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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 gennaio 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. Già beneficiaria di Fr. 894.- al mese di prestazioni complementari da parte della Cassa di compensazione del Cantone __________ (doc. 2), trasferendo dal 1° luglio 2009 il proprio domicilio nel nostro Cantone RI 1 ha dovuto ripostulare la concessione di prestazioni complementari (docc. 10-17).
1.2. Con decisione dell'8 ottobre 2009 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino ha concesso all'assicurata, beneficiaria di una rendita AI e separata di fatto dal marito dal 1° luglio 2007, una prestazione complementare di Fr. 785.- al mese a far data dal 1° ottobre 2009 (doc. A3).
1.3. Il 14 dicembre 2009 (doc. 26) l'assicurata ha scritto alla Cassa di compensazione di essersi accorta – con ritardo, visto la polmonite che l'aveva colpita – che dal profilo contabile le era stata versata una prestazione complementare, senza tuttavia che ricevesse una decisione in proposito. Il giorno successivo (doc. 27) la Cassa le ha quindi trasmesso copia della citata decisione.
1.4. Il 22 dicembre 2009 (doc. A5) l'interessata ha formulato un'opposizione, pretendendo il riconoscimento di una PC mensile di Fr. 2'027,85, date, a suo dire, delle spese riconosciute ammontanti a Fr. 42'634.- e dei redditi computabili a Fr. 18'300.-.
L'opponente ha evidenziato che dal 1° gennaio 2010 ha cambiato cassa malati, per cui il premio LAMal è inferiore al precedente e quindi non capisce come mai il contributo fisso per l'assicurazione malattia sia sempre di Fr. 4'224.- che corrisponde al premio presso il precedente assicuratore, mentre paga Fr. 3'520.-, "il che comporta un beneficio a mio favore di ben fr. 704.- annui". L'assicurata ha contestato inoltre la posta del contributo AVS di Fr. 470.-, che ritiene illegale in quanto è invalida al 100% e non svolge nessuna attività lucrativa e chiede dunque di eliminarla.
RI 1 si è lamentata inoltre dell'importo di Fr. 9'000.- ritenuto quale pigione, quando invece il suo canone di locazione annuo ammonta a Fr. 18'860.- (Fr. 1'580.- mensili), con un aumento di Fr. 30.- al mese dal 1° gennaio 2010, oltre al conguaglio per gli anni 2009 e 2010 ancora non definiti.
L'assicurata ha poi rilevato che vive insieme al nipote, invalido al 100% dalla nascita, e per la cui cura riceve dal di lui tutore la somma di Fr. 1'300.- al mese per vitto, alloggio, vestiario, ecc., cifra che però non le basta, visto il fabbisogno del nipote calcolato in Fr. 1'400.- al mese.
Ha infine osservato di non avere dei depositi a risparmio ed ha quindi proposto il calcolo delle sue entrate e delle sue uscite.
1.5. Con decisione su opposizione del 5 gennaio 2010 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la succitata opposizione, prendendo posizione su ognuna delle censure sollevate dall'interessata ed evidenziando che anche il nipote beneficia di PC e che il limite vitale riconosciutogli serve proprio per fare fronte alle diverse spese elencate dall'assicurata.
1.6. Il 17 gennaio 2010 (doc. I) RI 1 si è rivolta a questo Tribunale mediante ricorso, riproponendo essenzialmente le medesime censure esposte con l'opposizione. In aggiunta, la ricorrente ha affermato che in precedenza percepiva una rendita AI e PC più elevata dell'attuale e ritiene ciò incomprensibile.
1.7. Con la risposta di causa del 28 gennaio 2010 (doc. III) la Cassa di compensazione ha confermato la decisione su opposizione, osservando di "aver risposto in sequenza e convenientemente a tutte le contestazioni sollevate, ad ogni appunto sollevato dalla ricorrente corrisponde una specifica disposizione legale che giustifica il suo agire". Ha poi precisato che non tutte le spese a cui l'assicurata deve fare fronte devono essere assunte dalle prestazioni complementari, che invece si occupano di garantire un reddito minimo.
Il 4 febbraio 2010 (doc. V) l'insorgente ha osservato che la Cassa non ha spiegato perché la sua PC è stata ridotta da Fr. 909.- a Fr. 785.- e chiede spiegazioni riguardo a come far fronte ai costi legati al nipote __________, elencati nel ricorso, se il tutore del giovane le versa mensilmente soltanto Fr. 1'300.-.
L'amministrazione si è riconfermata nelle sue precedenti conclusioni (doc. VII), così pure la ricorrente (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Riguardo alla tempestività dell'opposizione dell'assicurata formulata il 22 dicembre 2009, va osservato che la decisione formale impugnata è stata emanata l'8 ottobre 2009, ma giustamente l'amministrazione non ne ha sollevato la tardività, poiché la predetta decisione è stata intimata per posta semplice e quindi il mittente è impossibilitato a determinarne l'effettiva ricezione da parte del destinatario.
Pertanto, va ritenuto che l'interessata ha preso conoscenza del contenuto della decisione dell'8 ottobre 2009 soltanto quando la Cassa di compensazione gliel'ha nuovamente inviata il 15 dicembre 2009. Di conseguenza, è dal giorno successivo alla sua ricezione che decorre il termine di 30 giorni per interporre opposizione ed in concreto questo lasso di tempo è stato abbondantemente rispettato con l'invio raccomandato del 22 dicembre 2009 (doc. A5).
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se hanno diritto ad una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
2.4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. La ricorrente ha impugnato la decisione della Cassa, poiché ritiene che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Ella ha postulato un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane, accresciute dal doversi prendere cura del nipote, invalido dalla nascita. A suo dire le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione, che le ha concesso una PC di Fr. 785.- al mese.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurata considerati nella decisione impugnata siano corretti.
2.5. Tra le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 2.3, vi è innazitutto il fabbisogno vitale. La ricorrente ha indicato il suo fabbisogno in Fr. 19'894.- (Fr. 18'720.- + Fr. 704.- di minor costo della cassa malati + Fr. 470.- di contributo AVS/AI/IPG).
Fino al 31 dicembre 2007 il diritto federale stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a vLPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che regola le prestazioni complementari all'AVS e AI, dal 1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un importo unico.
Per l'anno 2009, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).
Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).
Infatti, con il Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC (pubblicato il 26 maggio 2009 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 26/2009, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2009, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.
Questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente, perciò l'importo di Fr. 18'720.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di reddito per persona sola, quale è la ricorrente siccome separata di fatto dal marito, è corretto.
2.6. La ricorrente si è inoltre lamentata per il fatto di sopportare personalmente anche altre spese, soprattutto legate alla cura del nipote invalido (abbigliamento, materiale igienico, costi per la pulizia dell'appartamento, bucato e stiratura dei suoi vestiti, tasse sui rifiuti, energia elettrica, spese per le trasferte dal dentista, dal tutore, ecc.).
Ella chiede dunque che queste spese siano riconosciute ed aggiunte implicitamente nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma di Fr. 1'300.- al mese che le versa il tutore del nipote per prendersi cura di quest'ultimo non basta, visto che annualmente i costi ad esso legati ammontano a Fr. 31'200.- mentre egli percepisce una rendita AI ed una PC assommanti in totale (solo) a Fr. 24'936.-.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurata.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2009 questo importo ammonta, come visto, a Fr. 18'720.- (cfr. Decreto cantonale esecutivo del 4 febbraio 2009 concernente la LPC) e rappresenta l'importo a cui l'assicurata ha diritto per fare fronte alle altre personali spese menzionate nel ricorso.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, al contributo AVS/AI/IPG ed all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurata altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (cfr. consid. 2.2).
Ne consegue che i costi indicati dalla ricorrente relativi alla cura personale, all'energia elettrica, all'acquisto dei giornali, alle trasferte, ecc., non possono essere computati, come non lo possono essere i costi esposti e riferiti al nipote __________, che risulta essere titolare di un proprio diritto alle prestazioni complementari e non rientra dunque nel calcolo delle PC della zia qui unica insorgente. Gli importi esposti non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC dell'assicurata.
La sua richiesta non può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato per il 2009 in Fr. 18'720.-.
2.7. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, che la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 4'224.- mentre l'assicurata ha ritenuto che debba essere preso in considerazione l'importo di Fr. 3'520.-, corrispondente al premio LAMal che paga nel 2010, va anche in tal caso confermato l'operato della Cassa.
Al riguardo, questo Tribunale osserva che nella precedente sentenza emessa il 28 marzo 2006 (inc. n. 33.2005.10) concernente la ricorrente stessa, la questione del contributo fisso per i premi LAMal era già stata ampiamente spiegata all'interessata. In questa sede si può pertanto rinviare a quella sentenza.
Va qui soltanto evidenziato ancora che in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.
A norma dell'art. 66 cpv. 1 LAMal, la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli artt. 65 e 65a.
Per il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'art. 65a lett. a.
Per quanto concerne le prestazioni complementari, l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 2.3, prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 dell'OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Per l'art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario di PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfetario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è versata: a) dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente; b) dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.
Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 31 ottobre 2008 ha fissato in Fr. 4'224.- il premio medio per l'anno 2009 per la regione 2 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio della ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'224.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 2.
Secondo gli artt. 3 e 29 cpv. 2 LaLPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.
Il tenore di questa norma è ripreso pure dall'art. 41 cpv. 1 LCAMal, mentre il suo capoverso 2 specifica che l'ammontare dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle PC.
Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per la ricorrente il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'224.-. Trattandosi di un premio medio regionale per il 2009 (il contributo per il 2010 è di Fr. 4'380.-), esso è dunque totalmente indipendente dal premio LAMal effettivamente dovuto dall'assicurata.
Va comunque rilevato che il premio di Fr. 3'520.- indicato dalla stessa si riferisce all'anno 2010, mentre qui in discussione è il suo diritto alle PC dal 1° ottobre 2009.
Inoltre, contrariamente a quanto inteso dall'interessata, questo importo medio, maggiore a quello concretamente da ella pagato, va a vantaggio della beneficiaria di prestazioni complementari, poiché in tal modo viene aumentato il suo fabbisogno e quindi la differenza con i suoi redditi computabili.
2.8. L'insorgente ha chiesto di eliminare dalle sue spese riconosciute l'importo di Fr. 470.- relativo al contributo AVS, affermando di non essere (ancora) pensionata, bensì invalida.
Al riguardo, questo Tribunale rileva innanzitutto che il contributo annuo di Fr. 470.- si riferisce non solo all'AVS, ma anche all'AI e all'IPG, come ben indicato sul foglio di calcolo della prestazione complementare e quindi concerne anche l'assicurata, beneficiaria di una rendita d'invalidità.
In secondo luogo, occorre evidenziare che, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, per tutte le persone sono riconosciuti quali spese i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie.
In merito a ciò va dunque ritenuto che sono assicurate obbligatoriamente in conformità alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro domicilio civile in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile o 65 anni, se di sesso maschile.
Tuttavia, l'età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni dal 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione della LAVS).
Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAVS, le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da Fr. 324.- (nel 2009 e 2010: Fr. 382.-) a Fr. 8'400.-. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a Fr. 324.- (Fr. 382.-), sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa.
Per l'art. 10 cpv. 2 LAVS, gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il contributo minimo.
Nel caso di specie è applicabile l'art. 10 cpv. 2 LAVS e quindi l'assicurata deve pagare il contributo minimo.
Queste disposizioni legali sono applicabili anche alla ricorrente, beneficiaria di una rendita AI, in virtù della legislazione che regola l'assicurazione sull'invalidità.
Infatti, l'art. 2 concernente l'obbligo contributivo recita che
" Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della LAVS."
E per l'art. 3 sul calcolo e riscossione dei contributi,
" 1 La LAVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l’invalidità. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa è dell’1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l’articolo 8 capoverso 1 della LAVS.
L’articolo 9bis della LAVS è applicabile per analogia.
1bis Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 64 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 128 a 1400 franchi l’anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell’articolo 2 della LAVS.
2 I contributi sono riscossi come supplemento ai contributi dell’AVS. Gli articoli 11 e 14–16 LAVS sono applicabili per analogia con le rispettive deroghe alla LPGA21.".
Inoltre, per quanto concerne la legge sulle indennità per perdita di guadagno (LIPG), l'art. 27 prevede che
" 1 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull’AVS, eccettuati gli assicurati facoltativi.
2 Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei contributi tenendo conto dell’articolo 28. Il contributo sul reddito di un’attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa pagano un contributo da 14 a 500 franchi l’anno, secondo le loro condizioni sociali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l’articolo 8 capoverso 1 della legge sull’AVS. L’articolo 9bis della legge sull’AVS è applicabile per analogia.
3 I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della legge sull’AVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA che vi figurano.".
Ora, secondo la già citata Ordinanza federale 09 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, per l'anno 2009 il contributo minimo per le persone senza attività lucrativa è di Fr. 382.- all'anno per l'AVS, di Fr. 64.- per l'AI e di Fr. 14.- per l'IPG, ossia un contributo annuo totale di Fr. 470.-.
Questo importo, dunque, è a carico delle persone senza attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età pensionabile e quindi è dovuto anche dalla ricorrente fino al compimento dei 64 anni.
In luogo e vece di lasciare l'onere all'interessata stessa di provvedere a versare quanto dovuto alla Cassa cantonale di compensazione al fine di far fronte al suo obbligo contributivo annuo e quindi di non avere buchi contributivi che potrebbero poi intaccare il suo diritto alla rendita AVS, l'amministrazione, come da essa stessa ben rilevato, per prassi garantisce il contributo AVS/AI/IPG ai beneficiari di prestazioni complementari e provvede direttamente a riversarlo alla Cassa di compensazione competente, analogamente a quanto accade con il premio LAMal, che il Cantone paga direttamente agli assicuratori (art. 29 cpv. 2 LaLPC).
In queste circostanze, è a giusta ragione che, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC, nelle spese riconosciute della ricorrente deve essere aggiunto l'importo di Fr. 470.- fino a quando andrà in pensione.
2.9. Resta ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurata, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 9'000.-, mentre la ricorrente chiede sia stabilita nell'importo massimo di Fr. 13'200.-, sebbene il canone da lei pagato nell'anno 2009 sia di Fr. 18'860.- (Fr. 1'580.- x 12 mesi).
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce per il 2009 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto esecutivo del 4 febbraio 2009 (RL 6.4.5.3.2), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
La già citata STCA del 28 marzo 2006 (inc. 33.2005.10), che ha coinvolto (anche) la ricorrente, ai considerandi 2.7-2.9 ha già trattato la questione della condivisione della pigione fra l'assicurata e suo nipote. A quel riguardo, il TCA aveva così concluso:
" (…)
2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre.
In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli.
Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004).".
In concreto, anche il nipote, invalido dalla nascita, non può evidentemente prestare alcun aiuto domestico o simile alla ricorrente. Visto il suo stato precario di salute, che abbisogna di cure ed aiuto continuo da parte dell'assicurata, il fatto di ospitarlo senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale dell'insorgente nei di lui confronti, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione (STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
In qualità di nipote, poi, va esclusa l'applicazione degli artt. 276 e 277 CC relativa al rapporto fra genitori e figli e degli artt. 328 e 329 CC concernente i parenti in linea ascendente e discendente.
In queste circostanze, va ritenuto che la ricorrente condivide l'abitazione familiare con __________, che però non è incluso nel calcolo delle PC dell'assicurata, essendo egli personalmente beneficiario di prestazioni versate dall'AI ed a sua volta di PC in virtù, va ribadito, di un diritto proprio ex art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, e non perché beneficiario di PC tramite l'assicurata, sua zia, come potrebbe essere invece un figlio o un coniuge che rientrerebbero nel calcolo delle prestazioni complementari dell'interessata.
Come detto, infatti, l'insorgente va considerata persona sola e quindi il calcolo non va eseguito come famiglia solo perché due persone, in specie parenti, convivono. Pertanto, la pigione annua lorda deve essere computata all'assicurata soltanto in ragione di metà.
Dalla documentazione agli atti risulta che la pigione lorda mensile ammontava nel 2009 a Fr. 1'580.-, ossia Fr. 1'200.- di locazione netta (doc. 37), Fr. 300.- d'acconto spese accessorie (doc. 37) e Fr. 80.- per il parcheggio (doc. 36).
La Cassa di compensazione ha riconosciuto all'assicurata una pigione annua di Fr. 9'000.-, pari alla metà (art. 16c OPC-AVS/AI) della somma (Fr. 18'000.-) della pigione (Fr. 1'200.- x 12 mesi) e delle spese accessorie (Fr. 300.- x 12 mesi), escluso quindi il costo per il parcheggio.
La ricorrente ha poi indicato che dal 1° gennaio 2010 la pigione è aumentata di Fr. 30.- al mese (doc. 34).
In queste circostanze, dal 1° ottobre 2009 e fino alla modifica del canone di locazione va computata all'assicurata una pigione lorda di Fr. 9'000.-. Tale importo corrisponde alla metà, come già esposto, del canone di locazione annuo lordo per il 2009 senza garage (N. 3026 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC) edite dall'UFAS), cifrato in Fr. 18'000.- ([Fr. 1'200.- + Fr. 300.-] x 12 mesi).
Questo stesso importo va ritenuto anche per il 2010 poiché, a ben vedere, l'aumento di pigione per l'anno corrente segnalato dall'interessata si riferisce in realtà ai "posteggi" (doc. 34) e quindi questa voce non può essere presa in considerazione non essendo una spesa strettamente necessaria.
Non va invece tutelata la richiesta dell'insorgente di considerare il limite di Fr. 15'000.- di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC.
Infatti, questa norma si riferisce chiaramente alle persone con orfani che hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Come già rilevato, in concreto non si è di fronte né all'una né all'altra ipotesi. La ricorrente è la zia di __________ ed egli non ha diritto ad una rendita per orfani né ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, ma ha un diritto proprio ad una rendita d'invalidità come persona adulta, essendo nato nel 1973. La norma citata dall'assicurata non può dunque essere qui applicata.
Si evidenzia, infine, che il diritto del nipote alle PC non è oggetto della decisione impugnata e quindi non può essere esaminato.
2.10. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurata assommano dunque a Fr. 32'414.- (Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola] + Fr. 4'224.- [contributo cassa malati] + Fr. 470.- [contributi AVS/AI/IPG] + Fr. 9'000.- [pigione lorda]).
L'importo individuato dalla Cassa cantonale di compensazione deve quindi essere confermato.
2.11. Per quanto concerne i redditi computabili, va conteggiata la rendita AI (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) di Fr. 18'300.- percepita dall'assicurata nel 2009 (art. 23 cpv. 3 OPC-AVS/AI), come correttamente effettuato dalla Cassa di compensazione.
L'insorgente ha tuttavia più volte menzionato di ricevere dal tutore del nipote la cifra di Fr. 1'300.- al mese per il mantenimento del pupillo.
Al riguardo, il 21 dicembre 2009 (doc. 32) il tutore ufficiale ha dichiarato che dall'indennità mensile di Fr. 2'078.- che il pupillo invalido dalla nascita riceve mensilmente, egli versa all'insorgente la somma di Fr. 1'300.- "che serve quale:
" a) partecipazione al canone di affitto e spese annesse;
b) vitto;
c) spese per abbigliamento (vestiti, scarpe, maglie, calze, ecc.);
d) spese per acquisti igienici di necessità giornaliera;
e) cura dello stesso;
f) spese di trasferte, ecc. ecc."
Si tratta, come ritenuto dalla Cassa, di versamenti che non vanno conteggiati quali versamenti periodici ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC.
2.12. Come visto in ingresso, la prestazione complementare annua a cui il ricorrente ha diritto è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
In concreto, deducendo dai redditi computabili di Fr. 18'300.- le spese riconosciute ammontanti a Fr. 32'414.-, si ottiene un'eccedenza di Fr. 14'114.-, alla quale va però ancora dedotto il contributo fisso di Fr. 4'224.- per l'assicurazione malattia.
L'insorgente ha così diritto ad una prestazione complementare annua di Fr. 9'420.-, corrispondente a Fr. 785.- mensili.
Il calcolo dell'amministrazione è quindi corretto e va confermato, ovvero dal 1° ottobre 2009 la Cassa di compensazione verserà all'assicurata delle PC di Fr. 785.- al mese.
Il ricorso deve dunque essere respinto.
2.13. Quanto alla lamentela della diminuzione del suo diritto alle PC, che la ricorrente afferma essere stato di Fr. 909.- ed ora di soli Fr. 785.-, la ragione d'essere di tale differenza per l'anno 2009 è insita nel cambiamento del suo domicilio.
In effetti, prima di trasferirsi a __________, l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________ e quindi il parametro del contributo fisso per il pagamento del premio dell'assicurazione malattia era quello medio stabilito per quel Cantone.
Secondo la già citata Ordinanza del DFI del 31 ottobre 2008, il premio medio per gli adulti nella regione 1 in cui era domiciliata la ricorrente ammontava a Fr. 3'408.-.
Inoltre, l'insorgente ha cambiato abitazione e di riflesso anche il costo della pigione è mutato passando da Fr. 6'900.- riconosciuti dalla Cassa cantonale del Cantone __________ a Fr. 9'000.- ammessi dalla Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e qui confermati dal TCA.
Il limite di reddito, identico in tutti i Cantoni siccome fissato dalla LPC, resta immutato a Fr. 18'720.- per persona sola nel 2009.
In queste circostanze, se fino al 30 settembre 2009 le spese riconosciute dell'assicurata ammontavano a Fr. 29'028.-, dal momento del cambiamento del Cantone di domicilio ora esse assommano, come visto, a Fr. 32'414.-, mentre i redditi computabili sono rimasti immutati a Fr. 18'300.-.
Di conseguenza, se quando l'assicurata era domiciliata nel Cantone __________ la differenza fra i redditi computabili e le spese riconosciute era di Fr. 10'728.- (doc. 2) - già dedotto il contributo fisso per i premi LAMal poiché, in virtù dell'art. 54a cpv. 1 OPC-AVS/AI, tale forfait non deve essere inserito dai Cantoni nel conteggio delle prestazioni complementari -, da quando è domiciliata nel nostro Cantone la differenza risultante dal suo diritto alle PC per l'anno 2009 è invece, come visto, di Fr. 9'420.-.
Giocoforza, quindi, riducendosi la differenza fra le entrate e le uscite, anche il diritto alle prestazioni complementari della ricorrente è diminuito a Fr. 785.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti