Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2011.4

 

TB

Lugano

12 gennaio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 febbraio 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell'11 febbraio 2011 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 5 dicembre 2010 (docc. 23-30) RI 1, nata nel 1934, vedova, ha presentato una richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS.

Vista l'eccedenza di entrate nel 2010 (i redditi computabili erano pari a Fr. 51'779.- e le spese riconosciute a Fr. 36'612.-) e nel 2011 (Fr. 49'768.- e Fr. 37'242.-), con due distinte decisioni del 6 gennaio 2011 la Cassa cantonale di compensazione ha rifiutato le PC per dicembre 2010 (doc. 32) e per l'anno 2011 (doc. 34).

                               1.2.   L'opposizione del 3 febbraio 2011 (doc. 58) è stata respinta dalla Cassa di compensazione con decisione su opposizione dell'11 febbraio 2011 (doc. A), poiché il capitale immesso dall'assicurata nel 1995 nella ditta __________, inteso verosimilmente ad evitare il fallimento della società del fratello azionista, giunto poi nel 1997, è assimilabile ad una perdita importante di capitale in operazione rischiosa e pertanto deve essere considerato quale una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

La Cassa ha comunque tenuto conto dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17a OPC-AVS/AI).

 

                               1.3.   Con ricorso del 23 febbraio 2011 (doc. I) l'assicurata, sempre rappresentata dall'avv. RA 1, ha chiesto di accogliere il ricorso e di concederle una prestazione complementare e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa per un nuovo giudizio. In via ancora più subordinata, la ricorrente ha postulato che la Cassa tenga conto, dal momento dell'alienazione della sostanza, dell'ammortamento di 16 anni e quindi deduca Fr. 160'000.-.

L'insorgente ha evidenziato di avere venduto nell'anno 1995 una proprietà immobiliare per Fr. 530'000.- e che parte del ricavo le è servita per vivere, mentre l'altra parte l'ha investita nell'impresa di costruzione __________ di __________ sotto forma di un credito, figurante nel bilancio d'esercizio 1995 in Fr. 256'857,61. Il 9 dicembre 1997 detta società è fallita e l'assicurata non ha ottenuto il rimborso del suo credito. Tuttavia, a suo dire, la sua situazione non può essere paragonata a quella alla base della STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 indicata dalla Cassa, giacché il bilancio della citata SA permetteva a tutti gli effetti una possibilità di rilancio, tanto è vero che il Pretore ha concesso una moratoria concordataria e quindi intravedeva concrete possibilità di ripresa. La ricorrente ha lavorato in questa società dal 1989 al 1995 come segretaria ed al momento della concessione del prestito era ancora dipendente. La contropartita di questo investimento era costituita dal suo stipendio mensile e dal mantenimento del posto di lavoro, pertanto non v'è stata una rinuncia di beni senza controprestazione. Inoltre, la remunerazione di un prestito è il pagamento di interessi, che ha ricevuto fino alla dichiarazione di postergazione, la quale è stata rilasciata per evitare il deposito del bilancio societario con negative conseguenze patrimoniali e per agevolare l'ottenimento del concordato giudiziale. Per questi motivi, il prestito concesso non va considerato "un investimento a rischio, speculativo o addirittura temerario, né di finanziamento a mo' di sperpero, bensì come erogazione di denaro ai fini di concreto - anche secondo il Pretore - risanamento e di continuazione di attività aziendale." (doc. I punto 4.1).

Infine, la ricorrente ha evidenziato che poiché l'investimento di Fr. 256'857.- è stato effettuato 16 anni fa, nel 1995, tale somma deve essere ridotta di Fr. 10'000.- per ogni anno trascorso, ossia di Fr. 160'000.-. Si otterrebbe una sostanza computabile pari a Fr. 59'357.- e quindi la differenza fra redditi computabili e spese riconosciute di Fr. 3'464,50 darebbe diritto a ricevere le PC.

 

                               1.4.   Nella risposta del 3 marzo 2011 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso. Essa ha poi osservato che l'insorgente non ha apportato motivazioni tali da non applicare la giurisprudenza citata in caso di alienazione di sostanza, dato che, a suo dire, l'avere fornito un sostegno economico ad un'impresa entrata, o in procinto di entrare, nella procedura di concordato, conclusasi poi con il fallimento della società stessa, sia oltremodo rischioso.

 

                               1.5.   Il 14 giugno 2011 il Tribunale ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione di trasmettere la corrispondenza intercorsa con l'assicurata in occasione della domanda di PC del 2008 (doc. V) e quindi la notifica di tassazione su cui si è basata, il relativo foglio di calcolo e la decisione formale negativa (doc. VI).

 

Il giorno seguente (doc. VIII), il TCA ha sottoposto alla ricorrente dei quesiti concernenti la vendita dell'immobile di __________, la destinazione dell'incasso, il prestito elargito alla società recante il nome del fratello, la sua situazione economica al 31 dicembre 2010, l'assicurazione sulla vita e la rendita del II pilastro.

 

Vista la difficoltà nel reperire la documentazione richiesta, l'avv. RA 1 ha beneficiato di due proroghe (docc. IX-XII) ed il 30 agosto 2011 (doc. XIII) si è pronunciato sui quesiti del 14 giugno 2011, corroborando le proprie risposte dai necessari documenti.

 

L'amministrazione ha esaminato gli atti prodotti dalla ricorrente e non ha ravvisato motivi per modificare la decisione impugnata. La Cassa ha osservato che dall'estratto RC risulta che la società __________ è stata sciolta in seguito al fallimento del 1997 e quindi in un periodo vicino al momento in cui la ricorrente ha versato a questa ditta degli aiuti economici (doc. XV).

 

La ricorrente ha contestato questa conclusione, dato che essa ha finanziato la predetta SA nel maggio 1990 e 1993 (doc. G), mentre il fallimento è intervenuto il 9 dicembre 1997 (doc. XVII).

 

La Cassa non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).

Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) questo Tribunale ha nuovamente interpellato l'avv. RA 1, avendo osservato delle incongruenze fra le risposte fornite e le informazioni date nella compilazione del formulario per la richiesta di prestazioni complementari.

Il legale ha precisato che la ricorrente non ha immesso capitali nella __________, ma nella __________. Inoltre, la somma di Fr. 230'515.- non si riferiva al ricavo residuo della compravendita dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di cui la Cassa ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni complementari del 2008 (doc. XXIV).

 

Nel frattempo (doc. XX), il TCA ha chiesto alla Cassa __________ di __________ quale fosse lo stato contributivo, dal profilo del (mancato) pagamento degli oneri sociali, della società __________ dal 1989 al 2006 e se avesse avviato delle procedure secondo l'art. 52 LAVS per recuperare i contributi sociali non versati.

La Cassa ha indicato che dal 2003 al 2006 i contributi mancanti ammontavano a Fr. 115'856.-, per recuperare i quali nel 2008 ha avviato una procedura di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore unico (doc. XXIII).

 

La Cassa di compensazione __________, a cui era invece affiliata la __________, interpellata dal Tribunale con i medesimi quesiti (doc. XXV), il 13 ottobre 2011 (doc. XXVII) ha prodotto una distinta della situazione dei contributi scoperti della SA al momento del fallimento (1997), dalla quale risulta che i contributi sociali non pagati dal giugno 1994 al settembre 1997 ammontavano in totale a Fr. 104'540,95, mentre la quota ancora dovuta per la cassa pensione era di Fr. 120'810,80. Dedotti i versamenti intervenuti in quel periodo (Fr. 20'363.-), aggiunte le spese esecutive, gli interessi di mora e le spese di richiamo, lo scoperto totale era pari a Fr. 216'814,45.

La Cassa non ha invece intrapreso la procedura di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS contro gli amministratori della società, essendo intervenuta dopo un anno dalla conoscenza del danno.

 

Esaminati gli esiti degli accertamenti eseguiti dal TCA, la Cassa di compensazione, Servizio delle prestazioni complementari, si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc. XXX), mentre l'insorgente si è detta estranea alle attività della __________ e ha precisato che l'immissione di soldi è avvenuta soltanto nella __________ e peraltro negli anni 1990 e 1993, quindi antecedentemente agli scoperti AVS presentati da detta società (doc. XXXI).

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

 

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto a prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.      18 140 franchi per le persone sole,

2.      27 210 franchi per i coniugi,

3.      9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.      13 200 franchi per le persone sole,

2.      15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.      3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

L'art. 1 dell'Ordinanza 09 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 26 settembre 2008, valida anche per l'anno 2010, prevede l'importo di Fr. 18'720.- per le persone sole.

Con il Decreto esecutivo del 9 dicembre 2009 concernente la LPC (pubblicato il 22 gennaio 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 4/2010, RL 6.4.5.3.2), valido per l'anno 2010, il Cantone Ticino ha ribadito i limiti di reddito fissati dall'Ordinanza federale.

Per l'anno 2011, il limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (cfr. l'art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010 e l'art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:

 

"  (…)

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

"  (…)

b.   i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 25 000 franchi per le persone sole, 40 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

(…)

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato; (…)".

 

Dal 1° gennaio 2011 l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC, modificato dalla LF del 13 giugno 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, ha un nuovo tenore:

 

"c.  un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".

 

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis:

 

"  In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

a.   una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b.   una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge."

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari. La ricorrente ha contestato il computo della sostanza mobiliare, sostenendo che i Fr. 210'515.- nel 2010 rispettivamente i Fr. 200'515.- nel 2011 ritenuti dalla Cassa di compensazione non possono essere qualificati a titolo di sostanza alienata. Si tratterebbe infatti, a suo dire, di un prestito che ha concesso alla società del fratello e che però non ha più potuto recuperare a causa del fallimento della SA stessa. Tuttavia, ella sostiene che questa circostanza non configura comunque il suo investimento come rischioso e temerario, dato che la situazione finanziaria della società non era così preoccupante e quindi non si può parlare di alienazione di sostanza come concluso dall'amministrazione.

 

Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alla sostanza e alle altre voci da essa dipendenti (quali il consumo di sostanza e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata) ritenuti nella decisione impugnata siano corretti.

 

                               2.4.   Con atto notarile del 9 giugno 1995 (doc. 18) la ricorrente ha venduto un immobile per il prezzo di Fr. 530'000.- e l'istanza di iscrizione di detta compravendita immobiliare, datata 14 giugno 1995, è avvenuta il 22 giugno 1995 (doc. 22).

 

Nel formulario di richiesta di una prestazione complementare, la ricorrente ha dichiarato di avere venduto il 14 giugno 1995 della sostanza per l'importo di Fr. 530'000.- (domanda n. 59). Tuttavia, nelle osservazioni in calce alla stessa pagina ella ha dichiarato: "Vedi art. 59 Da questo importo va detratto Fr. 230'515.- perché immesso nella ditta __________ che è fallita nel 1996.".

 

Quest'ultima cifra corrisponde all'importo che la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto nella sua decisione del 25 agosto 2008 (doc. VII/3), che il Tribunale ha richiamato pendente causa unitamente ad altri atti (doc. VI). In effetti, già nel febbraio 2008 l'assicurata ha chiesto di potere beneficiare di prestazioni complementari, ma visto che i redditi computabili (Fr. 56'339.-) superavano le spese riconosciute (Fr. 35'828.-), la Cassa ha respinto la domanda.

In quell'occasione, l'amministrazione ha ritenuto una sostanza netta di Fr. 305'239.- così composta: Fr. 61'242.- di deposito a risparmio, Fr. 13'482.- di assicurazioni sulla vita e Fr. 230'515.- quale sostanza mobile o immobile alienata (doc. VII/4).

 

L'importo di Fr. 230'515.- deriva dal computo del valore fiscale della sostanza immobiliare dell'assicurata (Fr. 330'515.-) ripreso dalla notifica di tassazione IC 1995/1996 (doc. VII/5), a cui la Cassa di compensazione ha dedotto l'ammortamento totale di Fr. 100'000.- (doc. VII/2).

 

Partendo da queste informazioni la Cassa, ritenendo l'esistenza di una rinuncia di sostanza da parte della ricorrente, ha applicato l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC e ha riportato nel foglio di calcolo la somma di Fr. 230'515.- a titolo di alienazione di sostanza.

L'amministrazione ha poi applicato l'art. 17a OPC-AVS/AI per tenere conto dell'ammortamento annuo della sostanza donata, ossia dal momento dell'alienazione (1996) a quando sono state chieste le prestazioni complementari (2008).

 

In conclusione, ritenuto che nel 2008 la sostanza alienata nel 1996 aveva assunto il valore di Fr. 230'515.-, la Cassa cantonale di compensazione ha dedotto da questo importo l'ammortamento annuo di Fr. 10'000.-, cosicché per l'anno 2010 la sostanza alienata ammontava a Fr. 210'515.- e nel 2011 a Fr. 200'515.-.

 

                               2.5.   Il TCA evidenzia che, tanto nell'opposizione quanto nel ricorso, l'assicurata ha dichiarato che il suo credito nei confronti della __________, società di cui il fratello era azionista, ammontava a Fr. 256'857,61 e che tale importo era stato iscritto quale prestito nel bilancio della società per l'esercizio 1995 e 1996. Per contro, nel formulario di richiesta delle PC ella ha indicato che l'importo immesso nella ditta __________ fallita nel 1996, era di Fr. 230'515.-.

 

Tuttavia, agli atti non v'è nessun contratto di prestito tra le SA e l'assicurata e nemmeno v'è un riconoscimento di debito da parte delle summenzionate ditte nei confronti della ricorrente.

L'unica prova dell'esistenza di un prestito che l'interessata ha concesso alla società del fratello è rappresentata dalla sua stessa dichiarazione del luglio 1996 (doc. 42), con cui ella ha comunicato "Di postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il credito di fr. 256'857.61 che essa vanta nei confronti della __________, __________ e che risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta "Ipoteche e prestiti".

Dalla documentazione relativa alla domanda PC del 2008 che il TCA ha richiamato dalla Cassa di compensazione risulta uno scambio di corrispondenza fra l'amministrazione e l'assicurata.

 

La Cassa le ha chiesto spiegazioni il 12 marzo 2008 (doc. V/1) riguardo all'importo della sua sostanza, passata da Fr. 613'351.- nella IC 1995/1996 a Fr. 252'370.- nella IC 1997/1998 (doc. V/1).

 

Il 1° aprile 2008 (doc. V/3) la richiedente PC ha risposto come segue all'amministrazione:

 

"  Ho ricevuto nel 1996 una pensione totale di fr. 12'009,95.

 

Per ciò che concerne i valori patrimoniali risultanti dalle tassazioni 1995/96 e 1997/1998, la differenza fra fr. 613'351.- a fr. 252'370.- è dovuta al fatto che un paio d'anni prima avevo acceso due ipoteche di fr. 120'000.- risp. Fr. 150'000.- sulla mia casa d'abitazione presso la Banca __________ di __________. Il controvalore lo avevo immesso nell'impresa __________, __________ (impresa di mio fratello).

 

Questa impresa nel 1996 è stata dichiarata fallita, per cui ho dovuto vendere la mia casa e risarcire la banca a causa delle ipoteche e pagare tutti gli interessi che l'impresa non aveva più potuto pagare.

 

Inoltre avevo dovuto sostenere tutte le spese di trasloco.".

 

Nella successiva lettera del 15 aprile 2008 (doc. V/4), la Cassa ha chiesto all'assicurata di precisare se il capitale dato nel 1996 alla SA di cui il fratello era azionista consisteva in un prestito e se sì, di indicare le modalità di restituzione, quali l'importo dell'ammortamento ed il tasso di interesse.

 

Il 23 aprile 2008 (doc. V/5) l'interessata ha preso così posizione:

 

"  Vi comunico che gli importi versati all'impresa __________ erano un prestito. Come da accordi verbali l'impresa doveva versare alla Banca __________ l'ammortamento annuale come pure gli interessi. Dopo aver pagato per un po' di tempo gli interessi la stessa non ha più potuto far fronte agli impegni assunti ed ha poi fatto fallimento.

 

La banca si è rivolta a me ed io ho dovuto vendere la mia casa d'abitazione.

 

I soci dell'impresa (__________ e __________) non mi hanno più rimborsato la somma prestata in quanto gli stessi avevano impegnato i loro capitali nella ditta fallita per cui ho perso tutto.".

 

Alla luce di quanto esposto sopra, il TCA osserva che i fatti che l'assicurata ha presentato nel suo ricorso divergono da quanto raccontato alla Cassa nel 2008, perciò il Tribunale ha esperito ulteriori accertamenti presso l'interessata medesima (doc. VIII).

                               2.6.   Il 15 giugno 2011 (doc. VIII) il Tribunale ha quindi sottoposto al legale della ricorrente i seguenti quesiti:

 

"  (…)

1.      Quando nel 1995 RI 1 ha venduto l'immobile di __________ ricavando Fr. 530'000.-, ha ceduto agli acquirenti anche due cartelle ipotecarie di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.- iscritte in primo rango nel 1972 rispettivamente in secondo rango nel 1980 (cfr. rogito di compravendita, punto n. 4). Nel suo scritto del 1° aprile 2008 alla Cassa di compensazione l'assicurata ha poi affermato di avere acceso un paio d'anni prima (ossia nella prima metà degli anni '90?) due ipoteche di Fr. 120'000.- e di Fr. 150'000.- presso la Banca __________. Queste due ipoteche sono state costituite garantendole con le due citate cartelle ipotecarie? Per cortesia spieghi meglio l'esistenza, lo scopo e la sorte di questi debiti.

2.      Dagli atti risultano delle incongruenze sulla destinazione effettiva del prezzo di Fr. 530'000.- incassato dalla suddetta vendita. Voglia per cortesia essere più preciso e comprovare le sue allegazioni.

3.      Il (presunto) prestito di Fr. 256'857,61 che RI 1 ha concesso alla ditta del fratello __________ non è stato comprovato. Dal bilancio della ditta risulta soltanto la presenza di questa cifra a titolo di prestito, ma non il nome del creditore. Nemmeno c'è un riconoscimento di debito o un contratto di prestito fra le parti. Come mai? Voglia per cortesia provvedere in tal senso fornendo gli atti.

4.      Produca per favore le istanze di moratoria concordataria e le relative decisioni con cui il Pretore le ha concesse alla __________.

5.      Documenti per cortesia la situazione economica della sua assicurata (sostanza) al 31 dicembre 2010 (giustificativi di banca).

6.      Nel 2010 e nel 2011 l'assicurata non ha più l'assicurazione sulla vita? Nella tabella di calcolo per la richiesta di PC del 2008 figura un valore di riscatto di Fr. 13'482.-.

7.      Inoltre, l'assicurata non beneficia di una rendita pensionistica del II pilastro?".

 

Raccolta la necessaria documentazione, il 30 agosto 2011 (doc. XIII) l'avv. RA 1 ha così preso posizione:

 

"  (…)

Immobile di __________ e relativi pegni immobiliari, nonché la sua vendita

 

1.      Il 31 maggio 1990 la __________ di __________ ha concesso alla signora RI 1 un prestito fisso di CHF 125'000.-, dietro costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di nominali CHF 125'000.-, emessa nel 1972, iscritta in I° rango sulla casa di abitazione alla particella n. 436 di __________/RFD, di proprietà della signora RI 1 stessa (doc. G1).

 

         Il 17 maggio 1993 la medesima __________ ha concesso alla signora RI 1 un ulteriore prestito fisso di CHF 150'000.-, garantito dalla costituzione in pegno di una Cartella ipotecaria al Portatore di nominali CHF 150'000.-, emessa nel 1980, in II° rango dopo la precedenza suddetta (doc. G2).

 

         Le due cartelle ipotecarie erano in mani della signora RI 1, avendo essa rimborsato i prestiti a suo tempo concessi per l'edificazione della casa di __________. I prestiti del 1990 e del 1993 avevano un'unica finalità: finanziare l'impresa costruzioni __________ (si veda la dicitura relativamente allo scopo del credito sul doc. G2 della __________).

         Si tenga conto che in quegli anni la signora RI 1 era dipendente e svolgeva compiti di segretariato presso la ditta del fratello.

 

         Nel corso del 1995 la __________ ha incontrato difficoltà finanziarie ed ha chiesto ed ottenuto una prima moratoria concordataria.

 

         In quel medesimo periodo la signora RI 1 si è decisa a vendere la casa di __________, come risulta dall'atto notarile 14 giugno 1995, doc. H.

         In pratica, unitamente all'immobile, la signora RI 1 ha ceduto e venduto (punto 4 del rogito) anche le due cartelle ipotecarie costituite in pegno a favore della __________. Quest'ultima ha di conseguenza ricevuto, per il tramite della __________ di __________, a cui si era rivolto l'acquirente signor __________ (doc. I), il rimborso dei mutui ipotecari concessi alla signora RI 1.

 

         Il rimborso è avvenuto per CHF 252'000.- complessivi, valuta 30 agosto 1995 (doc. K) e __________ ha quindi trasmesso a __________ le due cartelle ipotecarie (doc. L).

 

2.      Il prezzo di compravendita dell'immobile di __________ è stato fissato in CHF 530'000.- (doc. H), di cui CHF 252'000.- destinati al rimborso come sopra, il residuo di CHF 278'000.- incassato effettivamente dalla signora RI 1.

 

 

Moratoria concordataria

 

3.      Il 5 luglio 1996 la __________ ha chiesto ed ottenuto una (seconda) moratoria concordataria (docc. N e O). Risulta dall'istanza alla Pretura di __________ che, per permettere la riuscita del concordato la signora RI 1 ha postergato il proprio credito e rinunciato al pagamento nel termine fissato del dividendo previsto per gli altri creditori: in pratica la signora RI 1 non ha rinunciato al credito, ma ha dilazionato l'eventuale pagamento del dividendo per "finanziare" il concordato.

 

         All'istanza suddetta fu allegata la dichiarazione 5 luglio 1996 di postergazione del credito ed il bilancio e cp della SA al 31 maggio 1996 (docc. N2 e N3): si osservi che il bilancio indica, sotto la voce "ipoteche e prestiti", l'importo di prestiti passivi per CHF 256'857.61, come alla dichiarazione di postergazione (docc. N1).

         Ad ulteriore comprova dell'esistenza del prestito RI 1 alla SA si produce l'istanza di proroga 11 novembre 1996 (doc. P) del commissario del concordato, con accluso bilancio societario al 31 agosto 1996, che riporta esattamente sotto la voce passiva "prestiti" l'importo di CHF 256'857.61.

 

         La moratoria concordataria, pur essendo fondata e con reali prospettive di riuscita, tanto da ottenere la concessione e poi proroghe da parte del Pretore, non ha purtroppo avuto esito favorevole, per i motivi indicati dal commissario del concordato nei docc. R e T.

 

         La revoca ha dovuto essere decisa dal Pretore il 24 settembre 1997 (doc. U) ed il fallimento pronunciato il 9 dicembre 1997 (doc. V), fallimento chiuso nel febbraio 2002 (doc. W1).

 

 

Prestito alla __________

 

4.      Dalla documentazione suddetta si evince:

 

4.1    un prestito a titolo oneroso, nel 1990 e nel 1993, di nominali CHF 275'000.- (docc. G1 e G2) della signora RI 1 alla ditta del fratello. Il prestito è stato iscritto come tale in contabilità. Non si è trattato quindi di rinuncia del credito, nemmeno nell'ambito del concordato. Trattandosi del fratello, la signora RI 1 non ha stipulato accordi scritti. Del resto in siffatti casi la prassi evidenzia che finanziamenti di tale natura avvengono proprio con l'iscrizione in contabilità di poste quali "prestiti", "correntisti", ecc.

         L'esistenza del prestito è stata peraltro verificata dal commissario del concordato e dal Pretore.

 

4.2    Non siamo quindi, come indicato nella giurisprudenza del TF (sentenza del 26 aprile 2006), nella situazione di chi rinuncia ad un attivo patrimoniale oppure ad un credito concesso senza controprestazione alcuna (la SA ha comunque pagato interessi, riducendo parzialmente il debito da CHF 275'000.- a CHF 256'000.-) e nel contesto di una situazione di alto rischio, quasi di un "Vabanquespiel": in definitiva si trattò di un finanziamento in ambito familiare, esente da critiche (al contrario!) quali quelle espresse dalla Cassa Cantonale nella sua decisione qui impugnata.

 

 

5./6.  Alla signora RI 1 non può quindi essere ascritta una sostanza, con relativo reddito, di cui essa non ha mai beneficiato. La sua situazione patrimoniale è quella che risulta dalla partita fiscale. In aggiunta e come richiesto si producono l'attestato fiscale al 31 dicembre 2010 della Banca __________ (doc. X) che documenta l'esistenza di un conto con un saldo di CHF 18'699.47 e di un ulteriore conto con un saldo di CHF 13'509.85 costituente il residuo di un'assicurazione sulla vita.

 

7.      L'assicurata non beneficia di alcuna rendita pensionistica del II. pilastro.".

Il 20 settembre 2011 (doc. XIX) il giudice delegato ha osservato che dei Fr. 530'000.- del prezzo di compravendita, Fr. 278'000.- sono stati incassati effettivamente dalla ricorrente, la quale ha però dichiarato nel formulario di richiesta delle PC che l'importo di Fr. 230'515.- andava detratto dalla vendita perché immerso nella ditta __________, fallita nel 1996. Il Tribunale ha quindi chiesto all'assicurata se aveva prestato dei capitali anche a questa SA.

 

La ricorrente ha specificato che i dati forniti nella domanda PC erano errati, ovvero che ella intendeva riferirsi alla __________ e non alla __________, peraltro non attinente con il fratello, né tanto meno alla __________, di cui __________ è stato membro ed amministratore, ma soltanto dal settembre 1998, ossia dopo il fallimento dell'omonima SA. Anche l'importo di Fr. 230'515.- era errato, nel senso che non andava riferito al residuo ricavo della compravendita dell'immobile nel 1995, ma alla sostanza alienata di cui la Cassa ha tenuto conto nel calcolo delle prestazioni nel 2008 (doc. XXIV).

 

Dall'accertamento eseguito dal Tribunale presso la Cassa di compensazione __________ (XXV) è emerso che la ditta __________, al momento del fallimento (1997), aveva una situazione debitoria di Fr. 104'540,95 per contributi sociali non pagati per il periodo dal giugno 1994 al settembre 1997 e di Fr. 120'810,80 per oneri del II pilastro ancora scoperti per alcuni trimestri nel lasso di tempo tra il 1994 ed il 1997, per un debito complessivo di Fr. 216'814,45 (doc. XXVII/1).

 

                               2.7.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

 

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

 

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

 

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste innanzitutto nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

 

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento Zurigo 2000, pag. 100).

 

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

                               2.8.   Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

 

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI, edite dall'UFAS, nella versione in francese nel tenore valido dal 1° aprile 2011).

 

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

 

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

 

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

 

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce una sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Sempre nel giudizio del 2007 la nostra Massima Istanza ha anche ricordato che nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

 

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

 

La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).

 

Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid. 3.1 e 3.4).

 

Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).

 

Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente punibile (p. es. una frode); poiché è intrinseco di una tale diminuzione di patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).

 

Ancora di recente, con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

In questa sentenza, il Tribunale federale ha concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi.

Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato tale investimento.

Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante.

Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati possibili.

Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.

 

Infine, nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.

                               2.9.   Con il ricorso, come visto, l'assicurata lamenta il computo della sostanza alienata di Fr. 210'515.- nel 2010 e di Fr. 200'515.- nel 2011, dato che, a suo dire, si tratta di un prestito che ella ha concesso alla ditta del fratello azionista che le avrebbe consentito di risanare la sua situazione finanziaria e quindi di risorgere. Questo prestito è stato concesso contro pagamento di interessi e quindi c'è stata a tutti gli effetti una controprestazione adeguata. Di conseguenza, non è possibile imputarle della sostanza alienata.

 

Dall'istruttoria è emerso chiaramente che l'insorgente, proprietaria della part. n. 436 di __________, nel maggio 1990 (doc. G1) e nel maggio 1993 (doc. G2) ha ottenuto un prestito fisso di Fr. 125'000.- rispettivamente di Fr. 150'000.-, dietro costituzione in pegno di due cartelle ipotecarie al portatore di pari importo emesse precedentemente proprio per l'acquisto di detto immobile. Le somme ottenute dalla Banca __________ quale prestito sono state integralmente riversate nella __________, siccome espressamente richieste per tale scopo (doc. XIII punto 1 pag. 2 e doc. G2). Quale contropartita del versamento di tale capitale, la summenzionata società doveva farsi carico nei confronti della banca creditrice sia dell'ammortamento sia degli interessi relativi ai due prestiti di complessivi Fr. 275'000.-.

 

In seguito, non riuscendo a far fronte al rimborso degli interessi ipotecari ed all'ammortamento del prestito che spettava, per accordo interno fra le parti, a questa società - e non alla debitrice effettiva del prestito, siccome questa ditta era la beneficiaria diretta della somma ottenuta dalla banca -, l'istituto creditore ha imposto alla ricorrente di vendere la propria abitazione, gravata dalle due ipoteche, per rimborsare il prestito. Di conseguenza, nel giugno 1995 l'interessata ha venduto l'immobile di __________ per la somma di Fr. 530'000.- e circa metà del prezzo ricavato (Fr. 252'000.-, doc. XIII punto 2) è servito per pagare a saldo nella seconda metà dell'anno 1995 il debito ancora esistente con la banca (ossia capitale ed interessi passivi ancora dovuti dalla SA), mentre la rimanenza (Fr. 278'000.-, doc. XIII punto 2) è stata incassata effettivamente dalla ricorrente.

 

Ora, malgrado l'iniezione di fondi nel 1990 e nel 1993 prestati dall'assicurata, la __________ non è riuscita a migliorare definitivamente i conti ed è giunta a chiedere una moratoria concordataria, che il Pretore di __________ le ha concesso dal 6 novembre 1995 al 9 maggio 1996.

Non addivenendo ad un risultato concreto, il 5 luglio 1996 (doc. N) il commissario del concordato ha chiesto una seconda moratoria, che il Pretore ha concesso dal 2 agosto 1996 per quattro mesi (doc. O). La stessa è stata in seguito oggetto di alcune proroghe (docc. P e Q), fino a giungere alla revoca del 2 agosto 1997 (docc. S e U).

Di conseguenza, con decreto del 9 dicembre 1997 (doc. V) il Pretore ha pronunciato il fallimento della società.

 

                             2.10.   Il TCA osserva che se da una parte la vendita della casa della ricorrente ha comportato, con il versamento di Fr. 252'000.-, l'estinzione dei debiti ipotecari che la stessa ha acceso nel 1990 e nel 1993 nei confronti dell'istituto creditore, dall'altra parte la __________ rimaneva ancora debitrice verso l'assicurata. Infatti, come risulta dal bilancio al 31 agosto 1996 della predetta società, l'importo del credito/prestito vantato dalla ricorrente nei confronti della SA ammontava a Fr. 256'857,61(doc. P).

 

Secondo lo scrivente Tribunale, queste somme sono state investite nella summenzionata società senza un obbligo giuridico e, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurata, senza una controprestazione adeguata. Argomentare che "La contropartita all'investimento, oltre all'interesse, era costituita dallo stipendio mensile e dal mantenimento del posto di lavoro." (doc. I punto 4 in fine), non è affatto sostenibile né tanto meno condivisibile.

 

Lo stipendio, ed esso soltanto, era in effetti la controprestazione del contratto di lavoro che l'assicurata aveva sottoscritto con la __________ e quindi non ha nulla a che vedere con il capitale che ella ha prestato alla predetta ditta e ciò senza prestazione di garanzia alcuna.

 

Inoltre, se è vero che "La remunerazione di un prestito è secondo la natura del contratto il pagamento di interessi" (doc. I punto 4 in fine), va qui evidenziato che la ditta in esame, che ha ricevuto i soldi dalla ricorrente, non ha corrisposto a quest'ultima un interesse remunerativo bensì, per ciò che concerne il prestito di Fr. 275'000.- (Fr. 125'000.- + Fr. 150'000.-), essa si è (solo) assunta il pagamento dell'interesse passivo nei confronti della banca creditrice. Pertanto, l'essersi spossessata di un capitale a favore della SA non ha certo comportato un arricchimento per l'assicurata, ossia la percezione di un interesse positivo, ma solo l'assorbimento del costo che il mutuo contratto ha provocato e ciò per un periodo di tempo limitato.

Si è trattato di un'operazione senza oneri né guadagni per l'insorgente, nel senso che anziché dovere, lei, versare degli interessi passivi alla banca, è la ditta in questione che, per accordo interno, le si è sostituita e le è subentrata.

 

In tal modo, a mente del Tribunale, non si può concludere che la ricorrente ha beneficiato di una controprestazione nel vero senso della parola, ovvero alla stessa stregua di un normale contratto di prestito fruttifero di interessi, in cui il debitore si impegna a versare al creditore un interesse remunerativo.

 

                             2.11.   D'avviso di questo Tribunale, esaminati attentamente e nel dettaglio tutti gli atti, in particolare la documentazione richiesta e prodotta dal patrocinatore della ricorrente pendente causa, alla luce dell'esposta giurisprudenza, si deve concludere che v'è stata a tutti gli effetti una rinuncia di sostanza da parte dell'assicurata.

 

Questa Corte osserva innanzitutto che l'insorgente, sorella di uno degli azionisti della __________ e, a quel momento, anche dipendente di questa società, ha concesso il prestito in esame di Fr. 275'000.- senza alcun obbligo giuridico, né una garanzia e neppure, come visto, un'adeguata controprestazione, conoscendone, per il legame professionale e famigliare con il titolare, le condizioni di difficoltà tanto che la S.A. ha cercato finanziamento da privati – e non da istituti bancari – e ciò è avvenuto in due fasi successive senza che il primo debito con la ricorrente fosse – tra l'altro – estinto.

L'Alta Corte si è già espressa in merito ad una fattispecie simile (P 17/97), giudicando che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto e quindi l'ha ritenuto quale rinuncia di sostanza.

 

In effetti, in concreto, come sostenuto dalla Cassa, l'assicurata ha elargito alla SA i due prestiti per importi significativi in un tempo ristretto, quando la situazione economica dell'azienda del fratello era difficoltosa, tanto che un paio d'anni dopo la società ha poi chiesto ed ottenuto dal Pretore una moratoria concordataria (iniziata il 6 novembre 1995).

 

Al riguardo l'assicurata ha sottolineato che è proprio grazie alla concessione di una moratoria concordataria che si poteva salvare la società dal fallimento ed ella poteva così (tentare di) recuperare in un secondo tempo il prestito elargito.

 

Il TCA rileva, invece, che proprio perché la situazione economica della SA non era solida si deve concludere che l'avere versato in quel periodo ben Fr. 275'000.- nelle casse della __________ era un'operazione rischiosa, a tal punto, addirittura, di dovere prendere in considerazione l'ipotesi - che si è in effetti poi realizzata - di non vedersi restituire l'intera somma prestata.

 

In tale evenienza, il versamento dell'insorgente è stato senza dubbio azzardato, oltretutto se si considera che in tal modo la ricorrente ha perfino compromesso la sua proprietà immobiliare (abitazione primaria), dato che ha poi dovuto venderla per fare fronte ai debiti contratti, peraltro nemmeno a suo favore, ma di terzi.

 

Ma v'è di più. La situazione di indebitamento della società,  presente già nel 1995, l'ha portata a formulare una prima istanza di moratoria concordataria. D'avviso di questo TCA, la dichiarazione del 5 luglio 1996 (doc. 42) dell'assicurata, che è giunta scaduto il primo periodo di moratoria concordataria ed a qualche giorno dalla concessione di un secondo di un anno (dal 2 agosto 1996 al 2 agosto 1997, doc. 37), è significativa della sua rinuncia a recuperare il proprio credito.

 

Infatti, in quell'occasione l'insorgente, creditrice della ditta in cui essa lavorava, qualora non si fosse raggiunto un concordato che soddisfacesse tutti i creditori e quindi un (o più) creditore avesse chiesto il fallimento della società, ha acconsentito a "… postergare rispetto a tutti gli altri creditori della società il credito di fr. 256'857,61 che essa vanta nei confronti della __________, __________ e che risulta a bilancio al 31.05.1996 della medesima ditta alla posta "Ipoteche e prestiti"." (punto 1).

 

Inoltre, la ricorrente ha rinunciato "a tempo indeterminato al pagamento del dividendo che verrà attribuito ai creditori chirografari. Un eventuale pagamento futuro dovrà comunque avvenire solo dopo il terzo richiamo di pagamento. I richiami di pagamento dovranno prevedere dei termini di pagamento di almeno un mese." (punto 2).

 

Infine, l'insorgente ha affermato "Di rinunciare sin d'ora a qualsivoglia richiesta di revoca della moratoria per mancato pagamento del dividendo entro i termini fissati dal giudice per gli altri creditori della società." (punto 3).

 

A mente di questa Corte, le predette dichiarazioni riassumono chiaramente la volontà della ricorrente di rinunciare al capitale immesso – sostanzialmente in maniera gratuita e senza garanzie reali – nella società del fratello azionista.

In primo luogo, la postergazione del proprio credito significa che l'assicurata era d'accordo di vedersi (semmai) rimborsata del suo prestito solo e soltanto dopo che tutti gli altri creditori fossero già stati tacitati. Tuttavia, visti i debiti della SA (docc. N e P), sperare di vedersi riversare qualcosa dopo tacitazione degli altri creditori, era un risultato sostanzialmente impossibile da conseguire.

 

L'insorgente ha inoltre rinunciato addirittura al pagamento del dividendo che le sarebbe spettato se il concordato fosse stato omologato (art. 314 LEF). Di conseguenza, l'assicurata non avrebbe in tutti i casi incassato nulla.

Da ultimo, la ricorrente non doveva neppure chiedere la revoca della moratoria per mancanza di accordo fra i creditori, poiché ciò avrebbe comportato la dichiarazione di fallimento della società (art. 309 LEF).

 

Se tali rinunce in favore dell'azienda del fratello sono umanamente comprensibili, le stesse non possono avere quale conseguenza di porre la ricorrente a carico della collettività tramite la percezione di PC.

 

La SA è poi effettivamente stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decreto del 9 dicembre 1997 dalla Pretura del Distretto di __________ (doc. 36) e quindi, a quel punto, l'assicurata non poteva più recuperare il suo capitale. Il momento della pronunzia del fallimento è temporalmente prossimo al versamento degli importi da parte della ricorrente in favore della SA del fratello, ed il fallimento fa seguito ad una moratoria concordataria concessa pochi mesi dopo i versamenti di RI 1. Ciò è, come indicato, significativo dell'elevatissimo rischio di non recuperare nulla dei finanziamenti concessi.

 

Con la dichiarazione del 5 luglio 1996 l'assicurata ha accettato di non (volere) più pretendere la restituzione della somma immessa gratuitamente nel 1990 e nel 1993 nella __________, che da Fr. 275'000.- era diminuita, a quel momento, a Fr. 256'857,61 grazie all'ammortamento effettuato dalla ditta.

 

Alla luce delle considerazioni appena esposte, secondo questo Tribunale non torna qui applicabile la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) nella STFA P 43/03 del 25 giugno 2004, in cui la moglie ha immesso nella ditta individuale del marito un'importante somma ereditata dal padre anni prima. Tuttavia, anni dopo, al momento di passare in eredità ai quattro figli, la ditta presentava delle grosse difficoltà finanziarie, così la banca ha preteso dall'assicurata di risanarla e di ristrutturarla. Il 30 giugno 1994 la vedova ha quindi rinunciato al suo intero investimento di Fr. 355'465,70 nella ditta del marito ed in seguito ha venduto tutta l'attività commerciale con gli attivi e i passivi al prezzo simbolico di Fr. 1.- alla nuova società anonima fondata dai quattro figli. Oltre alla rinuncia di credito della banca di Fr. 450'000.-, il risanato bilancio comprendeva anche la rinuncia del credito dell'assicurata di Fr. 291'948,40. Ma anche dopo l'intervenuto positivo risanamento ed il passaggio ai figli rispettivamente la trasformazione in una SA, la ditta non ha ottenuto il successo sperato. Infatti, il 2 aprile 1996 è stato pronunciato il fallimento della società anonima.

D'avviso dell'Alta Corte, la situazione finanziaria della ditta del (defunto) marito era talmente disastrata che la rivendicazione del credito da parte dell'assicurata o il rifiuto di chiedere la rinuncia del credito avrebbe portato la ditta individuale al fallimento immediato e considerato l'indebitamento esistente avrebbe portato alla perdita di tutto l'investimento della moglie (sentenza citata P 43/03 consid. 3.2: "(…) Mangels einer diesbezüglichen rechtlichen Verpflichtung und jeglicher Gegenleistung (…) ist in Übereinstimmung mit der Vorinstanz von einem Vermögens-verzicht auszugehen (BGE 123 V 37 Erw. 1, 121 V 205 Erw. 4a). Ebenfalls richtig erkannt hat die Rekurskommission, dass die Frage der Bonität der Forderung gegenüber dem Ehemann bzw. dessen Einzelfirma im Zeitpunkt der Verzichtserklärung nicht ausgeblendet werden darf. Wie im angefochtenen Entscheid einlässlich darlegt wird, war der Betrieb vor der Bilanzsanierung durch die erwähnten Forderungsverzichte massiv überschuldet. Eine Geltendmachung der Forderung durch die Beschwerde-gegnerin oder die Verweigerung des von der Bank X. (auch) vor ihr verlangten Forderungsverzichts hätte unmittelbar zum Konkurs der Einzelfirma geführt und angesichts der bestehenden Überschuldung zum Verlust der gesamten Investition der Ehefrau. Unter diesen Umständen ist die (weitgehende) Uneinbringlichkeit der Forderung im Verzichtszeitpunkt klar ausgewiesen. Daran hätte, wie aufgezeigt, ein Beharren der Beschwerdegegnerin auf ihrer Forderung gegenüber dem Ehemann nicht geändert, weshalb im Lichte der in Erw. 2.2 hiervor dargelegten Rechtsprechung - in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - ein Vermögensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g ELG nur insoweit angenommen werden kann, als der Forderungsverzicht von gesamthaft Fr. 355'465.70 den für die Sanierung der Einzelfirma seitens der Beschwerdegegnerin benötigten Betrag von Fr. 291'948.40 überstieg. Die Rekurs-kommission hat mithin zu Recht einen auf das Jahr 1994 zurückgehenden Vermögensverzicht über Fr. 63'517.30 berücksichtigt und ein entsprechendes (um die seitherige jährliche Amortisation vermindertes) Verzichtsvermögen in die EL-Berechnung einbezogen.".).

 

Nel caso in esame, la ricorrente ha chiesto un mutuo ipotecario nel 1990 e poi ancora nel 1993 appositamente per riversare gli importi ottenuti nella ditta in cui il fratello era azionista, allo scopo di aiutare la __________ che non presentava una situazione economica florida, tanto che poi (già) nel 1997 è fallita.

Nella controversia su cui si è pronunciato il TFA, invece, la moglie ha versato nella ditta del marito l'eredità ottenuta nel 1961 ed è (solo) nel 1996 che l'impresa è fallita.

Secondo lo scrivente Tribunale, v'è quindi una sostanziale differenza fra le due fattispecie dal profilo temporale, ciò che inoltre porta a concludere che l'intenzione dei creditori era anche differente.

Infatti, nell'evenienza concreta, stanti anche le considerazioni suesposte, è difficile ammettere che la ricorrente non avesse la consapevolezza che il proprio investimento fosse alquanto rischioso, vista la situazione debitoria della SA, e che quindi l'assicurata non sapesse che era molto probabile che non avrebbe più recuperato il suo credito. Per contro, nel caso esaminato dal Tribunale federale (delle assicurazioni), una tale conclusione è difficilmente sostenibile, soprattutto alla luce della circostanza che la società è fallita oltre 30 anni dopo l'avvenuto prestito, motivo per cui è alquanto inimmaginabile imputare alla moglie di avere espressamente rinunciato al proprio capitale immettendolo tanti anni prima nella ditta individuale del marito, sapendo che sarebbe poi stato irrecuperabile vista la situazione debitoria. Nel 1961, infatti, la società era solvibile.

In entrambi i casi, le società erano sovraindebitate e sono fallite, ma la tempistica degli avvenimenti fa sì che i casi siano diversi.

 

 

 

Pertanto, secondo questo Tribunale, tutto ben considerato l'agire della ricorrente corrisponde ad una rinuncia di sostanza e non certo ad un investimento non andato a buon fine come risulta dalle numerose sentenze federali sopra esposte.

 

                             2.12.   Stando così le cose, la donazione (ed il conseguente credito vantato dalla ricorrente verso la (fallita) __________ configura una rinuncia di sostanza ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, norma identica, nel tenore, all'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC in vigore quando l'assicurata le ha concesso i prestiti in questione.

 

Come visto, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali si è rinunciato vanno considerati nel calcolo delle PC come se non ci si avesse rinunciato (N. 3081.01 DPC).

 

Nel caso in cui la controprestazione convenuta non è adeguata, l'importo della rinuncia ad elementi di reddito o di sostanza corrisponde alla differenza fra il valore della prestazione da una parte e della controprestazione d'altra parte (N. 3081.04 DPC).

 

Inoltre, il momento determinante per stabilire il valore delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato e della controprestazione eventuale è quello al momento della rinuncia (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, N. 3483.01 DPC).

 

Di conseguenza, ritenuto che al momento dell'alienazione di sostanza da parte della ricorrente la controprestazione del pagamento degli interessi da parte della SA alla banca creditrice non era adeguata (cfr. consid. 2.10) e che, comunque, essa era difficilmente quantificabile, come tale, al momento delle due rinunce di sostanza, d'avviso del TCA, va considerato come determinante il valore della sostanza al momento delle rinunce.

 

Ne deriva quindi che i valori di Fr. 125'000.- e di Fr. 150'000.- devono essere riportati invariati al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia ed in seguito ridotti ogni anno di Fr. 10'000.- (art 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

 

La riduzione di Fr. 10'000.- può essere operata solo una volta all'anno. Se nel corso dell'anno un assicurato rinuncia più di una volta a degli elementi di sostanza, non si deve diminuire ognuno degli elementi di sostanza a cui ha rinunciato (N. 3483.07 DPC).

 

 

                             2.13.   Alla luce di quanto precede la decisione impugnata, siccome non corretta quo agli importi di sostanza ritenuti, va annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per un nuovo calcolo delle (eventuali) PC cui la ricorrente potrebbe avere diritto, ciò sulla base degli importi della sostanza indicati, considerando le riduzioni che vanno riconosciute (DPC 3483.07) e l'ipotetico rendimento della sostanza alienata (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) sia per l'anno 2010 (tasso nel 2009: 0,8%) sia per l'anno 2011 (tasso nel 2010: 0,4%), con l'aggiunta dei valori ottenuti nei redditi computabili della ricorrente (N. 3482.10 DPC).

 

Inoltre, nel ricalcolare il diritto alle PC dell'assicurata per gli anni 2010 (solo il mese di dicembre) e 2011, l'amministrazione dovrà tenere conto dei nuovi importi dei depositi a risparmio (doc. X) da inserire nella sostanza rispettivamente degli interessi da deposito da conteggiare nei redditi computabili della ricorrente.

 

                             2.14.   In conclusione, gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione, affinché ricalcoli il diritto alle PC della ricorrente dal 1° dicembre 2010 in poi tenendo presente le modifiche indicate.

 

Visto l'esito della procedura e le motivazioni ritenute da questo TCA alla ricorrente non vengono riconosciute ripetibili.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Di conseguenza, la decisione impugnata è annullata. Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione formale sul diritto alle prestazioni complementari della ricorrente dal 1° dicembre 2010 sulla scorta delle indicazioni esposte ai considerandi 2.12 e 2.13.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non vengono attribuite ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti