Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2010.4

 

TB

Lugano

3 agosto 2010

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

 

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto come:

 

il 24 luglio 2009 (doc. 3) RI 1, nato nel 1948 e beneficiario di una rendita d'invalidità ammontante attualmente a Fr. 1'140.- al mese (doc. A3), ha postulato la concessione di prestazioni complementari, allegando all'apposito formulario uno scritto che spiega come la sua precaria situazione economica sia conseguente al sequestro di tutti i suoi averi mobili ed immobili avvenuto nell'ambito di laborioso procedimento penale ancora in corso (doc. A4);

 

a seguito della richiesta, il 13 agosto 2009 (doc. 44), la Cassa di compensazione ha svolto accertamenti, chiedendo in particolare all'assicurato di produrre specifici documenti, necessari per potere definire la sua situazione economica;

 

il 12 ottobre 2009 (doc. 45) la Cassa ha sollecitato l'interessato;

 

l'assicurato ha risposto il 28 ottobre 2009 (doc. 47) producendo quanto richiesto (doc. 48-64), ovvero non appena ottenuto dal Procuratore Pubblico competente per il procedimento penale a suo carico (doc. A8) una parte della documentazione richiesta dalla Cassa cantonale di compensazione;

 

con scritto del 7 novembre 2009 (doc. A5) l'amministrazione ha confermato all'assicurato di avere esaminato la documentazione trasmessa ma che, "alfine di poter permetterci di emanare una decisione corretta ed adeguata alla sua situazione patrimoniale e finanziaria è necessario che il Ministero Pubblico concluda prima gli accertamenti in corso e liberi, se del caso, la sostanza attualmente sotto sequestro.". Per tale motivo la Cassa ha ritenuto che "una nostra presa di posizione non è attualmente possibile. Qualora vi fossero dei cambiamenti voglia cortesemente darcene subito comunicazione.";

 

il 18 novembre 2009 (doc. A6) l'assicurato ha fatto presente all’amministrazione come le indagini del Ministero Pubblico siano iniziate nel 2004, e quindi da anni, e come non sarebbe possibile conoscerne la durata prevedibile ed i tempi necessari alla loro conclusione. Il qui ricorrente ha indicato che tale incertezza lo pregiudicherebbe alla luce di una rendita AI esigua e dell’impossibilità di ottenere prestazioni PC a complemento. RI 1 ha significato di non comprendere il mancato versamento di prestazioni da parte dello Stato (prestazioni complementari alla rendita d'invalidità) per potere vivere con più serenità, importi che potrebbero semmai successivamente essere compensati con i valori di sua proprietà in caso di liberazione degli stessi dal sequestro ordinato dalla magistratura penale. Sostanzialmente l’assicurato postula l’anticipo delle prestazioni complementari da parte della Cassa Cantonale di Compensazione e ciò in vista del dissequestro dei suoi beni;

 

in data 2 dicembre 2009 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha informato l'interessato che l’attribuzione di prestazioni complementari dipende dalla situazione economica del richiedente e nel suo caso, "in mancanza di una situazione patrimoniale/finanziaria consolidata e in ossequio all'art. 43 LPGA, non possiamo far altro che confermarle la nostra lettera del 7 novembre 2009.";

 

con scritto del 7 gennaio 2010 (doc. A7) l'assicurato ha segnalato l’anomalia della sua dichiarazione fiscale dove risultano beni in realtà oggetto di sequestro. Egli possiede un patrimonio di cui non può tuttavia disporre siccome bloccato da un provvedimento coercitivo pendente procedura ordinato dal Ministero Pubblico. In assenza di tale disponibilità il ricorrente ha indicato di vivere con soli CHF 1'424,10 al mese (Fr. 1'100.- [rendita AI] + Fr. 324,10 [prestazione assistenziale]). Con questa somma egli non riesce a far fronte alle spese quotidiane ed agli interessi ipotecari, ciò che mette seriamente a rischio la possibilità di continuare a vivere nella sua casa, comunque sequestrata. RI 1 ha chiesto all’amministrazione la rivalutazione del suo caso;

 

con ricorso del 9 febbraio 2010 (doc. I) l’assicurato ha esposto la sua situazione economica, precaria, ed ha chiesto al Tribunale di verificare il suo diritto alle PC. Il ricorrente ha ricordato di vivere, unitamente alla moglie, grazie all’ importo della rendita AI ed una prestazione assistenziale, non sufficienti, soprattutto in vista della messa all'asta della sua abitazione e della necessità di trasloco in un appartamento adeguato alle sue finanze. RI 1 indica di potere contare soltanto su un eventuale sussidio totale di Fr. 1'250.- da parte dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Ritenuto come pure i suoi averi del II pilastro siano stati bloccati dal Procuratore pubblico, egli ribadisce assenza di mezzi per il sostentamento rinnovando la richiesta di PC;

 

con risposta del 25 febbraio 2010 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione evidenzia come il ricorrente non invochi formalmente un diniego od un ritardo da parte dell'amministrazione, ma semplicemente esponga sue difficoltà economiche e chieda un aiuto per fronteggiare le sue spese correnti. La Cassa, volendo considerare l’impugnativa, che reputa comunque non sufficientemente motivata, quale ricorso per denegata giustizia, ne chiede la reiezione considerando giustificato il prolungamento della procedura a fronte della particolarità del caso, dell’esistenza di un sequestro penale e dell’assenza di elementi per potersi determinare con sufficiente certezza sul diritto dell’assicurato a prestazioni complementari. Secondo la Cassa essa non è tenuta ad anticipare prestazioni in simili situazioni di incertezza. L’amministrazione segnala come potrà pronunciarsi sul diritto dell'insorgente soltanto quando la situazione patrimoniale dello stesso sarà definita (mediante la liberazione dei beni o la confisca degli stessi), ciò che il permanere del sequestro rende impossibile;

 

il 16 marzo 2010 (doc. V) il giudice delegato ha postulato alla Camera dei ricorsi penali l’accesso agli atti della procedura penale che coinvolge – tra gli altri – anche il qui ricorrente, ciò poiché "Ai fini del giudizio di competenza di questo Tribunale è di rilievo potere esaminare gli atti dell'istruttoria penale … per accertare da un lato l'estensione del patrimonio del ricorrente, comprendere l'entità dell'eventuale confisca che egli potrebbe subire, verificare quanti e quali importi gli sono stati dissequestrati se vi sono stati dissequestri, a chi sono stati destinati gli importi dissequestrati, e valutare la possibile durata della procedura ancora pendente nonostante l'inizio dell'incarto sia del 2004 (e quindi si approssimino i 6 anni di vita)";

 

la richiesta, fondata sull’art. 27 CPP, è stata accolta dalla CRP il 29 aprile 2010 (doc. VIII), il 12 maggio seguente (doc. IX) il giudice delegato ha chiesto al Procuratore pubblico incaricato del procedimento penale copia di tutti gli atti relativi agli ordini di sequestro e di dissequestro dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'assicurato, citando a titolo non esaustivo determinati atti desunti dall'elenco atti provvisorio ricevuto dalla Camera dei ricorsi penali;

 

previa consultazione degli stessi, il 1° giugno 2010 (doc. X) il Procuratore pubblico ha trasmesso al TCA gli atti richiesti;

 

gli atti acquisiti in uno con tutti gli atti della causa sono stati messi a disposizione delle parti per il periodo corrente dal 1 luglio sino al 14 luglio 2010. Il ricorrente ne ha preso visione senza formulare richieste di alcun genere a livello probatorio e senza presentare osservazioni come avrebbe potuto. L’amministrazione ha rinunciato all’esame del dossier.

 

 

considerato in diritto:

 

                                          la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove), perciò il TCA può decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF H 180/06 del 21 dicembre 2007, STFA I 707/00 del 21 luglio 2003);

 

per l'art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni;

 

in virtù dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali;

 

a norma dell'art. 56 cpv. 1 LPGA, le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;

 

nel caso di specie l'assicurato non ha prodotto nessuna decisione impugnabile emessa dalla Cassa di compensazione, ma ha chiesto al TCA di "voler analizzare questa situazione in modo equo e comprensivo" (doc. I). In queste condizioni, nella misura in cui il ricorrente si limita ad esporre la sua situazione chiedendo al Tribunale di intervenire in assenza di una decisione formale e per di più di una decisione su opposizione impugnabile, il ricorso si rivela inammissibile;

 

l'atto di ricorso del 9 febbraio 2010 va invece considerato quale ricorso per denegata e ritardata giustizia;

 

giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, un ricorso può essere interposto se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia;

 

con l'entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito a ricorsi di tale natura;

 

secondo prassi costante del Tribunale federale vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a) od ancora nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura della procedura nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Nel valutare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una analisi delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiano oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483). Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Berna 1985, pag. 78);

 

in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, op. cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV Nr. 38 consid. 2b pag. 110);

 

in concreto, il 7 novembre 2009 (doc. A5) l'amministrazione ha comunicato all'assicurato di non potere emanare una decisione formale a fronte della richiesta di prestazioni complementari, poiché era prima necessario che il Procuratore pubblico espletasse i suoi incombenti nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti del qui ricorrente e, se del caso, liberasse la sostanza dell'interessato posta sotto sequestro. La mancanza di possibilità di avere una chiara situazione patrimoniale e finanziaria dell'assicurato è alla base della mancata emanazione di un provvedimento;

 

l’assicurato ha dapprima chiesto il 18 novembre 2009 (doc. A6) alla medesima Cassa "una vostra presa di posizione alla mia richiesta e di volermi spiegare in modo equo e comprensibile il motivo della vostra decisione.";

 

poi, ottenuta il 2 dicembre 2009 (doc. A1) una risposta simile derivante dalla "mancanza di una situazione patrimoniale /finanziaria consolidata e in ossequio all'art. 43 LPGA", il 7 gennaio 2010 (doc. A7) l'interessato si è nuovamente rivolto all'amministrazione, ma non ottenendo risposta ha infine interpellato il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni il 9 febbraio 2010 (doc. I) chiedendo di "voler valutare il contenuto" della presa di posizione della Cassa cantonale;

 

l'amministrazione non ha dunque emanato né una decisione formale né tanto meno una decisione su opposizione portante sulla richiesta dell'interessato di potere beneficiare di prestazioni complementari all'AI;

 

riguardo all'art. 49 cpv. 1 LPGA ed alla condizione che quando v'è disaccordo con l'interessato l'assicuratore deve emanare per iscritto una decisione, Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, N. 18 e N 19 pag. 614 e seg., afferma:

 

"  a) Dass bei Entscheiden zu einem nicht erheblichen Gegenstand erst bei einem fehlenden Einverständnis der betroffenen Person eine schriftliche Verfügung zu erlassen ist, entspricht einem bereits im bisherigen Recht festgelegten Grundsatz (vg. Art. 74quater IVV, altArt. 80 Abs. 1 KVG, altArt. 96 Abs. 1 MVG), welcher insbesondere aus verwaltungsökonomischen Überlegungen eingeführt wurde (vgl. Maeschi, Kommentar, N 2 zu Art. 96 MVG). Falls die Versicherungsträger prinzipiell ein formloses Verfahren durchführen kann (was in verschiedenen Versicherungszweigen aufgrund einer entsprechenden ausdrücklichen einzelgesetzlichen Anordnung möglich ist), ist dennoch umgehend eine formelle Verfügung zu erlassen, wenn ein fehlendes Einverständnis der betroffenen Person besteht (vgl. dazu BGE 133 V 190).

Der Wortlaut von Art. 49 Abs. 1 ATSG lässt offen, ob der Erlass der schriftlichen Verfügung erst auf besonderes Verlangen dieser Person oder bereits dann erfolgt, wenn der Versicherungsträger das fehlende Einverständnis erkennt. Jedenfalls muss der Versicherungsträger in jenen Fällen eine Verfügung erlassen, in denen das fehlende Einverständnis der versicherten Person von vornherein feststeht (so auch Eugster, Krankenversicherung, N 1194). Es kann aber in Übrigen – auch bei einer Leistungsablehnung – selbstverständlich zunächst ein Entscheid im formlosen Verfahren getroffen werden, da der Versicherungsträger annehmen kann, die versicherte Person lasse sich von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugen (zur Besonderheit von Art. 100 Abs. 1 AVIG vgl. N 74).

 

b) Gestützt auf die in Art. 27 Abs. 2 ATSG festgelegte Beratungspflicht ist die betroffene Person über die Befugnis zu informieren, bei Nichteinverständnis eine schriftliche Verfügung zu verlangen (vgl. BGE 132 V 416; dazu auch Maeschi, Kommentar, N 7 zu Art. 96 MVG). Innert welcher Frist dies gegebenenfalls zu erfolgen hat, legt Art. 49 Abs. 1 ATSG nicht fest und ist in Analogie zur Frist zu bestimmen, innert welcher im Anwendungsbereich von Art. 51 Abs. 1 ATSG zu handeln ist (vgl. dazu ATSG-Kommentar, Art. 51 N 13 ff.). Als rechtzeitig gestellt gilt insoweit das Begehren jedenfalls dann, wenn es innerhalb eines Zeitraums erfolgt, der als vernünftig erscheint und den Prinzipien des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit Rechnung trägt (vgl. BGE 122 V 369; Locher, Grundriss, 433, nennt eine Frist von mehreren Monaten). Ist die vorgenannte Beratung erfolgt, ist diese Zeitspanne wesentlich kürzer als der Zeitraum, der bei fehlender Information massgebend ist (ungefähr sechs bis 14 Monate; vgl. Maeschi, Kommentar, N 10 zu Art. 96 MVG, sowie RKUV 1986 391). Wird das Begehren nach dieser Zeitspanne gestellt, kann der Versicherungsträger darauf nicht eintreten (anders Eugster, Krankenversicherungsrecht, N 1197, wonach ein entsprechendes Gesuch prinzipiell jederzeit gestellt werden kann; dazu auch Grünig, Verfahrensfragen, 179, die eine maximale Frist von fünf Jahren annimmt).";

 

è vero che la situazione patrimoniale ed economica del ricorrente non era allora e nemmeno è tuttora chiara, visto l'avvenuto sequestro di tutti i suoi beni patrimoniali ordinato dal Ministero pubblico nell'ambito del procedimento penale avviato nei suoi confronti;

 

tuttavia, l'amministrazione non può limitarsi a non decidere, poiché così facendo viola il diritto dell’assicurato a vedersi intimare un provvedimento impugnabile da porre semmai al vaglio dell’autorità superiore in merito ad una questione controversa. Quindi quando vi è disaccordo con l'interessato, l'assicuratore deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni (art. 49 cpv. 1 LPGA);

 

in queste condizioni, accertato che la Cassa cantonale di compensazione si è rifiutata - in due occasioni - di emanare una decisione formale sulla richiesta di PC dell'assicurato, appaiono realizzati i presupposti per una denegata giustizia;

 

come evidenziato da Kieser, l'amministrazione era infatti tenuta ad esprimersi riguardo al diritto del ricorrente di percepire o meno delle prestazioni complementari. La circostanza che tutti i suoi beni siano oggetto di sequestro non impediva infatti alla Cassa di pronunciarsi formalmente su questo diritto, ma doveva comunque comportare che individuasse una soluzione a questo problema, se possibile aiutandosi con la giurisprudenza e con la dottrina in materia, semmai dopo espletamento di tutte le possibilità di indagine a disposizione tra cui la domanda di esame degli atti alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale d’Appello per verificare lo stato della procedura penale, l’entità dei beni oggetto del sequestro, l’esistenza o meno di debiti e le loro garanzie;

 

la Cassa di compensazione ha omesso di decidere, e ciò malgrado avesse già disposto degli accertamenti economici riguardo alla vendita dell'abitazione di vacanza, alle assicurazioni sulla vita dell'assicurato ed al suo II pilastro (doc. 44);

 

come indicato l’amministrazione avrebbe dovuto completare le sue verifiche di natura patrimoniale e, prima, avrebbe dovuto verificare se i beni in questione, ancorché sequestrati, dovessero essere computati o meno nella sostanza del ricorrente dal profilo della LPC;

 

nel caso in cui la Cassa di compensazione avesse risposto affermativamente alla questione del computo nella sostanza degli averi sequestrati, con deduzione di eventuali debiti, per completare il quadro patrimoniale dell'interessato essa avrebbe potuto e dovuto, nell'ambito dell'obbligo di cui è investita, intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui aveva bisogno (art. 43 cpv. 1 LPGA), ad esempio mediante istanza di accesso agli atti penali o con un contatto con il magistrato inquirente. Ciò non è stato fatto a fronte comunque dell’incertezza data da una procedura penale di particolare complessità, coinvolgente più persone e periodi di tempo relativamente lunghi, circostanze queste che depongono comunque a favore dell’amministrazione confrontata con un caso decisamente particolare ed inusuale;

 

alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e l’amministrazione invitata a volere svolgere nei tempi più contenuti le verifiche ancora necessarie con esame, in diritto, della questione a sapere se beni oggetto di provvedimenti cautelativi emanati in ambito di procedura penale, e che non tolgano la proprietà all’assicurato ma unicamente la disponibilità di quanto in sequestro, debbano o meno essere computati per la determinazione del diritto a prestazioni complementari. L’amministra- zione provvederà, di seguito, ad emanare la decisione di sua competenza che il qui ricorrente potrà, se del caso, impugnare;

 

malgrado sia vincente in causa (art. 61 lett. g LPGA), il ricorrente non ha diritto a ripetibili siccome non è patrocinato.

 

 

Per questi motivi

 

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso delle considerazioni esposte.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

 

 

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti