Raccomandata

 

 

Incarto n.

33.2011.18

 

TB

Lugano

21 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 ottobre 2011 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 6 aprile 2010 (doc. 18) RI 1, coniugato con __________, domiciliata in __________, ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS.

Dopo avere esperito alcuni accertamenti, l'8 settembre 2011 (doc. 92) l'amministrazione gli ha negato il diritto alle PC, essendo i suoi rediti computabili (Fr. 69'327.-) superiori alle spese riconosciute (Fr. 50'136.-).

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 14 ottobre 2011 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 21 settembre 2011 (doc. A2) giacché, anche modificando dei parametri attinenti alla sostanza immobiliare all'estero come richiesto dall'assicurato, v'era ancora un'eccedenza di redditi.

 

                               1.3.   L'11 novembre 2011 (doc. I) l'assicurato, rappresentato da RA 1, ha formulato ricorso al Tribunale contro la decisione su opposizione e ne ha chiesto l'annullamento. Il ricorrente ha evidenziato che se nel foglio di calcolo non è stato tenuto conto che egli è coniugato, allora non va considerata nemmeno la sostanza ed i relativi redditi immobiliari della moglie. Infatti, stante il regime di comunione dei beni, la metà dell'intera sostanza e dei redditi dichiarati sono di proprietà della moglie. Inoltre, l'insorgente ha censurato il valore fiscale dell'immobile in __________, comprovando che lo stesso va invece fissato in Fr. 96'000.- rispettivamente in Fr. 48'000.-, dato che la moglie __________ non è riconosciuta nel calcolo del suo fabbisogno. Lo stesso vale per il reddito immobiliare, da stabilire in Fr. 4'500.-.

 

                               1.4.   Con risposta di causa del 21 novembre 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha osservato di avere già modificato, con la decisione su opposizione, i valori della sostanza immobiliare all'estero conformemente a quanto richiesto dall'assicurato e quindi in ossequio alla dichiarazione fiscale IC/IFD 2010. Ciò nonostante, permane un'eccedenza dei redditi, visto che gli immobili non adibiti ad abitazione primaria vanno valutati al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Per quanto concerne il calcolo disgiunto del diritto alle prestazioni complementari, la Cassa ha rilevato che poiché la moglie del ricorrente non è titolare di una rendita, essa non può nemmeno rivendicare un diritto alle PC (N. 3143.03 DPC).

 

                               1.5.   Il 29 novembre 2011 (doc. V) il ricorrente ha trasmesso al TCA la notifica di tassazione IC/IFD 2010 del 30 novembre 2011 dopo reclamo (doc. B2) ed il relativo riparto (doc. B3), da cui emerge che il valore della sostanza immobiliare in __________ è stato stabilito in Fr. 96'108.- ed il relativo valore locativo in Fr. 6'000.-.

Il successivo 1° dicembre (doc. VII) l'insorgente ha prodotto un proprio calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari, considerando i nuovi valori fiscali della proprietà immobiliare in __________ come accertato dalla notifica di tassazione dopo reclamo.

L'assicurato ha inoltre precisato che questo immobile costituisce l'abitazione primaria della moglie.

 

                               1.6.   Chiamata a formulare osservazioni sulla nuova documentazione prodotta (docc. VI e VIII), il 12 dicembre 2011 (doc. IX) la Cassa ha ribadito che l'immobile all'estero, non costituendo l'abitazione primaria dell'assicurato, deve essere valutato al valore venale. Tuttavia, in assenza di altri parametri per procedere a tale valutazione, l'amministrazione si è attenuta alle indicazioni date dal competente Ente __________ (doc. IX/1) e ha quindi considerato un valore venale di Fr. 104'846.- (reddito immobiliare x 126).

La Cassa ha quindi proposto un nuovo calcolo, da cui emerge che le spese riconosciute ammontano a Fr. 46'948.- ed i redditi computabili a Fr. 40'596.-, ciò che dà luogo ad una prestazione complementare mensile di Fr. 114.- dal 1° aprile 2010.

 

                               1.7.   L'assicurato ha comunicato al TCA (doc. XI) di concordare con la soluzione adottata dall'amministrazione, eccetto per la deduzione del "sussidio di Cassa malati" dalla differenza fra il totale del fabbisogno ed il totale delle entrate, non avendo infatti in realtà ottenuto questo sussidio a causa della cospicua sostanza, malgrado ne abbia fatto richiesta nel 2009 e nel 2010 (docc. D1-D3).

 

                               1.8.   Il 4 gennaio 2012 (doc. XIII) la Cassa cantonale di compensazione ha spiegato che i beneficiari di PC sono interamente esonerati dal pagamento del premio dell'assicurazione malattia, perciò anch'egli lo sarà dal 1° aprile 2010 e la sua Cassa malati gli restituirà quanto da lui pagato per il periodo corrispondente.

 

Il ricorrente ha comunicato di essere d'accordo con il calcolo allestito dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. XV).

 

 

                                         in diritto

 

In ordine

 

                               2.1.   Il ricorrente ha innanzitutto fatto valere una violazione del suo diritto d'essere sentito, nella misura in cui l'amministrazione, prima dell'emanazione della decisione impugnata, non ha dato seguito alla sua richiesta di essere convocato per discutere della problematica nel caso in cui la Cassa non concordasse con le sue lamentele (doc. A2).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (ribadita ancora in STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto - nella misura in cui essa non sia di particolare gravità - è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad     un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

 

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

 

In ogni caso, al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (cfr. DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374)

 

Con sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009, al consid. 3.2 e seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

"  3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell'ambito della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è stato salvaguardato. Resta tutt'al più da esaminare se il ricorrente poteva pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.

 

3.3 Sennonché, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito."

 

Alla luce della citata giurisprudenza, la censura sollevata dal ricorrente va respinta.

 

L'assicurato ha infatti potuto far valere la sua posizione per iscritto in sede di opposizione, nel corso della quale ha avuto la possibilità di produrre tutte le prove necessarie per far valere i suoi diritti (cfr. sentenza 9C_694/2008 del 7 ottobre 2009).

 

Va del resto evidenziato come l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione, inoltrare opposizione e, successivamente, impugnare la decisione su opposizione ad un'istanza che dispone di pieno potere cognitivo, confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza precedente (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

 

Pertanto, in ogni caso, l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e ha prodotto ulteriore documentazione (sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

 

Va qui ancora evidenziato che l'amministrazione, qualora ritenga già sufficienti i mezzi di prova raccolti pendente la procedura amministrativa, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove è legittimata a trarre le proprie conclusioni sulla scorta della documentazione già in suo possesso, senza che debba forzatamente procedere ad ulteriori accertamenti che non modificherebbero la sua presa di posizione.

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

Nella fattispecie, la Cassa di compensazione ha ritenuto che la documentazione raccolta agli atti fosse logica, convincente e sufficiente, motivo per cui non ha reputato necessario convocare l'assicurato - e/o il suo rappresentate - per ottenere maggiori informazioni, né per farsi spiegare le lamentele, già di per sé chiare, sollevate con l'opposizione prima di emanare la decisione su opposizione.

 

In tali condizioni, non vi è spazio per una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

 

Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

 

Nel merito

 

                               2.2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.      18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010, prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.

Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.

 

Per l'anno 2011, il limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

"  a.   spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

      reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

"  a.   due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di

un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per gli invalidi aventi diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito dell'attività lucrativa è computato interamente;

b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI; (…)"

 

Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:

 

"c.    un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;"

 

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis:

 

"  In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

 

a.   una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b.   una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2010.

 

Il ricorrente ha contestato il computo della sua proprietà fondiaria in __________ al valore di Fr. 375'000.-, giacché il valore di stima sarebbe invece di Fr. 96'000.- (doc. A4). Inoltre, l'assicurato si è lamentato che da una parte sua moglie non è stata considerata per il calcolo del suo fabbisogno, dall'altra parte, però, la sua (di lei) sostanza, ed i relativi redditi, vengono comunque computati nel suo (di lui) calcolo delle PC. Egli postula quindi che, qualora le entrate dei coniugi debbano essere sommate, si tenga però conto soltanto della metà della sostanza di proprietà della moglie (Fr. 48'000.-) e del relativo valore di reddito (Fr. 4'500.-), stante, peraltro, il regime matrimoniale della comunione dei beni.

 

                               2.5.   RI 1 è sposato con __________, ma l'assicurato vive nell'abitazione primaria di __________, mentre sua moglie abita nell'appartamento che i coniugi possiedono in __________ (doc. A3).

 

Di conseguenza, alla fattispecie è applicabile l'art. 10 OPC-AVS/AI, secondo cui, per il calcolo della prestazione complementare, non si tiene conto del coniuge o di un altro membro della famiglia che soggiorna all'estero per un lungo periodo di tempo o il cui luogo di soggiorno è sconosciuto.

 

                               2.6.   Al riguardo, il N. 3123.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, nella versione in essere dal 1° gennaio 2012, precisa che se uno dei coniugi non è preso in considerazione per il calcolo della PC per il fatto che soggiorna per un lungo periodo all'estero, nel calcolo delle PC dell'altro coniuge si tiene conto solo delle prestazioni di mantenimento secondo il diritto di famiglia.

 

Jöhl, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR) Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1693, specifica chiaramente che questo coniuge o questo membro della famiglia non può quindi essere incluso con le sue spese ed i suoi redditi nel calcolo delle prestazioni complementari. Questa regolamentazione rappresenta la trasposizione logica del principio posto dall'art. 2 cpv. 1 e 2 vLPC (attuali art. 4 ed art. 5 nLPC), secondo il quale esiste un diritto alle prestazioni complementari soltanto nel caso di un domicilio e di una dimora abituale in Svizzera. Seguendo questo stesso principio, un coniuge o un altro membro della famiglia non dovrebbe essere preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni complementari se non risiede durevolmente in Svizzera, anche quando esiste un diritto proprio alla rendita. È sufficiente, che la prestazione complementare permetta alla persona che vive in Svizzera di adempiere un eventuale obbligo di mantenimento in virtù del diritto di famiglia nei confronti della persona che vive all'estero.

La persona che vive all'estero, che in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI non va presa in considerazione per la determinazione del diritto alle PC, non va ignorata completamente. Se è obbligata a versare contributi di mantenimento nei confronti della persona che vive in Svizzera e che ha diritto alle PC, allora queste pensioni alimentari devono essere considerate come redditi. Al contrario, le prestazioni di mantenimento che la persona che vive in Svizzera deve versare alla persona che sta all'estero vanno computate come spese.

Il senso e lo scopo della prestazione complementare, e cioè evitare il rischio di cadere nella povertà, si riferisce soltanto ai cittadini che vivono in Svizzera. Le persone che vivono all'estero dipendono dall'assistenza del loro Paese di dimora, per questo motivo il coniuge che vive all'estero rispettivamente il membro della famiglia che vive all'estero, ai fini delle PC, non vengono considerati se non indirettamente prendendo in considerazione, laddove sia il caso, l'obbligo di mantenimento imposto in virtù del diritto di famiglia.

Tanto più che un computo diretto nella determinazione del diritto alle PC a seguito del differente potere di acquisto, secondo le circostanze potrebbe portare ad un inammissibile sovraindennizzo del beneficiario delle prestazioni complementari che vive in Svizzera.

 

                               2.7.   Nella sentenza P 15/00 del 17 maggio 2001, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è occupato di un assicurato domiciliato in Svizzera beneficiario di una rendita intera di invalidità, la cui moglie, beneficiaria di una rendita completiva, ed i cui quattro figli, beneficiari di una rendita per figli, vivevano in Macedonia. La Cassa di compensazione del Canton Soletta ha negato il diritto alle PC all'assicurato in presenza di un'eccedenza di redditi, risultato confermato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. L'interessato si è quindi rivolto al Tribunale federale delle assicurazioni chiedendo che, senza computare le rendite completive della moglie e dei figli, retroattivamente dal 1° gennaio 1998 gli fossero concesse le prestazioni complementari.

L'Alta Corte ha ricordato che le rendite vanno computate nei redditi determinanti (art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC) e che in virtù dell'art. 3a cpv. 7 lett. a vLPC il Consiglio federale ha emanato l'art. 10 OPC-AVS/AI, che esclude dal computo della PC il coniuge che soggiorna all'estero per un lungo periodo. La Cassa di compensazione ha tenuto conto di questo principio, in quanto per le spese riconosciute ha considerato soltanto le spese del ricorrente. Tuttavia, per i redditi determinanti l'amministrazione ha incluso le rendite completive della moglie e dei quattro figli, che spettano al padre in qualità di detentore del diritto principale, sebbene lo scopo sia quello di essere utilizzate per il mantenimento dei familiari. Ciò stante, la nostra Massima istanza ha ritenuto che tale soluzione (includere le rendite completive) non si giustificava, dato che l'amministrazione e i giudici di prima istanza non hanno aumentato il limite del fabbisogno dell'assicurato secondo l'art. 3b cpv. 1 lett. a cifra 1 e 2 vLPC.

 

Pertanto, il TFA ha ritenuto compito dell'amministrazione, a cui gli atti sono stati retrocessi, verificare nuovamente il diritto del ricorrente alle prestazioni complementari, senza però il computo delle rendite per figli e della rendita completiva per la moglie.

 

Nella DTF 127 V 248 (P 55/99 del 5 giugno 2001 = SVR 2001 EL Nr. 8 = Pratique 2001 pag. 231), l'allora TFA ha esaminato il diritto alle prestazioni complementari di un'assicurata beneficiaria di una rendita d'invalidità dal 1° luglio 1997 a cui è stata rifiutata la prestazione complementare, considerando un reddito ipotetico da attività lucrativa di Fr. 10'973.- e la metà della prestazione d'uscita della cassa pensioni del marito che viveva in Turchia, pari ad una sostanza di Fr. 67'002.-. L'assicurata si è rivolta all'Alta Corte chiedendo di ricalcolare le sue prestazioni senza computare il reddito ipotetico e la sostanza ipotetica.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha analizzato se andava computato nella sostanza della ricorrente il capitale di Fr. 67'002.-, corrispondente alla metà della prestazione d'uscita di Fr. 134'004,95 che la Cassa pensioni ha versato al coniuge al momento del suo pensionamento al 30 giugno 1997 (cfr. consid. 3).

L'assicurata ha sostenuto che il marito, trasferitosi in Turchia dove ha acquistato un appartamento con i soldi ricevuti dalla Cassa pensioni, non disponeva più di liquidità e, sulla base della situazione delle sue entrate e della sua sostanza, non era in grado né voleva provvedere finanziariamente al suo (di lei) sostentamento. Invocando l'art. 10 OPC-AV/AI, la ricorrente ha chiesto di non considerare i redditi e la sostanza del marito all'estero, ma che solo le prestazioni di mantenimento del diritto di famiglia alle quali è tenuto il marito che vive all'estero potrebbero entrare in considerazione (cfr. consid. 3b).

L'Alta Corte ha ricordato il principio secondo cui per la determinazione del diritto alle PC devono essere considerati solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza esistente, dei quali l'avente diritto alle prestazioni può disporre senza restrizioni; rimane riservata l'ipotesi della rinuncia di sostanza (cfr. consid. 4a).

Il TFA ha analizzato (cfr. consid. 4b) la natura delle prestazioni della previdenza professionale, che rientrano negli acquisti di un coniuge a titolo oneroso durante il regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC) e in cui ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone (art. 201 cpv. 1 CC). Rimane riservato tuttavia il dovere di mantenimento della famiglia (art. 163 seg. CC). Inoltre, il capitale ricevuto da un coniuge da un'istituzione di previdenza è ascritto ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che gli sarebbe spettata allo scioglimento del regime dei beni (art. 207 cpv. 2 CC).

La nostra Massima istanza si è quindi domandata quale sia la natura del credito di partecipazione di un coniuge prima dello scioglimento del regime dei beni (cfr. consid. 4c).

In conclusione, se un coniuge non può, prima dello scioglimento del regime, disporre o realizzare la sua aspettativa all'aumento, questo elemento della sostanza non può essere ritenuto per il calcolo della PC. Pertanto, per la durata del regime matrimoniale i beni facenti parte degli acquisti di un coniuge non possono essere presi in considerazione nel calcolo della prestazione complementare quali parti di sostanza dell'altro coniuge.

Dagli atti non traspare se lo scioglimento del regime è intervenuto a seguito di una separazione. Al momento della richiesta di prestazioni complementari (1998), i coniugi erano ancora sposati, mentre nel ricorso di diritto amministrativo l'assicurata ha indicato che dal 1997 il marito vive in Turchia separato dalla famiglia per motivi finanziari. Posto che ci si doveva basare sulla situazione esistente al momento dell'emanazione della decisione impugnata, il TFA non ha quindi esaminato la questione alla luce di una separazione giuridica dei coniugi e, conseguentemente, ha ritenuto superfluo analizzare il caso giusta l'art. 10 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4d).

 

Nella sentenza P 12/04 del 14 settembre 2005 (SVR 2007 EL Nr. 2) l'assicurato, titolare di una rendita d'invalidità, nel maggio 2003 ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari. Nel luglio 2003 i coniugi hanno sottoscritto un accordo secondo cui l'assicurato si obbligava a versare alla moglie un contributo di mantenimento di Fr. 500.- al mese. L'istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo ha respinto la domanda, non considerando come computabili nelle sue spese il contributo di mantenimento di Fr. 500.- alla moglie che viveva in Bosnia. Il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto il ricorso e ha rinviato gli atti all'amministrazione, affinché ricalcolasse il diritto alle PC tenendo conto del contributo di Fr. 500.- al mese.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dapprima confermato la tesi dell'istanza precedente, secondo cui i doveri reciproci di mantenimento non si scontrano con l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, quando corrispondono non solo alle possibilità finanziarie dell'avente diritto alle PC, ma anche al bisogno del coniuge. Determinante per questa valutazione è il dovere di mantenimento dell'art. 163 CC, che viene fissato dal giudice competente in materia di misure di protezione dell'unione coniugale. Se un avente diritto a prestazioni complementari che vive separato dal suo coniuge gli versa di comune accordo una pensione alimentare, l'accertamento del contributo di mantenimento appropriato non può essere delegato al giudice civile, ma deve spettare all'amministrazione, poiché non si può esigere che un coniuge interpelli, semplicemente per fare constatare l'indennità dovuta secondo l'art. 163 CC quale spesa da prendere in considerazione giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. e vLPC, il giudice competente in materia di misure di protezione dell'unione coniugale (cfr. consid. 3).

Il TFA ha poi confermato la tesi del Tribunale cantonale, secondo cui solo le pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (art. 3b cpv. 3 lett. e vLPC) che sono effettivamente corrisposte dovrebbero essere deducibili, per evitare che le prestazioni complementari finanzino un elevato tenore di vita e affinché si eviti un utilizzo arbitrario delle prestazioni complementari. Pertanto, contrariamente alla formulazione in senso stretto dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, vanno computati non solo i redditi ai quali si è rinunciato senza obbligo legale o motivi giuridici imperativi. Anzi, deve essere escluso anche il computo di spese che l'assicurato effettua senza obbligo giuridico o motivi giuridici imperativi, poiché anche il computo di tali spese ha quale conseguenza l'ottenimento arbitrario di prestazioni complementari. Il computo di ogni importo deve perciò essere limitato a ciò che viene eseguito in adempimento ad un dovere del diritto di famiglia. Prestazioni di mantenimento effettuate volontariamente a titolo di dovere secondo il diritto di famiglia non sono computabili. Tali prestazioni di mantenimento offerte volontariamente sono però ammesse se il coniuge tenuto al dovere di mantenimento dispone solo di redditi al di sotto del minimo esistenziale e, ciò nonostante, egli fornisce prestazioni di mantenimento (cfr. consid. 4.1).

Infine, l'Alta Corte ha concluso che sulla base degli atti non era sufficientemente dimostrato che l'importo di Fr. 500.- al mese rappresentasse il corrispondente dovere di mantenimento in virtù dell'art. 163 CC. A causa della differenza del potere di acquisto fra la Svizzera e la Bosnia, non è da escludere che i coniugi abbiano concordato un contributo di mantenimento superiore all'effettivo bisogno in vista delle prestazioni complementari, cosicché esso appare arbitrario. Per rispondere a questa domanda sono però necessari ulteriori accertamenti in merito al contributo ragionevole della moglie nella comunione domestica così pure riguardanti l'ammontare del contributo per il finanziamento di un adeguato standard di vita. Provvedendo a determinare l'importo appropriato quale indennità ex art. 163 CC, la Cassa di compensazione deve quindi tenere conto di un livello del costo della vita nettamente inferiore al domicilio del coniuge che ha diritto alla pensione alimentare e che vive all'estero (cfr. consid. 4.2).

 

                               2.8.   Sulla scorta della giurisprudenza esposta, il TCA conclude dunque che la soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è parzialmente errata.

 

                               2.9.   Va innanzitutto rilevato che l'amministrazione ha considerato giustamente il ricorrente come persona sola e quindi ha ritenuto soltanto le sue spese nel calcolo delle sue PC.

Tuttavia, essa non ha considerato l'eventuale contributo di mantenimento che l'assicurato, implicitamente, versa (volontariamente) al suo coniuge, dato che, per sua stessa ammissione (doc. 42), il ricorrente mantiene la moglie che non ha redditi propri.

 

Di conseguenza, spetta alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno rinviati, l'accertamento del contributo di mantenimento appropriato secondo il dovere di mantenimento fra i coniugi (art. 163 CC) quale spesa da prendere in considerazione giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC (citata STFA P 12/04 consid. 3).

 

Inoltre, provvedendo a determinare l'importo appropriato quale indennità ex art. 163 CC, l'amministrazione deve tenere conto di un livello del costo della vita (verosimilmente) inferiore al domicilio del coniuge che ha diritto alla pensione alimentare e che vive all'estero (citata STFA P 12/04 consid. 4.2).

 

                             2.10.   Il TCA evidenzia che la Cassa cantonale di compensazione, che ha considerato il fabbisogno per persona sola giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC, ha però computato nei redditi dell'insorgente anche la parte della sostanza di proprietà della moglie, seppure soggiornante all'estero per un lungo periodo, e di cui pertanto non si deve tenere conto in virtù dell'art. 10 OPC-AVS/AI (sugli aaspetti del computo della sostanza all’estero si faccia riferimento alla decisione di questo Tribunale cantonale delle Assicurazioni dell’8 giugno 2010 inc. 42.2009.19, in particolare cons. 2.7).

 

Ciò significa che gli immobili siti a __________ (__________), part. 3608 sub 4, sub 10 e sub 16, acquistati nel 2007 e detenuti in comproprietà per metà dal ricorrente e per metà dalla moglie __________ (doc. A3), vanno computati nel calcolo delle prestazioni complementari di RI 1 in ragione di un mezzo.

 

Questa soluzione va adottata sia che l'insorgente sia in regime ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), e quindi gli si computa solo la sua quota di comproprietà, sia che egli sia in regime di comunione dei beni con la moglie.

In questo seconda ipotesi, infatti, la comunione universale dei beni riunisce in un'unica sostanza tutti i beni e tutti i redditi dei coniugi, eccetto i beni propri per legge (art. 222 cpv. 1 CC) e la sostanza comune appartiene, indivisa, ad entrambi i coniugi (art. 222 cpv. 2 CC); pertanto, nessun coniuge può disporre della sua quota (art. 222 cpv. 3 CC).

Ciò comporta che in caso di scioglimento della comunione per la morte di un coniuge o per pattuizione di un altro regime, a ciascun coniuge od ai suoi eredi spetta la metà dei beni comuni (art. 241 cpv. 1 CC).

 

La soluzione esposta va applicata anche al reddito immobiliare, che va computato nei redditi dell'assicurato in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

 

Benché l'abbia affermato nel suo ricorso (doc. I), l'esistenza di questo regime matrimoniale straordinario non è stata finora comprovata dal diretto interessato. Spetterà pertanto alla Cassa cantonale di compensazione verificare questa situazione, chiedendo all'assicurato di produrre la convenzione matrimoniale con cui i coniugi avrebbero, se del caso, adottato questo regime.

 

Per quanto concerne, invece, gli immobili siti in Svizzera, di proprietà del solo ricorrente, gli stessi vanno interamente computati nella sua sostanza rispettivamente nelle sue spese per gli oneri di manutenzione e nei redditi per il valore locativo, indipendentemente dal regime matrimoniale scelto dai coniugi.

 

                             2.11.   L'accertamento del regime matrimoniale del ricorrente servirà comunque anche per stabilire il deposito a risparmio e i proventi della sostanza mobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) da considerare per il calcolo delle prestazioni complementari dell'assicurato.

 

Il Tribunale osserva, al riguardo, che il ricorrente è titolare di tre conti bancari presso __________, di cui due conti di risparmio, uno in franchi (doc. 69) e l'altro in euro (doc. 68), sono cointestati a RI 1 e/o __________ (doc. 69), mentre il terzo conto di risparmio, in franchi, è intestato al solo all'assicurato (doc. 70). Il conto estero presso "__________" è cointestato (doc. 67).

 

In virtù dei principi appena esposti, se il matrimonio dell'assicurato è retto dal regime ordinario della partecipazione agli acquisti, ai fini delle prestazioni complementari, vanno considerati come sostanza appartenente all'interessato i suoi conti cointestati, ma nella misura della metà, essendo il coniuge cointestatario escluso dal calcolo delle PC siccome abitante all'estero e quindi la proprietà dei conti bancari va suddivisa teoricamente per metà.

 

Diversamente, il conto in franchi di cui l'interessato è l'unico titolare, va computato interamente a titolo di suo deposito a risparmio.

Non va infatti dimenticato che per la durata del regime matrimoniale i beni facenti parte degli acquisti di un coniuge non possono essere presi in considerazione nel calcolo della prestazione complementare quali parti di sostanza dell'altro coniuge (DTF 127 V 248 consid. 4d).

 

Per contro, qualora si rivelasse che, effettivamente, l'insorgente ha optato per il regime matrimoniale della comunione dei beni, allora sia i conti cointestati che il conto bancario di cui egli è il solo titolare vanno suddivisi in ragione di un mezzo ciascuno in virtù dell'art. 241 cpv. 1 CC e quindi solo la metà appartenente idealmente all'assicurato andrebbe conteggiata per il calcolo delle prestazioni complementari.

 

I medesimi ragionamenti vanno adottati per la determinazione dei proventi della sostanza mobile, computabili nei redditi dell'assicurato (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).

 

                             2.12.   In merito alla lamentela sul valore (eccessivo) di computo dell'immobile detenuto in __________, va osservato che nella decisione formale dell'8 settembre 2011 la Cassa di compensazione si è basata sia sulla dichiarazione dell'assicurato medesimo nel formulario per la richiesta delle PC (domanda n. 44.02), sia sulla dichiarazione fiscale IC/IFD 2009 (doc. 23), in cui il valore commerciale delle altre proprietà fondiarie era di Fr. 375'000.-.

 

Con l'opposizione l'assicurato ha prodotto nuova documentazione, dalla quale risulta che il valore di stima di questo immobile, applicando alla rendita catastale un coefficiente 115.5 trattandosi di un immobile utilizzato quale prima casa di abitazione per la moglie, risulta di Fr. 96'108.- (doc. A4).

 

Nella decisione su opposizione l'amministrazione ha invece considerato l'importo di Fr. 310'000.- indicato dall'interessato stesso nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2010 (doc. 84).

 

Con la risposta di causa la Cassa ha precisato di avere modificato i parametri attenendosi alla dichiarazione fiscale IC/FD 2010.

 

In seguito, con l'emanazione il 30 novembre 2011 (doc. B2) della notifica di tassazione IC/IFD 2010 su reclamo, la Cassa ha nuovamente rivisto il computo della sostanza.

 

L'amministrazione ha ritenuto che per determinare il valore dell'immobile sito a __________ (__________) che non serve quale abitazione primaria al ricorrente - che tale immobile serva invece da abitazione primaria al suo coniuge non è determinante, visto che di quest'ultima, come detto, non si tiene conto per il calcolo della PC -, si considera il suo valore venale giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI e non il valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

 

In assenza di altri parametri di valutazione, l'amministrazione si è attenuta agli elementi di calcolo indicati dalla competente autorità estera. La Cassa di compensazione ha quindi moltiplicato il valore di reddito dell'immobile per il coefficiente 126, applicabile per gli immobili che non costituiscono la prima casa d'abitazione, ottenendo così un valore venale di Fr. 104'846.- (doc. IX/1).

 

Sulla scorta di questo valore, il nuovo calcolo delle PC del 12 dicembre 2011 eseguito pendente causa dalla Cassa attribuisce all'assicurato delle prestazioni complementari di Fr. 114.-/mese.

 

                             2.13.   Per quanto attiene la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.

 

Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

 

Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

 

Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

 

Nel caso concreto, dagli atti risulta che la PPP 17583 (doc. 56) e la PPP 17593 (doc. 53) di cui al fondo n. 95 RFD di __________, sono di proprietà dell'assicurato e costituiscono il posteggio nell'autorimessa rispettivamente la sua abitazione primaria.

 

Per l'immobile che costituisce l'abitazione primaria dell'insorgente, il valore di questa costruzione - e solo di essa -, deve essere determinato secondo la stima ufficiale (art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI che rinvia all'art. 42 cpv. 1 LT).

 

Tuttavia, questo Tribunale evidenzia che dal registro fondiario risulta che con atto dell'11 aprile 2012, di cui al DG 4752, il ricorrente ha venduto sia il parcheggio di cui al foglio PPP 17583, sia l'appartamento di cui al foglio PPP 17593.

L'amministrazione terrà presente questi fatti nuovi per il calcolo delle PC del ricorrente in virtù dell'art. 25 OPC-AVS/AI.

 

Per l'immobile all'estero, dalla "Visura per immobile" agli atti risulta, come visto, che le particelle n. 3608 sub 4, n. 3608 sub 10 e n. 3608 sub 16, erano detenute, almeno fino al 10 novembre 2011, in comproprietà dal ricorrente e da sua moglie, la quale abita(va), da sola, nell'appartamento di cui al sub 4.

Quanto all'applicazione dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ritenuta dalla Cassa di compensazione, questo Tribunale osserva che la stessa è corretta se applicata agli immobili in cui l'assicurato non abita a tutti gli effetti; in tal caso fa quindi stato il valore venale.

 

A proposito del computo di un immobile comprato in Bosnia dall'assicurata con i soldi che ha ricevuto a titolo di riparazione per la morte del marito in un incidente stradale che non ritiene quindi computabile come sostanza immobiliare, il Tribunale federale si è espresso nella sentenza 8C_187/2007 del 22 novembre 2007:

 

"  (…)

6.1 Die Beschwerde richtet sich vorab gegen die von der Vorinstanz bestätigte Anrechenbarkeit der im Besitz der Beschwerdeführerin stehenden Liegenschaft in Bosnien. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Liegenschaft sei nicht anrechenbar, weil sie mit Genugtuungsleistungen erworben worden sei, welche sie und ihr verstorbener Ehemann wegen eines Verkehrsunfalls erhalten hätten. Solche Leistungen seien weitgehend steuerfrei und dürften bei der EL-Berechnung nicht berücksichtigt werden.

 

6.2 Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Bei der Anrechnung des Vermögens gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG ist vom Reinvermögen auszugehen, welches die beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerte umfasst. Bestimmungen, welche den Vermögensbegriff einschränken würden, enthält das Gesetz nicht. Es sind daher grundsätzlich alle Vermögenswerte anrechenbar, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 127 V 248 E. 4a S. 249, 122 V 19 E. 5a S. 24). Anrechenbar sind insbesondere auch Genugtuungsleistungen (BGE 129 III 145 E. 3.5.1 und 3.5.2 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung und das Schrifttum) und damit auch Vermögenswerte, welche aus Genugtuungsleistungen erworben werden. An der Anrechenbarkeit ändert nichts, dass es sich im vorliegenden Fall um eine Liegenschaft im Ausland handelt. Nach den im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 BGG für das Bundesgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist nicht ausgewiesen, dass die - im Jahr 2001 erworbene - Liegenschaft unverkäuflich oder ein allfälliger Verkaufserlös nicht in die Schweiz transferierbar ist. Wie das kantonale Gericht zu Recht feststellt, wäre es Sache der Versicherten näher darzulegen, aufgrund welcher Umstände eine Veräusserung nicht möglich sein sollte. Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich auch in der letztinstanzlichen Beschwerde nichts Konkretes vor, was zu einer anderen Beurteilung zu führen vermöchte. Der blosse Hinweis auf die schlechte Wirtschaftslage nach dem Kriegsende in Bosnien (1995) genügt nicht.

 

6.3 Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin auch, soweit sie geltend macht, eine Anrechenbarkeit entfalle, weil es sich um eine selbst bewohnte Liegenschaft handle und der Wert unter dem für solche Liegenschaften nach Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG geltenden Grenzwert von Fr. 75'000.- liege.

 

6.3.1 Wie die Verwaltung in der Vernehmlassung zur Beschwerde zutreffend ausführt, fällt der Freibetrag bei selbst bewohnten Liegenschaften im Ausland grundsätzlich nicht in Betracht, weil der EL-Anspruch den Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraussetzt (Art. 2 Abs. 1 ELG und Art. 13 ATSG). Nach der Rechtsprechung und Verwaltungspraxis gilt der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz - vorbehältlich hier nicht zutreffender Ausnahmen - als unterbrochen, wenn sich der Leistungsansprecher während mehr als drei Monaten im Ausland aufhält (BGE 126 V 463 E. 2c S. 465; Rz. 2009 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen [WEL], gültig ab 1. Januar 2002). Hält sich der Leistungsansprecher nur kurzfristig (beispielsweise ferienhalber) in einer eigenen Liegenschaft im Ausland auf, so dass der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz nicht unterbrochen wird, kann nicht von einer selbst bewohnten Liegenschaft im Sinne der Gesetzesbestimmung gesprochen werden. Der Leistungsansprecher kann in solchen Fällen bei den anerkannten Ausgaben die Mietkosten in der Schweiz in Abzug bringen (Art. 3b Abs. 1 lit. b ELG), nicht aber gleichzeitig den Freibetrag für eine selbst bewohnte Liegenschaft in Anspruch nehmen.

 

6.3.2 Davon ist auch im vorliegenden Fall auszugehen, hat die Beschwerdeführerin ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt doch in der Schweiz und benutzt sie die Liegenschaft in Bosnien ihren Angaben zufolge lediglich zu Ferienzwecken. Nach den zutreffenden Erwägungen des kantonalen Gerichts stellt sich bei dieser Sachlage die Frage, ob die Beschwerdeführerin unter dem Gesichtswinkel des EL-Anspruchs nicht gehalten wäre, die Liegenschaft im Ausland zu vermieten, und ob mangels Vermietung nicht auf eine Verzichtshandlung im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG zu schliessen wäre. Im Hinblick darauf, dass in der Beschwerde von einem Auslandaufenthalt von mehreren Monaten im Jahr gesprochen wird, könnte sich anderseits die Frage stellen, ob nicht ein Unterbruch des gewöhnlichen Aufenthaltes in der Schweiz vorliegt, mit der Folge, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen für diese Zeit zu verneinen wäre. Die Vorinstanz hat die Sache zu Recht an die Verwaltung zurückgewiesen, damit sie den Sachverhalt in diesen Punkten näher prüfe und hierauf neu verfüge." (…)

(le evidenziature sono della redattrice)

 

In concreto, che la casa di __________ non sia l'abitazione dell'assicurato risulta dalle sue stesse affermazioni, dal momento che egli ha il domicilio a __________, dove risiede in un appartamento di sua proprietà.

 

Quindi, l'immobile in __________ non serve d'abitazione al ricorrente e come tale deve essere valutato al valore venale, seguendo alla lettera il testo dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI (cfr. parere del 24 agosto 2011 dell'UFAS citato nella STCA del 19 ottobre 2011, 33.2011.6), indipendentemente dal fatto che la moglie vi abiti, dato che la stessa non è inclusa nel calcolo PC del marito.

                             2.14.   Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

 

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.

 

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TFA ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).

 

                             2.15.   Nel caso di specie, l'immobile da valutare si trova all'estero, ciò che rende impossibile una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera ed in particolare dell'Ufficio cantonale di stima.

 

Di conseguenza, la Cassa di compensazione si è attenuta ai dati risultanti dal documento "__________" ed alle indicazioni fornite dall'autorità estera competente in materia. __________ ha infatti spiegato al rappresentante del ricorrente che la rendita figurante nella __________, moltiplicata per un determinato coefficiente variante dal tipo di immobile, serve per determinare il valore catastale degli immobili (doc. A3).

Per l'immobile dell'assicurato, trattandosi della prima casa di abitazione il coefficiente applicabile è 115,50, mentre nel caso di altri fabbricati il coefficiente è 126.

 

Sulla scorta di queste indicazioni, l'amministrazione ha dunque calcolato il valore venale moltiplicando la rendita per 126 e non per 115,50, dato che la part. n. 3608 non costituisce la prima casa dell'assicurato. La Cassa di compensazione ha quindi ritenuto che il valore venale della casa di __________ corrisponda a Fr. 104'846.- (€ 665,45 x 126 x 1,25045 [cambio €/Fr.]).

 

D'avviso del Tribunale, questa soluzione non può essere confermata.

L'amministrazione ha in effetti semplicemente applicato un coefficiente diverso da quello pertinente alla prima casa, ma esso si riferisce soltanto ad altri fabbricati e non ad altri tipi di valutazione, come può essere la valutazione commerciale di un immobile.

 

Seguendo il ragionamento dell'autorità amministrativa, in tal modo fra il valore fiscale (€ 665,45 x 115,5 x 1,25045 [cambio €/Fr.] = Fr. 96'108.-) ed il valore venale (Fr. 104'846.-) dell'immobile del ricorrente e di sua moglie non v'è un gran differenza, mentre il valore fiscale di un immobile di solito non corrisponde al valore effettivo, che si potrebbe conseguire sul libero mercato in caso di vendita (RtiD n. 16t/II-2010 consid. 2.2).

 

Va infatti osservato che il valore catastale è altrimenti detto valore fiscale (doc. IX/1) e quindi non corrisponde certo al valore commerciale di un immobile, tanto che le stesse autorità estere affermano che "__________" (doc. IX/1).

 

                             2.16.   Riguardo alla valutazione di immobili ubicati all'estero, il N. 3444.03 DPC prevede che ci si può fondare su una valutazione effettuata all'estero se non è ragionevolmente possibile procedere ad un'altra valutazione.

 

Il Tribunale federale ha esaminato questa questione nella sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia. L'amministrazione l'aveva valutato secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI a Fr. 75'000.-, mentre il Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo a Fr. 62'000.-. I ricorrenti hanno invece chiesto di ritenere un valore netto di Fr. 26'605,08.

L'Alta Corte ha accolto il ricorso e ha annullato il giudizio cantonale, rinviando la causa all'amministrazione per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari dei ricorrenti conformandosi alle seguenti considerazioni:

 

"  (…)

3.

Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz hatte die Beschwerdeführerin die Liegenschaft in Tunesien 1994 für Fr. 53'500.- erworben. Sodann tätigte sie Investitionen für den Innenausbau des Wohnhauses in der Höhe von Fr. 8500.-. Da nach der tunesischen Gesetzgebung ein allfälliger Verkaufserlös lediglich in der Höhe des in Schweizer Franken bezahlten Kaufpreises wieder in Devisen ausgeführt werden kann, bildet die Summe von Fr. 62'000.- den maximal möglichen anrechenbaren Verkehrswert nach Art. 17 Abs. 4 ELV (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 82/02 vom 26. Mai 2003 E. 2.2). Dies ist unbestritten. Die Beschwerdeführer tragen die Beweislast dafür, dass der Verkehrswert der Liegenschaft (in Schweizer Franken) weniger als Fr. 62'000.- beträgt, wie sie geltend machen (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts P 29/02 vom 10. Dezember 2002 E. 1 und 2.2).

 

4.

Die Vorinstanz ist bei der Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin in Tunesien von der Bewertung des AZL im Einspracheentscheid vom 30. März 2007 ausgegangen, welche nach Abzug der Grundpfandschulden von Fr. 5000.- den Betrag von Fr. 75'000.- ergeben hatte. Diese Einschätzung wiederum stützt sich auf die 1999 vorgenommene Berechnung. Damals wurde der Verkehrswert der Liegenschaft aus der Summe von Gebäudewert und Landwert bestimmt. Der Wert des zweistöckigen Gebäudes setzte sich zusammen aus den reinen Materialkosten (Fr. 20'000.-) samt einem Zuschlag für den guten Ausbau (Fr. 10'000.-), je pro Stockwerk, sowie den zusätzlich getätigten Investitionen in der Höhe von Fr. 8500.-. Der Landwert errechnete sich nach der Formel 'Anzahl m2 x m2-Preis', was Fr. 14'400.- (240 m2 x Fr. 60.-/m2) ergab. Die von den Beschwerdeführern veranlasste Verkehrswertschätzung, welche ein vom Amtsgericht X.________ beauftragter einheimischer Architekt vornahm und umgerechnet Fr. 31'605.- ergab («Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006), genügt nach Auffassung der Vorinstanz den Anforderungen an eine Expertise nicht, weshalb darauf nicht abgestellt werden könne.

 

5.

5.1 Die Beschwerdeführer machen wie schon vor Vorinstanz geltend, die Bewertung der Liegenschaft in Tunesien (Gebäudewert: Fr. 68'500.-, Landwert: Fr. 14'400.-) beruhe auf falschen Grundlagen. Die Schätzung von 1999 beziehe sich auf die Nachbarliegenschaft. Die Fläche dieses Grundstückes betrage 240 m2. Demgegenüber messe das Grundstück der Beschwerdeführerin lediglich 125 m2. Aufgrund der Grundrisspläne zu den Schätzungen von 1999 und 2006 betreffen die beiden Schätzungen in der Tat unterschiedliche Grundstücke. Weder die Vorinstanz noch das AZL und der Bezirksrat bestreiten, dass der bei der Berechnung der Zusatzleistungen zur Altersrente der AHV eingesetzte Liegenschaftswert offensichtlich nicht das in Frage stehende Grundstück betrifft.

 

5.2 Die Schätzung gemäss «Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006 ergab einen Sachwert der Liegenschaft, bestehend aus dem Wert der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle», von Fr. 31'605.08. Die bei den Akten liegende deutsche Übersetzung des Berichts ist zwar unvollständig. Immerhin ist sie insofern beweiskräftig, als sie die Bewertung durch das AZL ernstlich in Frage stellt und Anlass zu weiteren Abklärungen gibt. Vorab setzt sich auch diese Schätzung aus einem Gebäudewert und einem Landwert zusammen. Sodann wurde die Schätzung von einem einheimischen Gebäudefachmann im Auftrag eines Gerichts gemacht. Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Annahme einer Gefälligkeitsschätzung. Es trifft zwar zu, dass die Angaben betreffend den Wert der «Konstruktion» und der «Erde-Parzelle» - jedenfalls im übersetzten Dokument - nicht näher begründet wurden. Dies gilt indessen auch für die Berechnung des AZL, wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht wird. Ebenfalls steht fest, dass X.________ ein touristisch gut erschlossenes Gebiet am Meer ist und das Haus drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und einen grossen Ess-Wohnraum aufweist. Daraus allein kann indessen nicht ohne weiteres auf einen guten, auch touristischen Ansprüchen genügenden Ausbaustandard geschlossen werden, wie das die Vorinstanz tut, zumal das Haus der Beschwerdeführerin im Unterschied zum angebauten Haus auf der Nachbarliegenschaft keine grosse Terrasse hat. Schliesslich könnte die Schätzung von 1999 nur bei Berücksichtigung der seitherigen Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sowie des Verhältnisses zwischen dem Tunesischen Dinar und dem Schweizer Franken als Grundlage für die Ermittlung des Verkehrswertes der Liegenschaft der Beschwerdeführerin dienen. In diesem Zusammenhang wird in der Beschwerde darauf hingewiesen, dass gemäss dem privat eingeholten «Rapport d'Expertise» vom 16. September 1999 und dem «Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006 das Grundstück eine Wertsteigerung von rund 30 % erfahren hat.

 

5.3 Bei dieser Sachlage kann der nach Art. 17 Abs. 4 ELV relevante Verkehrswert der Liegenschaft der Beschwerdeführerin nur durch Vergleich mit ähnlichen Objekten hinreichend genau geschätzt werden. Massgebende Kriterien sind neben der Grösse des Grundstücks und der Anzahl Zimmer die Lage (verkehrsmässige Erschliessung, Distanz zum Meer) und die Wohnqualität (ruhiges oder lärmiges, vornehmes oder ärmliches Quartier). Von Bedeutung ist aber auch, ob ein Objekt für Touristen ist oder aber von Einheimischen bewohnt wird und einen entsprechend tieferen Ausbaustandard aufweist, was gemäss Beschwerde auf die zu schätzende Liegenschaft zutrifft. Ob Verkaufsangebote im Internet eine zuverlässige Grundlage bilden, ist fraglich. Ist eine Schätzung im dargelegten Sinne nicht mit vernünftigem Aufwand zu bekommen, ist auf diejenige im «Begutachtungsbericht» vom 26. Dezember 2006 abzustellen. Die kantonale Amtsstelle wird die notwendigen Abklärungen vorzunehmen haben und danach die bundes- und kantonalrechtlichen Zusatzleistungen ab 1. November 2006 neu festsetzen." (…)

 

Stante quanto precede, spetta alla Cassa cantonale di compensazione, a cui quindi gli atti vanno rinviati, accertare giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, con l'aiuto delle argomentazioni giurisprudenziali appena esposte, il valore venale dell'immobile ubicato a __________ conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

 

Il TCA osserva, in proposito, che il ricorrente e sua moglie hanno acquistato la particella n. 3608 con i subalterni 4, 10 e 16 mediante l'istrumento notarile del 21 maggio 2007, rogato a __________ (__________) dal notaio __________ (doc. A3). L'atto di compravendita, essendo recente, può certo essere un indizio per determinare il più verosimilmente possibile il valore commerciale del fondo in questione nel 2010 e nel 2011.

 

                             2.17.   Per quanto attiene al reddito degli immobili appartenenti all'assicurato, questo Tribunale rileva che se per l'abitazione primaria di __________ il relativo valore di stima non è contestato, per contro la valutazione dell'immobile ubicato all'estero ha dato luogo a diverse lamentele da parte del ricorrente e ad altrettante prese di posizione da parte della Cassa cantonale di compensazione.

 

Da ultimo, questo valore è stato stabilito in Fr. 6'000.- (doc. B1), sulla base delle indicazioni dell'assicurato a seguito del reclamo interposto contro la notifica di tassazione IC/IFD 2010, sfociato nella notifica su reclamo del 30 novembre 2011 (doc. C2).

 

Anche a tale proposito, come per la valutazione di un immobile, le disposizioni concernenti il calcolo delle prestazioni complementari distinguono fra il caso in cui l'abitazione sia occupata dal proprietario e quello in cui non lo sia.

 

Nel primo caso, il valore locativo come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI) oppure, se tali criteri non esistono, sono validi quelli in materia d'imposta federale diretta (art. 12 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Se la casa non funge da abitazione per colui che richiede la prestazione e non è ceduta in locazione, per il combinato disposto degli art. 11 cpv. 1 lett. b e lett. g LPC, si deve computare un reddito ipotetico da locazione quale provento cui il richiedente ha rinunciato.

 

A tal fine, l'autorità competente deve determinare il canone di locazione conforme alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5% del valore venale (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009, pag. 172).

 

Questi principi sono tratti dalla sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato sulla determinazione dell'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in comproprietà da un'assicurata, la

quale né vi abita, né lo affitta, ma lo usa a mero scopo di vacanza.

 

"  (…)

2.

Gegenstand der Behördenbeschwerde bildet einzig die Berechnung des hypothetischen Liegenschaftsertrages des im Miteigentum der Beschwerdegegnerin stehenden Wohnhauses in X.________, während der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid hinsichtlich des Verkehrswertes der genannten Liegenschaft nicht beanstandet wird. Diesbezüglich hat das kantonale Gericht zu Recht festgehalten, dass das Amt für Sozialbeiträge seiner Begründungspflicht nicht genügend nachgekommen ist: Die auf der "Visura per immobile" vom 16. Dezember 2003 von Seiten der EL-Behörde handschriftlich festgehaltene Berechnung des Liegenschaftswertes ist ohne weitere Erläuterungen nicht nachvollziehbar. Obwohl Letztere in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nachgeliefert werden, verlangt das Amt für Sozialbeiträge in diesem Punkt zu Recht nicht die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids, da es grundsätzlich nicht angeht, die gemäss Art. 49 Abs. 3 und Art. 52 Abs. 2 ATSG vorgeschriebene Begründung von Verfügung und Einspracheentscheid erst im Rahmen des letztinstanzlichen Rechtsmittelverfahrens nachzutragen.

 

3.

Die Beschwerdegegnerin bewohnt die Liegenschaft in Sizilien nicht selber. Offenbar wird das Wohnhaus auch nicht vermietet. Aus den Akten geht hervor, dass die Versicherte die (laut erwähnter "Visura per immobile" zu zwei Dritteln in ihrem und zu je einem Neuntel im Eigentum ihrer drei Kinder stehende) Liegenschaft dann und wann ferienhalber selber benutzt. Mit Blick auf diese Umstände hat die Verwaltung zu Recht gestützt auf Art. 3c Abs. 1 lit. b in Verbindung mit lit. g ELG einen hypothetischen Mietertrag als Verzichtseinkommen berücksichtigt, was denn auch an sich von keiner Seite bestritten wird.

 

Unter den Verfahrensbeteiligten streitig ist hingegen das Massliche dieses Einkommensverzichts: Die Vorinstanz stellt sich auf den Standpunkt, es seien dieselben Grundsätze wie im Falle eines Vermögensverzichts anzuwenden und folglich sei zur Bestimmung des hypothetischen Liegenschaftsertrages vom durchschnittlichen Zinssatz für Spareinlagen im Vorjahr des Bezugsjahres auszugehen (Verweisung auf AHI 1994 S. 157 Erw. 4b und Rz 2091.1 der Wegleitung des BSV über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL]). Die Beschwerdegegnerin schliesst sich sinngemäss der vorinstanzlichen Betrachtungsweise an. Demgegenüber vertritt das Beschwerde führende Amt für Sozialbeiträge die Auffassung, als fiktiver Mietzins sei "ein durchschnittlicher Ertrag" anzurechnen, welcher "während der ganzen Lebensdauer der auf dem Grundstück stehenden Bauten" einer angemessenen Rendite entspricht. Als durchschnittlicher Ertrag sei dabei ein Mittelwert von 5 % des Verkehrswertes der Liegenschaft zu betrachten. Unter Berücksichtigung des anwendbaren Pauschalabzugs für die Gebäudeunterhaltskosten von 20 % des Liegenschaftsertrages resultiere ein zur Anrechnung gelangender Nettobetrag von 4 % (eine hypothekarische Belastung liegt offenbar nicht vor).

4.

Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem marktkonformen Mietzins (vgl. SVR 1997 EL Nr. 38 S. 117 Erw. 6 in fine; Urteil R. vom 16. Februar 2001, P 80/99; unveröffentlichtes Urteil S. vom 10. November 1989, P 17/89). Im Hinblick auf die Schwierigkeiten, mit welchen EL-Durchführungsorgane bei der Beurteilung ausländischer Wohnungsmarktverhältnisse konfrontiert sind, kann im Einzelfall sowohl die Berechnungsmethode der Verwaltung als auch das im angefochtenen Entscheid gewählte Vorgehen einen hinreichenden Erfahrungs- und Annäherungswert liefern, der dem tatsächlich erzielbaren Marktmietwert einer im Ausland gelegenen Liegenschaft nahe kommt. Welche Methode jeweils im konkret zu beurteilenden Fall zu einem realistischeren Wert führt, kann nicht zum Vorneherein gesagt werden. Vielmehr hat die EL-Behörde und im Streitfall das Sozialversicherungsgericht denjenigen fiktiven Mietzins zu eruieren, welcher am ehesten die relevanten Marktverhältnisse widerspiegelt.

 

Der vorinstanzliche Rückweisungsentscheid bedarf grundsätzlich im vorgenannten Sinne der Korrektur. Allenfalls wird die Verwaltung die Frage offen lassen können, welche der beiden angeführten Methoden ein realistischeres Ergebnis zeitigt, hat doch das Amt für Sozialbeiträge im streitigen Einspracheentscheid vom 26. Mai 2004 ausgeführt, dass selbst bei Nichtanrechnung eines hypothetischen Liegenschaftsertrages ein EL-Anspruch für sämtliche Bezugsperioden ab Anfang 2001 entfalle und dementsprechend die (zu Unrecht) ausgerichteten Ergänzungsleistungen restlos zurückzuerstatten seien." (le sottolineature sono della redattrice)

 

Per quanto concerne quindi il reddito immobiliare da imputare all'assicurato, poiché il ricorrente non abita nell'appartamento detenuto all'estero in comproprietà con la moglie, anche il suo reddito va quindi determinato secondo il reddito ipotetico di mercato, ossia secondo l'affitto che avrebbe potuto ottenere dalla sua comproprietà se ne avesse ceduto l'esercizio a terzi, per esempio con un contratto di locazione. Va dunque escluso il computo del valore locativo, applicabile invece quando l'assicurato abita nell'immobile in questione.

 

È vero, la casa di __________ è occupata dalla moglie e quindi difficilmente l'interessato potrebbe affittarla a terzi per avere un'entrata supplementare.

Ciò nonostante, il TCA rammenta che __________ non rientra nel calcolo delle prestazioni complementari dell'assicurato. Inoltre, poiché il ricorrente, per sua stessa ammissione, già mantiene il suo coniuge che non dispone di propri redditi, anche l'immobile all'estero abitato dalla moglie rimane a suo carico.

 

In queste circostanze, va ritenuto che mantenendo due immobili, di cui però soltanto uno funge da sua abitazione, l'interessato rinuncia ad un possibile reddito derivante da quello che non gli serve personalmente quale abitazione ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI. In tal modo, egli approfitterebbe indebitamente dell'aiuto statale offerto dalle prestazioni complementari, anziché mettere a frutto la sua comproprietà.

Stanti così le cose, va dunque considerato che, sulla scorta dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC e dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, si deve computare all'assicurato un reddito ipotetico di locazione a titolo di rinuncia di reddito calcolato secondo le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali indicate (citata STFA P 33/05 consid. 3 e 4), ma nella misura di un mezzo, essendo l'insorgente (solo) comproprietario in ragione di un mezzo dell'immobile sito all'estero.

 

                             2.18.   Occorre ancora stabilire l'ammontare della pigione computabile.

 

Per quanto concerne la pigione, quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore locativo.

Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

 

Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (N. 3433.02 DPC; Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).

 

A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

 

Di regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

 

Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

 

Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

 

Va però aggiunto che fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

Pertanto, dalla notifica di tassazione fiscale del 30 novembre 2011 dopo reclamo IC/IFD 2010 prodotta pendente causa dal ricorrente (doc. B2) - di cui la Cassa di compensazione non era a conoscenza quando ha emanato la decisione formale dell'8 settembre 2011 e la decisione impugnata del 14 ottobre 2011 -, emerge che il valore locativo complessivo è di Fr. 18'000.-.

Il riparto dopo reclamo (doc. B3) chiarisce che l'ammontare di  Fr. 12'000.- si riferisce alla proprietà di __________, mentre l'immobile in __________ ha un reddito immobiliare di Fr. 6'000.-.

 

Nella DTF 100 V 52 l'allora Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato sulla pretesa di un assicurato di potere dedurre, oltre alla pigione pagata per la sua residenza principale in città, anche la pigione che l'assicurato pagava per un appartamento di vacanza, da lui affittato per trascorrere soggiorni in zona di montagna utili alla sua salute.

 

"  (…)

Chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità giusta l'art. 4 cpv. 1 lit. b LPC delle spese sostenute da un beneficiario di prestazioni complementari per una seconda dimora, la Corte plenaria di questo tribunale ha statuito che la relativa pigione è deducibile soltanto laddove ragioni d'ordine professionale o terapeutico rendono un secondo appartamento indispensabile all'assicurato.

 

Il ricorrente soffre da anni di diabete mellito e segue una cura antidiabetica. Come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva, questa cura non richiede soggiorni prolungati in montagna, ai quali si possa attribuire vero e proprio carattere terapeutico."

 

Ritenuto che, in concreto, l'abitazione dell'assicurato è costituita dall'appartamento di __________, l'abitazione sita in __________ non può, come visto e per sua stessa ammissione, avere la medesima funzione.

 

Ne discende che dal 1° aprile 2010 va ritenuta una pigione netta di Fr. 12'000.-, ossia calcolata sul solo immobile in Svizzera.

 

Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.

 

L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.

 

Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie.

 

La pigione lorda ascrivibile all'insorgente ammonterebbe pertanto a Fr. 13'680.- (Fr. 12'000.- + Fr. 1'680.-).

 

Tuttavia, ritenuto che sia l'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC sia i citati Decreti esecutivi (cfr. consid. 2.3) limitano tanto per l'anno 2010 quanto per l'anno 2011 a Fr. 13'200.- l'importo massimo deducibile per le persone sole a titolo di pigione e relative spese accessorie, nel nuovo calcolo delle prestazioni complementari va pertanto computata la somma massima di Fr. 13'200.-.

 

                             2.19.   Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC).

 

Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo.

 

Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.

 

Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.

 

In specie, ne consegue che l'importo computabile all'assicurato nelle sue spese riconosciute a questo titolo è pari al 15% del valore locativo di Fr. 12'000.-, ossia a Fr. 1'800.- per quanto concerne l'immobile sito in Svizzera che funge da sua abitazione. Dalla documentazione raccolta dalla Cassa di compensazione risulta che l'abitazione del ricorrente è stata costruita di recente (docc. 48-57), dunque vale il tasso del 15% e non del 25%.

 

Per contro, per l'abitazione ubicata in __________, partendo da un valore locativo pari a Fr. 6'000.- (e non da un valore di reddito ipotetico della locazione, cfr. consid. 2.17) e applicando il coefficiente del 25% come desumibile dalla predetta notifica di tassazione IC 2010, si ottengono delle spese di manutenzione di Fr. 1'500.-.

 

Il Tribunale osserva, però, che non va dimenticato che l'assicurato è comproprietario di questo immobile e quindi che le spese di manutenzione a suo carico vanno calcolate sulla metà del valore locativo.

L'amministrazione verificherà dunque se l'importo di Fr. 6'000.- fissato dall'autorità fiscale rappresenti il 100% del valore locativo dell'appartamento di __________ o se tale ammontare corrisponda già alla quota di comproprietà del ricorrente.

Le spese di manutenzione dovranno essere adeguate di conseguenza.

 

In merito alla deduzione di spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, la recente DTF 138 V 17 ricorda che il limite del ricavo lordo dell'immobile vale complessivamente per le spese di manutenzione di fabbricati e per gli interessi ipotecari (cfr. consid. 4.2.1). Inoltre, in caso di persone che vivono nella loro propria abitazione o casa, il ricavo lordo dell'immobile che delimita la deduzione delle spese di manutenzione e degli interessi ipotecari corrisponde al valore locativo dell'immobile prima di    un'eventuale riduzione percentuale per uso proprio secondo la legislazione in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, se del caso, secondo la legislazione in materia d'imposta federale diretta (cfr. consid. 4.2.3).

 

                             2.20.   Infine, i redditi computabili dell'assicurato sono completati con il reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC) conformemente alle considerazioni esposte.

 

Ne discende che il reddito della proprietà fondiaria primaria va fissato in Fr. 12'000.-, corrispondendo al valore locativo stabilito dall'autorità fiscale.

Per contro, il reddito della (com)proprietà fondiaria secondaria corrisponde al valore di mercato, ovvero al reddito ipotetico da locazione, in ragione di metà, che l'amministrazione determinerà conformemente alle indicazioni suesposte (cfr. consid. 2.17).

                             2.21.   Da ultimo, il ricorrente ha chiesto di essere sentito davanti al TCA (doc. I).

 

Come già esposto in ingresso (cfr. consid. 2.1) con riferimento ad una violazione di tale diritto costituzionale da parte della Cassa cantonale di compensazione, poi rivelatasi inesistente, anche davanti a questo Tribunale si prescinde dal procedere all'audizione dell'interessato.

 

In concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica” (l'assicurato ha chiesto solo "di essere convocato per discutere la problematica", doc. I), questo TCA rinuncia all'audizione del ricorrente, poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2; cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009, dove la generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

 

                             2.22.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda a tutti i necessari accertamenti indicati nel giudizio e, conseguentemente, emani una nuova decisione portante sul diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° aprile 2010.

 

Vincente in causa al ricorrente, rappresentato da una fiduciaria, vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché proceda secondo le considerazioni esposte.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti