Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Ivano Ranzanici |
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con redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 gennaio 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 16 dicembre 2010 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
A. RI 1, nato nel 1940, il 29 aprile 2010/2 giugno 2010 (docc. 57-64) ha chiesto di beneficiare di una prestazione complementare all'AVS.
La Cassa cantonale di compensazione ha quindi fatto valutare dall'Ufficio stima (doc. 66) la sostanza immobiliare detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato a __________ (Fr. 220'000.- + Fr. 14'000.- + Fr. 62'621.-) e con decisione del 18 novembre 2010 (doc. 73) ha stabilito in Fr. 32'405.- le spese riconosciute ed in Fr. 53'074.- i redditi computabili. Vista l'eccedenza di entrate di Fr. 20'669.- (doc. 72), l'amministrazione ha negato all'assicurato il diritto alle prestazioni complementari.
B. Con decisione su opposizione del 16 dicembre 2010 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 1° dicembre 2010 (doc. 75), confermando che i valori venali stabiliti dall'Ufficio stima sono stati ritenuti nella misura di un mezzo vista la sua partecipazione alla comunione ereditaria (Fr. 113'500.-), mentre il valore di stima dell'abitazione primaria (Fr. 62'621.-) non ha avuto alcuna influenza sul calcolo, essendo stato reso nullo dalla detrazione forfetaria di Fr. 112'500.-. Infine, l'amministrazione ha osservato che la rendita dell'assicurazione militare federale deve essere computata fra i redditi sotto forma di rendita o pensione computabile (N. 2087 DPC). Non v'erano dunque elementi per cambiare la decisione di rifiuto delle PC.
C. Il 19 gennaio 2011 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricevuto dalla Cassa di compensazione uno scritto del 14 gennaio 2011 (doc. II) che accompagnava sia il ricorso dell'assicurato scritto a mano il 12 gennaio 2011 (doc. I), erroneamente indirizzato all'amministrazione, sia la decisione su opposizione.
Il ricorrente ha osservato che la quota che gli spetta sul valore dell'abitazione primaria di Fr. 112'500.- deve essere divisa per due, ottenendo quindi l'importo di Fr. 56'250.-. Egli ha poi rilevato come la differenza fra i valori contabili e quelli di stima degli immobili sia enorme, oltretutto se si tiene conto che quattro locali sono sfitti e sono senza elettricità ed acqua. L'assicurato ha inoltre evidenziato che la pigione di Fr. 7'530.- calcolata dalla Cassa è eccessiva trattandosi di una casa vecchia, tanto più che l'Ufficio stima l'ha fissata in Fr. 5'850.-. Anche i costi per la Cassa malati sono stati calcolati in eccesso (Fr. 4'692.-), visto che egli ne paga Fr. 4'140.-. Quanto al computo dell'assicurazione militare, l'importo di Fr. 12'550.- deve essere eliminato, dato che nemmeno è mai stato tassato fiscalmente. Visto quanto precede, il consumo di sostanza va fissato in Fr. 4'100.- e non in Fr. 8'850.-.
In conclusione, gli importi ritenuti dalla Cassa sono da dividere per due visto che i beni immobili sono di proprietà anche di un'altra persona. Così come calcolato, poi, il fabbisogno vitale non è sufficiente e la legge del 1992 che l'ha previsto è troppo vecchia e deve essere aggiornata per dare maggiori garanzie sociali, ritenuto che egli è anziano ed è divenuto invalido con il grave incidente subìto nel 1995 durante il servizio militare. In più, dal 1° maggio 2010 è affetto da una nuova disabilità al braccio sinistro ed al piede destro, che lo costringe a farsi aiutare da terzi (Spitex) ed a necessitare di avere la Cassa malati per le cure.
Infine, il ricorrente ha invocato degli articoli della Legge Tributaria ed ha chiesto di dare l'effetto sospensivo al ricorso.
D. Nella risposta del 27 gennaio 2011 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto di respingere il ricorso, osservando che le argomentazioni addotte dall'assicurato non apportano nuovi elementi. Essa ha confermato integralmente le proprie motivazioni e ha ribadito di avere computato al ricorrente solo metà del valore degli immobili stabilito dall'Ufficio stima. Quanto alla concessione dell'effetto sospensivo, la Cassa ha ritenuto tale richiesta priva d'oggetto, siccome l'assicurato non beneficiava di una prestazione complementare prima dell'emanazione della decisione impugnata.
E. Il ricorrente ha confermato le sue richieste con scritto del 27 gennaio 2011 (doc. V), ribadendo che le sue problematiche fisiche lo impediscono nelle attività quotidiane e nello svago, perciò desidera le prestazioni complementari ed il rimborso per le spese di aiuto domiciliare e di pulizia dell'appartamento. Egli ha osservato che "assicurazioni sociali e contributi non li ho mai ricevuti e altre entrate reddito della sostanza, secondo i valori previsti dalla LPC, tenor art. 11 redditi computabili, non raggiungono il limite. … vivo di solo AVS.". L'assicurato ha poi contestato sia l'importo del fabbisogno vitale ritenendolo troppo basso, sia il foglio di calcolo allegato alla decisione formale.
L'8 febbraio 2011 (doc. VII) il ricorrente ha contestato l'importo di Fr. 236'000.- peritato dall'Ufficio stima per i suoi due fondi - di cui peraltro non ha ricevuto copia -, ritenendo tale valore eccessivo visto il loro stato e visto che queste case costituiscono una sorta di unità che le rende quindi difficilmente vendibili separatamente.
Viste le contestazioni di carattere tecnico formulate dall'assicurato, la Cassa di compensazione ha interpellato l'Ufficio stima (doc. IXbis) ed ha chiesto al TCA una proroga per rispondere alle lamentele dell'assicurato (doc. IX). Il Tribunale ha concesso la proroga (doc. XI) e nel frattempo ha trasmesso al ricorrente copia dei referti allestiti il 9 novembre 2010 dal perito (doc. X).
Il 18 marzo 2011 (doc. XII) la Cassa di compensazione, alla luce dei tre nuovi referti peritali dell'Ufficio stima del 7 marzo 2011 (doc. XII/1-3), ha allestito un nuovo calcolo tenendo conto delle modifiche dei valori dei fondi di __________ apportate dall'ing. __________. Nonostante ciò, vista l'eccedenza di redditi, ha comunque respinto la richiesta di prestazioni complementari, dato che le spese riconosciute ammontano a Fr. 32'405.- (uscite) ed i redditi computabili (entrate) a Fr. 50'124.-.
Chiamato a formulare osservazioni (doc. XIII), il 1° aprile 2011 (doc. XIV) l'interessato ha ricordato come il fabbisogno vitale di Fr. 18'720.- non sia sufficiente e si riferisca ad una legge del 1989, 1994 e 1995, che deve essere quindi aggiornata. Inoltre, il valore locativo sarà presto abolito, così come deciso dal Consiglio Nazionale, e la rendita militare, che neppure è considerata a livello di tassazione fiscale, deve essere eliminata dal calcolo delle PC. Infine, la differenza fra entrate ed uscite non è corretta, così pure il totale dei suoi redditi e la franchigia di Fr. 112'500.-. Il ricorrente ha da ultimo formulato puntuali osservazioni riguardanti le perizie tecniche, di cui si dirà nel proseguo del giudizio.
Il 13 aprile 2011 (doc. XVI) la Cassa ha risposto puntualmente ad ogni censura sollevata dall'insorgente, così pure ha fatto l'assicurato sulle risposte date dall'amministrazione (doc. XVIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. Hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC).
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 18 140 franchi per le persone sole,
2. 27 210 franchi per i coniugi,
3. 9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella.".
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" (…)
b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
(…)".
4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari.
Il ricorrente ha contestato praticamente tutte le voci di cui al foglio di calcolo del 18 novembre 2010. Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (uscite) ed ai redditi computabili (entrate) dell'assicurato considerati nella decisione impugnata siano corretti.
5. Tra le spese riconosciute dalla Legge evocate al considerando 3, v'è il fabbisogno vitale.
L'assicurato ha criticato che il suo fabbisogno vitale sia fissato in (soli) Fr. 18'720.- ed ha osservato che la legge che prevede questo importo è vecchia, è del 1992 e questi ammontari vanno quindi aggiornati essendo troppo contenuti per potere vivere.
La Legge sulle prestazioni complementari, datata 19 marzo 1965, è stata interamente rinnovata il 6 ottobre 2006 ed è in vigore dal 1° gennaio 2008.
Il richiamo al 1992 è da intendersi al riferimento giurisprudenziale RCC 1992 pag. 346 citato dalla Cassa di compensazione nella decisione su opposizione, in cui essa ha affermato, riprendendo la sentenza dell'8 aprile 1992 dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (consid. 1b), che lo scopo perseguito dalla LPC è di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" (in realtà il testo francese, che ha tradotto la sentenza originale in tedesco, parla di "copertura appropriata dei bisogni vitali").
Il reddito minimo per il 2010 (Fr. 18'720.- : 12 mesi = Fr.1'560.- al mese) è superiore all'importo del minimo vitale previsto dalla Legge sull'esecuzione e il fallimento (LEF), attualmente fissato nel Cantone Ticino a Fr. 1'200.- al mese per le persone sole.
Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il fabbisogno vitale previsto dalla Legge sulle prestazioni complementari viene adeguato ogni due anni in funzione dell'evoluzione economica fissata dal Consiglio federale, aumento che viene applicato alle rendite AVS/AI/IPG dal 1° gennaio di ogni anno dispari.
Fino al 31 dicembre 2007 il diritto federale stabiliva un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a vLPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b vLPC, fissavano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto che regola le prestazioni complementari all'AVS e AI, dal 1° gennaio 2008 il diritto federale ha stabilito un importo unico.
Al riguardo, va evidenziato che nel Cantone Ticino nel biennio 2001-2002 il limite di reddito per persone sole ammontava a Fr. 16'880.-, nel biennio successivo a Fr. 17'300.-, negli anni 2005-2006 a Fr. 17'640.- e nel biennio 2007-2008 a Fr. 18'140.-.
Per l'anno 2009, e quindi anche per il 2010, gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'720.- per persone sole, in Fr. 28'080.- per coniugi e, per orfani che danno diritto ad una rendita e per figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, in Fr. 9'780.- (cfr. art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008).
Nel Cantone Ticino i limiti di reddito sono quelli previsti dalla LPC (art. 2 della Legge d'applicazione della LPC, del 23 ottobre 2007, LaLPC).
Infatti, con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.
Alla luce di quanto precede, questa Corte non può scostarsi dalla legislazione vigente, perciò l'importo di Fr. 18'720.- ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione quale limite di reddito per persona sola, quale è il ricorrente siccome divorziato dalla moglie, è corretto.
6. L'assicurato si è lamentato per il fatto di non riuscire a sopportare tutte le sue spese personali con la succitata somma del fabbisogno vitale. Egli ha fatto valere che, a causa della sua disabilità fisica e psichica, deve fare fronte a circa Fr. 6'500.- di spese ogni anno (doc. V). Il ricorrente ha dunque chiesto che queste altre spese siano riconosciute ed aggiunte implicitamente nella tabella di calcolo PC quale suo fabbisogno, poiché la somma considerata come limite di reddito non è sufficiente.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 10 LPC (cfr. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore dell'assicurato.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, telefono, acqua, luce, rifiuti, automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il fabbisogno vitale (limite di reddito) per le persone non collocate in istituti, che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Per l'anno 2010 questo importo ammonta, come visto, a Fr. 18'720.- e rappresenta l'importo a cui l'assicurato ha diritto per fare fronte alle altre sue spese personali.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, alle spese di manutenzione degli immobili ed alla pigione, non è possibile riconoscere espressamente all'assicurato altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC. La legge ha infatti fissato un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (cfr. consid. 2).
Ne consegue che i costi indicati dal ricorrente non possono essere computati quali spese specifiche a carico delle PC.
La sua richiesta non può così essere accolta, nel senso che il suo fabbisogno vitale resta fissato per il 2010 in Fr. 18'720.-.
7. Quanto al contributo fisso dell'assicurazione malattia, la Cassa di compensazione l'ha stabilito in Fr. 4'692.-, mentre l'assicurato ha affermato che spende Fr. 4'140.-, così come risulta dalla sua notifica di tassazione.
Al riguardo, questo Tribunale evidenzia che in virtù dell'art. 65 cpv. 1 LAMal i Cantoni accordano riduzioni dei premi agli assicurati di condizione economica modesta.
A norma dell'art. 66 cpv. 1 LAMal, la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni sussidi per la riduzione dei premi a tenore degli artt. 65 e 65a.
Per il capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, alla sua capacità finanziaria e al numero di assicurati secondo l'art. 65a lett. a.
Per quanto concerne le prestazioni complementari, l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC, come esposto al considerando 3, prevede che le spese riconosciute includono un importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che questo importo forfetario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Giusta l'art. 54a cpv. 3 dell'OPC-AVS/AI, il Dipartimento federale dell'interno fissa gli importi forfetari annui per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'art. 10 cpv. 3 lett. d LPC al più tardi alla fine di ottobre dell'anno corrente per l'anno successivo.
Per l'art. 54a cpv. 4 OPC-AVS/AI, nel caso di cambiamento di domicilio del beneficiario di PC, la prestazione complementare, compreso l'ammontare forfetario per l'assicurazione obbligatoria malattie, è versata: a) dal precedente Cantone di domicilio, fino all'estinzione del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente; b) dal nuovo Cantone di domicilio, dall'inizio del diritto alla prestazione complementare da versare mensilmente.
Quindi, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali o regionali per l'assicurazione di base e con ordinanza del 28 ottobre 2009 ha fissato in Fr. 4'692.- il premio medio per l'anno 2010 per la regione 1 del Cantone Ticino - regione a cui appartiene il Comune di domicilio del ricorrente -, premio che viene pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie (cfr. art. 65 LAMal).
Nell'evocato Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 l'autorità cantonale ha confermato in Fr. 4'692.- l'importo del contributo fisso per gli adulti domiciliati nella regione 1 (art. 1 cpv. 3 lett. a).
Secondo gli artt. 3 e 29 cpv. 2 LaLPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.
Il tenore di questa norma è ripreso pure dall'art. 41 cpv. 1 LCAMal, mentre il suo capoverso 2 specifica che l'ammontare dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle PC.
Stanti così le cose, il TCA deve ritenere per l'assicurato il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.-. Trattandosi di un premio medio regionale per il 2010, esso è dunque totalmente indipendente dal premio LAMal effettivamente dovuto dall'assicurato.
Inoltre, contrariamente a quanto inteso dall'interessato, questo importo medio, maggiore a quello concretamente da lui pagato, va a vantaggio del beneficiario di prestazioni complementari, poiché in tal modo viene aumentato il suo fabbisogno e quindi la differenza con i suoi redditi computabili.
Va comunque rilevato che il premio di Fr. 4'140.- indicato dall'assicurato si riferisce all'anno 2008 (doc. 52: notifica di tassazione IC 2008), mentre in esame è il diritto alle PC dal 1° aprile 2010.
8. Resta ancora da determinare la pigione lorda ascrivibile all'assicurato, che la Cassa di compensazione ha fissato in Fr. 7'530.-, mentre il ricorrente ha osservato che tale importo è eccessivo se si considera che si tratta di una casa vecchia. Inoltre, lo stesso Ufficio di tassazione ha fissato tale voce in Fr. 5'850.-.
Giusta il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce per il 2010 un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.
Nel noto Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 (art. 1 cpv. 2 lett. a), il Cantone Ticino ha confermato questo forfait massimo.
Per quanto concerne la pigione, quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va ritenuto il relativo valore locativo.
Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
A norma degli artt. 20 lett. b LT e 21 lett. b LIFD, l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Di regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993-II pag. 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).
Secondo la vecchia circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), il valore locativo corrispondeva, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso veniva regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e variava a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo portava a dei risultati in contrasto con il principio secondo cui il valore locativo doveva corrispondere a quello reperibile sul mercato, si poteva ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).
Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari è stato stabilito, di massima, applicando al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del 5%, se la stima era entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la stima risaliva a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989 e del 7,25% se la stima risaliva al 1° gennaio 1985 o era anteriore a tale data. Si applicava pure il tasso del 6,25% del valore di stima ufficiale ridotto del 30% nei Comuni con revisione generale delle stime, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 (cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta 1999-2000; Allegato alla circolare del 30 giugno 1999 (n. 15)). Tale modo di procedere non era, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).
Va però aggiunto che fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Dalla notifica di tassazione fiscale IC 2008 dell'assicurato del 4 giugno 2009 (doc. 52) emerge che nei suoi redditi v'è un valore locativo di Fr. 5'850.-.
In queste circostanze, nell'eventualità in cui questo valore si riferisca al solo immobile che funge da abitazione primaria dell'assicurato (part. n. 132 RFD di __________), la pigione netta computabile è pari a Fr. 5'850.-.
Qualora tale importo comprenda invece anche il valore locativo dei suoi fondi 129 e 130 RFD di __________, ciò peggiorerebbe la situazione del ricorrente, poiché comporterebbe la diminuzione del valore locativo del solo fondo su cui egli abita e quindi anche della pigione lorda ascrivibile nelle sue spese riconosciute.
Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta.
Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per le spese accessorie.
In conclusione, quindi, la pigione lorda computabile all'insorgente assomma a Fr. 7'530.- (Fr. 5'850.- + Fr. 1'680.-).
La cifra indicata dalla Cassa di compensazione deve pertanto essere confermata, mentre va respinta la lamentela dell'interessato sull'importo, a suo dire elevato, che gli è stato computato.
9. Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), che sono strettamente legate al valore locativo.
Infatti, l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino, l'art. 31 cpv. 4 LT, ripreso dalla circolare n. 7/2005 della Divisione delle contribuzioni del gennaio 2006 e recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo (valore locativo più pigioni) se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo.
In specie, ne consegue che l'importo computabile all'assicurato a questo titolo è pari al 25% del valore locativo di Fr. 5'850.-, ossia a Fr. 1'463.- e come tale va incluso nelle sue spese riconosciute.
10. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute dell'assicurato assommano dunque a Fr. 32'405.- (Fr. 4'692.- [contributo cassa malati] + Fr. 1'463.- [spese di manutenzione] + Fr. 7'530.- [pigione lorda] + Fr. 18'720.- [fabbisogno vitale per persona sola]) e corrispondono quindi alla somma determinata dalla Cassa cantonale di compensazione.
11. Per quanto concerne i redditi computabili, vanno innanzitutto conteggiate le rendite e le pensioni percepite dal ricorrente (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
Nel 2010 l'importo della rendita AVS ricevuta dall'assicurato ammontava a Fr. 25'824.- e tale somma va dunque computata nei suoi redditi.
12. L'assicurato ha rilevato di essere stato vittima di un grave incidente nel 1985 durante il servizio militare (doc. I pag. 4) e di percepire una rendita di invalidità dall'assicurazione militare, che nel 2010 ammontava a Fr. 1'045,90 al mese, oltre ad un'indennità per cure di Fr. 560.-, per un totale di versamenti effettivi mensili di Fr. 1'605,90 (doc. 54).
Tuttavia, il ricorrente ha evidenziato che a livello fiscale tale rendita non gli è mai stata tassata, mentre nel calcolo delle prestazioni complementari è stato inserito nelle sue entrate l'importo di Fr. 12'550.- (Fr. 1045,90 x 12). Egli ha quindi postulato l'eliminazione di tale somma.
Sia nella notifica di tassazione IC 2003 del 12 novembre 2004 (doc. 28) sia nella IC 2008 del 4 giugno 2009 (doc. 52), effettivamente nei redditi dell'interessato non figura una rendita dell'assicurazione militare.
Ciò è dovuto al principio dell'esonero fiscale delle prestazioni dell'assicurazione militare introdotto con la legge del 1901 allo scopo di garantire all'assicurato il beneficio integrale delle prestazioni, che a quell'epoca erano assai modeste.
Con l'emanazione della LAM del 19 giugno 1992 (RS 833.1), in vigore dal 1° gennaio 1994, è stato stabilito il principio della soppressione dell'esonero fiscale, chiesto insistentemente nella mozione sulla revisione totale dell'assicurazione militare (FF 1990 III pag. 206).
In virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 116 LAM, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un'imposta le rendite di invalidità e per superstiti in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova LAM. Questa norma è parimenti applicabile alle rendite d'invalidità in corso in tale momento che saranno convertite in rendite di vecchiaia.
L'art. 116 LAM non è dunque applicabile alle rendite successive all'entrata in vigore della LAM. Il legislatore, adottando la nuova legge sull'assicurazione militare, ha proprio voluto sopprimere l'esenzione fiscale di cui beneficiavano le prestazioni concesse in base alla legge del 1949, ammettendo un'eccezione solo per le rendite concesse secondo quest'ultima normativa (cfr. sentenza della Camera di Diritto Tributario del 9 maggio 2011, inc. 80.2011.30, consid. 2.1; RDAT II-2000 n. 22t).
Per contro, l'art. 22 cpv. 1 LIFD statuisce che sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Anche le prestazioni della LAM (art. 8 LAM) rientrano di principio in questa disposizione, benché sia da osservare quanto segue (cfr. Circolare n. 11 dell'8 giugno 1994 edita dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, "Imposizione delle prestazioni dell'assicurazione militare", punto 3):
- Secondo l'articolo 116 LAM le rendite di invalidità e per superstiti che hanno iniziato a decorrere prima del 1° gennaio 1994, non sottostanno all'imposta federale diretta. Questo disciplinamento vale parimenti per le rendite di invalidità secondo il diritto previgente che, ai sensi dell'articolo 112 capoverso 2 LAM, sono convertite in rendite di vecchiaia dopo il 1° gennaio 1994.
- Anche le cosiddette rendite per menomazione dell'integrità (art. 8 lett. m LAM) e le indennità a titolo di riparazione morale (art. 8 lett. r LAM) versate sulla base della LAM non sono assoggettate ad imposta (art. 12 cpv. 4 LAM).
- Le prestazioni in natura e le rifusioni di spese di cui all'articolo 8 lettere a, b, c, d, p, s, u e v LAM rappresentano delle prestazioni non imponibili in risarcimento del danno, ad eccezione delle indennità per spese di formazione professionale (lett. t).
Per quanto concerne dunque la rendita dell'assicurazione militare percepita dal ricorrente a seguito dell'incidente del 1985, in virtù dell'art. 116 LAM essa non sottostà all'imposta federale diretta.
Per quanto concerne l'eventuale conteggio delle rendite dall'assicurazione militare nell'ambito delle prestazioni complementari, questo Tribunale osserva che in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC sono computate come reddito le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
Giusta il N. 2085 DPC, nella versione delle Direttive DPC edite dall'UFAS stato al 1° gennaio 2010, tutti i tipi di rendite devono essere computati come redditi.
Per il N. 2087 DPC, il reddito proveniente da rendite e pensioni comprende in particolare le rendite di assicurazioni private, le pensioni pubbliche e private, inclusi tutti i supplementi (rendite della previdenza professionale, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, vitalizi, rendite di assicurazioni sociali cantonali ed estere e simili), come pure le prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero lesi da eventi bellici, secondo il decreto federale del 13 giugno 1957, le prestazioni di mantenimento della "Kriegsopferfürsorge" (assistenza a favore delle vittime della guerra) della Repubblica federale tedesca in virtù della legge del 22 giugno 1976 a tale riguardo, le prestazioni ricorrenti del datore di lavoro attuale o precedente al salariato, a sua moglie, ai suoi figli minorenni o che seguono una formazione scolastica o professionale.
Al riguardo, nella sentenza P 38/06 dell'11 ottobre 2007 il Tribunale federale ha affermato quanto segue:
" (…)
3.1 Nach Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG (in Verbindung mit Art. 23 Abs. 3 ELV) sind Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV sowie der IV, als Einkommen anzurechnen. Wie der Bundesrat in der Botschaft vom 21. September 1964 zum gleichlautenden, bis Ende 1997 gültig gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c ELG ausgeführt hat, gelten als Renten und Pensionen periodische Leistungen im weitesten Sinn, also neben den Sozialversicherungsrenten die Renten öffentlicher und privater Pensionskassen und Versicherungen, die freiwilligen periodischen Leistungen der Arbeitgeber und die Renten im Sinne des Zivilrechts (BBl 1964 II 705). Daraus folgt, dass altArt. 3 Abs. 1 lit. c ELG - und damit auch Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG in der seit 1. Januar 1998 geltenden Fassung - nach dem Willen des Gesetzgebers die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller wiederkehrenden Leistungen statuiert (BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f.; Urteil des EVG P 6/02 vom 24. Juni 2002, E. 1a). Abweichungen hievon ergeben sich allenfalls aus Art. 3c Abs. 2 ELG, welcher im vorliegenden Kontext indes nicht einschlägig ist. (…)"(sottolineature della redattrice).
Inoltre, l'Alta Corte ha ribadito nella STF 8C_716/2008 del 5 dicembre 2008 che:
" (…)
4.1 Art. 3c Abs. 1 lit. d und Art. 3c Abs. 2 lit. c ELG stimmen mit den bis Ende 1997 gültig gewesenen Art. 3 Abs. 1 lit. c und Art. 3 Abs. 3 lit. c aELG überein, womit sowohl die zu den altrechtlichen Bestimmungen vorliegenden Materialien als auch die dazu ergangene Rechtsprechung (vgl. BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweisen) relevant bleiben (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 10/99 vom 27. Januar 2000 E. 3). Der historische Gesetzgeber wollte mit Art. 3c Abs. 1 lit. d ELG die grundsätzliche Anrechenbarkeit aller wiederkehrenden Leistungen statuieren (vgl. BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweisen). Ausnahmen hiervon ergeben sich einzig aus Art. 3c Abs. 2 ELG (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 6/02 vom 24. Juni 2002 E. 1a und P 10/99 vom 27. Januar 2000 E. 3a), welcher die Kategorien der nicht anrechenbaren Einkommen abschliessend aufführt (BGE 123 V 184 E. 3 S. 186 f. mit Hinweis).
4.2 Nicht als Einkommen anzurechnen sind unter anderem öffentliche oder private Leistungen mit ausgesprochenem Fürsorgecharakter (Art. 3c Abs. 2 lit. c ELG). Fürsorgecharakter im Sinne dieser Bestimmung haben praxisgemäss Leistungen, die freiwillig und auf Zusehen hin gewährt werden und jedes Mal oder zumindest periodisch der Hilfsbedürftigkeit des Bezügers angepasst werden (BGE 116 V 328 E. 1a S. 329 f. mit Hinweisen). Bejaht wurde der ausgesprochene Fürsorgecharakter bei freiwilligen Leistungen der Eidgenössischen Versicherungskasse für das unterstützungsbedürftige Kind eines verstorbenen Beamten (EVGE 1968 S. 226) sowie bei freiwilligen und auf Zusehen hin ausgerichteten Leistungen des Arbeitgebers (ZAK 1972 S. 62). Verneint wurde er im Falle einer auf Grund des Bundesbeschlusses betreffend Hilfeleistung an kriegsgeschädigte Auslandschweizer ausgerichteten Rente (Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 6/02 vom 24. Juni 2002 E. 1a und P 10/99 vom 27. Januar 2000 E. 3a, je mit Hinweis auf EVGE 1966 S. 245).
4.3 Demgegenüber hat das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, dass ein Renteneinkommen auch dann vollumfänglich in die Anspruchsberechnung miteinzubeziehen ist und somit nicht unter die Ausnahmetatbestände der nicht anrechenbaren Einnahmen im Sinne von Art. 3c Abs. 2 ELG fällt, wenn der entsprechenden wiederkehrenden Leistung im Sinne einer Entschädigung für eine ungerechtfertigte Inhaftierung eigentlicher Genugtuungscharakter zukommt (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts P 41/04 vom 3. Dezember 2004 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 129 II 145 E. 3.5.2 S. 157). Gleiches gilt sowohl für Leistungen einschliesslich Renten, die ein Opfer auf Grund einer Straftat und ihrer Folgen vom Täter oder anderen Leistungserbringern, z.B. einer Sozialversicherung, erhält (vgl. BGE 131 II 217 E. 2.1 S. 219 und E. 2.2 S. 220) als auch mit Blick auf wiederkehrende Leistungen des gegenwärtigen oder früheren Arbeitgebers an den Arbeitnehmer, seine Ehefrau und an seine minderjährigen oder in Ausbildung stehenden Kinder (vgl. Rz. 2087 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL]). (…)" (sottolineature della redattrice)
In queste circostanze, indipendentemente dal tenore della LAM sull'esenzione delle rendite dell'assicurazione militare antecedenti il 1° gennaio 1994 (art. 116), sulle rendite per menomazione dell'integrità (art. 8 lett. m LAM) e sulle indennità a titolo di riparazione morale (art. 8 lett. r LAM) che non sono assoggettate ad imposta (art. 12 cpv. 4 LAM, abrogato dal 1° gennaio 2008 visto il simile tenore degli art. 24 lett. g LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. i LAID, ripresi a livello cantonale dall'art. 23 lett. g LT), per le prestazioni complementari va ritenuto, d'avviso di questo Tribunale, che la rendita dell'assicurazione militare rientri nel senso ampio del termine di rendite dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC e vada quindi computata come reddito.
Secondo il TCA, può rimanere qui aperta la questione a sapere se è solo la (pura) rendita dell'assicurazione militare (Fr. 1'045,90 x 12 mesi = Fr. 12'550.-) che debba essere conteggiata nei redditi dell'interessato, come ha fatto la Cassa di compensazione, oppure se vada ritenuta anche l'indennità per cure (Fr. 560.- x 12 mesi = Fr. 6'720.-) che egli riceve dall'assicurazione militare Suva contestualmente alla rendita, per un versamento effettivo mensile di Fr. 1'605,90 (doc. 54).
Infatti, ritenuto che già tenendo conto dell'importo di Fr. 12'550.-, che è più favorevole all'assicurato, il ricorso, come si vedrà, deve essere respinto, a maggior ragione il diritto alle PC sarebbe negato conteggiando una rendita dell'assicurazione militare superiore, pari a Fr. 19'270.- (Fr. 1605,90 x 12 mesi).
Il Tribunale evidenzia inoltre che quand'anche si volesse considerare la tesi del ricorrente e quindi escludere il conteggio della rendita dell'assicurazione militare dai redditi dell'assicurato, il risultato non muterebbe. In effetti, quest'ultimo non avrebbe comunque diritto alle prestazioni complementari poiché, come emergerà dalle argomentazioni che seguono, i suoi redditi computabili risulteranno ugualmente superiori alle spese riconosciute (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario).
13. Nei redditi dell'interessato va inoltre computato il reddito della sostanza immobile (art. 11 cpv. 1 lett. b LPC).
Come visto, il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
In virtù del citato art. 12 OPC-AVS/AI, esso è valutato secondo quanto stabilito dall'autorità fiscale e quindi ammonta in concreto, come già evidenziato nell'esame della pigione e delle spese di manutenzione dei fabbricati, a Fr. 5'850.-.
14. Da ultimo, occorre tenere conto della sostanza del ricorrente ed in particolare del consumo di sostanza che va inserito, nella misura di 1/10, nei suoi redditi (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Dagli atti risulta che nell'ambito della domanda di prestazioni complementari formulata nel 2010, la Cassa di compensazione ha disposto la perizia tecnica dei beni immobili detenuti in comunione ereditaria dal ricorrente. Il 4 giugno 2010 (doc. 66) l'amministrazione ha infatti invitato l'Ufficio cantonale di stima a valutare al valore commerciale, stato nel 2010, i mappali n. 129 e n. 130 RFD di __________ e al valore di stima il fondo n. 132 RFD __________.
Il 9 novembre 2010 (doc. 71) il perito __________ dell'Ufficio cantonale di stima ha valutato, in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, in Fr. 220'000.- il valore commerciale del fondo n. 129 (doc. 70) ed in Fr. 14'000.- il valore venale del mappale n. 130 RFD (doc. 69). La particella n. 132, costituendo l'abitazione primaria dell'assicurato, è stata invece valutata al valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI in Fr. 62'621.- (doc. 68).
Partendo da questi dati l'amministrazione, ritenute le cifre stabilite dall'Ufficio stima, con la decisione formale del 18 novembre 2010 ha considerato a titolo di sostanza dell'assicurato le particelle n. 129 e n. 130 al valore venale peritato, ma per metà, poiché da esso detenuti in comunione ereditaria con la sorella (la madre, che figura a registro fondiario come coerede in questa comunione ereditaria, è nel frattempo deceduta). La Cassa cantonale di compensazione ha quindi computato al ricorrente una sostanza immobiliare commerciale totale di Fr. 113'500.- ([Fr. 220'000.- : 2] + [Fr. 14'000.- x (1/4 + 1/4)]: 2).
Per lo stesso motivo, il valore di stima dell'abitazione primaria (n. 132) è stato stabilito in Fr. 31'310.-.
15. Per quanto attiene innanzitutto la modalità di calcolo della sostanza si rileva che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 5 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza.
Per l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Per il Cantone Ticino si applica l'art. 42 cpv. 1 LT che, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2009, prevede che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.
Secondo l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.
Il fondo n. 130, una comproprietà coattiva, è detenuto nella misura di 1/4 dalla particella n. 129, da 2/4 dal mappale n. 131 e da 1/4 dal fondo n. 132, tutti RFD di __________.
L'insorgente detiene poi in comunione ereditaria con la sorella e la mamma - defunta - i fondi n. 129 e n. 132 RFD di __________.
Dal catastrino fiscale agli atti (doc. 51) si rileva che il fondo n. 129 RFD è composto di un terreno complementare e di un edificio principale (casa monofamiliare o bifamiliare). Il registro fondiario specifica che il terreno complementare vale Fr. 5'282.-, mentre l'edificio abitativo è stimato in Fr. 65'000.-.
Il mappale n. 130 RDF comprende un terreno eccedente e un edificio accessorio. Il valore di stima del terreno è di Fr. 2'178.-.
Infine, la part. n. 132 RFD è costituita da un terreno complementare (Fr. 12'621.-) e da un edificio principale (Fr. 50'000.-).
Al 1° gennaio 2005, la stima totale di questi terreni è pari a Fr. 18'992.- (l'importo di Fr. 2'178.- è stato considerato nella misura di 1/2 (1/4 + 1/4) trattandosi di una coattiva su due altri fondi), mentre quella dei fabbricati a Fr. 115'000.- (doc. 51).
Risulta inoltre dagli atti che l'assicurato abita nell'edificio esistente sulla particella n. 132. Pertanto, è a giusta ragione che la Cassa ha computato l'abitazione primaria al valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, mentre gli altri fondi (nn. 129 e 130), che non servono da abitazione al ricorrente, al valore venale in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.
16. Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).
L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo la Massima Istanza, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).
Nel Cantone Ticino, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima.
In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'Ufficio cantonale di stima, il TF(A) ha confermato l'operato dei periti (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
17. In specie, il 4 giugno 2010 (doc. 66) la Cassa di compensazione ha così chiesto all'Ufficio cantonale di stima di valutare al valore venale i fondi n. 129 e n. 130 RFD di __________, detenuti in comunione ereditaria dal ricorrente insieme alla sorella.
Il 9 novembre 2010 (doc. 71) __________, come visto, ha reso le proprie valutazioni, peritando in Fr. 220'000.- il fondo n. 129 ed in Fr. 14'000.- la coattiva al mappale n. 130.
L'Ufficio stima ha però prodotto soltanto l'importo finale del valore commerciale, senza dettagliare le caratteristiche di ogni singolo immobile.
Dal registro fondiario risulta comunque che la superficie totale del fondo n. 129 RFD è di 60 mq, così pure quella del terreno complementare e dell'edificio abitativo (sub. A).
Il mappale n. 130 RFD è un terreno di 22 mq e ha un edificio accessorio.
Il fondo n. 132 RFD ha una superficie totale di 115 mq, che è suddivisa in 65 mq per la casa d'abitazione (sub. A), in 10 mq per il portico ed abitazione sovrastante (sub. B) ed in una corte di 40 mq (sub. c).
Nell'ambito della procedura di ricorso, l'assicurato si è lamentato della valutazione eccessiva (Fr. 234'000.-) del valore venale delle part. n. 129 e n. 130 RFD di __________ (docc. I e VII).
Il 14 febbraio 2011 (doc. IXbis) l'amministrazione ha quindi interpellato l'Ufficio stima, chiedendo di prendere posizione su questa censura.
Pertanto, come d'uso, il 1° marzo 2011 l'ing. __________ dell'Ufficio stima ha esperito un sopralluogo insieme al ricorrente. In quell'occasione l'esperto ha fornito spiegazioni sulla metodologia adottata, osservando che in occasione del sopralluogo ha analizzato le valutazioni eseguite dal precedente perito, si è confrontato con le lamentele espresse dall'assicurato in loco e nella fase ricorsuale. Ha inoltre spiegato la differenza tra le valutazioni al valore di stima e quelle al valore venale, fornendo le necessarie informazioni.
Nel suo referto del 7 marzo 2011 (doc. XII/1) il perito ha poi precisato quanto segue:
"(…)
Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:
a) l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;
b) i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;
c) il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;
d) le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale.".
Riesaminata l'intera situazione alla luce di questi fattori, lo specialista ha modificato alcuni parametri per meglio adattarli alla situazione reale.
Per la particella n. 129, la cubatura è stata rettificata ed il valore cubico unitario dell'abitazione è risultato troppo prudenziale in considerazione delle cubature della stesso, dello stato attuale della costruzione, della sua ubicazione e sfruttamento ed in confronto con casi simili. Inoltre, il valore del terreno è risultato troppo elevato in confronto con terreni aventi le medesime caratteristiche. Infine, è stato aggiunto il reddito del negozio di parrucchiera sito al primo piano.
Anche per il mappale n. 130 c'è stato un errore nella determinazione delle cubature, che sono state quindi rettificate.
Il valore di stima dell'abitazione primaria sul fondo n. 132 è stato confermato, siccome fissato nel 2010 e cresciuto in giudicato.
Dalla nuova perizia si rileva dunque che il mappale n. 129 RFD di __________ (doc. XII/2), di 60 mq, è costituito da un'abitazione di 60 mq, avente una cubatura di 620 mc che, valutata a Fr. 240.-/ mc, dà un valore di Fr. 148'800.-. I costi secondari sono stati valutati in Fr. 10'000.-, mentre i 60 mq di terreno a Fr. 600.-/mq, per un valore di Fr. 36'000.-. Tenuto conto di un valore di reddito di Fr. 4'800.- e di un valore di reddito di Fr. 90'566.-, il valore venale del fondo è stato stabilito in Fr. 160'000.-.
Il fondo n. 130 RFD di __________ (doc. XII/3) è costituito da una casa d'abitazione e andito, la cui cubatura di 80 mc è stata valutata a Fr. 130.-/mc (Fr. 10'400.-). I costi secondari (Fr. 400.-) ed il valore del terreno (Fr. 5'500.-) di 22 mq, a Fr. 250.-/mq, danno un valore venale di Fr. 16'000.-.
Riguardo alle summenzionate valutazioni peritali, questa Corte evidenzia che il ricorrente ha criticato i valori al mc delle cubature degli edifici ed il prezzo al mq dei terreni esprimendosi come segue (doc. XIV):
" Constato gli errori di cubatura della vecchia casa, negli anni scorsi per il rimborso adeguato.
Poi la cubatura è stata calcolata a Fr. 220 al mc; poi a Fr. 130 Determinato il valore medio di Fr. 250.- al mc.
Ora il colmo: il terreno l'hanno valutato a Fr. 700 al mq. Invece il prezzo medio è solo 250 Fr. al mq.
E pazzesco!
qui pretendo un rimborso cospicuo per il danno subìto.
Forse già da mio padre è capitato anche a lui diversi anni fà.".
Queste contestazioni sono un po' confuse. Il ricorrente mischia i valori dei fondi e delle costruzioni ed i prezzi al mc e al mq.
L'abitazione sul mappale n. 129 è infatti stata valutata Fr. 240.-/ mc, mentre il terreno su cui essa è costruita vale Fr. 600.-/mq.
Il prezzo al mc dell'edificio sulla part. n. 130 è stato stabilito in Fr. 130.-, mentre il terreno ha un valore di Fr. 250.-/mq.
Il ricorrente ha poi osservato che la valutazione di Fr. 236'000.- (recte: Fr. 234'000.-, poi rettificata in Fr. 176'000.- dal secondo perito) è eccessiva, viste le condizioni strutturali degli immobili. Infatti, le case formano un piccolo nucleo in comunione, ciò che rende impossibile venderle. Per di più, fra una decina d'anni saranno diroccate e senza servizi, quali luce ed acqua (doc. VII pag. 2).
Al primo e secondo piano della costruzione sita sulla part. n. 129, i quattro locali sono vuoti, non esiste la cucina e tanto meno vi sono l'elettricità e l'acqua corrente.
L'arredamento del bagno al mappale n. 130 non esiste, ma c'è soltanto il wc. La suddivisione interna prevede soltanto due locali ed un ripostiglio, poiché la cantina non esiste più, essendo stata chiusa molti anni prima (doc. XIV pag. 2).
Viste le lamentele ricorsuali sopra esposte, l'amministrazione ha rilevato che l'Ufficio stima si è già pronunciato al riguardo con le perizie del 9 novembre 2010 e del 7 marzo 2011 (doc. XVI), riducendo a Fr. 160'000.- il valore venale del fondo n. 129 ed aumentando a Fr. 16'000.- il valore commerciale della part. n. 130.
L'insorgente, alla luce di questa risposta, ha ribadito che il prezzo di Fr. 220'000.- è esorbitante, così pure quello del terreno di Fr. 700.-/mq anziché di Fr. 250.-/mq, trattandosi del nucleo del Comune di __________ (doc. XVIII punto 4).
18. Questo Tribunale evidenzia che nella sua valutazione del 7 marzo 2011 (doc. XII/1) il perito ha esposto per la particella n. 129 i criteri di valutazione generali e particolari, la situazione catastale, le servitù e oneri fondiari, le menzioni, il piano regolatore comunale, la descrizione del fondo, le caratteristiche dei fabbricati descrivendoli indicando gli elementi costruttivi, le installazioni e gli arredamenti nonché la suddivisione interna.
Tenuto conto di queste caratteristiche, l'ingegnere ha poi calcolato il valore reale dei fabbricati e dei terreni, i costi secondari e di sistemazione esterna, il reddito annuale ed il valore di reddito, tutti elementi che hanno contribuito a definire il valore venale dei fabbricati e dei terreni, quindi il valore venale totale della particella edificata.
Per il mappale n. 130, consistente in una casa di abitazione, non sono stati calcolati il reddito annuale ed il valore di reddito.
Più dettagliatamente, come visto, per valutare il valore venale l'ingegner __________ ha applicato il metodo tradizionale, che consiste nel ponderare il valore reale (che si compone del valore dei fabbricati principali e accessori, dei costi secondari, della sistemazione esterna e del valore del terreno) con il valore di reddito.
La cubatura degli edifici è stata determinata sulla base del piano catastale e del rilievo eseguito in loco. I valori cubimetrici unitari tengono conto delle caratteristiche dell'immobile, della qualità delle opere strutturali e delle finiture, degli impianti, del carattere architettonico e della funzionalità dello stesso.
Il valore del terreno su cui è edificato il subalterno A (abitazione) è stato determinato adottando il criterio del confronto delle compravendite, poiché il criterio della parità del prezzo di acquisto non ha potuto essere applicato. Esaminando le compravendite nelle zone limitrofe, tenendo in considerazione tutti i fattori influenti e basandosi sulle proprie conoscenze ed esperienze, il perito ha fissato in Fr. 600.-/mq il valore del terreno del fondo n. 129 rispettivamente in Fr. 250.-/mq il prezzo del sedime al mappale n. 130.
Vanno inoltre aggiunti i costi secondari e di sistemazione esterna, ossia tutti quei costi che non sono compresi nei fabbricati tra i quali i lavori preparatori, i permessi, le tasse, i costi di finanziamento, le opere esterne (allacciamenti, muri di sostegno, accessi, piazzali, giardino).
Il reddito è di regola determinato sulla parità del reddito percepito e sulla scorta dei contratti di locazione esistenti, siccome corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili. Il perito ha esaminato la situazione e dei tre criteri adottabili ha optato per il criterio del confronto dei contratti d'affitto esistenti per oggetti paragonabili (Fr. 400.- x 12 mesi).
Ritenuto un tasso di capitalizzazione del 5,30% (tasso ipotecario aumentato dei tassi aggiuntivi a seconda del genere di costruzione), lo specialista ha determinato il valore di reddito (come detto, solo per la part. n. 129).
Tenuto quindi conto del valore reale e del valore di reddito, l'Ufficio stima ha ottenuto il valore venale dell'intera particella, arrotondandolo in Fr. 160'000.- per il mappale n. 129.
Per la part. n. 130, invece, il valore di Fr. 16'000.- si ottiene sommando il valore della cubatura dell'abitazione (Fr. 10'400.-) con il valore de costi secondari e di sistemazione esterna (Fr. 400.-) e con il valore del sedime (Fr. 5'500.-).
19. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale: SVR 1998 LPP n. 16), e quindi deve essere applicata anche a quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 7 febbraio 2011, 33.2010.16; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 24 febbraio 1997, 33.1996.75).
20. A mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i summenzionati referti peritali del 9 novembre 2010 e del 7 marzo 2011 dell'Ufficio cantonale di stima hanno tenuto in considerazione tutti i fattori, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali l'importanza della località in cui giacciono le proprietà, la situazione geografica e morfologica, i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita come pure il valore dei fabbricati e le norme pianificatorie dettate dal PR.
Queste perizie, ed in particolare la seconda dell'ing. __________, appaiono chiare, complete ed esaurienti sia nell'esame generale dei fondi sia nella descrizione dei fabbricati, come pure nella calcolazione aritmetica dei valori determinanti.
A questo proposito, il Tribunale rileva che le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono in grado di contrastare i dati forniti dall'Ufficio stima con la seconda perizia, in cui l'esperto ha fornito minuziose spiegazioni. Soprattutto, non va dimenticato che il contenuto del referto del 9 novembre 2010 è stato di gran lunga modificato il 7 marzo 2011 dall'Ufficio stima, nuovamente interpellato dalla Cassa di compensazione sulle citate particelle.
Inoltre, va evidenziato che l'Ufficio stima si è comunque pronunciato sulle censure del ricorrente spiegandogli - anche personalmente, in loco - nel dettaglio i calcoli e le metodologie adottate per valutare le sue due proprietà.
D'avviso del TCA, le motivazioni addotte dall'insorgente sia prima della seconda perizia sia successivamente non sono atte a contrastare con certezza le chiare, dettagliate e soprattutto concrete spiegazioni fornite dall'ing. __________ che, va ricordato, si è personalmente recato sul posto per valutare l'immobile sia esternamente che internamente. Il suo apprezzamento si è quindi basato su circostanze reali.
Ritenuto, inoltre, come nelle sue valutazioni il perito abbia considerato tutte le peculiarità rilevanti (in parte anche sollevate dal ricorrente) quali gli accessi al fondo, l'insolazione, la vista e l'orientamento, la sistemazione, le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni (contrariamente alle affermazioni dell'assicurato, il fondo n. 129 risulta equipaggiato con acqua, corrente elettrica, telefono ed evacuazione delle acque luride; il mappale n. 130 dispone di corrente elettrica, acqua potabile, telefono, tv via cavo, fognatura sul posto) e gli arredamenti (nella part. n. 129, il riscaldamento avviene con stufette elettriche nel negozio, gli apparecchi del gabinetto sono di qualità normale e l'arredamento della cucina è assente; sul fondo n. 130 non v'è né gabinetto né cucina), occorre dunque concludere che le perizie dell'Ufficio stima – in specie la seconda - sono corrette.
Oltre a ciò, dagli atti formanti l'incarto non si evincono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle predette perizie, che si basano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialisti nel ramo, i quali si sono fondati su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.
Per queste ragioni, il TCA non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni peritali, che risultano pienamente affidabili dato che, va qui ancora ribadito, la Cassa cantonale di compensazione affida detto compito all'Ufficio cantonale di stima e quindi a persone competenti ed il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha confermato l'operato dei periti e la loro indipendenza (STFA P 10/06 del 13 aprile 2007; STFA P 38/96 del 27 febbraio 1998).
Questo Tribunale può pertanto considerare affidabile la perizia del 7 marzo 2011 allestita dall'ing. __________ dell'Ufficio stima il quale, come visto, dopo sopralluogo, ha modificato i referti approntati dal collega __________ il 9 novembre 2010 per quanto concerne le particelle n. 129 e n. 130 RFD di __________.
Ne discende che le lamentele dell'assicurato sull'eccessiva valutazione di questi due immobili, peraltro corretta da Fr. 234'000.- a Fr. 176'000.-, deve quindi essere respinta.
Visto quanto precede, il valore venale della sostanza immobiliare detenuta in comunione ereditaria dall'assicurato deve essere fissato nell'importo di Fr. 176'000.- (Fr. 160'000.- + Fr. 16'000.-).
21. Resta ora da determinare la sostanza ascrivibile al ricorrente.
Alla morte del padre, il ricorrente è entrato a fare parte della comunione ereditaria composta della madre e della sorella. Nel frattempo, la mamma è deceduta e quindi la comunione ereditaria in questione comprende ora solo l'assicurato e sua sorella. Essendo in concorso con la sorella, siccome i figli del defunto succedono in parti uguali (art. 457 cpv. 2 CC), il ricorrente ha quindi diritto ad una quota legale di eredità di un mezzo (cfr. STCA del 30 marzo 2011, 33.2010.23, consid. 7).
La conclusione a cui è giunta la Cassa è dunque corretta e, come peraltro sollevato dall'assicurato, tiene già conto del fatto che i beni immobili non sono di sua sola proprietà assoluta, ma appartengono anche ad una terza persona.
In queste circostanze, il valore del fondo n. 129 deve essere suddiviso per due e quindi è l'ammontare di Fr. 80'000.- (Fr. 160'000.- : 2) che deve essere attribuito all'insorgente.
Per gli stessi motivi, anche il valore della comproprietà coattiva del fondo n. 130 va computato all'assicurato in ragione di 1/2.
Tuttavia, al riguardo va inoltre tenuto conto che la proprietà di questo mappale è suddivisa fra tre fondi, fra cui i mappali n. 129 e n. 132, entrambi detenuti dalla comunione ereditaria a cui appartiene l'assicurato, in ragione di 1/4.
Il valore di Fr. 16'000.- determinato dall'Ufficio stima deve dunque essere conteggiato al ricorrente in ragione sì di metà, ma delle due quote di 1/4 ([1/2 x 1/4] + [1/2 x 1/4]), ossia in 1/4 e quindi in Fr. 4'000.-.
Pertanto, nel foglio di calcolo delle PC va considerata una sostanza lorda venale di Fr. 84'000.- (Fr. 80'000.- + Fr. 4'000.-).
Dedotta la franchigia di Fr. 25'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), la sostanza netta al valore venale ammonta a Fr. 59'000.-.
Nel computo della sostanza dell'interessato non va poi dimenticata la sostanza lorda al valore di stima calcolata giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI.
Come visto, l'abitazione primaria sita sul fondo n. 132 RFD di __________ è stata valutata in Fr. 62'621.- ed anche tale importo deve essere diviso per due in virtù della proprietà comune fra il ricorrente e sua sorella (Fr. 31'320.-).
Poiché tale immobile serve al ricorrente quale abitazione, la franchigia legale è di Fr. 112'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Applicata all'ammontare di Fr. 31'320.-, si ha quindi che questi due importi si annullano, nel senso che il valore del fondo n. 132 non incide sul diritto alle prestazioni complementari.
Di conseguenza, il consumo della sostanza di 1/10 ascrivibile nei redditi computabili dell'interessato (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) si riferisce alla sola sostanza netta ottenuta dal valore venale degli immobili ed è quindi pari a Fr. 5'900.-.
22. In virtù di quanto precede, i redditi computabili di RI 1 sono pari a Fr. 50'124.- (Fr. 5'900.- [1/10 consumo di sostanza] + Fr. 25'824.- [rendita AVS] + Fr. 12'550.- [rendita militare] + Fr. 5'850.- [valore locativo]).
Questa cifra corrisponde a quella ottenuta dalla Cassa cantonale di compensazione dopo che, sulla scorta dei nuovi valori venali dei fondi peritati dall'Ufficio stima, ha rifatto i calcoli (doc. XII).
Il TCA osserva che, eliminando, per l'ipotesi formulata al considerando 12, la somma della rendita dell'assicurazione militare, i redditi computabili ammonterebbero a Fr. 37'574.-.
23. In esito a quanto precede, ritenuta un'eccedenza di reddito - e non di spese riconosciute (art. 9 cpv. 1 LPC) - dato che i suoi redditi computabili (Fr. 50'124.- o Fr. 37'574.-) superano le sue spese riconosciute (Fr. 32'405.-), l'assicurato non ha diritto a prestazioni complementari (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario).
Il ricorso deve essere pertanto respinto senza tasse né spese.
La presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di concedere l'effetto sospensivo al ricorso (STF 8C_911/2009 del 18 marzo 2010, consid. 4; STF 8C_1019/2008 del 28 luglio 2009, consid. 3.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti