Raccomandata

 

 

Incarto n.
33.2012.7

 

TB

Lugano

20 agosto 2012

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2012 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 13 febbraio 2012 emanata da

 

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

6501 Bellinzona

 

 

in materia di prestazioni complementari

 

 

 

 

 

ritenuto                            in fatto

 

                               1.1.   Il 19 ottobre 2011 (doc. 5) RI 1, nato nel 1927 e vedovo dal 2009, ha inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione la richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS.

 

                               1.2.   L'amministrazione ha negato all'assicurato il diritto alle PC dal 1° ottobre 2011 con decisione del 6 gennaio 2012 (doc. A4), essendo i suoi redditi computabili (Fr. 30'298.-) superiori alle spese riconosciute (Fr. 27'846.-).

                               1.3.   Con decisione su opposizione del 13 febbraio 2012 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato del 17 gennaio 2012 (doc. A2), confermando che i redditi ai quali egli ha rinunciato (Fr. 6'000.- per i diritti d'usufrutto iscritti sui fondi donati ai figli nel 1990 e cancellati dal Registro Fondiario il 27 febbraio 2007 (docc. 45-48), come pure l'importo di Fr. 3'600.- per il diritto d'abitazione costituito contestualmente l'8 novembre 2002 (doc. 24) sulla part. n. 152 RFD di __________, Sezione __________ al momento della donazione al figlio) vanno computati nel calcolo della prestazione complementare alla stessa stregua delle entrate sulle quali il richiedente può concretamente contare in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

L'amministrazione ha poi invitato l'assicurato a trasmetterle le fatture relative al costo del centro diurno che frequenta settimanalmente per una verifica nell'ambito di un possibile rimborso a titolo di spese di malattia (art. 21 LALPC).

 

                               1.4.   Il 1° marzo 2012 (doc. I) RI 1 ha formulato ricorso al Tribunale contro la decisione su opposizione e ne ha chiesto l'annullamento. Il ricorrente ha evidenziato che nel foglio di calcolo della prestazione complementare è stato ritenuto l'importo di Fr. 6'000.- a titolo di diritto d'usufrutto su tutte le sue proprietà donate in precedenza ai figli. Questo diritto è stato però cancellato dal Registro Fondiario nel 2007, poiché gli immobili donati sono gestiti ed utilizzati unicamente dai figli stessi, i quali hanno contratto dei debiti per potere ristrutturare le cascine ricevute in donazione. Pertanto, l'assicurato ha chiesto che se la Cassa gli computa Fr. 6'000.- a titolo di usufrutto, allora si deve tenere conto anche di tutte le spese relative ai debiti contratti dai figli. Inoltre, egli ha evidenziato che i valori locativi di questi beni, come pure i relativi debiti, sono tassati direttamente ai figli.

Per quanto concerne il computo di Fr. 3'600.- quale diritto di vitalizio, seppure non sia stato iscritto a Registro Fondiario, il ricorrente ha ritenuto corretto considerarlo nei suoi redditi, siccome egli vive in questa casa con il figlio.

 

                               1.5.   Con risposta del 14 marzo 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, evidenziando che la richiesta di tenere conto delle migliorie apportate dai figli agli immobili ricevuti in donazione dal ricorrente è stata già considerata, nel senso che il valore dell'usufrutto ritenuto risale al momento della donazione, ovvero quando gli immobili non erano ancora stati ristrutturati e quindi quando il valore di reddito era inferiore.

Il ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

 

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

 

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

                               2.2.   In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

 

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

 

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

 

"  Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

 

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

 

1.       18 140 franchi per le persone sole,

2.       27 210 franchi per i coniugi,

3.       9480 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

 

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

 

1.       13 200 franchi per le persone sole,

2.       15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

3.       3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

 

Per l'anno 2011, il limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010, valida anche per l'anno 2012 e art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).

 

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

 

"  a.    spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito

        lordo dell'attività lucrativa;

b.   spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.   premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.   importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.   pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

 

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

 

"  b.    i proventi della sostanza mobile e immobile;

c.   un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g.   i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

 

Dal 1° gennaio 2011 è stato aggiunto il cpv. 1bis:

 

"  In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:

 

a.   una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o

b.   una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2011.

 

Il ricorrente ha invocato l'errato computo nei suoi redditi della somma di Fr. 6'000.- a titolo di diritti d'usufrutto, dato che nel 2007 egli ne ha chiesto la cancellazione a RF, poiché dal 1990 i 10 immobili donati e gravati da queste servitù personali sono utilizzati e gestiti solo dai figli in qualità di proprietari.

Come tali, essi hanno investito risorse finanziarie per ristrutturarli e quindi, a dire dell'assicurato, bisognerebbe tenere conto anche di questo elemento nella quantificazione del valore di questi usufrutti.

Peraltro, detti immobili sono fiscalmente imputati ai (soli) figli.

                               2.4.   Con quattro distinti atti notarili del 18 dicembre 1990 (docc. 29-44), RI 1 ha donato ad ognuno dei quattro figli uno o più immobili (10 in totale) di sua proprietà siti a __________, Sezione __________. Ogni rogito (n. 5535-n. 5538 del notaio rogante avv. __________) contemplava la seguente pattuizione:

 

"  A favore dei signori RI 1 e __________ è riconosciuto il diritto di usufrutto su tutti i beni donati, diritto che potrà essere iscritto a RFP in ogni tempo, a semplice richiesta di uno dei beneficiari o, per essi, dal notaio rogante. Il coniuge che sopravviverà avrà diritto all'intero usufrutto.".

 

Con quattro istanze di iscrizione, il 19 dicembre 1990 (docc. 29, 33, 37 e 41) il notaio rogante ha richiesto all'Ufficio dei Registri l'iscrizione delle donazioni dei mappali nn. 14, 113, 127, 228, 742, 744, 745, 774, 821 e 828 RFP di __________, avvenuta il 16 gennaio 1991.

 

I diritti di usufrutto costituiti sui predetti 10 fondi sono stati iscritti anch'essi a Registro Fondiario il 16 gennaio 1991 (docc. 45-48).

 

In seguito, con quattro distinte lettere del 22 febbraio 2007 (docc. 45-48), i beneficiari dei summenzionati diritti d'usufrutto costituiti su ognuno dei dieci fondi donati nel 1990/1991 hanno chiesto all'Ufficio dei Registri la cancellazione di tali diritti.

 

In effetti, per gli accertamenti eseguiti dal Tribunale, attualmente a Registro Fondiario non risulta iscritta alcuna servitù personale di usufrutto sui fondi donati nel 1990 dal ricorrente ai figli.

 

L'8 novembre 2002 (rogito n. 6325 dell'avv. __________) la moglie del ricorrente, proprietaria del fondo n. 152 RFD di __________, Sezione __________, ha donato al figlio __________ l'abitazione coniugale, riservandosi per sé e per il marito un diritto di abitazione "da iscrivere a registro fondiario, a cura del notaio rogante".

 

Questa servitù non è invece mai stata iscritta a RF, come il TCA ha potuto verificare nel Registro Fondiario.

 

                               2.5.   Al fine di decidere compiutamente sul diritto alle prestazioni complementari del ricorrente, la Cassa di compensazione si è basata sui valori dei beni immobili donati nel 1990, determinati dall'Ufficio cantonale di stima nel 2004 (docc. 49 e 50) su suo incarico (doc. 77). Il fondo n. 152 RFD di __________, Sezione __________ è stato invece peritato il 1° dicembre 2011 (doc. 54).

La sostanza alienata nel 1990 e nel 2002, valutata al valore venale giusta l'art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, non è più stata computata a titolo di sostanza residua nel calcolo delle PC dell'assicurato. L'amministrazione ha infatti ritenuto che la controprestazione ricevuta dai figli, ovvero i diritti d'usufrutto sulle cascine, i prati ed i boschi (doc. 120) ed il diritto d'abitazione sulla dimora coniugale (doc. 55), capitalizzata in funzione della speranza di vita del donante, fosse controprestazione adeguata.

 

Quanto ai redditi, la Cassa ha computato sia il valore dei diritti d'usufrutto (Fr. 6'000.-) ai quali il ricorrente ha rinunciato avendo proceduto alla relativa cancellazione nel 2007, sia il valore del diritto d'abitazione (Fr. 3'600.-), dato che lo stesso è stato legalmente comunque costituito con rogito nel 2002.

 

                               2.6.   Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

 

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

 

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

 

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

 

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 290).

 

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

 

Con STFA del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

 

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).

 

Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.

 

Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.

 

Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).

 

La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.

In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").

Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.

In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.

 

Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5).

Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.

 

                               2.7.   Con il ricorso l'assicurato non ha contestato il valore venale della sostanza immobiliare calcolato dalla Cassa di compensazione sulla scorta della valutazione dell'Ufficio stima, ma il principio stesso dell'imputazione del valore dei diritti d'usufrutto costituiti nel 1990 su diversi fondi nell'ambito della donazione effettuata dal ricorrente ed iscritti a RF nel 1991, di cui però, nel 2007, è stata chiesta la cancellazione al competente Ufficio dei Registri.

 

Il TCA osserva che, effettivamente, questi diritti d'usufrutto sono stati cancellati nel 2007 dai 10 fondi donati dall'assicurato ai suoi figli (docc. 45-48). È anche vero che questi immobili, tranne uno, non davano particolare reddito (frutto), siccome tali mappali né servivano né potevano servire da abitazione talmente erano malridotte le costruzioni (stalle, cascine) ivi edificate e perché perlopiù si trattava di prati e boschi. Nessun valore è stato dunque, a giusta ragione, riportato nei redditi del ricorrente a titolo di rinuncia d'usufrutto.

 

Per contro, per la part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________, valutata nel 2004 in Fr. 180'000.- dall'Ufficio cantonale di stima, nello stato del 1990 (doc. 101), è stato stabilito un reddito annuo di Fr. 9'600.- (Fr. 800.- x 12 mesi). Si trattava infatti, a quel tempo, di un fondo composto di un ristorante edificato nel 1970 avente una superficie di 115 mq (sub. A), di un andito di 440 mq (sub. B), di 4'031 mq di prato e di 2'252 mq di bosco. Nel 2000 il ristorante è stato distrutto da un incendio (doc. 133) e al suo posto la figlia del ricorrente ha costruito un'abitazione (doc. I).

 

Va ora valutato se e quale importo debba essere computato.

 

                               2.8.   Giusta l'art. 745 CC,

 

"  1 L'usufrutto può essere costituito sopra beni mobili, fondi, diritti o un'intera sostanza.

2 Esso attribuisce all'usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo contraria, disposizione.".

 

Inoltre, l'art. 746 CC prevede che:

 

"  1 Per la costituzione dell'usufrutto è necessaria la tradizione all'usufruttuario se si tratta di mobili o crediti, e l'iscrizione nel registro fondiario se si tratta di fondi.

2 Per l'acquisto dell'usufrutto su cose mobili e fondi e per l'iscrizione valgono, salvo disposizione contraria le prescrizioni circa la proprietà.".

 

L'usufrutto, dunque, è un diritto reale limitato, più precisamente una servitù, che conferisce ad una determinata persona il pieno godimento di una cosa o di un diritto (art. 755 cpv. 1 CC); per contro, esso non comporta il potere di disporre dell'oggetto gravato, né materialmente né giuridicamente, non essendone il proprietario (DTF 122 V 394 consid. 6).

 

L'usufrutto è una servitù personale, che è indissolubilmente legata alla persona del suo titolare. Infatti, l'usufrutto, come tale, non è cedibile; solo l'esercizio può esserne trasferito (art. 758 CC), per esempio tramite la conclusione di un contratto di locazione o tramite la sua cessione, perché questo diritto, a differenza del diritto d'abitazione che è personale e perciò non è trasferibile (art. 776 cpv. 2 CC), non è personale (STFA P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6). Esso non è nemmeno trasmissibile: non passa agli eredi, ma si estingue alla morte dell'usufruttuario giusta l'art. 749 CC (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3a ed., Berna 2003, n. 2402-n. 2405).

 

In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto assoluto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Steinauer, Les droits réels, Tome I, 4a ed., Berna 2007, n. 19 segg.).

Esso è costituito tramite l'iscrizione a Registro Fondiario, la quale è richiesta dal proprietario; l'usufrutto nasce con l'iscrizione nel libro mastro. Non è necessario che l'iscrizione indichi i dettagli relativi al contenuto del diritto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2419 e n. 2419a).

L'omissione dell'iscrizione, essendo costitutiva, implica che tra le parti, in virtù di un determinato contratto che costituisce il titolo di acquisto, si instauri soltanto un rapporto di diritto personale. Il beneficiario ha unicamente così un credito tendente alla costituzione della servitù (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4a ed., Berna 2012, n. 2224).

 

Gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui comincia a quello in cui finisce il suo diritto, anche se scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, Les droits réels, Tome III, n. 2437).

 

Nell'ambito delle prestazioni complementari un diritto d'usufrutto in favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico, che è preso in considerazione a titolo di reddito della sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

 

Se si tratta di un usufrutto su un immobile - l'usufruttuario può affittarlo o abitarci personalmente -, è il valore locativo che va considerato nei redditi. Giusta l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1).

 

                               2.9.   Nella fattispecie, come visto, le servitù personali di cui era beneficiario il ricorrente sui 10 fondi di __________ sono state cancellate nel 2007. Ciò significa, quindi, che l'assicurato ha rinunciato, senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata ai sensi della citata giurisprudenza, al diritto d'usufrutto di cui beneficiava su di essi.

 

La rinuncia ad un usufrutto senza obbligo giuridico né senza controprestazione equivalente costituisce un'alienazione ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC. Come per l'usufruttuario che resta titolare del suo diritto, colui che l'aliena senza controprestazione adeguata non deve vedersi imputato un reddito fittizio sotto forma di una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC). Non va ammesso dunque, parallelamente, in applicazione dell'art. 17a OPC-AVS/AI, un ammortamento di Fr. 10'000.- all'anno su questo valore capitalizzato (STFA P 34/94 del 9 dicembre 1996 consid. 5; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.3 = SVR 2009 EL Nr. 6).

 

In merito alla rinuncia ad un usufrutto, l'Alta Corte ha stabilito nella sentenza del 9 dicembre 1996 (P 34/94) pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38 ed in Pratique VSI 1997 pag. 148, che il reddito ipotetico dell'usufrutto deve essere considerato come una rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare e non, in seguito alla capitalizzazione, come una rinuncia alla sostanza, con possibilità d'ammortamento ai sensi dell'art. 17a OPC-AVS/AI (STFA P 16/00 del 21 dicembre 2001).

La valutazione giuridica della rinuncia in materia di prestazioni complementari ha per scopo principale di trattare ogni assicurato che rinuncia, a redditi od a sostanza, allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC).

 

È proprio questo principio che sarebbe violato se, nel caso di un usufrutto esistente, il reddito di questo usufrutto fosse sempre computato nei redditi dell'usufruttuario, mentre sarebbe considerato come un'ipotetica sostanza alienata (con possibilità di ammortamento annuale) nel calcolo delle PC di colui che avrebbe rinunciato all'usufrutto.

In merito al computo della rinuncia ad un usufrutto a titolo di alienazione di reddito, si vedano le sentenze, non pubblicate, dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni P 9/95 del 30 marzo 1995 e P 10/86 del 29 aprile 1988 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b).

 

Nella citata sentenza P 34/94, la Massima Istanza giudiziaria ha inoltre evidenziato che quando un diritto d'usufrutto viene cancellato dal Registro Fondiario e vi è una rinuncia di un reddito della sostanza, per la determinazione del diritto alle prestazioni complementari l'importo ipotetico del diritto d'usufrutto conteggiabile varia a dipendenza delle circostanze in cui avviene questa rinuncia.

Dal considerando 6 emerge che se l'assicurato beneficia di un diritto d'usufrutto su due o più appartamenti e vi ha rinunciato, soltanto un appartamento gravato da usufrutto avrebbe potuto essere abitato dall'assicurato ai sensi dell'art. 12 OPC-AVS/AI, e pertanto il reddito di questo appartamento corrisponde al valore locativo. L'applicazione di questa norma non può invece essere presa in considerazione per l'appartamento affittato a terzi (in quel caso il figlio e la di lui famiglia), per il quale va computato un affitto conforme al mercato ("Diesbezüglich ist ein markt-konformer Mietzins aufzurechnen"), e non una pigione di favore trattandosi di parenti (RCC 1989 pag. 506).

 

Da ciò si desume che se l'usufruttuario abita nell'immobile sul quale è stato costituito a suo favore questa servitù personale ed egli rinuncia a questo diritto, va considerato il valore locativo fittizio giusta l'art. 12 OPC-AVS/AI (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 5b e consid. 6 in initio).

 

Ciò vale anche nel caso in cui l'assicurato, per motivi di salute, per un certo periodo vive in una casa di cura e perciò anche senza rinunciare al diritto d'usufrutto non abita personalmente più in quell'immobile (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

 

Se, per contro, l'usufruttuario non abita nell'immobile su cui detiene il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, né l'ha affittato, il reddito ipotetico da computargli corrisponde ad un affitto conforme al mercato (marktkonformer Mietzins), ossia all'affitto che l'usufruttuario avrebbe potuto ottenere dal suo diritto d'usufrutto, secondo i prezzi del mercato (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine).

 

Nella sentenza P 33/05 dell'8 novembre 2005, in cui si trattava di stabilire l'ipotetico rendimento di un immobile detenuto all'estero in comproprietà da un'assicurata, la quale però né vi abitava, né lo affittava, ma lo usava a mero scopo di vacanza, il TFA ha stabilito al considerando 4 (citando la SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6 in fine, la STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 e la STFA non pubblicata P 17/89 del 10 novembre 1989), che determinante era l'importo che l'assicurata avrebbe ottenuto affittando l'immobile in Sicilia detenuto in comproprietà, ossia la sua parte su un affitto conforme al mercato ("Massgeblich ist derjenige Ertrag, den die Beschwerdegegnerin bei Vermietung der in ihrem Miteigentum stehenden Liegenschaft in Sizilien tatsächlich erzielen könnte, d.h. ihr Anteil an einem marktkonformen Mietzins").

 

In quell'occasione, stanti le difficoltà dell'amministrazione nella valutazione al valore di mercato di un immobile sito all'estero, il Tribunale federale ha ammesso sia il metodo di valutazione proposto dalla Cassa, sia il procedimento adottato dal Tribunale nella decisione impugnata, che dovrebbero condurre ad un sufficiente valore approssimativo che si avvicini all'effettivo valore di mercato realizzabile per una proprietà sita all'estero. La tesi dell'autorità di prima istanza prevedeva di utilizzare gli stessi principi in caso di alienazione di sostanza, mentre per la Cassa si deve determinare il canone di locazione conformemente alle usanze locali o il ricavo medio che corrisponderebbe ad una rendita per l'intera durata dell'edificio che sorge sul terreno. Quale ricavo medio per l'intera durata di un immobile ci si può basare su una media del 5% del valore venale (STFA P 33/05 consid. 4; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., Zurigo 2009, pag. 172).

Nella successiva sentenza 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 6, il Tribunale federale ha ricordato che la rinuncia ad un usufrutto senza obbligazione giuridica né controprestazione adeguata costituisce una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, e meglio una rinuncia di reddito e non di sostanza.

Per quanto concerne il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, il TF ha evidenziato che occorre considerare un reddito fittizio corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto (STFA P 43/99 del 2 marzo 2000; STFA P 24/98 del 26 gennaio 2000 consid. 4; STFA P 10/86 del 29 aprile 1988 consid. 4c).

Al considerando 4.2.3, l'Alta Corte ha osservato che nel giudizio impugnato il Tribunale cantonale si è basato sulla sentenza P 58/00 del 18 giugno 2003, in cui un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile gravato da usufrutto è stato preso in considerazione dopo la rinuncia. In questa sua decisione il Tribunale federale ha invece ritenuto opportuno scostarsi da quel precedente, siccome quella soluzione condurrebbe ad una disuguaglianza di trattamento tra colui che cede gratuitamente l'immobile di cui è proprietario e colui che rinuncia semplicemente all'usufrutto di cui era titolare. Il secondo si vedrebbe imputare un reddito fittizio corrispondente al valore locativo dell'immobile, mentre il primo un reddito fittizio corrispondente all'interesse sul valore venale che sarebbe preso in considerazione.

 

Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale federale si è riferito a Jöhl, che sull'affermazione secondo cui è indipendente dal tipo di sostanza, alla quale si è rinunciato, che si tenga conto di un importo derivante da un'ipotetica sostanza nella forma di un deposito a risparmio presso una banca, ha però osservato (in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea 2007, pag. 1785, n. 741): "Das Eidgenössische Versicherungsgericht wendet diese Praxis nicht konsequent an. Es hat in einem Urteil vom 18. Juni 2003 (P 58/00) zur Ermittlung des fiktiven Ertrags aus dem hypothetischen Vermögen, das aus dem Verzicht auf eine Liegenschaft resultierte, auf den Durchschnittszins für Spareinlagen abgestellt (vgl. Erw. 5.3). Gleichzeitig hat es aber in Bezug auf einen Verzicht auf die Nutzniessung an einer Liegenschaft als fiktive Einnahme den Ertrag aus der Nutzniessung (Mietwert abzüglich Unterhaltskostenpauschale und Hypothekarzinsen) berücksichtigt (vgl. Erw. 5.4). Konsequenterweise hätte der Kapitalwert der Nutzniessung ermittelt und gestützt darauf der fiktive Ertrag in der Höhe des Durchschnittszinses für Spareinlagen ermittelt werden müssen. Das Urteil liefert keine Begründung für diese Inkonsequenz. Die Art des Anspruchs, auf den verzichtet worden ist (Eigentum bzw. Nutzniessung), vermag die Abweichung nicht zu erklären, denn der Ertrag resultiert auf jeden Fall aus der Nutzung einer Liegenschaft.").

 

Inoltre, sempre al considerando 4.2.3, la nostra Massima Istanza ha rilevato che l'importo del valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto può essere immobilizzato per una certa durata, dato che l'avente diritto non è tenuto ad intaccarlo regolarmente per fare fronte ai suoi bisogni correnti. Pertanto, determinare l'interesse sul valore venale dell'immobile riferendosi semplicemente al tasso d'interesse medio sui depositi a risparmio (cfr. consid. 4.2.2) non terrebbe sufficientemente in considerazione questa circostanza. Partendo dal presupposto che l'usufruttuario dispone per tutta la sua vita del reddito della sostanza immobilizzata, il TF ha ritenuto che conviene piuttosto calcolare il reddito fittizio imputato all'avente diritto basandosi sul tasso di interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare, pari al 2,57% nel 2004, al 2,25% nell'anno 2005 e al 2,18% nel 2006 (Annuario statistico 2008, pag. 264, T 12.3.2).

 

A proposito della rinuncia di redditi, anche Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, pag. 184, indicando per esempio la rinuncia ad una prestazione sotto forma di rendita o la rinuncia a pretese giuridiche, hanno rilevato che va computato all'assicurato un importo corrispondente all'ammontare della rinuncia. La rinuncia corrisponde, a questo proposito, all'ammontare del reddito effettivamente ottenibile. L'ammontare della rinuncia dei redditi corrisponde all'ipotetico provento da interessi ("Die Höhe des Verzichts auf Einkünfte entspricht dem hypothetischen Zinsertrag."). Per determinare l'ipotetico provento da interessi, gli autori rinviano al metodo già utilizzato per stabilire l'ipotetico rendimento della sostanza alienata e quindi al tasso medio dei depositi a risparmio.

 

La redazione del volume è antecedente - e quindi non considera - la sentenza 8C_68/2008 emessa il 27 gennaio 2009, che ha ritenuto più conveniente calcolare il reddito fittizio derivante dalla rinuncia ad un usufrutto fondandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni e i buoni di cassa.

                             2.10.   Nel caso concreto, poiché nel 2007 sono stati cancellati dal Registro Fondiario, a richiesta del beneficiario e dei nudi proprietari, i diritti d'usufrutto di cui l'usufruttuario godeva dal 1991 sui beni immobili donati ai figli, occorre computare al ricorrente, nei suoi redditi, il reddito d'usufrutto a cui l'avente diritto ha rinunciato.

 

Resta dunque da determinare l'ammontare di questo reddito.

 

Dal foglio di calcolo delle PC risulta che la Cassa cantonale di compensazione ha conteggiato all'interessato Fr. 6'000.- a titolo di reddito della proprietà secondaria (usufrutto), importo che ha ricavato dalla notifica di tassazione 1991/1992 dell'assicurato (doc. 121), che porta sui redditi conseguiti nel 1989 e nel 1990. In tal modo, l'amministrazione ha determinato il valore del diritto d'usufrutto fondandosi sul valore locativo dell'immobile ritenuto fiscalmente.

 

Il TCA osserva che questo importo si riferisce all'usufrutto iscritto sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________, fondo sul quale era edificato un ristorante. Come visto, infatti, soltanto questa proprietà immobiliare era fruttifera, mentre gli altri fondi, non redditizi, non sono quindi più stati presi in considerazione dalla Cassa di compensazione nell'ambito della rinuncia di reddito ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

 

È certo che al momento della cancellazione del suo (e della moglie) diritto d'usufrutto sul fondo n. 872 RFD di __________, Sezione __________, nel 2007 il ricorrente viveva nell'abitazione coniugale sita sul mappale n. 152 RFD di __________, Sezione __________, immobile che la moglie, proprietaria esclusiva, nel 2002 ha poi donato a uno dei figli, ma sul quale ha costituito per sé stessa e per il marito un diritto d'abitazione (doc. 24), non iscritto a Registro Fondiario, che la Cassa ha computato in Fr. 3'600.-.

 

Siccome l'assicurato usufruttuario non abitava nel citato immobile di cui deteneva il diritto d'usufrutto a cui ha rinunciato, a titolo di reddito ipotetico da computare giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC va escluso il valore locativo, applicabile quando l'assicurato abita nell'immobile in questione.

 

Nemmeno va (più) qui applicato il valore di reddito di mercato del diritto d'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato, come questo TCA ha giudicato nella STCA del 20 agosto 2008 (33.2008.4), basandosi sulla STFA P 34/94 (SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6).

D'avviso del Tribunale, va invece fatto riferimento alla recente giurisprudenza del Tribunale federale (citata STF 8C_68/2008), emanata in un caso riguardante la rinuncia, nel maggio 2005, ad un diritto d'usufrutto su un immobile, costituito nel 1990, a favore dell'assicurata, a seguito della vendita di questo immobile da parte dei figli, nudi proprietari. Quell'usufrutto era stato sostituito dall'usufrutto sul prodotto della vendita. Dal 2004 l'assicurata viveva in una casa anziani e nel gennaio 2005 ha chiesto le PC.

 

Il Tribunale federale ha ritenuto che per determinare il reddito a cui l'avente diritto ha rinunciato, si dovesse considerare il reddito corrispondente agli interessi sul valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto. L'Alta Corte ha inoltre ritenuto che questi interessi venissero calcolati basandosi sul tasso d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera al corso dell'anno precedente quello della concessione della prestazione complementare, anziché sul tasso medio dei depositi a risparmio.

 

Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati alla Cassa per una nuova decisione, in particolare per ricalcolare il reddito cui il ricorrente ha rinunciato.

 

Pertanto, dopo avere individuato il tasso d'interesse medio per le obbligazioni ed i buoni di Cassa in Svizzera valido nel 2010, visto che la prestazione complementare è chiesta dall'ottobre 2011, come per la determinazione dell'ipotetico rendimento della sostanza alienata, anche per stabilire l'ipotetico rendimento del reddito alienato l'amministrazione dovrà basarsi sul valore venale dei beni immobili sui quali gravava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato il 22/27 febbraio 2007.

 

Il TCA ritiene che, siccome per verificare se c'è controprestazione adeguata e per fissare il valore di un'eventuale rinuncia, occorre paragonare la prestazione e la controprestazione ai rispettivi valori al momento della rinuncia (DTF 122 V 394 consid. 3a; DTF 120 V 182 consid. 4b; STF 9C_198/2010 consid. 3.1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2.2; STF P 14/05 del 10 agosto 2005, consid. 2.2; STF P 58/00 del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STF P 80/99 del 16 gennaio 2001, consid. 2a), così anche per determinare il reddito ipotetico a cui l'assicurato ha rinunciato cancellando il diritto d'usufrutto, occorre porsi al momento della rinuncia della servitù personale e dunque considerare il valore venale dell'immobile gravato dal diritto reale che esisteva prima della rinuncia del diritto d'usufrutto.

In concreto, ciò significa che la sostanza gravata dal diritto d'usufrutto va valutata al 2007, ossia a quando il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la cancellazione del diritto d'usufrutto sui 10 fondi precedentemente donati ai figli.

Queste particelle non vanno invece (più) valutate al 1990, ovvero quando l'insorgente le ha alienate, poiché ora non si tratta (più) di determinare la controprestazione della rinuncia di sostanza, ma la controprestazione della rinuncia del diritto d'usufrutto costituito su ognuna di esse.

 

Il Tribunale rileva, però, che se per 9 dei 10 fondi che sono stati donati dal ricorrente nel 1990/1991, la valutazione del valore venale nell'anno determinante, il 2007 (già eseguita dall'Ufficio cantonale di stima, stato nel 2004), non è problematica, tuttavia per la part. 872 RFD di __________, Sezione __________, si pone un problema: infatti, lo stato di questo fondo è mutato rispetto a quando, nel 1990/1991, l'assicurato ha costituito per sé e per la moglie un diritto d'usufrutto.

In effetti, nell'istanza di iscrizione del trapasso immobiliare mediante donazione datata 19 dicembre 1990 (doc. 29), l'allora mappale n. 127 RFP era costituito da un ristorante di 115 mq, un andito di 440 mq, 4'031 mq di prato e 2'252 mq di bosco, per complessivi 6'838 mq.

Dagli atti risulta inoltre che nel 2000 il ristorante è stato distrutto da un incendio ed al suo posto la figlia, nuda proprietaria del (nuovo) fondo n. 872 RFD, ha eretto la sua abitazione primaria.

 

In queste circostanze, l'oggetto dell'usufrutto costituito nel 1990 dal ricorrente si è modificato, giacché nel 2007 il ristorante, come tale, non c'era più, e al suo posto è stata edificata un'abitazione.

 

                             2.11.   Secondo l'art. 748 cpv. 1 CC, l'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa. Si deve quindi trattare della distruzione completa dell'oggetto gravato; così, l'usufruttuario di un fondo edificato conserva il suo diritto se l'edificio è distrutto (Steinauer, Les droits réels, Tome III, 3a ed., 2003, n. 2466; Honsell/Vogt/ Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Basilea 2003, n. 2 ad art. 750; Baumann, Nutzniessung und Wohnrecht, commentario zurighese, Tomo IV/2a, 3a ed., Zurigo 1999, n. 22 ad art. 748-749; Piotet, Les droits réels limités en général, Les servitudes et les charges foncières, in Traité de droit privé suisse, Tome V/3, Friburgo 1975, pag. 95). Trattandosi di immobili, la radiazione dal Registro Fondiario non è che una misura d'ordine (Steinauer, op. cit., n. 2466).

Tuttavia, il proprietario non è tenuto a ristabilire la cosa perita (art. 750 cpv. 1 CC). Questo principio deriva dalla natura dell'usufrutto, che è un diritto proprio e diretto su una cosa in quanto esiste come tale; a differenza del conduttore (art. 259 segg. CO) e dell'affittuario (art. 278 segg. CO), l'usufruttuario non ha un credito contro il proprietario che gli permette di esigere che quest'ultimo mantenga la cosa nel suo stato. Ma se la cosa perisce per errore del proprietario per un motivo che non è legato all'usufrutto, l'usufruttuario può reclamare un risarcimento dei danni nei confronti del proprietario, come potrebbe farlo giusta l'art. 41 segg. CO contro un qualsiasi terzo che avrebbe causato la perdita della cosa (Steinauer, op. cit., n. 2467).

Se il proprietario decide di ristabilire la cosa distrutta (ricostruire la casa incendiata, rimpiazzare la cosa distrutta), l'usufrutto rinasce (art. 750 cpv. 2 CC) e quindi il ripristino va a favore dell'usufruttuario. Se la cosa è stata soltanto parzialmente distrutta, questo effetto si produrrà per il solo fatto del principio dell'accessione (art. 667 CC): l'usufrutto, che è sempre esistito, graverà quindi la cosa che come tale è stata ricostruita (caso di un usufrutto su un immobile, durante la ricostruzione di un edificio distrutto da un incendio). Ma l'art. 750 cpv. 2 CC prevede che questa soluzione si applica pure se il proprietario acquista o fabbrica una cosa nuova per rimpiazzare quella che è stata distrutta; l'usufrutto rinasce senza nuove formalità per la sua costituzione, per surrogazione reale. Si tratta di una forma di usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n. 2468).

L'usufrutto rinasce però soltanto se le misure prese dal nudo proprietario lo sono con l'intenzione di rimpiazzare la cosa distrutta (Baumann, op. cit., n. 9 ad art. 750), ciò che bisogna presumere in caso di acquisto o di ripristino di cose dello stesso genere (Honsell/Vogt/Geiser, op. cit., n. 3 ad art. 750; Leemann, Die beschränkte dinglichen Rechte, commentario bernese, Tomo IV/2, Berna 1925, n. 6 ad art. 750; Steinauer, op. cit., N. 16 pag. 68).

Quando in luogo della cosa perita ne sia fornita un'altra, come nei casi di espropriazione o d'assicurazione, l'art. 750 cpv. 3 CC dispone che l'usufrutto continua sulla cosa sostituita. Spesso viene versata una compensazione al proprietario a seguito della distruzione totale o parziale della cosa (somma versata da un assicuratore, risarcimento danni pagato dal terzo responsabile). Questo controvalore diventa quindi l'oggetto dell'usufrutto. Il diritto dell'usufruttuario si trasferisce a pieno diritto su queste somme ed anche sul credito del proprietario contro il debitore (assicuratore, terzo responsabile). Anche in questo caso si tratta dunque di una surrogazione legale, che dà luogo ad un usufrutto legale (Steinauer, op. cit., n. 2469).

 

                             2.12.   Da quanto precede discende che con l'incendio del ristorante avvenuto il 12 novembre 2000 (doc. 133), e quindi con la perdita (parziale) dell'oggetto gravato dalla servitù personale, il diritto d'usufrutto del ricorrente e di sua moglie si è estinto soltanto su questa parte del fondo.

Pertanto, questo diritto è regolarmente continuato ad esistere sulla part. n. 872 RFD di __________, Sezione __________, dato che, in effetti, non v'è stata la perdita totale dell'oggetto gravato dall'usufrutto - ossia l'intero mappale n. 872, come indicato nel relativo rogito - come previsto dall'art. 748 cpv. 1 CC.

 

Il TCA rileva che la figlia del ricorrente, nuda proprietaria della suddetta particella, malgrado non fosse tenuta a ripristinare la cosa perita, al posto del ristorante ha costruito un nuovo edificio, destinato però alla propria abitazione primaria. In altre parole, una parte dell'oggetto del diritto d'usufrutto è stata cambiata, passando da ristorante ad abitazione.

 

In queste circostanze, non si può più parlare dell'intenzione della figlia di rimpiazzare la cosa distrutta dall'incendio, dato che ella non ha ripristinato una cosa dello stesso genere. Non essendoci dunque identità di destinazione e scopo dell'oggetto gravato nel 1990 dall'usufrutto, nel caso di specie l'art. 750 cpv. 2 CC non può esplicare gli effetti previsti e quindi tale servitù personale non può rinascere sulla nuova costruzione.

 

Per contro, in virtù dell'art. 750 cpv. 3 CC, il diritto d'usufrutto rinasce sul versamento della somma di Fr. 28'000.- (doc. 133) che l'assicurazione ha concesso al ricorrente, titolare della polizza assicurativa, costituendo essa la compensazione per la distruzione parziale della cosa gravata da usufrutto.

 

Questa Corte osserva, infine, che quando l'assicurato ha chiesto nel 2007 la cancellazione di questo diritto d'usufrutto, lo stesso portava ancora in teoria su tutto il mappale n. 872 RFD di __________, Sezione __________, ma giuridicamente, come visto, non più anche sulla nuova abitazione ivi edificata.

Per questo motivo, quale valore venale dell'immobile sul quale portava l'usufrutto a cui il ricorrente ha rinunciato, va ritenuto, stato 2007, il valore venale del citato fondo n. 872, escludendo però il valore dell'immobile costruito dalla nuda proprietaria dopo l'incendio che ha distrutto il ristorante.

In sua vece si deve ritenere l'importo di Fr. 28'000.-, valendo quale controvalore del ristorante distrutto (art. 750 cpv. 3 CC).

 

Spetta dunque alla Cassa di compensazione stabilire, con l'aiuto dell'Ufficio cantonale di stima, il valore della particella in esame, facendo però astrazione dell'ivi edificata abitazione di 130 mq e del fabbricato di 15 mq, immobili sui quali il diritto d'usufrutto non è stato costituito nel 1990/1991 essendo più recenti e sui quali tale servitù non è dunque continuata dopo l'anno 2000.

 

Il valore peritato dovrà essere sommato ai Fr. 28'000.- ed il totale sarà moltiplicato per il tasso medio d'interesse per le obbligazioni ed i buoni di cassa in Svizzera valido nel 2010.

 

La medesima operazione dovrà essere eseguita sugli altri nove fondi dopo essere stati valutati al valore venale nell'anno 2007, siccome oggetto anch'essi della rinuncia del diritto d'usufrutto.

 

L'importo risultante dalla somma degli interessi medi per le obbligazioni ed i buoni di cassa sul valore venale di tutti e dieci gli immobili sui quali portava il diritto d'usufrutto sarà inserito nei redditi computabili del ricorrente a titolo di reddito fittizio derivante dalla rinuncia del diritto d'usufrutto sui 10 fondi donati dal ricorrente nel 1990 ai propri figli.

 

                             2.13.   Per quanto concerne il computo di Fr. 3'600.- a titolo di reddito del diritto d'abitazione costituito sulla part. 152 RFD di __________, Sezione __________, lo stesso non è più stato contestato in sede di ricorso.

 

Al riguardo, questo Tribunale rileva comunque soltanto che tale servitù personale, contrariamente ai citati diritti di usufrutto, non è stata iscritta a Registro Fondiario. Ciò non toglie che sebbene la nascita del diritto reale non si realizzi (art. 746 cpv. 1 CC su rinvio dell'art. 776 cpv. 3 CC), c'è comunque un rapporto obbligatorio di diritto abitazione che deve essere preso in considerazione per determinare le PC, diritto che esiste validamente anche senza l'iscrizione a registro (DTF 109 II 15 consid. 2; STF 2A.232/2001 del 31 gennaio 2002 consid. 2c; STF 9C_198/2010 consid. 4.3; STF 9C_202/2009 consid. 5.1).

 

                             2.14.   Va da ultimo rilevato che esiste una rinuncia di sostanza se l'assicurato ha diritto ad un determinato valore di sostanza di cui però non ne fa uso rispettivamente non impone/afferma i suoi diritti, fra i quali vi sono anche i diritti derivanti dalle spettanze ereditarie e matrimoniali (DTF 120 V 182 consid. 4a, sentenza 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.1; Jöhl, SBVR, pag. 1805, n. 836; Carigiet/Koch, op. cit., 2009, pag. 173, n. 530).

 

Questo Tribunale osserva che la questione a sapere se nella sostanza del ricorrente, e quindi anche nei suoi redditi, debba essere considerata la quota ereditaria a cui l'assicurato ha (implicitamente) rinunciato quando sua moglie è deceduta nel 2009 nella misura in cui, al decesso, il ricorrente non abbia fatto valere i suoi diritti ereditari eventualmente con un'azione di collazione (art. 626 CC) e/o di riduzione (art. 527 CC) per far rientrare nell'asse ereditario della moglie defunta le liberalità tra vivi di cui ella ha disposto anni prima (STCA del 13 gennaio 2011, 33.2010.15; STCA del 10 gennaio 2011, 33.2010.13) in favore dei figli (dagli atti risulta almeno la donazione al figlio __________ nel 2002 della part. n. 152 RFD di __________, Sezione __________), può rimanere aperta.

 

Può così rimanere aperta anche la questione a sapere se detta rinuncia sia stata adeguatamente compensata dal diritto d'abitazione, ancorché non iscritto a Registro Fondiario, a lui accordato nel 2002 contestualmente a quest'ultima donazione.

 

Come detto, gli atti vanno rinviati alla Cassa per una nuova decisione che considererà pure tali aspetti.

 

 

                             2.15.   Da quanto esposto deriva che la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione che, che sulla scorta delle considerazioni esposte, esperiti i necessari accertamenti, ricalcolerà il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2011.

 

Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato, al ricorrente non vanno attribuite ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti secondo quanto indicato.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti