Raccomandata |
|
|
|
|
||
|
Incarto n.
TB |
Lugano
|
In nome |
|
|||
|
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
||||||
|
Giudice Ivano Ranzanici |
||||||
|
|
||||||
|
con redattrice: |
|
|||||
|
segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2012 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su opposizione del 10 luglio 2012 emanata da |
||
|
|
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
||
|
|
|
|
|
ritenuto in fatto
A. Dal 2001 RI 1, nato nel 1948, beneficia di prestazioni complementari all'AI (doc. B1). Con decisione del 19 gennaio 2012 (doc. 14) la Cassa cantonale di compensazione ha fissato il suo diritto alle PC in Fr. 2'233.- al mese (Fr. 36'144.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese riconosciute]).
B. Nell'ambito di una revisione, il 27 febbraio 2012 (doc. 16) la Cassa ha inviato all'assicurato un formulario da compilare e vista la discrepanza tra le risposte date (doc. 16) e le notifiche di tassazione (doc. 1), essa ha nuovamente contattato l'interessato chiedendogli spiegazioni riguardo a determinati redditi (doc. 18).
C. Raccolta la documentazione necessaria (docc. 19-22), il 19 aprile 2012 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha emesso una nuova decisione, con cui ha fissato in Fr. 1'333.- il diritto mensile dell'assicurato e della moglie alle prestazioni complementari (Fr. 46'944.- [redditi determinanti] - Fr. 73'795.- [spese riconosciute]), stante il (nuovo) computo di Fr. 10'800.- quali altri redditi.
D. L'opposizione del 30 aprile 2012 (doc. A9) dell'assicurato è stata respinta con decisione su opposizione del 26 giugno 2012 (doc. A7), con cui l'amministrazione ha spiegato che durante la revisione è emersa l'esistenza di due rendite fino a quel momento sconosciute, che quindi andavano computate nei suoi redditi.
Inoltre, la Cassa ha confermato che la rendita AI non viene effettivamente versata direttamente all'assicurato, visto il suo obbligo di corrispondere all'ex moglie dei contributi alimentari. Non va però dimenticato che tale obbligo è stato inserito nelle sue spese riconosciute. Pertanto, se si volesse escludere la voce della rendita AI come preteso dall'interessato, alla stessa stregua bisognerebbe anche eliminare dalle sue spese i contributi alimentari.
Ne discende che la pretesa di una PC di Fr. 3'226.- al mese non può essere accolta.
E. Con ricorso del 26 luglio 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale un aiuto economico per pagare la pigione arretrata e futura, così pure altre spese a cui non riesce a fare fronte, visto che la prestazione complementare che riceve non è sufficiente.
Il ricorrente ha innanzitutto rilevato che sin da subito ha comunicato alla Cassa di compensazione i suoi redditi e quindi anche le rendite della Cassa pensioni e delle due polizze sulla vita, le quali termineranno nel 2013 (doc. 20) e nel 2014 (doc. 21).
L'assicurato ha inoltre osservato che dal 2009 il figlio abita insieme a lui ed alla moglie essendo rimasto disoccupato, ciò che però ha comportato una riduzione del suo diritto alle PC.
La decisione impugnata gli ha ridotto ulteriormente l'importo delle prestazioni complementari ed ora non riesce più a vivere, e per non privarsi del cibo non paga più l'affitto.
Il ricorrente ha poi evidenziato che a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1989, gli spetterebbe la somma di circa Fr. 1'100'000.- quale risarcimento danni da parte di un'assicurazione, ma malgrado due gradi di giudizio si siano già espressi a suo favore, la decisione definitiva non è ancora giunta. Pertanto, nell'attesa di vedersi riconosciuto il danno subìto, l'assicurato ha chiesto al TCA di concedergli un prestito di Fr. 100'000.- per soddisfare tutti i creditori con, come garanzia, il rimborso dal Tribunale d'appello di __________ sul suo futuro risarcimento danni.
F. Nella risposta del 7 agosto 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando alla decisione impugnata.
Essa ha poi precisato che sulla richiesta di prestito di Fr. 100'000.- non può entrare nel merito. Inoltre, l'amministrazione ha osservato che i documenti prodotti dal ricorrente concernenti la precedente decisione del 2009 sono ininfluenti, essendo la stessa da tempo cresciuta incontestata in giudicato.
G. Il 20 agosto 2012 (doc. VI) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova, rilevando di avere indicato sin da subito, nel 2001, di essere al beneficio di rendite versate da terzi, perciò l'affermazione della Cassa secondo cui, prima della revisione del 2012, essa non ne era al corrente, non è esatta.
L'assicurato ha nuovamente affermato che la decisione di ridurgli le prestazioni complementari è incomprensibile, errata ed arbitraria, dato che dalla notifica di tassazione risulta che il reddito imponibile ammonta a Fr. 18'300.-, mentre la pigione è pari a Fr. 18'900.- (Fr. 1'575.- x 12).
Anche la questione del prestito di Fr. 100'000.- non è stata evasa dall'amministrazione in modo comprensibile, dato che, a breve, il processo contro la compagnia di assicurazioni terminerà e quindi il Tribunale d'appello di __________ gli darà l'aiuto economico.
Infine, l'interessato ha evidenziato che non potendo più pagare l'affitto, il contratto di locazione è stato disdetto dal locatore per il 30 settembre 2012, ma senza un aiuto concreto egli non può né pagare il trasloco né un altro appartamento.
L'amministrazione si è riconfermata nella sua risposta (doc. VIII), mentre il 15 settembre 2012 (doc. IX) il ricorrente ha prodotto nuovi mezzi di prova concernenti la disdetta del suo contratto di locazione, che la Cassa ha ritenuto estranei alla causa (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
nel merito
2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che hanno diritto ad una rendita dell'assicurazione invalidità.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".
Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:
" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice civile;
b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;
f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".
4. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2012.
Il ricorrente ha infatti contestato la diminuzione di circa Fr. 1'000.- del suo diritto alle PC rispetto al mese precedente, ciò che non permette più alla sua famiglia di sopravvivere, tanto che non riesce più a pagare l'affitto e ha ricevuto la disdetta.
5. Per quanto concerne le spese riconosciute ex art. 10 LPC, il ricorrente si è lamentato che siccome dal 2009 il figlio __________ vive con lui e con la moglie, la Cassa di compensazione gli ha ridotto il diritto alle prestazioni complementari anziché aumentarlo, visto che ora sono in tre a dover essere mantenuti dallo Stato.
L'amministrazione aveva evaso questa questione già nel 2009, spiegando l'applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Come correttamente osservato, la relativa decisione su opposizione (doc. A6) non è stata contestata dall'assicurato, perciò quanto è stato allora deciso fa stato anche in concreto.
Infatti, il principio stesso della ripartizione fra le singole persone della pigione e della non considerazione delle parti di pigione delle persone escluse dal calcolo delle PC, quali, in specie, il figlio __________, non può più essere rimesso qui in discussione, in virtù del principio ne bis in idem, con l'emanazione di una nuova decisione portante ancora una volta sul merito dell'oggetto.
Peraltro, nessun nuovo elemento in grado di ribaltare la (corretta) decisione della Cassa è stato apportato dal ricorrente.
6. Quanto alla questione dei contributi alimentari versati, è corretto che se il ricorrente è tenuto (ancora) a versarli alla moglie (ed eventualmente ai figli, solo se agli studi), allora tale uscita debba essere considerata nelle sue spese riconosciute in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC.
Non va però dimenticato che le pensioni alimentari basate sul diritto di famiglia possono essere riconosciute come spese solo nel caso in cui siano state effettivamente versate (STFA P 53/03 del 2 marzo 2004 = Pratique VSI 2004 pag. 149, STCA 33.2011.18 del 21 maggio 2012), ciò che la Cassa potrà semmai verificare sia presso l'assicurato medesimo sia presso la Cassa __________.
Tuttavia, a detta dell'assicurato, questi contributi alimentari sarebbero, ancora oggi, prelevati direttamente dalla sua rendita AI per ordine giudiziario del 2000 e riversati all'ex coniuge. In pratica, dunque, egli non li verserebbe personalmente all'ex moglie, tanto che quindi nemmeno beneficerebbe, in realtà, della rendita d'invalidità, che viene automaticamente rigirata ai suoi familiari.
Se, come detto, effettivamente il ricorrente è tenuto a versare delle pensioni alimentari che gli vanno computate nelle spese riconosciute, allora nei suoi redditi deve forzatamente essere inserita la rendita AI, con la quale sono appunto finanziati i contributi alimentari dovuti.
7. Va infine osservato che il reddito di Fr. 10'800.- derivante da due polizze assicurative sulla vita (docc. 19 e 20) va giustamente inserito nei redditi computabili dell'assicurato, il quale, effettivamente, già al momento di chiedere per la prima volta le PC nel 2001 (doc. B1) aveva indicato di beneficiare di tale prestazione (Fr. 900.- al mese x 12 = Fr. 10'800.-).
8. Per quanto concerne, infine, la proposta dell'assicurato di concedergli un prestito di Fr. 100'000.-, che egli restituirebbe non appena il Tribunale d'appello di __________ avrà confermato che egli è creditore della somma di oltre un milione di franchi nei confronti di un'assicurazione a titolo di risarcimento danni, la stessa non può essere tutelata e quindi deve essere respinta.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è infatti unicamente chiamato a decidere se, sulla scorta delle spese riconosciute e dei redditi computabili, l'assicurato abbia diritto alle prestazioni complementari e, in caso di risposta affermativa, in che misura (art. 9 cpv. 1 LPC).
Esula pertanto dalle sue competenze l'attribuzione di qualsivoglia prestito, quindi anche di un credito nel senso inteso dal ricorrente. Questa proposta, peraltro, vincolerebbe non solo la scrivente autorità giudiziaria, bensì anche dei terzi non parti in causa, quale il Tribunale d'appello di __________. Infatti, l'assicurato l'ha chiamato in causa come garante di questi Fr. 100'000.-, siccome questa autorità dovrebbe pronunciarsi a breve e condannare la compagnia assicurativa contro cui il ricorrente è in lite, a corrispondergli la somma di Fr. 1'100'000.-. Da questo importo sarebbe dunque dedotto il prestito qui richiesto.
Il TCA rileva, tuttavia, che le autorità giudiziarie non possono certo fungere da istituti creditori nei confronti di chicchessia, né tanto meno nei confronti degli assicurati. Ciò, neppure se, come nel caso dell'assicurato, la situazione economica del richiedente fosse alquanto precaria, tanto da non riuscire più a far fronte al costo della locazione.
Questa soluzione vale anche nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, il cui compito, come per il Tribunale, è quello di valutare la necessità degli assicurati ad un aiuto statale sulla base delle loro entrate e delle uscite correnti. L'ipotesi di un prestito rispettivamente di un anticipo da parte della Cassa cantonale di compensazione non è contemplato dalle norme applicabili.
Semmai, è la Cassa di compensazione che rimborsa direttamente un ente assistenziale pubblico o privato che ha concesso ad una persona degli anticipi destinati al suo sostentamento nell'attesa dell'assegnazione di prestazioni complementari (art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI).
Stante quanto precede, la particolare richiesta dell'assicurato non può dunque essere accolta.
9. In queste circostanze, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
Di conseguenza, poiché le poste ritenute dalla Cassa cantonale di compensazione sono corrette, il diritto delle prestazioni complementari non può venire ulteriormente in aiuto all'assicurato con il riconoscimento di un versamento mensile maggiore.
Neppure, poi, l'amministrazione deve fare fronte ai debiti dell'assicurato concernenti sia la locazione sia altre situazioni, né è tenuta a predisporre degli aiuti per il pagamento della locazione. Non va infatti dimenticato che la pigione è già riconosciuta nelle sue spese, seppure nella misura di 2/3 (art. 16c OPC-AVS/AI), dato che non risulta che il figlio __________ non abiti più con il padre e la di lui moglie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti