto, solo il giorno prima malgrado diversi richiami in tal senso, le comunicazioni relative ai diritti LAINF dell'assicurata.
Ad. Alla luce delle prestazioni dell'assicuratore infortuni, mediante decisione dell'8 ottobre 2008 la Cassa cantonale di compensazione ha formalizzato la richiesta del 19 ottobre 2007 di restituzione delle prestazioni ricevute dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007, pari a Fr. 17'910.-.
Ae. Il 17 agosto 2009 Tribunale cantonale delle assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso dell'interessata del 27 gennaio 2009 (33.2009.2) e ha annullato la decisione della Cassa nella misura in cui si riferiva alla restituzione di prestazioni complementari versate per l'anno 2006 (Fr. 16'902.-) siccome l'ordine di restituzione era perento, mentre l'ha confermata per quanto concerneva la restituzione delle prestazioni complementari versate dal 1° gennaio al 31 luglio 2007 (Fr. 1'008.-).
B. Adito dalla Cassa di compensazione, con giudizio del 21 giugno 2010 (9C_795/2009) il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la citata sentenza del TCA nella misura in cui ha dichiarato perento il diritto alla restituzione delle prestazioni complementari versate per l'anno 2006. Ha quindi rinviato a questo Tribunale la causa, affinché sia completata l'istruttoria riguardo all'entità esatta degli importi indebitamente riscossi dall'assicurata per l'anno 2006 e per il 2007 e renda una nuova pronuncia in merito alla restituzione di tali prestazioni.
Per il resto (ricorso della Cassa contro l'assistenza giudiziaria concessa dal TCA per la procedura amministrativa e richiesta di condono, in via subordinata, da parte dell'opponente al ricorso federale), l'Alta Corte ha giudicato il ricorso inammissibile.
Il TF ha pure rinviato al Tribunale cantonale la causa per nuova ripartizione delle indennità di parte per la procedura giudiziaria cantonale.
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006, che non va quindi considerata come base legale nella presente controversia, portando infatti quest'ultima sulla restituzione di prestazioni complementari percepite indebitamente dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007.
nel merito
3. Come ha evidenziato il Tribunale federale nel suo giudizio del 21 giugno 2010 (cfr. consid. 5), che sta alla base della presente decisione, il TCA non ha verificato la correttezza degli importi chiesti in restituzione dalla Cassa con l'ordine di restituzione riferito alle prestazioni versate nell'anno 2006, giacché questo Tribunale ha considerato (a torto) che il diritto alla restituzione era perento.
Visto l'esito a cui è invece giunta l'Alta Corte, si tratta ora di completare l'istruttoria e di accertare l'entità esatta degli importi indebitamente riscossi dall'assicurata per l'anno 2006.
4. Con la decisione dell'11 ottobre 2007 (doc. 97 inc. 33.2009.2) avente effetto dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006, la Cassa cantonale di compensazione ha considerato un fabbisogno di Fr. 31'898.- ed un reddito non privilegiato di Fr. 4'980.- [rendite AI].
Dedotti dalla differenza di Fr. 26'918.- (Fr. 31'898.- - Fr. 4'980.-) sia la quota parte del premio dell'assicurazione malattia a carico delle PC, sia il sussidio cantonale per l'assicurazione malattia, l'amministrazione ha quindi concesso all'assicurata una prestazione complementare mensile di Fr. 1'953.-, e meglio Fr. 1'878.- all'interessata e Fr. 75.- all'allora Ufficio assicurazione malattia.
Prima di emanare l'ordine di restituzione dell'8 ottobre 2008 (doc. 80) e, prima ancora, la comunicazione del 19 ottobre 2007 (doc. 95), sulla scorta della documentazione trasmessale dall'assicurata la Cassa di compensazione ha accertato che i redditi non privilegiati comprendevano non solo la citata rendita d'invalidità di Fr. 4'980.-, ma anche l'indennità giornaliera versatale da __________ nella misura di Fr. 43'234.- (indennità giornaliera di Fr. 118,45 x 365 giorni), per un totale di Fr. 48'214.-.
Stanti le spese riconosciute (Fr. 31'898.-), i redditi determinanti eccedevano manifestamente le medesime e dunque la Cassa ha negato all'assicurata un diritto alle PC.
Pendente causa, a seguito di diversi accertamenti eseguiti da questo Tribunale, sono emersi nuovi elementi di calcolo. Il 26 maggio 2009 (doc. XII) la Cassa di compensazione ha dunque rivisto un'altra volta il diritto alle prestazioni complementari dell'insorgente ed ha così concluso la sua esposizione:
" (…)
3.1 In particolare, quale reddito non privilegiato, nei propri calcoli la Cassa ha tenuto conto, nel periodo dal 1. aprile al 31 dicembre 2006, della rendita d'invalidità versatagli dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità nella misura di fr. 4'980.- all'anno e del reddito da attività dipendente percepito dall'assicurata nella misura di fr. 33'756.- (due terzi di fr. 51'634.- all'anno che risultano dalla decisione fiscale). In questo calcolo l'indennità versata al datore di lavoro dell'assicurata da parte dell'__________ non è stata computata in quanto compensata con il versamento del salario. A titolo abbondanziale, se si volesse considerare l'indennità giornaliera versata dall'__________ nel calcolo per la PC, nel reddito non privilegiato non bisognerebbe più tener conto del reddito da attività dipendente (di fr. 33'756.-) bensì tener conto dell'importo di fr. 43'234.- (indennità giornaliera di fr. 118.45 per 365 giorni). Ciò che è già stato eseguito dalla Cassa per giustificare la propria decisione di restituzione.
Anche volendo prendere in considerazione la situazione più favorevole all'assicurata (reddito da attività dipendente di fr. 33'756.-) nel calcolo per la PC non emerge alcun eccedenza delle spese riconosciute e pertanto nemmeno in questo caso l'assicurata potrebbe beneficiare di un diritto alla PC.".
5. Per l'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC, i redditi determinanti comprendono le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di Fr. 1'000.- per le persone sole e di Fr. 1'500.- per i coniugi e le persone con figli che hanno diritto ad una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'art. 2c lett. d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato.
Di regola, per il calcolo della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
La notifica di tassazione IC 2006 dell'assicurata (doc. 77) indica in Fr. 51'634.- il suo reddito annuo da attività dipendente conseguito nel 2006.
Invece, la IC 2006 non include delle indennità giornaliere. Infatti, dall'accertamento eseguito a suo tempo dal TCA presso l'assicuratore infortuni (doc. VI), emerge che per tutto il 2006 quest'ultimo (doc. VII) ha versato al datore di lavoro della ricorrente delle indennità giornaliere assicurate all'80% di Fr. 118,45, per un totale annuo di Fr. 45'392,30 (Fr. 118,45 x 365 giorni).
È quindi corretto che queste indennità giornaliere riconosciute da __________ non siano state computate fiscalmente alla ricorrente, poiché sono state versate al datore di lavoro.
Da quanto precede discende che, ai fini della determinazione delle prestazioni complementari indebitamente ricevute, va ritenuto il reddito da attività dipendente dato che, come il TCA ha accertato pendente causa, malgrado l'insorgente fosse da tempo inabile al lavoro, ella ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc. X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è giunto a termine il suo contratto di lavoro (doc. X/1). In contropartita, l'assicuratore infortuni ha versato al datore di lavoro dell'assicurata le indennità giornaliere assicurate all'80% (Fr. 118,45).
In conclusione, nel caso concreto va dunque ritenuta nei redditi determinanti dell'insorgente la somma di Fr. 33'756.- ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) quale reddito da attività lucrativa dipendente.
A ciò si aggiunge la rendita d'invalidità di Fr. 4'980.- annui.
I redditi determinanti nel 2006 ammontano così a Fr. 38'736.-, come calcolato dall'amministrazione nel suo ultimo scritto del 26 maggio 2009 (doc. XII).
In queste circostanze, tenuto conto delle spese riconosciute pari a Fr. 31'898.-, si ha un'eccedenza di reddito di Fr. 6'838.-, ciò che non permetteva effettivamente all'assicurata di avere diritto alle prestazioni complementari.
È quindi a buon diritto che la Cassa cantonale di compensazione le ha chiesto in restituzione le prestazioni complementari che le ha versato dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2006 ammontanti a Fr. 1'878.- al mese, per un totale di Fr. 16'902.- (Fr. 1'878.- x 9).
6. Nel giudizio del 21 giugno 2010, al considerando 5 il Tribunale federale ha inoltre osservato che "Tenuto conto del fatto che per i primi giudici i calcoli effettuati dall'amministrazione (per il 2007) non apparivano a prima vista esatti e che il Tribunale federale è comunque un giudice del diritto e non dei fatti (cfr. 1C_58/2009 del 24 novembre 2009 consid. 2.1; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2009, n. 17 all'art. 107), si impone il rinvio della causa alla precedente istanza affinché istruisca questo aspetto e si pronunci nuovamente.".
In effetti, il TCA ha affermato al considerando 2.11 che "Quanto ai calcoli effettuati dalla Cassa di compensazione volti alla determinazione degli importi indebitamente riscossi dalla ricorrente, occorre verificarli, non apparendo a prima vista esatti.".
Tuttavia, il considerando 2.12 che segue, ma anche lo stesso considerando 2.11, sono incentrati proprio sulla determinazione degli importi indebitamente percepiti dall'interessata nel 2007.
7. Per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2007, con la decisione dell'11 ottobre 2007 la Cassa di compensazione ha ritenuto delle spese riconosciute di Fr. 32'036.- e dei redditi determinanti di Fr. 25'844.-, cosicché ha concesso all'assicurata una prestazione complementare di Fr. 144.- al mese, oltre al contributo all'UAM di Fr. 349.- per il premio di cassa malati.
L'amministrazione ha emesso l'8 ottobre 2008 un ordine di restituzione di Fr. 1'008.-, a motivo che il reddito non privilegiato era in realtà composto della rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- percepita nel 2007, della prestazione d'invalidità di Fr. 20'720.- versatale da __________ e dalla prestazione d'invalidità pari a Fr. 23'460.- riconosciutale da __________.
Sommando questi importi, mai comunicati dall'assicurata, la Cassa ha quindi ottenuto dei redditi determinanti di Fr. 49'304.-, mentre il fabbisogno rimaneva fissato a Fr. 32'036.-.
In queste circostanze, poiché le entrate superavano le uscite, non v'era spazio per concedere all'insorgente delle PC.
A seguito degli accertamenti esperiti dal TCA, la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'interessata alle prestazioni complementari, suddividendo il periodo di restituzione in due momenti a dipendenza dei differenti redditi percepiti: dal 1° gennaio al 31 marzo 2007 e dal 1° aprile al 31 luglio 2007.
Nel primo periodo l'amministrazione ha incluso questa volta, il 26 maggio 2009 (doc. XII), il reddito da attività dipendente (Fr. 51'634.-) nella misura di 2/3 ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3 = Fr. 33'756.-) della cifra che risulta dalla notifica di tassazione IC 2006, anziché la rendita d'invalidità della previdenza professionale (Fr. 20'720.-), siccome riconosciuta dall'11 aprile 2007 dalla Fondazione __________ (doc. 134).
I suoi redditi determinanti sono quindi stati calcolati in Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.- [salario] + Fr. 5'124.- [rendita AI]) e sono superiori alle spese riconosciute fissate in Fr. 32'490.- a seguito del pagamento del contributo minimo AVS/AI/IPG.
Per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, la Cassa ha nuovamente ritenuto la rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- annui ed ha sostituito la rendita d'invalidità della previdenza professionale di Fr. 20'720.- con il nuovo importo di Fr. 11'305.- corretto dalla Fondazione stessa. Oltre a ciò, la Cassa di compensazione ha aggiunto l'indennità giornaliera annua per infortuni di Fr. 43'324.- (Fr. 118,45 x 365 giorni) versata da __________, anziché il reddito da lavoro, poiché il contratto di lavoro ha preso termine il 31 marzo 2007.
Anche in questo caso, l'amministrazione ha concluso che i redditi determinanti (Fr. 59'660.-) superavano di gran lunga le spese riconosciute (Fr. 32'490.-), con conseguente rifiuto del diritto alle prestazioni complementari.
Ora, sia nel primo che nel secondo periodo considerato, le eccedenze di reddito non permettevano di beneficiare di prestazioni complementari. Pertanto, la Cassa ha preteso la restituzione delle sette mensilità di Fr. 144.- ciascuna versate all'insorgente.
8. Dall'esito degli accertamenti effettuati dal TCA nell'ambito del precedente ricorso, è corretto che il diritto alle prestazioni complementari richiesto dall'assicurata sia esaminato in due momenti diversi, ossia a dipendenza degli introiti che ella ha conseguito, visto che gli stessi sono variati nel corso del 2007.
Pertanto, la suddivisione temporale eseguita dalla Cassa di compensazione si rivela appropriata e va qui mantenuta.
Per il primo periodo, dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007, va ritenuto il reddito da attività dipendente dato che, come il Tribunale ha accertato, malgrado la ricorrente fosse da tempo inabile al lavoro, ha continuato a percepire il suo salario al 100% (docc. X/2-X4) fino al 31 marzo 2007, quando è terminato il suo contratto di lavoro (doc. X/1). Pertanto, l'assicuratore infortuni ha versato al datore di lavoro dell'assicurata, e non a quest'ultima, le indennità giornaliere assicurate all'80% di Fr. 118,45 (doc. VII).
Come visto (cfr. consid. 5), dovendo fondarsi, di regola, sui redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente l'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per la determinazione delle prestazioni complementari nel 2007 fa stato il reddito annuo da attività dipendente della ricorrente conseguito nel 2006. Ritenuto che la citata notifica di tassazione IC 2006 indica in Fr. 51'634.- tale reddito, ai fini delle PC esso va quindi computato nella misura di Fr. 33'756.- ([Fr. 51'634.- - Fr. 1'000.-] x 2/3) in virtù dell'art. 3c cpv. 1 lett. a LPC.
A ciò si aggiunge la rendita d'invalidità di Fr. 5'124.- annui (doc. 136), mentre le indennità giornaliere di Fr. 118,45 riconosciute da __________ non vanno computate, poiché sono state versate al datore di lavoro e non alla ricorrente e sono state sostituite dal reddito da lavoro, pagato all'interessata.
Per quanto concerne le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale, va rilevato che la Fondazione __________ ha riconosciuto all'assicurata un diritto soltanto dall'11 aprile 2007 (doc. VIII/4), perciò non vanno qui ritenute.
Di conseguenza, i redditi determinanti della ricorrente dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2007 ammontano a Fr. 38'880.- (Fr. 33'756.- [reddito da attività lucrativa] + Fr. 5'124.- [rendita AI]), come determinato dalla Cassa pendente causa (doc. XII).
Ritenuto che le spese riconosciute restano fissate a Fr. 32'490.- e quindi sono inferiori al redditi computabili, non si fa luogo al riconoscimento di prestazioni complementari (art. 3a cpv. 1 LPC).
La Cassa di compensazione, invece, per questo periodo – e fino al 31 luglio 2007 – aveva stabilito in Fr. 144.- al mese il diritto alle PC da parte dell'assicurata. È quindi a buon diritto che l'ammontare (parziale) di Fr. 432.- (Fr. 144.- x 3 mesi) deve essere restituito all'amministrazione cantonale.
Per quanto concerne il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 luglio 2007, oltre alla rendita AI di Fr. 5'124.-, vanno computate le indennità giornaliere che sono state - questa volta – riconosciute all'assicurata stessa – e non più al suo datore di lavoro -, come emerge dal resoconto del 28 aprile 2009 (doc. VII).
Per questi quattro mesi, __________ ha versato all'assicurata delle indennità giornaliere pari a Fr. 14'450,90 (doc. VII/2).
Ora, malgrado questo diritto sia stato concesso alla ricorrente dal mese di aprile 2007, l'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI, parlando di "redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui", ha stabilito il principio del calcolo della PC annuale, quindi riferito sempre su un intero anno civile. Occorre dunque commutare la citata prestazione giornaliera in reddito annuo, per ottenere la somma di Fr. 43'234.- (Fr. 118,45 x 365 giorni), cifra che corrisponde all'importo che la Cassa ha computato nel suo nuovo calcolo.
Riguardo alle prestazioni della previdenza professionale, dalla documentazione acquisita nelle more istruttorie risulta che con la richiesta di prestazioni complementari l'assicurata ha prodotto il conteggio delle prestazioni datato 14 marzo 2007 (doc. VIII/7), dal quale emerge che la Fondazione __________, trascorso il periodo d'attesa di 24 mesi dal momento dell'evento assicurato, le ha riconosciuto un grado di invalidità del 100% dall'11 aprile 2007, con conseguente diritto ad una prestazione di Fr. 1'726,70 al mese rispettivamente ad una prestazione annua di Fr. 20'720.- a dipendenza dell'infortunio.
In un secondo momento, il 2 ottobre 2007 (doc. VIII/6), venuta a sapere che anche l'assicuratore infortuni aveva erogato una rendita d'invalidità, la Fondazione di previdenza professionale ha rivisto il diritto dell'assicurata ad una rendita al fine di evitare una situazione di sovraindennizzo. Pertanto, coordinandosi con le prestazioni riconosciute da __________ e dall'Ufficio assicurazione invalidità, il diritto dell'interessata di beneficiare di una rendita d'invalidità dalla LPP è stato rivisto, tenendo conto del 1° agosto 2007 come punto di coordinazione. Da quel giorno, la nuova prestazione annua ammonta a Fr. 11'305.-, sempre per un grado d'invalidità del 100% e non più a Fr. 20'720.- come era stato inizialmente riconosciuto dalla stessa previdenza professionale e, conseguentemente, anche dalla Cassa di compensazione che disponeva, allora, solo di quegli atti.
Le prestazioni già versate fino al momento della coordinazione, ossia dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (Fr. 6'331,10), sono state quindi poste in compensazione con il nuovo diritto dal 1° agosto 2007 (fino al 31 dicembre 2007: diritto a Fr. 4'710,40).
Considerate le prestazioni versate di troppo dall'11 aprile 2007 al 31 luglio 2007 (doc. VIII/5), come il TCA ha potuto accertare presso la Fondazione stessa (doc. V), le prestazioni da essa versate effettivamente alla ricorrente per l'anno 2007, e meglio dall'11 aprile 2007 al 31 dicembre 2007, sono pari a Fr. 4'710,50 (doc. VIII/4).
Tuttavia, come noto, le PC esigono che i redditi siano convertiti in redditi annui (art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI). Pertanto, la cifra incassata nel 2007 per nove mesi di diritto alle prestazioni, deve essere riportata sull'arco di un anno. Si ottiene così l'importo di Fr. 6'280, 65 (Fr. 4'710,50 : 9 mesi x 12 mesi) e non Fr. 11'305.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione, che peraltro peggiorerebbe ancora di più la situazione dell'assicurata.
Ora, anche considerando degli importi inferiori a quelli ritenuti dall'amministrazione per il 2007, ciò ha indubbiamente comportato che i redditi dell'insorgente sono aumentati e quindi la differenza fra entrate (redditi non privilegiati) ed uscite (fabbisogno) è diminuita. A maggior ragione, quindi, non v'era diritto ad una prestazione complementare, dato che le cifre qui ritenute danno sempre luogo ad un superamento delle spese riconosciute da parte dei redditi computabili.
Riassumendo, nei redditi non privilegiati dell'insorgente vanno computati Fr. 5'124.- di rendita AI, Fr. 43'234.- quali prestazioni versate dall'assicuratore infortuni e Fr. 6'280,65 dalla previdenza professionale, per un totale di Fr. 54'638,65.
A fronte di spese annue quantificate in Fr. 32'490.-, è evidente che il diritto alle prestazioni complementari deve essere negato.
Di conseguenza, anche le PC di Fr. 144.- al mese riconosciute dalla Cassa di compensazione alla ricorrente per aprile 2007, maggio 2007, giugno 2007 e luglio 2007, per un totale di Fr. 576.-, le sono state versate indebitamente e vanno restituite. Riassumendo, l'amministrazione ha quindi correttamente calcolato le prestazioni mensili che l'assicurata ha percepito senza diritto dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007, fissandole in un totale di Fr. 1'008.- (Fr. 144.- x 7 mesi).
9. In simili condizioni, tutto ben considerato, la decisione impugnata del 22 dicembre 2008 che ha calcolato in Fr. 17'910.- le prestazioni complementari indebitamente ricevute dalla ricorrente dal 1° aprile 2006 al 31 luglio 2007, e che si rifà alla decisione di restituzione dell'8 ottobre 2008, è corretta e va confermata. Ne discende che il ricorso deve invece essere respinto.
10. Con la summenzionata sentenza 9C_795/2009 del 21 giugno 2010, il Tribunale federale ha statuito al dispositivo n. 4 che "La causa viene pure rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova ripartizione delle indennità di parte per la procedura giudiziaria cantonale.".
Alla luce dell'esito della causa, con cui si respinge il ricorso, non vengono percepite tasse e spese e non vengono attribuite ripetibili.
Per il resto la precedente sentenza cantonale che, con le motivazioni note alle parti cui si rimanda, è stata confermata dal TF in particolare quo alla assistenza giudiziaria concessa in sede amministrativa e giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è rivolto contro la decisione di restituzione delle prestazioni complementari versate all'assicurata nell'anno 2006 dalla Cassa cantonale di compensazione, corrispondenti a Fr. 16'902.- (oggetto della sentenza di rinvio 21 giugno 2010 9C_795/2009 del Tribunale Federale), il ricorso dell’assicurata RI 1, , è respinto.
2. Conformemente alla decisione (dispositivo punto 1) della sentenza di rinvio 21 giugno 2010 9C_795/2009 del Tribunale Federale, é annullato il dispositivo 3 della sentenza 17 agosto 2009 del Tribunale cantonale delle Assicurazioni nella misura in cui attribuisce alla ricorrente ripetibili. Alla luce del presente giudizio non si percepiscono tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Per il resto è confermata la sentenza 17 agosto 2009 (inc. 33.2009.2) del Tribunale cantonale delle Assicurazioni relativa alla decisione di restituzione riguardante la somma di Fr. 1'008.- che la Cassa di compensazione ha versato all'assicurata a titolo di diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2007 al 31 luglio 2007, nonché relativa al riconoscimento, in favore della ricorrente, del beneficio dell’assistenza giudiziaria in sede amministrativa ed in sede giudiziaria. Come disposto nella sentenza cantonale 17 agosto 2009 gli atti sono rinviati all’autorità amministrativa affinché si pronunci concretamente sull'importo spettante all'assicurata.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti