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Raccomandata |
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Incarto n.
TB |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 10 maggio 2012 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 13 aprile 2012 emanata da |
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Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1939, nel giugno 2011 (doc. 48) ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato con decisione del 25 agosto 2011 (doc. 62), essendoci un'eccedenza di entrate di Fr. 25'958.- (doc. 61: Fr. 63'200.- [redditi computabili] - Fr. 37'242.- [spese riconosciute]).
Anche la nuova domanda presentata nel febbraio 2012 (doc. 105) è stata respinta dalla Cassa con decisione del 23 febbraio 2012 (doc. 107), sempre a causa di un'eccedenza di entrate (doc. B2: Fr. 57'264.- - Fr. 37'194.- = Fr. 20'070.-).
1.2. L'opposizione del 6 marzo 2012 (doc. 111) dell'assicurata è stata respinta dall'amministrazione con decisione su opposizione del 13 aprile 2012 (doc. B1).
La Cassa di compensazione ha evidenziato di avere accertato un importante capitale che superava i Fr. 400'000.- nel 2004, che negli anni successivi si è drasticamente ridotto fino all'attuale pressoché sua estinzione. Le richieste di spiegazioni sul consumo di questa sostanza non hanno però ottenuto una valida giustificazione.
Pertanto, rifacendosi alla giurisprudenza federale in materia, l'amministrazione ha concluso che questa diminuzione della sostanza deve essere ritenuta come una rinuncia a beni mobili senza una controprestazione adeguata. Trattandosi quindi di una volontaria privazione di una somma importante, come tale, essa deve essere computata nei redditi dell'assicurata quale sostanza ipotetica alienata giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Tenuto poi conto di un consumo ordinario di Fr. 10'000.- annui che non richiede una particolare giustificazione, la Cassa ha quindi fissato il capitale ipotetico alienato in Fr. 320'492.-.
1.3. Con ricorso del 10 maggio 2012 (doc. I) RI 1, rappresentata dall'RA 1, ha chiesto di non tenere conto della sostanza alienata, poiché la sua capacità di intendere e di volere era da tanto tempo in permanenza scemata, se non a tratti addirittura annullata - dal 2009 il suo stato di salute è peggiorato (aumento della depressione, uso di alcol, ritiro sociale) -, a causa delle numerose patologie, come certificato dallo psichiatra (doc. A3).
L'insorgente ha inoltre ricordato che la sua sostanza ammontava a circa Fr. 400'000.- nel 2004, mentre l'anno dopo è dimezzata, per poi ridursi ulteriormente ancora della metà nel 2007 fino ad essere pari a circa Fr. 17'000.- nel 2009. L'assicurata ha rilevato che se da una parte questa diminuzione di sostanza può essere attribuita alle maggiori spese necessarie quotidiane rispetto alla rendita AVS (doc. A4), dall'altra parte non va dimenticato che dal 2000 il grave problema di alcolemia, lo stato psichiatrico e la depressione hanno fatto sì che alienasse il resto della sostanza per diversi motivi: i problemi d'alcol, i finti amici che si sono approfittati della sua fragilità emotiva e psichica per dilapidare i suoi averi, il mantenimento incontrollato di un alto tenore di vita.
La ricorrente ha concluso che vive al di sotto del minimo vitale, dato che le spese mensili (Fr. 4'200,40) superano di gran lunga le entrate (Fr. 2'567,15) e che l'aiuto da parte dell'assistenza sociale le è stato negato per pochi franchi (doc. C), perciò ha postulato di concederle la prestazione complementare.
1.4. Con risposta del 23 maggio 2012 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso dato che non sono stati apportati nuovi elementi tali da potersi scostare dalle norme legali e dalla giurisprudenza applicabile agli assicurati che si sono privati dei propri beni senza una valida contropartita oppure senza un obbligo legale, seppure i motivi evocati dalla ricorrente, se valutati soggettivamente, possono esser compresi.
1.5. Il 31 maggio 2012 (doc. VII) l'assicurata ha evidenziato di non avere alcuna prova dimostrante le spese per i problemi di alcol e neppure i giustificativi delle varie spese effettuate a favore di terzi. L'assicurata ha prodotto la decisione di rifiuto delle prestazioni assistenziali (doc. C) e, ribadendo la sua incapacità di intendere e di volere dovuta al suo precario stato psichico, ha chiesto di riconoscerle il diritto alle prestazioni complementari.
L'amministrazione ha preso atto della conferma della ricorrente di non potere dimostrare il consumo di sostanza, anche se non cambierebbe comunque la circostanza che si è trattato di donazioni ed elargizioni a terzi senza una contropartita, perciò deve applicare la giurisprudenza federale in materia (doc. IX).
L'insorgente ha precisato il 20 giugno 2012 (doc. XI) che le è stata istituita una curatela amministrativa, per cui non potrebbe elargire a terzi i suoi averi.
Al riguardo, la Cassa ha osservato che l'istituzione della curatela è avvenuta nel marzo 2011, mentre le elargizioni in oggetto sono state fatte dal 2004 in poi, perciò non è determinante (doc. XIII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed, l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 050 franchi per le persone sole,
2. 28 575 franchi per i coniugi,
3. 9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 13 200 franchi per le persone sole,
2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,
3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."
Per l'anno 2011, il limite di reddito per le persone sole è stato fissato in Fr. 19'050.- (art. 1 lett. a dell'Ordinanza 11 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 24 settembre 2010, valida anche per l'anno 2012 e art. 1 lett. a del Decreto esecutivo del 9 novembre 2010 concernente la LPC, pubblicato il 17 dicembre 2010 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 64/2010).
Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito
lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".
Per l'art. 11 cpv. 1bis LPC:
" In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell'immobile eccedente 300 000 franchi se:
a. una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l'altro vive in un istituto o in un ospedale; o
b. una persona è beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell'AVS/AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietà o del suo coniuge.".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° febbraio 2012.
Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata (doc. B2), la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 320'492.- a titolo di sostanza ipotetica alienata, siccome l'assicurata non è riuscita a dimostrare l'ampio consumo di capitale avvenuto tra l'anno 2004 ed il 2011.
Nella precedente domanda di prestazioni complementari (2011), con una verifica fiscale (docc. 49-54) la Cassa ha accertato che i capitali della ricorrente ammontavano nel 2004 a Fr. 410'492.- (Fr. 220'492.- + Fr. 190'000.-), nel 2005 a Fr. 199'735.-, nel 2006 a Fr. 148'561.-, nell'anno 2007 a Fr. 116'154.-, nel 2008 a Fr. 60'544.- e nel 2009 a Fr. 16'826.- (doc. 56).
In quell'occasione, l'amministrazione ha inoltre chiesto alla richiedente di trasmetterle i documenti relativi alla vendita di un immobile avvenuta negli anni '80, ma l'allora curatore ha risposto di non possedere il relativo atto notarile e di non riuscire più a recuperarlo, essendo il notaio deceduto nel frattempo (doc. 39).
Il curatore ha quindi scritto alla Cassa che non possedendo i documenti richiesti, ritirava la domanda di PC (doc. 60).
La Cassa di compensazione ha allora avvisato l'interessata che avrebbe comunque emesso la decisione, il 25 agosto 2011 (doc. 62), computando il capitale consumato, ma non comprovato.
Per la richiesta di prestazioni complementari del febbraio 2012, l'amministrazione è quindi partita dall'importo di Fr. 330'492.- fissato nella predetta decisione e, decurtando i Fr. 10'000.- annui che non abbisognano di essere comprovati quale consumo, ha pertanto determinato in Fr. 320'492.- la sostanza alienata.
La ricorrente ha chiesto di eliminare questa posta dal suo calcolo delle PC, poiché la sua capacità di intendere e di volere era da tempo in permanenza scemata se non addirittura annullata a causa delle numerose patologie di cui è affetta dal 2000 ed in particolare dal 2009, che le hanno fatto scialacquare un ingente capitale senza nemmeno rendersene conto e senza capire le conseguenze delle sue azioni in quanto psicologicamente instabile. Il costoso vizio dell'alcol ha poi contribuito a consumare la sua sostanza e la falsa amicizia di terze persone ha fatto il resto, nel senso che hanno preteso prestiti, mai restituiti, come pure costosi regali, il tutto approfittando del suo status mentale.
2.4. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).
In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).
La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c.
In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.
Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g nLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.
Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011).
Con sentenza del 10 dicembre 2002 pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 4, il Tribunale amministrativo di Neuchâtel ha considerato quale rinuncia ad entrate ed a parti di sostanza il fatto di non fare uso della possibilità di beneficiare di prestazioni della previdenza professionale (II pilastro) tramite il versamento del capitale di un conto di libero passaggio che permette, per esempio, di costituire una rendita vitalizia immediata e di percepire così un reddito mensile che esclude, nel caso esaminato, il diritto alle prestazioni complementari.
Con STFA dell'11 febbraio 2004 (P 68/02) pubblicata in SVR 2004 EL Nr. 5, il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato la validità della giurisprudenza sviluppata vigente il vecchio diritto anche sotto l'imperio dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (ora art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), secondo la quale il carattere irrecuperabile di contributi alimentari è dato soltanto quando sono state esaurite tutte le possibilità giuridiche per recuperarle o quando l'incapacità del debitore di adempiere il suo obbligo contributivo è chiaramente stabilito. Secondo la giurisprudenza sviluppata sull'art. 3c cpv. 1 lett. f vigente fino al 31 dicembre 1997, il reddito che determina il diritto alle PC di una donna separata o divorziata comprende i contributi alimentari stabiliti con convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio o che sono stati fissati dal giudice, indipendentemente dal fatto che questi contributi sono stati o no effettivamente versati dal marito o dall'ex coniuge. È solo nei casi in cui è stato stabilito il carattere irrecuperabile del credito per il pagamento dei contributi alimentari che questi contributi non sono presi in considerazione nel reddito determinante. Di regola, si considera che un credito per il pagamento di contributi alimentari è irrecuperabile unicamente quando il suo titolare ha esaurito tutti i mezzi di diritto utili al suo recupero.
Nel giudizio del 9 febbraio 2005 (P 40/03) pubblicato in SVR 2007 EL Nr. 1, l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo secondo il quale la moglie è tenuta ad esercitare un'attività lucrativa si impone, in particolare quando il coniuge non è in grado di farlo a causa della sua invalidità, perché incombe a ognuno dei coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia. Se la moglie vi rinuncia, si prenderà in considerazione un reddito ipotetico dopo un periodo detto d'adattamento. Infatti, l'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC è direttamente applicabile quando il coniuge di un assicurato si astiene dal mettere in atto la sua capacità di guadagno, mentre ella potrebbe essere obbligata ad esercitare un'attività lucrativa in virtù dell'art. 163 CC. Appartiene alla Cassa di compensazione o al TCA, in caso di ricorso, esaminare se si può esigere dall'assicurata che eserciti un'attività lucrativa e, se del caso, fissare il salario che potrebbe conseguire facendo prova di buona volontà (giurisprudenza confermata in DTF 134 V 53).
La nostra Massima istanza si è pronunciata a proposito della rinuncia di sostanza con STF del 26 gennaio 2007 (P 55/05) pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 6, in cui ha giudicato che la perdita di un importo di Fr. 120'000.- nell'ambito di un investimento a rischio (legato ad una truffa) costituisce sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato.
In quell'occasione, il TF ha inoltre specificato che, a differenza delle donazioni o dei giochi di soldi (P 35/99 in Pratique VSI 1994 pag. 222), un investimento finanziario non costituisce in sé una rinuncia ad una sostanza. La giurisprudenza ha tuttavia considerato che esistono delle eccezioni, per esempio nei casi dove l'investimento comporta un rischio tale che può essere assimilato ad una situazione dove si gioca il tutto per tutto ("va banque-Spiel").
Inoltre, nella sentenza del 30 novembre 1998 (P 17/97), il TFA ha giudicato che il prestito della somma di Fr. 240'000.- concesso dall'assicurato senza obbligo giuridico, senza alcuna garanzia e senza controprestazione concreta appariva, per le circostanze del caso concreto, a tutti gli effetti come un "va banque-Spiel" in cui si gioca il tutto per tutto.
In un altro giudizio del 26 aprile 2006 (P 16/05), l'Alta Corte ha confermato che il prestito concesso ad una società a garanzia limitata doveva essere assimilato ad una rinuncia di sostanza nella misura in cui, sapendo che le possibilità di essere rimborsato erano minime vista la situazione finanziaria della società che ha chiesto il prestito, il creditore si è accollato un rischio assimilabile a quello che si assume un appassionato del gioco d'azzardo. È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare un investimento, piuttosto che la circostanza che sia stato fatto senza obbligo giuridico e senza controprestazione, che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia.
La stessa conclusione è stata tratta dal Tribunale federale nel caso di una pensionata che, per l'acquisto di una piantagione di tè, in diverse occasioni ha versato ad una persona nello Srilanka complessivamente la somma di Fr. 115'000.- e ha effettuato ancora dei pagamenti, dopo che il destinatario né ha impiegato come contrattualmente previsto i soldi illegalmente ottenuti né glieli ha restituiti (STF P 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 3).
Il TF ha stabilito l'esistenza di una rinuncia di sostanza quando è stata concessa una procura di amministrare senza limitazioni un patrimonio ed il procuratore ha investito tutta la sostanza in obbligazioni di una singola società registrata nelle Isole Vergini Britanniche non quotata in borsa, che aveva promesso un tasso di interesse del 12%. Con particolare riferimento a questo elevato tasso di interesse (paragonato ai precedenti bassi tassi di interesse), il Tribunale ha deciso che l'aumento massiccio del rischio di una perdita non poteva essere ignorato, cosicché si deve ritenere che ci sia stato un comportamento gravemente negligente (STF P 12/06 del 2 febbraio 2007 consid. 3.1 e 3.4).
Secondo l'Alta Corte, non c'è invece una rinuncia di sostanza se un'eredità ricevuta è investita nella ditta individuale del marito e successivamente la moglie rinuncia a tale credito, se questa operazione è necessaria per sanare la società (STFA P 43/03 del 25 giugno 2004 consid. 3).
Allo stesso modo, non si può qualificare come una rinuncia di sostanza una diminuzione di sostanza perpetrata con un reato penalmente punibile (p. es. una frode), poiché è intrinseco di una tale diminuzione di patrimonio, che la vittima del reato non era a conoscenza della misura del rischio dell'investimento effettuato o è stata indotta in errore fraudolentemente (STF 8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.5).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un pensionato che all'inizio del 2008 disponeva di un patrimonio di Fr. 374'000.- investito in sterline inglesi che, a causa del cambio sfavorevole, durante l'anno ha avuto una perdita di Fr. 45'000.-. L'assicurato ha anche concluso delle operazioni con opzioni, che in concomitanza con la crisi finanziaria del 2008 l'hanno portato a perdere tutto il suo capitale iniziale. L'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).
In questa sentenza, il Tribunale federale ha concluso, al considerando 6, che questo caso non era simile ai precedenti riguardanti una rinuncia di sostanza. L'esistenza di un possibile rischio di perdita totale non costituisce di per sé una rinuncia di sostanza. Questo rischio esiste infatti per ogni capitale che viene investito; anche nel caso di una rendita vitalizia il debitore può fallire. Decisivo per la valutazione del rischio è la probabilità con cui questo scenario potrebbe concretizzarsi.
Nei casi citati, per ammettere una rinuncia di sostanza si è tenuto conto dell'elevata probabilità di fallimento fin dall'inizio, per concludere che nessuna persona ragionevole avrebbe operato tale investimento.
Nella fattispecie, l'istanza precedente non aveva stabilito con quale probabilità si doveva tenere conto di una possibile perdita. In ogni caso, la probabilità di una perdita non era nell'ordine di grandezza come nei casi giurisprudenziali esposti. Gli interessi sugli investimenti in sterline inglesi erano superiori agli interessi sugli investimenti in franchi svizzeri, ma non si può dire a priori che un investimento in sterline doveva essere considerato come probabilmente perso. Inoltre, il ricorrente aveva acconsentito alle opzioni solo su azioni di società di prima classe. Il TF ha rilevato che questi investimenti non sono rari e non possono essere considerati in generale come un gioco d'azzardo. L'autorità di prima istanza aveva stabilito che la perdita sul cambio e la crisi finanziaria del 2008 non erano certo prevedibili per un investitore abituale. Per l'Alta Corte si è trattato di eventi singolari. Il fatto che gli investimenti effettuati dal ricorrente, che consentono di avere un rendimento maggiore, implicassero anche una maggiore probabilità di fallimento è evidente, ma non è di per sé determinante.
Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.
Secondo la nostra Massima istanza, in concreto gli investimenti effettuati dal ricorrente non rientravano fra le situazioni illustrate, anche se, valutato a posteriori, il rischio intrinseco al suo investimento era ben al di sopra della media ed altri investimenti più sicuri sarebbero stati possibili.
Sulla scorta di quanto detto, quindi, le prestazioni complementari dovevano essere calcolate sulla base dei beni effettivamente esistenti, senza imputargli una rinuncia di sostanza. Gli atti sono stati quindi retrocessi alla Cassa di compensazione.
Nella SVR 2010 EL Nr. 5 il Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel ha ammesso una rinuncia alla sostanza nel caso di un assicurato che non è stato in grado di documentare quanto è avvenuto con una parte dell'importo ricavato da una vendita immobiliare.
Nella recente sentenza del 1° dicembre 2011 (STF 9C_507/2011 pubblicata in SVR 2012 EL Nr. 10), il Tribunale federale ha ricordato che il fatto di investire il proprio patrimonio non dovrebbe essere, in sé, assimilato ad una rinuncia, poiché ogni investimento comprende il rischio intrinseco di perdita totale o parziale della somma investita. Il criterio di distinzione principale risiede nel grado di verosimiglianza che un tale risultato si realizzi. Di principio, una rinuncia deve essere riconosciuta soltanto nella situazione in cui un investimento è stato effettuato in modo deliberato o, almeno, in maniera imprudente, allorquando la verosimiglianza che esso si concludesse con una perdita (importante) appariva sin dall'inizio così prevedibile che un uomo ragionevole non avrebbe effettuato, nella stessa situazione e nelle stesse circostanze, un tale investimento (STF 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5). È quindi più l'importanza del rischio preso dall'investitore al momento di effettuare il suo investimento che la circostanza che è stato fatto senza obbligo giuridico o senza controprestazione che determina se un investimento deve essere o no assimilato ad una rinuncia (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2007 consid. 3.2; citata STF 8C_567/2007 consid. 6.5).
Nel caso esaminato, l'Alta Corte ha concluso che l'operazione che consiste per una coppia di realizzare un immobile di proprietà della moglie per investirne il ricavo in una società commerciale di proprietà del marito, la quale presenta problemi passeggeri di finanziamento, non costituisce una rinuncia alla sostanza, quando non è stabilito che l'avvenire della stessa era irrimediabilmente compromesso al momento dell'investimento. L'esistenza di una perdita contabile isolata non permette di dedurre conclusioni pertinenti sulla solidità finanziaria della società e, indirettamente, sull'importanza del rischio corso dall'assicurata. Una perdita contabile è un fenomeno corrente che non pregiudica l'evoluzione a medio e a lungo termine di una società.
2.5. Nella presente fattispecie l'assicurata ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della sostanza alienata dal 2004 al 2011 di cui non è riuscita a comprovare la destinazione, adducendo di non essere stata consapevole, a causa delle sue patologie, di quello che stava facendo e quindi dei soldi che ha dilapidato.
Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.
In quell'occasione, la Cassa di compensazione aveva scoperto che la moglie del beneficiario delle PC ha ereditato la somma di Fr. 270'000.- nel 1990 e che l'anno seguente rimanevano solo Fr. 70'000.-. Né i familiari che non hanno voluto o potuto rispondere né la moglie stessa, che nel frattempo era stata trasferita in una casa anziani medicalizzata e non era più in grado di rispondere a domande sull'utilizzo di questi soldi, hanno fornito informazioni. La Cassa ha quindi calcolato le prestazioni complementari tenendo conto di una donazione di Fr. 30'000.- e di una sostanza rimanente di Fr. 246'500.-, rifiutandole.
I giudici cantonali hanno parzialmente accolto il ricorso, quindi la Cassa si è rivolta all'Alta Corte, la quale ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b).
Secondo i primi giudici, era plausibile che la moglie dell'istante aveva o utilizzato i soldi ottenendo una controprestazione adeguata oppure se ne era trovata privata involontariamente. Pertanto, non si poteva parlare di una rinuncia volontaria di sostanza e, di conseguenza, il principio secondo cui l'assicurato doveva sopportare l'assenza di prove non era applicabile.
L'Alta Corte è stata però di un altro avviso.
A suo dire, l'istanza cantonale di ricorso ha in particolare ignorato il principio secondo cui l'assenza parziale o totale di elementi di reddito o di sostanza derivava da fatti rilevanti per il diritto alle prestazioni. Infatti, anche sotto l'egida del principio inquisitorio, l'assicurato doveva contribuire a determinare i fatti in virtù del suo dovere di collaborare. Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l'assicurato sopporta in tutti i casi gli effetti di un'assenza eventuale di prove, nel senso che si deve lasciare imputare la parte di sostanza probabilmente ceduta così come il reddito che ne risulta (Pratique VSI 1994 pag. 226). Al riguardo, i motivi della rinuncia costituiscono l'oggetto della prova, di modo che non potrebbero essere subito considerati come non rilevanti. Infine, il TFA ha affermato:
" (…)
3c (…) il faut conclure - au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce - à un dessaisissement de fortune au sens d'une renonciation. Légalement, une telle conclusion s'imposerait même dans l'hypothèse où un élément de preuve serait rapporté, dont on ne saurait cependant admettre la vraisemblance prépondérante (v. ATF 120 V 35 s., 119 V 9 = VSI 1993 p. 116 s.). Aucun élément ne laisse en effet supposer que l'intimé ou sa défunte épouse auraient utilisé le montant litigieux pour l'acquisition de certains biens ou à des fins de consommation. Il n'existe pas davantage d'indices permettant de penser que l'argent aurait disparu involontairement. Cette dernière hypothèse ne peut certes être écartée de manière absolue; nonobstant, l'ensemble des circonstances évoquées ne sauraient plaider en faveur d'un degré de vraisemblance prépondérant; le principe général de répartition du fardeau de la preuve garde dès lors toute sa signification. (...)" (l'evidenziatura è della redattrice).
In un'altra P 65/04 del 29 agosto 2005, il TFA ha giudicato il caso di un'assicurata a cui la Cassa di compensazione non ha concesso le PC, poiché dopo avere considerato, a titolo di alienazione di sostanza, l'importo di Fr. 271'124.-, somma corrispondente alla diminuzione della sostanza mobiliare dell'assicurata dal 31 dicembre 1994 (Fr. 470'094.-) al 31 dicembre 2003 (Fr. 10'240.-), ossia Fr. 459'854.-, tenuto conto di una deduzione di Fr. 188'730.- per la copertura dei fabbisogni vitali (Fr. 98'730.-) e di una riduzione di Fr. 10'000.- all'anno (Fr. 90'000.-), i redditi computabili superavano le spese riconosciute.
Davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ginevra, l'assicurata ha fornito una lista di come ha consumato la sua sostanza per un importo totale di Fr. 216'100.-, per cui con sentenza del 13 dicembre 2004 ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli atti alla Cassa per calcolare di nuovo il suo diritto.
Tanto l'assicurata quanto la Cassa hanno formulato ricorso al TFA, ma il primo ricorso è stato ritenuto irricevibile.
Nel merito, la Massima Istanza si è pronunciata come segue:
" (…)
4.
Le litige porte sur le montant qui doit être pris en compte au titre de dessaisissement de fortune dans le calcul de la prestation complémentaire réclamée par l'assurée.
Le jugement cantonal expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
5.
5.1 Par l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a réduit à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA au titre de dessaisissement de fortune. Se fondant sur la liste des dépenses d'un montant total de 216'100 fr., produite par G.________ en cours d'instance, le tribunal cantonal a distingué les dépenses effectuées par l'intéressée pour son propre usage (frais de voyage, achat de prêt-à-porter et dépenses de restaurants ou de sorties), soit 50'000 fr., les dons en faveur de ses proches (frais d'écolage pour son petit-fils et frais de voyage pour la famille de sa fille), soit 91'100 fr., et des montants dépensés dans divers casinos, soit 75'000 fr. Considérant que les dépenses effectuées par l'intéressée pour son propre usage ne devaient pas être prises en considération dans le calcul de la prestation complémentaire, la juridiction cantonale a fixé à 166'100 fr. (91'100 fr. + 75'000 fr.) le montant à prendre en compte au titre de dessaisissement de fortune.
L'OCPA ne conteste pas le jugement cantonal dans la mesure où il inclut dans le montant de la fortune dessaisie les dons effectués en faveur des proches de l'intéressée, ainsi que les montants dépensés dans divers casinos. En revanche, étant donné que G.________ n'a fourni aucun justificatif à l'appui de sa liste de dépenses produite le 8 novembre 2004, l'OCPA reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en compte, au titre de la fortune dessaisie, le montant de 50'000 fr. correspondant aux dépenses prétendument effectuées par l'intéressée pour son propre usage. En outre, comme le montant total des dépenses alléguées (216'100 fr.) est inférieur au montant pris en considération dans la décision sur opposition litigieuse au titre des biens dessaisis (271'124 fr.), l'OCPA reproche à la juridiction cantonale d'avoir déduit implicitement de la somme des biens dessaisis la différence entre ces deux montants (55'024 fr.).
5.2 En l'occurrence, la juridiction cantonale était bien fondée à considérer comme des biens dessaisis les dons faits par l'intéressée à ses proches (91'100 fr.) et les montants dépensés dans divers casinos (75'000 fr.). En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu de considérer comme un dessaisissement au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC les biens auxquels l'assuré renonce sans obligation légale ni contre-prestation adéquate (ATF 123 V 37 consid. 1, 121 V 205 consid. 4a; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210 ss; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, RSAS 2002, p. 417 ss), ainsi que les parts de fortune dépensées en jouant au casino (VSI 1994 p. 228 consid. 4c et 5; arrêt B. du 30 novembre 2001, P 35/99, consid. 2c). Au demeurant, le jugement cantonal ne fait l'objet d'aucune controverse entre les parties sur ces points.
5.3
5.3.1 L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut donc être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).
5.3.2 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2).
En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (VSI 1994 p. 227 consid. 4b).
5.3.3 En l'occurrence, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par l'assurée pour son propre usage - et déductible de la fortune hypothétique à prendre en considération - sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. Elle a considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ces déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations.
Ce point de vue est mal fondé. Dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible. Dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, en l'espèce, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'est pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage : l'intéressée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers (art. 3c al. 1 let. c et g LPC). L'assurée, qui n'a jamais donné suite aux invitations de l'OCPA (lettres des 28 mai et 17 juin 2004) et de la juridiction cantonale (lettre du 29 octobre 2004) de communiquer les justificatifs nécessaires pour prouver les dépenses, doit supporter les conséquences de l'absence de preuves.
Cela étant, le montant de 50'000 fr. allégué au titre des dépenses effectuées pour son propre usage doit être considéré comme une part de fortune dont l'assurée s'est dessaisie au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC. Il en va de même du montant de 55'024 fr. qui représente la différence entre la somme des biens dessaisis pris en compte dans la décision sur opposition (271'124 fr.) et les dépenses alléguées par l'intéressée (216'100 fr.).
Vu ce qui précède, la juridiction cantonale n'était pas en droit de réduire à 166'100 fr. le montant de 271'124 fr. pris en compte par l'OCPA dans le calcul de la prestation complémentaire au titre de dessaisissement de fortune. Dans la mesure où il est recevable, le recours de l'OCPA se révèle ainsi bien fondé."
(sottolineature della redattrice)
Inoltre, in una sentenza 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 il Tribunale federale ha esaminato il caso di un consumo di sostanza di Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate del 2007 da parte di un giovane, che ha affermato, ma non comprovato con giustificativi, avere speso Fr. 21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per il pagamento di fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti privati e giochi di fortuna e feste e Fr. 18'000.- per il proprio mantenimento e vacanze. Il Tribunale amministrativo del Canton Zugo ha qualificato come rinuncia di sostanza la perdita di sostanza sotto forma di regali e giochi di fortuna, ma ha lasciato aperta la questione a sapere se tutti i Fr. 139'000.- potevano essere considerati come rinuncia di sostanza o solo una parte, poiché la prestazione in capitale di Fr. 139'000.- non poteva essere considerata come entrata giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, siccome l'assicurato era incapace di discernimento nel periodo in questione. Per contro, la Cassa ricorrente ha negato un'incapacità di discernimento nel momento dell'alienazione della sostanza.
In concreto, per quanto concerne la qualifica di alienazione di sostanza che l'autorità di prima istanza ha stabilito riguardo ai regali, al pagamento dei debiti di gioco ed ai giochi di fortuna, l'Alta Corte l'ha semplicemente confermata (cfr. consid. 4.2.1).
In merito ai dispendi per i viaggi, le uscite ed i pagamenti delle fatture, il Tribunale federale si è posto la domanda se sia data la rinuncia di sostanza per il calcolo delle PC o se la diminuzione di sostanza sia la conseguenza di un elevato livello di vita, che non può dare luogo al computo di una sostanza ipotetica. Questo problema si pone specialmente nei casi quando, come in specie, improvvisamente il richiedente le prestazioni ottiene una grande somma di denaro. Dal genere delle succitate prestazioni esse avrebbero potuto eventualmente essere collegate ad un elevato tenore di vita. Poiché l'assicurato non è stato in grado di provare questi dispendi, non può essere esaminato se abbia ricevuto una adeguata controprestazione (cfr. consid. 4.2.2).
Il TF ha poi analizzato (cfr. consid. 5) la nozione di capacità di discernimento di cui all'art. 16 CC, concludendo che in specie non era data e quindi che quando si è spossessato dei suoi beni, l'assicurato non ha agito scientemente. Pertanto, una rinuncia ex art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non poteva essere realizzata, malgrado l'interessato, in quel lasso di tempo, come ha rilevato la Cassa - ma ciò non era sufficiente ancora per concludere che egli fosse pienamente capace di discernimento ai sensi dell'art. 16 CC -, ha sottoscritto la convenzione di divorzio e un contratto di locazione, ha viaggiato all'estero, ha speso la sostanza esistente, non si è mai indebitato oltre misura e la commissione tutoria non l'ha interdetto, ma ha solo disposto un curatela (cfr. consid. 5.4). Detta capacità va infatti valutata in modo severo per ogni singolo caso (cfr. consid. 5.7.2) e, in concreto, gli atti di alienazione del giovane sono stati valutati globalmente e non, come preteso dall'amministrazione, singolarmente, caso mai che, di tanto in tanto, vi fossero stati degli intervalli di lucidità che avrebbero quindi comportato che le alienazioni dei beni fossero eseguite consapevolmente e dunque rientrassero sotto l'egida dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
2.6. Sulla scorta della giurisprudenza esposta, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC non è dunque necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1).
L'art. 16 CC prevede che è capace di discernimento, nel senso di questa legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.
La ricorrente ha evidenziato che il suo stato di salute psicofisico era compromesso già dal 2000 e in particolare dal 2009 (doc. I).
Per comprovare ciò, agli atti v'è unicamente il certificato medico del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psico-terapia, redatto il 6 febbraio 2012 (doc. A3), che così recita:
" Confermo di avere in cura la Signora RI 1 dal novembre del 2000 per una sofferenza depressiva, necessitante di regolari cure psico-terapeutiche e psicofarmacologiche.
Il decorso ha subito un peggioramento nella primavera del 2009 in seguito a un circolo vizioso creatosi fra depressione, accidentale caduta, uso dannoso d'alcool, impossibilità di uscire di casa, ritiro sociale ecc. Questa sfavorevole evoluzione ha potuto essere rallentata e fermata solo grazie all'intervento degli operatori del servizio psicosociale di __________.".
L'insorgente, quindi, da una dozzina d'anni soffre di depressione e dal 2009 abusa anche di alcol, con conseguenze sia sul suo stato fisico che psichico oltre che, evidentemente, sociale.
Ora, come visto, la capacità di discernimento può essere inficiata dall'assunzione di alcol, che interagisce sulla facoltà di agire con senno, come pure dalla debolezza mentale, che può essere una delle (tante) conseguenze date dalla depressione, soprattutto se essa è grave e cronica, ma anche dal ritiro sociale.
A causa di queste patologie, l'assicurata avrebbe consumato tutta la sua sostanza in modo rapido, passando dai circa Fr. 410'000.- posseduti nel 2004, di cui Fr. 222'492.- in titoli e Fr. 190'000.- in numerario, biglietti di banca e oro (doc. 52), stanti i Fr. 255'236.- ricevuti il 1° ottobre 2002 (doc. 25) quale prestazione in capitale della previdenza professionale, ai Fr. 188'735.- nella tassazione 2005 (doc. 52), ai Fr. 148'561.- dell'anno 2006 (doc. 53), ai Fr. 116'154.- dell'anno fiscale 2007 (doc. 53), ai Fr. 60'544.- al 31 dicembre 2008 (doc. 54), ai Fr. 16'826.- dichiarati fiscalmente nel 2009 (doc. 21 e 54) ed ai Fr. 46'345.- per la IC 2010 (docc. 36 e 89). Al 31 dicembre 2011 il conto privato alla __________ aveva un saldo positivo di Fr. 3'529,25 (doc. 73), mentre il conto presso la __________ ammontava a Fr. 1'678,96 (doc. 74).
Già in occasione della prima domanda di PC la Cassa ha chiesto all'assicurata di documentare il consumo di questi capitali (doc. 56), senza però ottenere quanto chiesto (doc. 57).
La stessa risposta è stata data dall'interessata in occasione della seconda richiesta di prestazioni, che qui ci occupa (doc. 97).
Alla luce di quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'unico certificato medico agli atti non sia sufficiente per comprovare lo stato di incapacità di discernimento della ricorrente nel periodo in cui ha consumato la sua sostanza.
Non risulta, infatti, che sia stata formulata una diagnosi completa né un'anamnesi dettagliata dello stato di salute della ricorrente e neppure che siano stati esposti i dati clinici soggettivi e oggettivi.
Manca pure una valutazione complessiva della situazione e delle conclusioni sullo stato dell'assicurata, che diano in effetti un quadro chiaro delle sue condizioni psicofisiche.
Non è dato inoltre sapere se, per esempio, a causa della grave depressione che ormai l'affligge dal 2000, l'interessata sia stata ricoverata presso un centro specializzato, o a quali tipi di cure sia stata sottoposta rispettivamente quali farmaci abbia assunto, medicamenti che potrebbero averla debilitata nell'intelletto e quindi avere offuscato la sua capacità di agire ragionevolmente (anche) nei confronti della sorte della sua cospicua sostanza.
Lo stesso dicasi per l'abuso di alcol che, come noto, può causare gravi danni sia fisici che psichici e che quindi potrebbe avere portato l'interessata a non rendersi conto dei soldi che regalava e/o prestava a terzi, come pure a continuare a mantenere il precedente elevato tenore di vita (doc. I).
Stanti così le cose, d'avviso del TCA, non è quindi qui possibile, con la necessaria tranquillità, giungere ad una conclusione cristallina sull'applicazione dell'art. 16 CC in relazione all'utilizzo dei capitali della ricorrente tra il 2004 ed il 2011.
Spetta quindi alla Cassa cantonale di compensazione, a cui gli atti vanno rinviati per competenza, effettuare tutti i necessari accertamenti di carattere medico per determinare il reale stato di salute dell'insorgente nel periodo in questione conformemente alla giurisprudenza (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.2-5.7).
Occorrerà pertanto valutare la sua capacità di discernimento al momento in cui l'assicurata consumava la sostanza, inteso però come una determinazione di volontà uniforme e non che ogni disposizione di capitale avveniva in singoli atti dietro ai quali ogni volta c'era una decisione di volontà di agire il tal senso.
Soltanto dopo avere accertato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 120 V 35; Pratique VSI 1995 pag. 178) se l'utilizzo dei capitali in esame è avvenuto con o senza necessaria consapevolezza da parte dell'assicurata, l'amministrazione potrà nuovamente decidere se ammettere o no l'esistenza di una rinuncia di sostanza, avendo ella dilapidato i suoi soldi senza eventualmente riuscire a giustificarne la sorte e dunque senza un obbligo giuridico e senza una controprestazione adeguata.
2.7. Da quanto precede discende pertanto che il ricorso deve essere accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti.
L'insorgente, vincente in causa, rappresentata da una persona cognita in materia ha diritto a ripetibili.
Infatti, l'indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; DTF 112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89 consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4), ma è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; STCA 36.2011.37 del 16 novembre 2011 consid. 2.7; STCA 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 1'000.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti