Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2011.3

 

cs

Lugano

8 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’11 gennaio 2011 emanata da

 

Cassa CO 1,  

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con istanza del 19 agosto 2010, RI 1, nato nel 1930, ha chiesto, per sé e sua moglie __________, nata nel 1933, di essere messo al beneficio di una prestazione complementare alla rendita AVS (doc. 24).

 

                               1.2.   Dopo aver esperito alcuni accertamenti, tra cui una perizia immobiliare sulla particella __________ del Comune di __________, appartenente fino al 2005 a __________ e donata alla figlia __________ il __________, con decisione del 2 dicembre 2010, confermata dalla decisione su opposizione dell’11 gennaio 2011, la Cassa CO 1, ha respinto la domanda poiché le entrate di cui possono disporre i coniugi __________ superano nettamente le uscite per un’eccedenza di fr. 47'433 (doc. A3 e A1).

 

                               1.3.   Con ricorso del 9 febbraio 2011 RI 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione (doc. I). L’assicurato rileva di percepire unicamente una rendita di vecchiaia per lui e sua moglie e di non capire per quale motivo non vi sarebbero i presupposti per ottenere una prestazione complementare. L’insorgente contesta in particolare il computo della sostanza immobiliare trasferita alla figlia.

 

                               1.4.   Con risposta del 24 febbraio 2011 l’amministrazione propone la reiezione del ricorso, evidenziando in particolare che il rifiuto della prestazione sarebbe stato confermato anche se la moglie dell’insorgente fosse rimasta proprietaria dell’immobile donato nel 2005 (doc. III).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF  9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999),

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.3.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto ad una rendita e vivono nella stessa economia domestica.

Per l'art. 9 cpv. 5 LPC, il Consiglio federale disciplina la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.      18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

 

"  (…)

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

(…)

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

 

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

"  (…)

b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

(…)

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.   le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.".

 

                               2.4.   Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente e di sua moglie di percepire prestazioni complementari. L’insorgente ha invocato difficoltà economiche vivendo con la sola rendita AVS e non essendo più proprietario dell’immobile donato alla figlia nel 2005.

 

                               2.5.   Per quanto concerne le spese, il cui importo non è peraltro stato contestato, l’amministrazione ha rettamente calcolato un ammontare complessivo di fr. 43'464 (28'080 + 9'384 + 6'000).

 

                                         Al fabbisogno (limite di reddito) per coniugi fissato nel 2010 a Fr. 28'080.- (art. 10 cpv. 1 lett. a LPC ed art. 1 cpv. 1 lett. a del Decreto esecutivo concernente la LPC del 9 dicembre 2009 [RL 6.4.5.3.2] in vigore dal 1° gennaio 2010), va infatti aggiunto il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 4'692.- per adulto (art. 1 cpv. 3 lett. a cifra 1 del citato Decreto), quindi di Fr. 9'384.- per coniugi.

 

                                         La Cassa ha inoltre aggiunto l’ammontare di fr. 6'000 corrispondente alla pigione annua (fr. 500 al mese) secondo quanto evinto dal contratto di locazione prodotto dall’insorgente (doc. 29).

 

                               2.6.   Circa le entrate, va innanzitutto evidenziato che vanno  confermati gli importi di fr. 309 (risparmi dell’insorgente e di sua moglie ) e di fr. 6'000 (valore dell’auto dall’insorgente), dichiarati dallo stesso ricorrente in sede di richiesta di prestazioni (doc. 24, cfr. anche la tassazione 2009, doc. 41).

                                         L’insorgente contesta invece l’ammontare del valore dell’immobile donato alla figlia, non riuscendo a capire per quale motivo viene preso in considerazione e sostiene che se sua moglie fosse ancora proprietaria del citato immobile, avrebbe avuto diritto alle prestazioni richieste.

 

                               2.7.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare, vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

 

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

 

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Con sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

 

                               2.8.   Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

ll principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 2064 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS).

 

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

 

Con sentenza dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

 

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con sentenza del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

 

                               2.9.   Per l’art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI la valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         A norma dell’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI la sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

                                         Giusta l’art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI in caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera g LPC.64 Il valore venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore.

 

                                         Per la determinazione del valore del fondo alienato fa stato l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, e non l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI che prevede comunque la valutazione al valore venale (cfr. ad ultimo la sentenza 33.2010.6 del 23 agosto 2010 contro cui è pendente un ricorso al Tribunale federale).

Il capoverso 5 indica infatti espressamente che occorre riferirsi al valore venale ("Verkehrswert") di un immobile in caso di alienazione e ciò vale implicitamente anche se l'alienante continua poi a vivere, grazie ad un diritto d'abitazione o d'usufrutto, nell'immobile che ha alienato (STF 8C_849/2008 del 16 giugno 2009, consid. 6.3.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2a; Pratique VSI 1998 pag. 278).

 

Quando si procede al computo della sostanza alienata, giusta l'art. 17 cpv. 5 OAVS-AVS/AI è dunque determinante il valore venale dell'immobile (STF P 10/06 del 13 aprile 2007 consid. 4; citata STF P 49/05, consid. 4.1; STFA P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 1.2; STFA P 9/04 del 7 aprile 2004; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 44/01 del 10 marzo 2003, consid. 2.4; STFA P 1/02 del 9 settembre 2002, consid. 1b; citata STFA P 80/99, consid. 2a; Carigiet/Koch, op. cit., pag. 97).

 

Non è invece più determinante il suo valore di stima ex art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI soltanto perché l'assicurato vi continua ad abitare (DTF 122 V 394 consid. 3c; DTF 120 V 182 consid. 4c).

 

                             2.10.   Secondo la prassi dell'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), per determinare il valore commerciale l'Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell'aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

L'Alta Corte ritiene che per la determinazione del valore corrente degli immobili, l'__________ deve sempre far capo allo stesso servizio (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5). Secondo l'Alta corte, sarebbe infatti inammissibile calcolare l'importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137).

 

Nel Cantone Ticino, la Cassa CO 1 affida detto compito all'__________.

In merito a ciò si osserva ancora che in un caso riguardante il nostro Cantone in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall'__________, l’allora TFA ha confermato l'operato dei periti (sentenza P 10/06 del 13 aprile 2007; sentenza P 38/96 del 27 febbraio 1998).

 

                             2.11.   Si evidenzia, inoltre, come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3).

 

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte dell’allora TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487).

 

In specie, dunque, l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- deve essere fatto su quattro anni, ossia dall'anno seguente (2006) la rinuncia (2005) all'anno in cui è stata chiesta la prestazione complementare (2010), per un totale di Fr. 40'000.-.

Tuttavia, l'ammortamento di Fr. 10'000.- può essere effettuato solo una volta all'anno. Nel caso di più alienazioni nel corso dello stesso anno, non si deve ammortizzare ogni valore di sostanza alienata, ma una sola volta la sostanza complessiva (N. 2064.7 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° gennaio 2002, stato al 1° gennaio 2010).

 

                             2.12.   In concreto con atto notarile del 19 settembre 2005 (doc. 16) __________ ha donato alla figlia __________ il fondo n. __________ di __________.

Il 23 novembre 2010 l’__________ ha eseguito la perizia tecnica da cui è emerso che nel 2005 l’immobile aveva un valore di stima parte primaria di fr. 151'792 ed un valore venale parte non primaria di fr. 650'000, per complessivi fr. 801’792 (doc. 45).

 

Questo importo è stato stabilito dopo attenta valutazione personale in loco delle condizioni del fondo. Il perito, persona esperta attiva presso il competente Ufficio incaricato nel Cantone Ticino di eseguire le perizie immobiliari ed a cui la CO 1, e quindi anche questo TCA, sono tenuti a rivolgersi (sentenza P 9/04 del 7 aprile 2004; SVR 1998 EL Nr. 5), è giunto alla cifra indicata dopo un attento esame dell’immobile. Non vi sono dunque motivi per non condividere questa valutazione che del resto non è neppure contestata.

 

Partendo da una sostanza immobiliare del valore complessivo di Fr. 801’792, la CO 1 ha rettamente dedotto i debiti ipotecari esistenti all’epoca del trapasso (fr. 250'000, doc. 35) e l’ammortamento di fr. 40'000 (fr. 10'000 all’anno, consid. 2.11) per ottenere una sostanza di fr. 511'792.

 

                                         A questo importo l’amministrazione ha aggiunto fr. 309, ossia quanto posseduto dal ricorrente e da sua moglie sui rispettivi conti correnti bancari (doc. 20) e fr. 6'000 corrispondenti al valore dell’auto (doc. 20).

 

                                         Infine, conformemente all’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC (cfr. consid. 2.3), la Cassa, dall’importo complessivo di fr. 518'101, ha dedotto la franchigia di fr. 40'000 ed ha tenuto conto di un decimo dell’importo così ottenuto, per una sostanza di fr. 47'810 ([518'101 – 40'000] : 10).

 

All’ammontare di fr. 47’810 sono state aggiunte le rendite AVS percepite dai coniugi per fr. 41'040 (cfr. doc. 7 e 8).

 

Già solo tenendo conto dell’importo di fr. 88'850 (47'810 + 41'040), l’insorgente non ha diritto ad alcuna prestazione, essendo nettamente superiore rispetto all’ammontare relativo alle uscite di fr. 43'464 (consid. 2.5).

 

Non è pertanto necessario esaminare oltre se l’importo di fr. 2'047 figurante nella decisione formale alla voce “altro” (che dovrebbe essere l'ipotetico rendimento della sostanza netta alienata [cfr. il n. 2091.1 e il n. 2092 DPC]), è corretto e se va ulteriormente aggiunto alle entrate.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti