Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 1° ottobre 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nata nel 1938, è al beneficio di una prestazione complementare che dal 1° gennaio 2010 (doc. 77) ammonta a Fr. 393.- al mese, e ciò in base a delle spese riconosciute pari a Fr. 30'780.- e a dei redditi computabili di Fr. 21'684.-.
Con la revisione del 2010 (doc. 88), la Cassa cantonale di compensazione ha fatto valutare dall'Ufficio stima la sostanza immobiliare dell'assicurata a __________ (docc. 90-95) ed il 10 giugno 2010 (doc. A1) ha rivisto il suo diritto alle PC, stabilendo in Fr. 29'100.- le spese riconosciute ed in Fr. 56'189.- i redditi computabili.
Vista l'eccedenza di entrate, l'amministrazione ha deciso di sopprimere il diritto alle prestazioni complementari dell'interessata dal 1° luglio 2010.
B. Con decisione su opposizione del 1° ottobre 2010 (doc. A3) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 30 giugno 2010 (doc. A2), poiché malgrado l'Ufficio stima abbia rivalutato i beni immobili dell'assicurata riducendo il valore venale dell'abitazione (primaria) da Fr. 360'000.- a Fr. 340'000.-, i redditi computabili (Fr. 54'189.-) erano ancora superiori alle spese riconosciute, rimaste invariate (Fr. 29'100.-) e quindi non v'erano elementi per cambiare la decisione di rifiuto delle PC.
C. Il 14 ottobre 2010 (doc. I) il Tribunale ha ricevuto dalla Cassa di compensazione uno scritto a mano dell'assicurata, nonché la decisione formale e la decisione su opposizione. Il TCA, che ha considerato tale scritto come un ricorso, il 18 ottobre 2010 (doc. III) ha interpellato RI 1 chiedendole di completarlo.
Il 22 ottobre 2010 (doc. IV) l'assicurata ha spiegato di essere al beneficio delle prestazioni complementari dal suo pensionamento, quindi dal 2001, e di avere vissuto nella vecchia casa di famiglia a __________, sprovvista di riscaldamento, fino all'ottobre 2009, quando è andata a vivere ad __________ in un appartamento di 3 locali, lasciando così vuota l'abitazione primaria.
La ricorrente ha contestato il valore venale della casa paterna che, a suo dire, non vale certo oltre Fr. 370'000.-, essendo lo stabile vecchio di oltre 500 anni, pieno di scale, senza riscaldamento centrale, con locali piccoli, le finestre sono piccole e vecchie, i pavimenti hanno più di cento anni, i servizi igienici li ha installati lei riducendoli all'essenziale e la casa è poco soleggiata.
L'insorgente ha quindi chiesto al Tribunale di fare "allestire da un perito neutro di sua fiducia una perizia immobiliare seria che sicuramente determinerà un valore venale molto ma molto inferiore a quello indicato dalla Cassa.". Il TCA dovrà inoltre verificare tutte le altre voci del calcolo della PC, poiché qualora dovesse perdere questo diritto, rischierebbe di perdere anche il diritto al sussidio di Cassa malati, con gravi conseguenze finanziarie.
D. Nella risposta del 3 novembre 2010 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso, osservando che le motivazioni addotte dall'assicurata non apportano nuovi elementi, di averle già spiegato due volte i motivi alla base del rifiuto delle prestazioni complementari e che il non utilizzo dell'abitazione comporta una valutazione al valore venale. La Cassa le ha suggerito i passi per giungere a una soluzione più favorevole.
Il 12 novembre 2010 (doc. X) la ricorrente ha ribadito che il valore reale della sua casa non ammonta a Fr. 370'000.- e si è chiesta a quale prezzo dovrebbe dar seguito al suggerimento della Cassa apportando le necessarie modifiche per renderla abitabile e chi deciderebbe quali lavori (far) eseguire, come pure cosa si intenda per interessi ipotecari che la Cassa si assumerebbe. Ella ha infine osservato che da anni ha messo in vendita la sua casa.
L'amministrazione cantonale ha osservato di non potere utilizzare il valore di stima del fondo n. 69 di __________ dato che la ricorrente non vi abita (più), che l'Ufficio stima ha riesaminato il valore venale riducendolo da Fr. 360'000.- a Fr. 340'000.- sebbene ciò comporti ancora il rifiuto delle PC e che per interessi ipotecari giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC si intende che le spese di manutenzione e gli oneri ipotecari passivi non possono superare il reddito lordo dell'immobile (doc. XII).
L'insorgente non ha più formulato osservazioni (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
nel merito
2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di continuare a percepire delle prestazioni complementari.
La ricorrente ha principalmente invocato un'errata valutazione della sostanza immobiliare ed in particolare dell'immobile che, fino all'ottobre 2009, ha costituito la sua abitazione primaria, ma che ha dovuto abbandonare a causa delle troppe scale presenti.
Visto, però, che la ricorrente ha espressamente chiesto al TCA di verificare tutte le voci alla base della decisione di rifiuto, questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5. Tra le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, v'è il fabbisogno vitale.
L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010, prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.
Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.
Pertanto, va confermata la somma di Fr. 18'720.-.
6. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'380.-, anch'esso va confermato. Infatti, nell'evocato Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009, l'autorità cantonale ha mantenuto in Fr. 4'380.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 2 per l'anno 2010 fissato dal Dipartimento federale degli Interni.
7. Resta ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 4'800.-.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
Nella fattispecie, dal formulario sulla revisione delle prestazioni complementari del 2010 (doc. 88) risulta che l'assicurata abita in un'economia propria e la divide con un'altra persona.
Il contratto di locazione agli atti della Cassa di compensazione (doc. 86) indica la ricorrente come conduttrice di un'abitazione di cinque locali a __________ adibita a due persone, locazione iniziata il 1° giugno 2009 con una pigione annua di Fr. 9'600.-.
La ricorrente condivide dunque l'abitazione familiare con un terzo che non è incluso nel suo calcolo delle PC.
Pertanto, la pigione annua lorda deve essere computata all'assicurata solo in ragione di metà, quindi nella misura di Fr. 4'800.-.
8. Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In specie, dalla notifica di tassazione fiscale IC 2008 del 4 giugno 2009 (doc. 81) dell'assicurata risulta un valore locativo pari a Fr. 4'800.-.
Ne consegue che l'importo computabile alla ricorrente a titolo di spese di manutenzione è pari al 25% di questo valore locativo e si ha quindi un importo di Fr. 1'200.-, che come tale va incluso nelle spese riconosciute della ricorrente così come risulta dalla decisione impugnata.
9. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 29'100.- (Fr. 4'380.- [contributo cassa malati] + Fr. 1'200.- [spese di manutenzione] + Fr. 4'800.- [½ pigione]) + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola]), come determinato dalla Cassa di compensazione.
10. Per quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto conteggiate le rendite e le pensioni percepite dalla ricorrente (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
Nel 2010 l'importo della rendita AVS ricevuta dall'assicurata ammontava a Fr. 16'884.-.
11. Nei redditi dell'interessata va inoltre computato il reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
In virtù del citato art. 12 OPC-AVS/AI, esso è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi ammonta in concreto, come già evidenziato nell'esame delle spese di manutenzione dei fabbricati, a Fr. 4'800.-.
12. Da ultimo, occorre tenere conto della sostanza della ricorrente ed in particolare del consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Dagli atti risulta che nell'ambito della revisione del diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari nell'anno 2010, la Cassa di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili di (com)proprietà della ricorrente. Il 13 aprile 2010 (doc. 90) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2010, i mappali n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________.
Il 26 maggio 2010 (doc. 95) l'ing. __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, in Fr. 360'000.- il valore commerciale del fondo n. 69 (doc. 94), in Fr. 1'750.- il valore venale del mappale n. 70 RFD (doc. 93), in Fr. 5'600.- il valore commerciale della particella n. 287 (doc. 92) ed in Fr. 11'000.- quello del fondo n. 289 (doc. 91), tutti RFD di __________, sezione __________.
Partendo da questi dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la decisione formale del 10 giugno 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurata le particelle n. 69 e n. 70 al valore venale totale peritato. I fondi n. 287 e n. 289, valutati anch'essi al valore venale, sono invece stati imputati all'interessata per metà, poiché da essa detenuti in comproprietà in ragione di un mezzo. La Cassa cantonale di compensazione ha quindi computato alla ricorrente una sostanza immobiliare complessiva di Fr. 370'050.- (Fr. 360'000.- + Fr. 1'750.- + [Fr. 5'600.- : 2] + [Fr. 11'000.- : 2]).
13. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza, si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
L'assicurata è proprietaria assoluta della particella n. 69 RFD di __________, sezione __________, mentre possiede ¼ della comproprietà coattiva del fondo n. 70 RFD al citato mappale n. 69.
L'insorgente detiene invece in comproprietà di un mezzo i fondi n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________.
Dal catastrino fiscale agli atti (doc. 83) si rileva che il fondo n. 69 RFD è composto di un terreno complementare di 485 mq stimati Fr. 7'783.-, su cui sono edificati un'abitazione di 89 mq stimata Fr. 100'000.-, un portico di 17 mq valutato al valore di stima di Fr. 2'000.- e una legnaia di 11 mq senza valore. Il valore di stima totale del fondo ammonta dunque a Fr. 109'783.-.
Il mappale n. 70 RDF, di cui l'assicurata ha una quota di ¼ trattandosi di una coattiva al fondo n. 69, è un terreno eccedente di 50 mq, stimati in Fr. 218,75.
La particella n. 287 RFD, di cui l'assicurata possiede ½, è registrata come terreno eccedente di 22'424 mq, valutati Fr. 1'121.-.
Il fondo n. 289 RFD, anch'esso di proprietà della ricorrente in ragione di un mezzo, è costituito di 1'845 mq di terreno eccedente, stimati Fr. 276,50.
Risulta, inoltre, dagli atti, come visto, che l'assicurata non abita (più) nell'edificio esistente sulla particella n. 69, bensì altrove, in un appartamento in locazione ad __________ (doc. 86).
È quindi a giusta ragione che la Cassa ha computato questi fondi al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
14. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
15. In specie, il 13 aprile 2010 (doc. 90) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale i fondi n. 69, n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________, di (com)proprietà della ricorrente.
Il 26 maggio 2010 (doc. 95) l'ing. __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni, peritando in Fr. 360'000.- il fondo su cui è edificata l'(ex) abitazione primaria della ricorrente, in Fr. 1'750.- la coattiva, in Fr. 5'600.- il fondo n. 287 e in Fr. 11'000.- il n. 289.
L'Ufficio stima ha prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le loro caratteristiche.
Dal registro fondiario risulta comunque che il fondo n. 69 è costituito da una scala di 12 mq, da una corte di 356 mq, da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq e da un porcile di 11 mq. La coattiva sulla part. n. 70 è costituita da 50 mq di passo ed è stata valutata dall'Ufficio stima in Fr. 1'750.-.
Il fondo n. 287 è composto di 2'804 mq di prato, di 17'924 mq di bosco e di 1'696 di cava, valutati ad un valore venale di Fr. 5'600.-.
Infine, il mappale n. 289, ossia 1'845 mq di prato, è stato valutato dall'Ufficio stima in Fr. 11'000.-.
Nell'ambito della procedura d'opposizione, l'assicurata si è lamentata della valutazione eccessiva (Fr. 360'000.-) del valore venale della part. 69 RFD di __________, sezione __________ (doc. A2).
Il 2 luglio 2010 (doc. 99) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima, chiedendogli di prendere posizione su questa censura.
Pertanto, come d'uso, il 16 settembre 2010 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme alla ricorrente. In quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse in loco dall'assicurata e con l'opposizione del 30 giugno 2010. Ha inoltre spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto del 22 settembre 2010 (doc. 114) il perito ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili;
d) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
e) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.".
Lo specialista ha concluso che le osservazioni formulate dalla ricorrente non presentavano nuovi elementi che non fossero già stati considerati dal perito incaricato di allestire le valutazioni. In sostanza ha quindi confermato i valori venali individuati dal collega, ma ha modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale: il valore cubimetrico ed il reddito della particella n. 69 sono risultati troppo elevati in considerazione dello stato dell'immobile e in confronto con casi simili.
Dalla nuova perizia si rileva dunque che il fondo n. 69 RFD di __________, sezione __________, di 485 mq, è costituito da un'abitazione di 89 mq, da un portico di 17 mq, da una scala di 12 mq, da una corte di 17 mq e da un porcile di 11 mq. I 781 mc dell'abitazione sono stati valutati Fr. 390.-/mc, ossia in Fr. 304'590; la cubatura del portico, di 63 mc, a Fr. 20.-/mc, per un totale di Fr. 1'260.-; la tettoia, di 39 mc, è stata valutata a Fr. 80.-/mc, ovvero in Fr. 3'120.-, mentre i 28 mc del porcile in Fr. 1'680.-, dato un valore di Fr. 60.-/mc. Il terreno di 485 mq è stato valutato in Fr. 58'200.- (Fr. 120.-/mq). Il valore venale totale assomma a Fr. 340'000.-.
Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che la ricorrente ha criticato le modalità con cui detti fondi sono stati peritati come pure il valore determinato (doc. IV).
Per la particella n. 69 RFD di __________, sezione __________, l'insorgente ha contestato il valore di Fr. 370'000.- (in realtà, di Fr. 360'000.-) ritenuto dalla Cassa, giudicandolo manifestamente eccessivo viste le condizioni strutturali dell'immobile. Infatti, esso è disposto su diversi livelli con tanti scalini da percorrere per andare da un locale all'altro. L'assicurata descrive così la casa paterna: "si entra dalla porta principale salendo 10 scalini esterni (le cantine sono situate al piano terreno) e si accede nel corridoio di entrata. Da questo svoltando a sinistra si entra in salotto il quale si situa sullo stesso piano. Se invece si svolta a destra vado su in cucina salendo 4 scalini. Se dalla cucina devo recarmi in camera e nel bagno devo scendere questi 4 scalini e salirne altri tre. Per salire poi alle altre due camere dell'ultimo piano, dal pianerottolo del bagno (e della prima camera) devo salire ben 10 scalini per raggiungere una camera sulla destra e ancora salire altri 4 scalini per raggiungere l'ultima camera in alto. In poche parole è tutto un dentro e fuori e salire e scendere." (doc. IV pag. 1).
La ricorrente ha poi descritto la semplicità delle installazioni presenti: "Lo stabile vecchio di 500 anni (dicono) è fisicamente attaccato ad un altro stabile il quale non ha muro maestro ma si appoggia a casa mia. Come detto vi sono scale a non finire, non vi è riscaldamento centrale, i locali sono piccoli (veri e propri "buchi") i servizi li avevo fatti istallare io e sono ridotti al minimo essenziale (il relativo locale viene riscaldato con una stufetta elettrica appesa a un gancio che viene spenta quando corre l'acqua.). I 2 vani corridoio, i 3 vani pianerottoli e le scale non sono riscaldati e sono pieni di gelidi spifferi. Le finestre sono piccole e vecchie e non trattengono il calore come nelle case nuove di oggi. I pavimenti sono quelli di cento anni fa. L'unico locale riscaldato è il salotto dove ho installato una stufa a "pellet". Lo stabile è situato nel centro del paese, gode di poco soleggiamento e confina con una valletta buia e umida." (doc. IV pag. 2).
Viste le lamentele ricorsuali sopra esposte, nella risposta di causa la Cassa di compensazione ha suggerito all'assicurata di ristrutturare l'abitazione sul mappale n. 69 per renderla più abitabile e poterci così tornare a vivere per evitare che venga considerata al valore venale (doc. VI). L'amministrazione ha poi rilevato che l'Ufficio stima si è già pronunciato riducendo a Fr. 340'000.- il valore venale di detto fondo e confermando gli altri valori venali individuati con le perizie del 26 maggio 2010 (doc. XII).
L'insorgente, alla luce di questa risposta, non ha più contestato l'esito delle perizie in questione (doc. XIII).
16. Questo Tribunale evidenzia comunque che nella sua valutazione del 22 settembre 2010 (docc. 100-112) il perito ha esposto per la particella n. 69 i criteri di valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo, le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della particella edificata.
Gli altri fondi, consistendo essenzialmente in prati e/o boschi, non sono stati descritti per iscritto così minuziosamente dall'esperto.
Più dettagliatamente, come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura degli edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
Il valore del terreno su cui sono edificati i subalterni A-F (abitazione, portico, tettoia, porcile) è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 120.-/mq il valore del terreno del fondo n. 69.
Vanno inoltre aggiunti i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di sostegno, accessi, piazzali, giardino).
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei contratti d'affitto esistenti per oggetti paragonabili.
Ritenuto un tasso di capitalizzazione del 5% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di reddito (come detto, solo per la part. n. 69 RFD di __________, sezione __________).
Tenuto quindi conto del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 340'000.- per il mappale n. 69, in Fr. 1'750.- per il fondo n. 70, in Fr. 5'600.- per la part. n. 287 ed in Fr. 11'000.- per il mappale n. 289, tutti RFD di __________, sezione __________.
17. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011, 33.2010.16; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
18. A mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali del 26 maggio 2010 e del 22 settembre 2010 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.
Queste perizie appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurata non sono in grado di contrastare i dati forniti dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto del referto del 26 maggio 2010 è stato leggermente modificato il 22 settembre 2010 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione sulla citata part. n. 69.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è comunque pronunciato sulle censure della ricorrente spiegando - anche personalmente - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate.
D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sono insufficienti, non sono infatti atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul posto per valutare l'immobile sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è quindi basato su circostanze reali.
Ritenuto, inoltre, come nelle sue valutazioni il perito abbia tenuto conto di tutte le peculiarità rilevanti quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l'incarto non si evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
Questo Tribunale può pertanto considerare affidabile la perizia del 22 settembre 2010 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il quale, come visto, ha confermato i referti approntati dal collega ing. __________ il 26 maggio 2010 per quanto concerne le particelle n. 70, n. 287 e n. 289 RFD di __________, sezione __________.
Ne discende che la richiesta dell'interessata al TCA di fare esperire un'altra perizia sui suoi immobili deve quindi essere respinta.
Visto quanto precede, il valore venale della sostanza immobiliare di proprietà dell'assicurata deve essere fissato nell'importo di Fr. 358'350.- (Fr. 340'000.- + Fr. 1'750.- + Fr. 5'600.- + Fr. 11'000.-).
19. Resta ora da determinare la sostanza ascrivibile alla ricorrente.
In qualità di proprietaria assoluta del fondo n. 69, l'ammontare di Fr. 340'000.- deve esserle attribuito interamente.
Per contro, il valore della comproprietà coattiva del fondo n. 70 va computato in ragione di ¼, dato che essa è suddivisa fra quattro fondi, fra cui il mappale n. 69, di proprietà dell'assicurata. Il valore di Fr. 1'750.- determinato dall'Ufficio stima va dunque conteggiato alla ricorrente in ragione di ¼, ossia in Fr. 437.-.
Per gli altri due mappali, detenuti dall'interessata in comproprietà con una quota di ½, vanno ritenute a suo carico rispettivamente le somme di Fr. 2'800.- e di Fr. 5'500.-.
In totale, dunque, nel foglio di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda di Fr. 348'737.- (Fr. 340'000.- + Fr. 437.- + Fr. 2'800.- + Fr. 5'500.-).
Dedotta la franchigia di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta ammonta a Fr. 323'737.-.
Di conseguenza, il consumo della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessata (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) è pari a Fr. 32'374.-.
20. In virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari a Fr. 54'058.- (Fr. 32'374.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 16'884.- [rendita AVS] + Fr. 4'800.- [valore locativo]).
21. In esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario) dato che i redditi computabili (Fr. 54'058.-) superano le spese riconosciute (Fr. 29'100.-), l'assicurata non ha diritto a prestazioni complementari.
Il ricorso deve essere pertanto respinto senza tasse né spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti