Raccomandata |
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Incarto n.
IR/sc |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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statuendo sul ricorso del 1° giugno 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 aprile 2011 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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considerato, in fatto ed in diritto
· che RI 1 si è aggravata al Tribunale cantonale delle Assicurazioni contro decisione resa su opposizione dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG in materia di riconoscimento di rimborso delle spese per l’aiuto domiciliare;
· che la decisione su opposizione è stata resa il 22 aprile 2011 mentre il ricorso data del 1° giugno 2011 ed è stato consegnato alla posta il successivo 3 giugno 2011 pervenendo al Tribunale cantonale delle Assicurazioni il 6 giugno successivo;
· che il 6 giugno 2011 l’atto è stato intimato all'amministrazione interessata con l’invito a presentare una risposta di causa previo esame della tempestività dell’impugnativa con la necessaria ricerca postale (doc. III);
· che con la risposta di causa 20 giugno 2011 la Cassa Cantonale di Compensazione AVS AI IPG propone di dichiarare l’atto irricevibile siccome intempestivo;
· che, su invito del TCA (doc. V lettera 22 giugno 2011) la Cassa ha prodotto il 28 giugno ed il successivo 3 agosto 2011 (doc. VI e VII) la documentazione postale dalla quale si desume la data di intimazione della decisione impugnata;
· che dagli atti emerge che l’invio della decisione su opposizione è stato impostato il 22 aprile 2011 e l’avviso di ritiro consegnato il 26 aprile 2011 con effettivo recapito il successivo 28 aprile 2011 allo sportello;
· che il termine, ritenute le ferie pasquali, iniziava a decorrere il 2 maggio 2011 e scadeva l’ultimo giorno del medesimo mese;
· che l’invio del ricorso il 3 giugno 2011 (consegna alla Posta) risulta quindi intempestivo;
· che alla luce di tale situazione il giudice delegato ha concesso (scritto 9 agosto 2011 doc. VIII) alla ricorrente un termine adeguato per esprimersi in merito e formulare eventuali giustificazioni o richieste;
· che con scritto 18 agosto 2011 la ricorrente ha ammesso il ritardo, indicando errore nel calcolo del termine siccome la ricorrente e l‘assistente sociale che l’aiuta avrebbero considerato la scadenza ultima possibile il 1° giugno 2011;
· che la consegna alla posta del ricorso è avvenuta in ritardo persino rispetto al termine del 1° giugno siccome intervenuta con l’ausilio di terzi;
· che la motivazione alla base dell’inoltro all’ultimo momento possibile è da ricercare nella volontà della ricorrente di far capo a certificazioni mediche utili a comprovare le sue argomentazioni, attestazioni che hanno tardato;
· che il ricorso poteva comunque essere prodotto e la documentazione medica richiesta per il tramite del Tribunale o prodotta ulteriormente;
· che l’argomentazione sollevata per il ritardo non permette di giustificare lo stesso ed il ricorso va, purtroppo, dichiarato irricevibile siccome intempestivo. Non si fa carico di tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile siccome intempestivo.
2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti